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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/10/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2024 promossa da:
CF: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 nte dall F: ) e C.F._2 dall'Avv. Filomena Panzarino (CF: ), gi t.te C.F._3 dom.to in Bitonto, presso lo stu Lisi, sito in Bitonto alla via Tommaso Traetta n. 116. (L'Avv. Filomena Panzarino e l'Avv. Filomena Lisi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e notificazioni agli indirizzi p.e.c.:
Email_1 Email_2
ATTORE contro
(C.F. P.IVA ), con sede in viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ma, i el lega tante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti allegata in copia dall'avv. Jessica Mannini (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 Controparte_1
Filiale di zza Giacomo Matteotti n. 37, la qua
[...] omunicazione di cancelleria potrà essere inviata al fax 055/2736204, al seguente indirizzo di posta elettronica oppure alla seguente casella di posta Email_3 elettronica certificata Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti:
pagina 1 di 9 PARTE ATTRICE : “ a. In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da in base ai principi CP_1 generali di correttezza e di buona fede o, in ogni caso, in base alla normativa con istica richiamata;
b. accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte attrice nella misura di €26.000,00, giusta prospetto allegato o, in subordine, accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte ricorrente nella misura di
€25,000,00, quale danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto e pari al danno emergente ovvero al solo capitale versato dal sottoscrittore (Collegio di Roma n. 6903/21) c. e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento di detta somma in favore di parte ricorrente, unitamente alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.. d. In subordine, qualora l'Onorevole giudicante ritenga fondata l'opposta tesi difensiva, vista la peculiarità della fattispecie, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così statuire: In via principale e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig.
meglio generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti di per i Parte_1 Controparte_1 motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentir accogl ioni: “ In via principale, Controparte_1 responsabilità di parte convenuta per violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da in base ai principi generali di correttezza e di buona fede o, in ogni caso, CP_1 in base alla normativa consumeristica richiamata;
accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte attrice nella misura di €26.000,00, giusta prospetto allegato o, in subordine, accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte ricorrente nella misura di €25,000,00, quale danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto e pari al danno emergente ovvero al solo capitale versato dal sottoscrittore (Collegio di Roma n. 6903/21);.e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento di detta somma in favore di parte ricorrente, unitamente alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c..”.
A sostegno delle proprie argomentazioni difensive deduceva:
- di aver ottenuto presso l'ufficio postale di ON in Chianti (Siena) i BFP n. 00001101946810432, n. 00001101946910409, n. 00001101947010479, n. 00001101947110456 e n. 00001101947210433 del valore nominale di € 5.000.00 ciascuno, privi delle indicazioni essenziali previste ex lege;
- che in tale occasione, i funzionari preposti omettevano di fornire qualsivoglia informazione relative ad una presunta scadenza dei buoni nonché di consegnare il cd. FIA (FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO), contenente, tra l'altro, anche l'indicazione delle caratteristiche e del rendimento, secondo quanto previsto dal DM del 19/12/2000;
pagina 2 di 9 - di aver richiesto nell'Aprile 2018 il rimborso dei buoni che però veniva negato per intervenuta prescrizione;
- che solo da tale data l'attore sarebbe stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente tanto il diritto al rimborso quanto il diverso diritto di ottenere il risarcimento del danno da omessa e/o incompleta informazione, con conseguente spostamento del dies a quo a far data dal quale computare il termine prescrizionale massimo.
Conseguentemente, in ragione di quanto sopra, le domande di adempimento e di risarcimento del danno dovevano ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestando tutto quanto ex adeverso dedotto, anche sotto il profilo strettamente normativo, chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree concludendo affinchè il Tribunale adito “ ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così statuire: In via principale e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti Parte_1 di per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con lo sfogo della prova orale richiesta da parte attrice alla udienza del 28.2.2025.
Successivamente, alla udienza cartolare del 6.10.25 e sulla scorta delle già depositate note di precisazione delle conclusioni, comparse e repliche, trattenuta in decisione.
*** *** ***
Orbene all'esito della espletata istruttoria le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
In via assolutamente preliminare, va dato conto che l'attore ha introdotto il presente giudizio sulla scorta del pronunziamento reso dall'ABF nell'anno 2021, che nel rigettare comunque il ricorso proposto affermava che la omessa e/o incompleta indicazione circa la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali non accompagnata dalla consegna di fogli informativi all'atto della sottoscrizione, poteva, a certe condizioni, configurare una ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione del dovere informativo quale corollario del più generale principio di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. ( cfr decisione ABF allegata al fascicolo attoreo).
Ebbene va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In tema di buoni fruttiferi postali, l'oramai consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3963/19, Cass. S.U. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05), ha pagina 3 di 9 sancito che essi non costituiscono veri e propri titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione ex artt. 2002 e ss. c.c..
Ne consegue, pertanto, che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
i diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi, quindi, subiscono modificazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di diversi atti normativi, i quali comportano una legittima modificazione del rapporto originario.
I titoli de quibus sono certamente titoli “a termine” come risulta da quanto scritto sugli stessi (v. doc. “ buoni” fasc. attoreo): serie 18R, del valore di 5.000 euro ciascuno come risulta da quanto scritto sugli stessi, nonchè sottoscritti in data 15.2.2007 come risulta dai timbri apposti sul retro dei medesimi e sono disciplinati, sempre per ciò che risulta da quanto scritto sul retro dei medesimi dal decreto di emissione della serie vigente alla data della sottoscrizione e quindi quello del 19.12.2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2000 e richiamato espressamnte dal DM del ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.1
È con riferimento a tale DM che si evince come i buoni oggi sub iudice, emessi da
[...]
a febbraio 2007, aventi una durata massima di 18 mesi dalla Parte_2 sottoscrizione fossero liquidabili in linea capitale e interessi al 15.8.2008.
Peraltro sempre in forza dell'art. 8 del DM 19.12.00 “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Ne consegue che, essendo stati sottoscritti in data 15.2.2007 gli stessi sono scaduti il diciottesimo ( 18) mese successivo, e quindi il 15.08.2008.
Dal giorno 16.8.2008 è poi iniziata la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'avente diritto avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al rimborso, con conseguente prescrizione di ottenere il diritto alla liquidazione in linea capitale e interessi si è prescritto alla data del 16.8.2018.
Assenti atti aventi valenza interruttiva della prescrizione medio tempore intervenuti, posto che la prima missiva asseritamente inviata alla convenuta ma non prodotta, risulterebbe avere data 28.11.2020, occorre in questa sede affrontare la questione di una possibile pagina 4 di 9 incidenza quanto alla dedotta violazione di un completo obbligo informativo sul termine di prescrizione per l'esercizio del diritto e conseguentemente sul dies a quo della prescrizione.
Sebbene in un recentissimo passato la giurisprudenza di merito avesse assunto orientamenti contrastanti, richiamando in parte qua tanto la disciplina consumeristica quanto quella formatasi in punto di assimilazione dei cennati buoni a prodotti di investimento bancari, con conseguente spostamento del su cennato dies a quo al momento in cui risulti provata la conoscenza e/o quanto meno la conoscibilità di tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei diritti ivi sottesi, non può ignorarsi che quella attuale e prevalente, tanto di legittimità che di merito, si sia assestata su posizioni nettamente difformi ed alle quali, in ragione della completezza motivazionale che a breve andrà ad esporsi, si ritiene di condividere e di seguire.
Secondo un primo e minoritario orientamento i buoni fruttiferi, pur non essendo titoli di credito, sarebbero una forma di raccolta del risparmio, come sottolineato da Cassazione SS.UU. sent. n. 13979/2007.
Pur rappresentando documenti di legittimazione ex art 2002 c.c., sarebbe loro applicabile la disciplina prevista per le Banche con conseguente assoggettamento della emittente alle norme a tutela del consumatore e quindi a specifici oneri informativi nonché di trasparenza, previsti per gli istituti di credito.
Conseguentemente alcuna presunzione circa l'assolvimento di tale obbligo poteva dirsi assolto posto che la ritenuta applicabilità delle norme del T.U.B. , unitamente alla disciplina consumeristica, potevano ritenersi presunte ma, al contrario, oggetto di specifica prova in ordine alla loro effettivo espletamento ( cfr. fra le piu' recenti cfr. ord. Tribunale Grosseto, 02.09.2023).
All'opposto il diverso orientamento giurisprudenziale sia di legittimità sia di merito, seguito anche della decisioni più recenti della Corte di Appello di Firenze, pur muovendo dalla qualifica dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., (come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza), sottolinea come gli stessi servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione ( cfr ex multis Corte di Appello di Firenze sent. 1187/25)
Essi, quindi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito;
conseguentemente restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto.
Tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (cfr. Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
Essendo l' unico scopo dei BFP quello di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificata anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare pagina 5 di 9 “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc.
A tale orientamento si è conformata non solo la Corte di Appello di Firenze ma anche la più recente giurisprudenza di legittimità ( Cfr ex multis Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; e nelle successive pronunce cfr. Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 3979/2007; Cass. n. 19002/2017).
Principi espressi anche di recente nell'ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 33631/2024 laddove in motivazione la Cassazione ha affermato “Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). La S.C. prosegue in motivazione chiarendo come “Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).
Peraltro in punto di prescrizione (Cass. 23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).
Va ancora aggiunto, che i D.M. Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale inducono a ritenere la sussistenza di una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che quindi ben possono agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa pagina 6 di 9 G.U.; ragion per cui questa Corte ritiene che, il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da (vedi da ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Alla luce di detti principi giurisprudenziali nel caso di specie, ritiene questa giudicante onoraria di non condividere l'impostazione della difesa attorea, facendo proprio e condividendo il ragionamento seguito dai Giudici della Corte di Appello Fiorentina reso con la già citata sentenza 1187/25 che qui si richiama nella sua integralità “ il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie 18N oggetto di causa si ricava agevolmente dal DM del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 pubblicato in G.U. il 27.12.2000 n.300 ( come indicato sul timbro apposto sul retro del buono) ove all'art. 8, prevede “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”. Sussiste, in ogni caso un onere per il titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di e di o dal Parte_2
D.M. Ministero del Tesoro che ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta, su ciò non incidendo l'eventuale mancata consegna del foglio informativo.
Nessuna rilevanza, quindi, sul piano giuridico assume, con riferimento al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna alla del foglio informativo imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di P.I., sulla base di una diligenza ordinaria i risparmiatori/appellanti avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di decorrenza della prescrizione ordinaria o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( nel caso la n. 300 del 27/12/2000) o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali che erano comunque obbligati a pubblicizzare nei locali le caratteristiche dei BFP;
ragion per cui gli investitori ben potevano far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei buoni postali, considerato anche che tali buoni postali, erano come non contestato, a termine.
Al riguardo, la Corte ritiene che non possa essere fonte di responsabilità risarcitoria di l'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000 in quanto, come innanzi già illustrato, a seguito della valutazione del reciproco comportamento tenuto dalle parti, deve ritenersi che detta violazione sia ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito dagli utenti (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi). Difatti la predetta condotta colposa negligente e di inerzia dei risparmiatori - consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il regime giuridico e prescrizionale del buono postale ovvero nel non avere richiesto/attinto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , nonostante la consapevolezza che i buoni fossero a termine - assurge a causa efficiente, immediata e diretta, dell'evento-danno, ed assume tale rilevanza da interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento di (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione. Ad abundantiam non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (nel caso di specie il regime di prescrizione dei buoni, pubblicato sulla G.U., a sua volta richiamata sul buono stesso). Tra l'altro la Corte ritiene, presuntivamente, che tutte le notizie erano state messe a disposizione degli investitori nei locali degli Uffici pagina 7 di 9 Postali (come prescritto nel D.M. istitutivi dei buoni), non essendovi motivi per non ritenere rispettate le disposizioni ministeriali, e tale circostanza era certamente sufficiente a garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle condizioni dei buoni da parte del risparmiatore diligente.”.
L'attore ha chiesto anche il ristoro del danno subito identificandolo nel controvalore del buoni maggiorato d'interessi al tasso legale o a quello stabilito dalle condizioni di sottoscrizione.
Il ristoro di tale pregiudizio tuttavia non può essere accordato, perché la perdita di quanto investito nel buono non deriva dagli allegati inadempimenti della convenuta, ma dalla prescrizione del diritto che in precedenza sussisteva nel patrimonio degli attori.
Il danno che esso lamenta, in altre parole, non sussiste perché nel momento nel quale si verificò il danno e sorse la responsabilità risarcitoria della convenuta in ragione della scomparsa del diritto al rimborso dal patrimonio attoreo a causa della prescrizione dello stesso, il diritto era appunto già venuto meno in esito alla sua prescrizione.
L'inadempimento dell'obbligato, infatti, può costituire fonte di un obbligo risarcitorio diverso e ulteriore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione di cui era gravato, ma, salvo che il contegno dell'obbligato integri una causa interruttiva o sospensiva della prescrizione, non può avere quale effetto quello di consentire al debitore di pretendere l'adempimento dovutogli oltre il termine prescrizionale.
Sotto altro profilo si deve osservare che gli indicati inadempimenti non paiono comunque sufficienti a ritenere che la mancata riscossione del buono sia stata una conseguenza immediata e diretta del contegno della convenuta.
In ragione di quanto osservato ut supra in ordine alle fonti regolative del rapporto e tenuto conto che le disposizioni normative si devono ritenere conoscibili da tutti e quindi anche dai sottoscrittori del buono, si deve in primo luogo rilevare che nel d.m. 19.12.2000 era prevista con chiarezza la serie di buoni postali 18R indicata come a termine con individuazione dello stesso.
In tale situazione non è possibile ritenere che la mancata riscossione dei buoni entro il termine di prescrizione degli stessi sia derivata dalla violazione degli indicati obblighi informativi, atteso che i sottoscrittori, stante l'esistenza delle informazioni necessarie in atti normativi, erano nelle condizioni di ricondurre il buono a termine sottoscritto alla serie 18 R indicata nel decreto ministeriale, in ragione dell'esistenza di ..
Orbene, tali considerazioni valgono anche nella fattispecie, ove parte attrice lamenta la mancata consegna del foglio informativo.
Peraltro la formulazione in via subordinata della richiesta risarcitoria, unitamente all'assenza di specifici elementi ulteriori che consentano di enucleare la posta risarcitoria alla stregua di un danno precontrattuale o contrattuale, l'impossibilità di individuare se la causa del pregiudizio si ravvisi nell'omessa consegna del cd. F.I.A. piuttosto che nella carenza informativa dei sottoscrittori, la mancata puntuale individuazione dell'entità e della determinazione del danno precludono la possibilità di configurare un diritto risarcitorio in capo a parte ricorrente. pagina 8 di 9 In ogni caso, con riferimento alla seppur provata omessa consegna del foglio illustrativo ( cfr verbale udienza del 28.2.25)2, tenuto conto di quanto sopra detto in ordine alla natura dei buoni postali fruttiferi ed inoltre tenuto conto che, proprio in continuità di tale insegnamento, di recente le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 3963/19) hanno affermato che vi è incompatibilità con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”, la mera omessa consegna del foglio illustrativo non costituirebbe un inadempimento che dia diritto al risarcimento del danno.
In questo senso la espletata istruttoria orale, ammessa da questa giudicante in via prudenziale, non è valsa a sanare le deficienze probatorie sopra cennate.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e del fatto che il sottoscrittore ha fatto affidamento, seppur indebitamente, sul dato letterale dei buoni che solo per relationem indicavano la normativa applicabile e quindi del relativo termine di scadenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande attoree.
Spese compensate.
Siena, 8 ottobre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estratto “ Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (CDP. , a partire dal 1° febbraio 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte CP_1 con le sigle…18 R…”. Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli lnformativi contenenti informazioni analitiche Controparte_1 sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonche' sui rischi tipici dell'operazione. Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B28», «30E», «18R», «I13» e «M 8» non sono piu' sottoscrivibili i buoni delle serie «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M 7». Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.” 2 Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
, nata a [...] il [...], ivi res. In Via Tito San Rocchi 55. INTERROGATA sui capitoli di prova Testimone_1 ammessi così risponde: 1) “Vero che, il giorno 15.02.2007, si recava unitamente al sig. , presso l'ufficio Parte_1 postale di ON in Chianti (Siena) e quest'ultimo sottoscriveva i Buoni Fruttiferi Postali che vengono mostrati;
R. si è vero. 2) “si ricorda se, in quell'occasione il funzionario preposto fornì al sig. le informazioni sul numero di Parte_1 serie, sui rendimenti e sulla scadenza dei buoni sottoscritti e consegnava lui il foglio informativo riguardante gli stessi buoni”; R. non fu consegnato alcun foglio e non fu offerta alcuna descrizione dei Buoni Fruttiferi.( cfr verbale del 28.2.25). pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 889/2024 promossa da:
CF: rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 nte dall F: ) e C.F._2 dall'Avv. Filomena Panzarino (CF: ), gi t.te C.F._3 dom.to in Bitonto, presso lo stu Lisi, sito in Bitonto alla via Tommaso Traetta n. 116. (L'Avv. Filomena Panzarino e l'Avv. Filomena Lisi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e notificazioni agli indirizzi p.e.c.:
Email_1 Email_2
ATTORE contro
(C.F. P.IVA ), con sede in viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ma, i el lega tante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti allegata in copia dall'avv. Jessica Mannini (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 Controparte_1
Filiale di zza Giacomo Matteotti n. 37, la qua
[...] omunicazione di cancelleria potrà essere inviata al fax 055/2736204, al seguente indirizzo di posta elettronica oppure alla seguente casella di posta Email_3 elettronica certificata Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in atti:
pagina 1 di 9 PARTE ATTRICE : “ a. In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta per violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da in base ai principi CP_1 generali di correttezza e di buona fede o, in ogni caso, in base alla normativa con istica richiamata;
b. accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte attrice nella misura di €26.000,00, giusta prospetto allegato o, in subordine, accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte ricorrente nella misura di
€25,000,00, quale danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto e pari al danno emergente ovvero al solo capitale versato dal sottoscrittore (Collegio di Roma n. 6903/21) c. e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento di detta somma in favore di parte ricorrente, unitamente alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.. d. In subordine, qualora l'Onorevole giudicante ritenga fondata l'opposta tesi difensiva, vista la peculiarità della fattispecie, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così statuire: In via principale e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig.
meglio generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti di per i Parte_1 Controparte_1 motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentir accogl ioni: “ In via principale, Controparte_1 responsabilità di parte convenuta per violazione dei doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da in base ai principi generali di correttezza e di buona fede o, in ogni caso, CP_1 in base alla normativa consumeristica richiamata;
accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte attrice nella misura di €26.000,00, giusta prospetto allegato o, in subordine, accertare e quantificare l'importo da rimborsare a parte ricorrente nella misura di €25,000,00, quale danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto e pari al danno emergente ovvero al solo capitale versato dal sottoscrittore (Collegio di Roma n. 6903/21);.e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento di detta somma in favore di parte ricorrente, unitamente alla rifusione delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art.93 c.p.c..”.
A sostegno delle proprie argomentazioni difensive deduceva:
- di aver ottenuto presso l'ufficio postale di ON in Chianti (Siena) i BFP n. 00001101946810432, n. 00001101946910409, n. 00001101947010479, n. 00001101947110456 e n. 00001101947210433 del valore nominale di € 5.000.00 ciascuno, privi delle indicazioni essenziali previste ex lege;
- che in tale occasione, i funzionari preposti omettevano di fornire qualsivoglia informazione relative ad una presunta scadenza dei buoni nonché di consegnare il cd. FIA (FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO), contenente, tra l'altro, anche l'indicazione delle caratteristiche e del rendimento, secondo quanto previsto dal DM del 19/12/2000;
pagina 2 di 9 - di aver richiesto nell'Aprile 2018 il rimborso dei buoni che però veniva negato per intervenuta prescrizione;
- che solo da tale data l'attore sarebbe stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente tanto il diritto al rimborso quanto il diverso diritto di ottenere il risarcimento del danno da omessa e/o incompleta informazione, con conseguente spostamento del dies a quo a far data dal quale computare il termine prescrizionale massimo.
Conseguentemente, in ragione di quanto sopra, le domande di adempimento e di risarcimento del danno dovevano ritenersi fondate e meritevoli di accoglimento.
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestando tutto quanto ex adeverso dedotto, anche sotto il profilo strettamente normativo, chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree concludendo affinchè il Tribunale adito “ ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così statuire: In via principale e nel merito rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti Parte_1 di per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con lo sfogo della prova orale richiesta da parte attrice alla udienza del 28.2.2025.
Successivamente, alla udienza cartolare del 6.10.25 e sulla scorta delle già depositate note di precisazione delle conclusioni, comparse e repliche, trattenuta in decisione.
*** *** ***
Orbene all'esito della espletata istruttoria le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
In via assolutamente preliminare, va dato conto che l'attore ha introdotto il presente giudizio sulla scorta del pronunziamento reso dall'ABF nell'anno 2021, che nel rigettare comunque il ricorso proposto affermava che la omessa e/o incompleta indicazione circa la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali non accompagnata dalla consegna di fogli informativi all'atto della sottoscrizione, poteva, a certe condizioni, configurare una ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione del dovere informativo quale corollario del più generale principio di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. ( cfr decisione ABF allegata al fascicolo attoreo).
Ebbene va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In tema di buoni fruttiferi postali, l'oramai consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3963/19, Cass. S.U. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05), ha pagina 3 di 9 sancito che essi non costituiscono veri e propri titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione ex artt. 2002 e ss. c.c..
Ne consegue, pertanto, che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito;
i diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi, quindi, subiscono modificazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di diversi atti normativi, i quali comportano una legittima modificazione del rapporto originario.
I titoli de quibus sono certamente titoli “a termine” come risulta da quanto scritto sugli stessi (v. doc. “ buoni” fasc. attoreo): serie 18R, del valore di 5.000 euro ciascuno come risulta da quanto scritto sugli stessi, nonchè sottoscritti in data 15.2.2007 come risulta dai timbri apposti sul retro dei medesimi e sono disciplinati, sempre per ciò che risulta da quanto scritto sul retro dei medesimi dal decreto di emissione della serie vigente alla data della sottoscrizione e quindi quello del 19.12.2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2000 e richiamato espressamnte dal DM del ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.1
È con riferimento a tale DM che si evince come i buoni oggi sub iudice, emessi da
[...]
a febbraio 2007, aventi una durata massima di 18 mesi dalla Parte_2 sottoscrizione fossero liquidabili in linea capitale e interessi al 15.8.2008.
Peraltro sempre in forza dell'art. 8 del DM 19.12.00 “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Ne consegue che, essendo stati sottoscritti in data 15.2.2007 gli stessi sono scaduti il diciottesimo ( 18) mese successivo, e quindi il 15.08.2008.
Dal giorno 16.8.2008 è poi iniziata la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni entro il quale l'avente diritto avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al rimborso, con conseguente prescrizione di ottenere il diritto alla liquidazione in linea capitale e interessi si è prescritto alla data del 16.8.2018.
Assenti atti aventi valenza interruttiva della prescrizione medio tempore intervenuti, posto che la prima missiva asseritamente inviata alla convenuta ma non prodotta, risulterebbe avere data 28.11.2020, occorre in questa sede affrontare la questione di una possibile pagina 4 di 9 incidenza quanto alla dedotta violazione di un completo obbligo informativo sul termine di prescrizione per l'esercizio del diritto e conseguentemente sul dies a quo della prescrizione.
Sebbene in un recentissimo passato la giurisprudenza di merito avesse assunto orientamenti contrastanti, richiamando in parte qua tanto la disciplina consumeristica quanto quella formatasi in punto di assimilazione dei cennati buoni a prodotti di investimento bancari, con conseguente spostamento del su cennato dies a quo al momento in cui risulti provata la conoscenza e/o quanto meno la conoscibilità di tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei diritti ivi sottesi, non può ignorarsi che quella attuale e prevalente, tanto di legittimità che di merito, si sia assestata su posizioni nettamente difformi ed alle quali, in ragione della completezza motivazionale che a breve andrà ad esporsi, si ritiene di condividere e di seguire.
Secondo un primo e minoritario orientamento i buoni fruttiferi, pur non essendo titoli di credito, sarebbero una forma di raccolta del risparmio, come sottolineato da Cassazione SS.UU. sent. n. 13979/2007.
Pur rappresentando documenti di legittimazione ex art 2002 c.c., sarebbe loro applicabile la disciplina prevista per le Banche con conseguente assoggettamento della emittente alle norme a tutela del consumatore e quindi a specifici oneri informativi nonché di trasparenza, previsti per gli istituti di credito.
Conseguentemente alcuna presunzione circa l'assolvimento di tale obbligo poteva dirsi assolto posto che la ritenuta applicabilità delle norme del T.U.B. , unitamente alla disciplina consumeristica, potevano ritenersi presunte ma, al contrario, oggetto di specifica prova in ordine alla loro effettivo espletamento ( cfr. fra le piu' recenti cfr. ord. Tribunale Grosseto, 02.09.2023).
All'opposto il diverso orientamento giurisprudenziale sia di legittimità sia di merito, seguito anche della decisioni più recenti della Corte di Appello di Firenze, pur muovendo dalla qualifica dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione necessari, ex art. 2002 c.c., (come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza), sottolinea come gli stessi servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione ( cfr ex multis Corte di Appello di Firenze sent. 1187/25)
Essi, quindi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito;
conseguentemente restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto.
Tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 (cfr. Cass., n. 22619/2023 e successive conformi).
Essendo l' unico scopo dei BFP quello di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificata anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione del rapporto e dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla normativa specificamente per essi dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, idonei ad integrare pagina 5 di 9 “ab externo”, anche in itinere, il contenuto del contratto, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 cc.
A tale orientamento si è conformata non solo la Corte di Appello di Firenze ma anche la più recente giurisprudenza di legittimità ( Cfr ex multis Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; e nelle successive pronunce cfr. Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 3979/2007; Cass. n. 19002/2017).
Principi espressi anche di recente nell'ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 33631/2024 laddove in motivazione la Cassazione ha affermato “Pertanto, la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, «la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario». Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. È orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). La S.C. prosegue in motivazione chiarendo come “Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024).
Peraltro in punto di prescrizione (Cass. 23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).
Va ancora aggiunto, che i D.M. Economia e Finanze, contenenti il regolamento legale ed economico di tali buoni postali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale inducono a ritenere la sussistenza di una presunzione assoluta di conoscenza degli stessi in capo ai risparmiatori che quindi ben possono agevolmente accedervi attraverso la consultazione della relativa pagina 6 di 9 G.U.; ragion per cui questa Corte ritiene che, il fondamentale e determinante obbligo informativo può ritenersi in tal modo assolto da (vedi da ultimo Cass. ordinanza n. 33631/2024 del 20.12.2024, sulla scia di SS.UU n. 3963/2019).
Alla luce di detti principi giurisprudenziali nel caso di specie, ritiene questa giudicante onoraria di non condividere l'impostazione della difesa attorea, facendo proprio e condividendo il ragionamento seguito dai Giudici della Corte di Appello Fiorentina reso con la già citata sentenza 1187/25 che qui si richiama nella sua integralità “ il termine di prescrizione ordinario decennale dei BPF serie 18N oggetto di causa si ricava agevolmente dal DM del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 pubblicato in G.U. il 27.12.2000 n.300 ( come indicato sul timbro apposto sul retro del buono) ove all'art. 8, prevede “ i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”. Sussiste, in ogni caso un onere per il titolare di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di e di o dal Parte_2
D.M. Ministero del Tesoro che ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta, su ciò non incidendo l'eventuale mancata consegna del foglio informativo.
Nessuna rilevanza, quindi, sul piano giuridico assume, con riferimento al decorso del termine prescrizionale, la dedotta circostanza della mancata consegna alla del foglio informativo imposta all'emittente dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, a prescindere da detto inadempimento di P.I., sulla base di una diligenza ordinaria i risparmiatori/appellanti avrebbero potuto prendere conoscenza del termine di decorrenza della prescrizione ordinaria o attraverso la lettura del DM di riferimento in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( nel caso la n. 300 del 27/12/2000) o richiedendo le relative informazioni presso gli uffici postali che erano comunque obbligati a pubblicizzare nei locali le caratteristiche dei BFP;
ragion per cui gli investitori ben potevano far valere il relativo diritto al rimborso sin dalla data di scadenza dei buoni postali, considerato anche che tali buoni postali, erano come non contestato, a termine.
Al riguardo, la Corte ritiene che non possa essere fonte di responsabilità risarcitoria di l'inadempimento dell'obbligo di consegna del foglio informativo stabilito dagli artt. 3 e 6 del DM 19.12.2000 in quanto, come innanzi già illustrato, a seguito della valutazione del reciproco comportamento tenuto dalle parti, deve ritenersi che detta violazione sia ininfluente, sotto il profilo causale, nella determinazione del danno subito dagli utenti (derivante dalla mancata riscossione dei buoni per intervenuta prescrizione dei medesimi). Difatti la predetta condotta colposa negligente e di inerzia dei risparmiatori - consistita nel non aver attinto direttamente al DM di riferimento per ricavare il regime giuridico e prescrizionale del buono postale ovvero nel non avere richiesto/attinto in proposito tempestive informazioni presso gli uffici postali o tramite il portale internet di , nonostante la consapevolezza che i buoni fossero a termine - assurge a causa efficiente, immediata e diretta, dell'evento-danno, ed assume tale rilevanza da interrompere il nesso di causalità tra detto secondario inadempimento di (mancata consegna del foglio informativo) e le conseguenze dannose derivate dalla prescrizione. Ad abundantiam non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere (nel caso di specie il regime di prescrizione dei buoni, pubblicato sulla G.U., a sua volta richiamata sul buono stesso). Tra l'altro la Corte ritiene, presuntivamente, che tutte le notizie erano state messe a disposizione degli investitori nei locali degli Uffici pagina 7 di 9 Postali (come prescritto nel D.M. istitutivi dei buoni), non essendovi motivi per non ritenere rispettate le disposizioni ministeriali, e tale circostanza era certamente sufficiente a garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle condizioni dei buoni da parte del risparmiatore diligente.”.
L'attore ha chiesto anche il ristoro del danno subito identificandolo nel controvalore del buoni maggiorato d'interessi al tasso legale o a quello stabilito dalle condizioni di sottoscrizione.
Il ristoro di tale pregiudizio tuttavia non può essere accordato, perché la perdita di quanto investito nel buono non deriva dagli allegati inadempimenti della convenuta, ma dalla prescrizione del diritto che in precedenza sussisteva nel patrimonio degli attori.
Il danno che esso lamenta, in altre parole, non sussiste perché nel momento nel quale si verificò il danno e sorse la responsabilità risarcitoria della convenuta in ragione della scomparsa del diritto al rimborso dal patrimonio attoreo a causa della prescrizione dello stesso, il diritto era appunto già venuto meno in esito alla sua prescrizione.
L'inadempimento dell'obbligato, infatti, può costituire fonte di un obbligo risarcitorio diverso e ulteriore rispetto all'obbligo di adempiere la prestazione di cui era gravato, ma, salvo che il contegno dell'obbligato integri una causa interruttiva o sospensiva della prescrizione, non può avere quale effetto quello di consentire al debitore di pretendere l'adempimento dovutogli oltre il termine prescrizionale.
Sotto altro profilo si deve osservare che gli indicati inadempimenti non paiono comunque sufficienti a ritenere che la mancata riscossione del buono sia stata una conseguenza immediata e diretta del contegno della convenuta.
In ragione di quanto osservato ut supra in ordine alle fonti regolative del rapporto e tenuto conto che le disposizioni normative si devono ritenere conoscibili da tutti e quindi anche dai sottoscrittori del buono, si deve in primo luogo rilevare che nel d.m. 19.12.2000 era prevista con chiarezza la serie di buoni postali 18R indicata come a termine con individuazione dello stesso.
In tale situazione non è possibile ritenere che la mancata riscossione dei buoni entro il termine di prescrizione degli stessi sia derivata dalla violazione degli indicati obblighi informativi, atteso che i sottoscrittori, stante l'esistenza delle informazioni necessarie in atti normativi, erano nelle condizioni di ricondurre il buono a termine sottoscritto alla serie 18 R indicata nel decreto ministeriale, in ragione dell'esistenza di ..
Orbene, tali considerazioni valgono anche nella fattispecie, ove parte attrice lamenta la mancata consegna del foglio informativo.
Peraltro la formulazione in via subordinata della richiesta risarcitoria, unitamente all'assenza di specifici elementi ulteriori che consentano di enucleare la posta risarcitoria alla stregua di un danno precontrattuale o contrattuale, l'impossibilità di individuare se la causa del pregiudizio si ravvisi nell'omessa consegna del cd. F.I.A. piuttosto che nella carenza informativa dei sottoscrittori, la mancata puntuale individuazione dell'entità e della determinazione del danno precludono la possibilità di configurare un diritto risarcitorio in capo a parte ricorrente. pagina 8 di 9 In ogni caso, con riferimento alla seppur provata omessa consegna del foglio illustrativo ( cfr verbale udienza del 28.2.25)2, tenuto conto di quanto sopra detto in ordine alla natura dei buoni postali fruttiferi ed inoltre tenuto conto che, proprio in continuità di tale insegnamento, di recente le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 3963/19) hanno affermato che vi è incompatibilità con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”, la mera omessa consegna del foglio illustrativo non costituirebbe un inadempimento che dia diritto al risarcimento del danno.
In questo senso la espletata istruttoria orale, ammessa da questa giudicante in via prudenziale, non è valsa a sanare le deficienze probatorie sopra cennate.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda e del fatto che il sottoscrittore ha fatto affidamento, seppur indebitamente, sul dato letterale dei buoni che solo per relationem indicavano la normativa applicabile e quindi del relativo termine di scadenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande attoree.
Spese compensate.
Siena, 8 ottobre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estratto “ Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (CDP. , a partire dal 1° febbraio 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte CP_1 con le sigle…18 R…”. Nei locali aperti al pubblico di sono a disposizione fogli lnformativi contenenti informazioni analitiche Controparte_1 sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonche' sui rischi tipici dell'operazione. Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B28», «30E», «18R», «I13» e «M 8» non sono piu' sottoscrivibili i buoni delle serie «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M 7». Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it.” 2 Viene introdotto il primo teste che, ammonito dal Giudice, rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde:
, nata a [...] il [...], ivi res. In Via Tito San Rocchi 55. INTERROGATA sui capitoli di prova Testimone_1 ammessi così risponde: 1) “Vero che, il giorno 15.02.2007, si recava unitamente al sig. , presso l'ufficio Parte_1 postale di ON in Chianti (Siena) e quest'ultimo sottoscriveva i Buoni Fruttiferi Postali che vengono mostrati;
R. si è vero. 2) “si ricorda se, in quell'occasione il funzionario preposto fornì al sig. le informazioni sul numero di Parte_1 serie, sui rendimenti e sulla scadenza dei buoni sottoscritti e consegnava lui il foglio informativo riguardante gli stessi buoni”; R. non fu consegnato alcun foglio e non fu offerta alcuna descrizione dei Buoni Fruttiferi.( cfr verbale del 28.2.25). pagina 9 di 9