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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU AG Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
Co
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Lo Curto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Fabio Del Torchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-DICHIARARE e OMOLOGARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 20/09/2019, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile Parte_3 Parte_2 del Comune di Cernusco s/N al n. 23, p. II, s. A, anno 2019, alle seguenti
CONDIZIONI
1)Il figlio minore , nato a [...], il [...], C.F. viene affidato Per_1 C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso.
2)Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la madre, alla quale viene Per_1 conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Carugate (MI), Via Monte Grappa n. 18, di proprietà dei coniugi, ciascuno per la quota del 50%, come acquistata nel 2018 con mutuo acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Cernusco s/n (MI), intestato ad entrambi, ed il box di proprietà dei coniugi, ciascuno per la quota del 50%, come acquistato in data 24/3/2021 e pertinente alla casa coniugale;
qui continuerà ad avere la propria residenza anagrafica, in modo che Per_1 il bambino possa conservare lo stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena.
3)Il padre avrà facoltà di tenere con sé secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi Per_1 riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita riconosciuto al genitore non collocatario.
In particolare, i genitori concordano che:
a)Il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio a weekend alternati;
due giorni infrasettimanali
(indicativamente il martedì e giovedì) nella settimana che si conclude con il weekend in cui il padre non tiene con sé il figlio;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) nella settimana che si conclude con il weekend in cui il padre tiene con sé il figlio.
Durante il weekend il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna indicativamente entro le ore 9,30 del sabato e lo riporterà indietro, sempre presso la casa materna, indicativamente entro le ore 18,30 della domenica.
Durante i giorni infrasettimanali, invece, il padre andrà a prendere il figlio presso la scuola frequentata dal bambino all'ora dell'uscita, dove lo riaccompagnerà la mattina successiva all'orario di inizio delle attività scolastiche.
b)I periodi di festività (scolastiche e di calendario) e vacanze estive saranno suddivisi come segue, salvo diverso accordo tra i genitori:
Vacanze natalizie (indicativamente dal 24 Dicembre al 6 Gennaio):
-il padre andrà a prendere il figlio presso la casa materna indicativamente entro le ore 10,00 del 24 dicembre e lo riaccompagnerà, sempre presso la casa materna, indicativamente entro le ore 10,00 del giorno di Natale;
-la madre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale e lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna indicativamente entro le ore 15,00 del 26 dicembre;
-durante le festività natalizie, i genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni dal giorno 27 dicembre all'1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio. Per il 2025/2026, la madre terrà il figlio dal
27 dicembre all'1 gennaio;
il padre dal 2 gennaio al 6 gennaio;
Vacanze pasquali: saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno. Per l'anno 2026, il figlio trascorrerà le festività pasquali con la madre in accordo con il calendario scolastico.
Altre festività: per quanto riguarda le altre festività dell'anno, come da calendario scolastico, i genitori entro il 28 Febbraio di ogni anno, stabiliranno di comune accordo e secondo equa suddivisione i giorni festivi che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre e il padre.
Vacanze estive: il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni complessivi nel mese di agosto
(salvo diverse intese, decorrenti da lunedì).
Entrambi i genitori dovranno comunicare vicendevolmente per iscritto i giorni e/o le settimane prescelte indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno.
Compleanno di : compatibilmente con il calendario concordato, entrambi i genitori avranno Per_1 la possibilità di trascorrere la ricorrenza in compagnia del figlio, insieme oppure separatamente concordando gli orari (ad esempio: durante la settimana, dall'uscita di scuola fino a cena con un genitore e dalla cena in poi con l'altro genitore;
oppure se di sabato o domenica, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore) o secondo le modalità che i genitori concorderanno nell'interesse prevalente del bambino.
Feste dei genitori: trascorrerà con la mamma la sua festa ed il suo compleanno e così con Per_1 il papà, in qualunque giorno cadano dette festività.
I genitori, al netto di quanto sopra stabilito, in caso di necessità (esempio: trasferte per motivi di lavoro….) e/o imprevisti, concorderanno modalità e tempistiche differenti, avendo cura di tutelare in primis gli interessi, i bisogni e/o necessità del figlio.
4)I genitori eserciteranno separatamente, nei rispettivi periodi assegnati, la loro potestà genitoriale sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Per_1
5)I genitori, durante il percorso di crescita del figlio , si impegnano a concordare le attività Per_1 ricreative e/o sportive che il minore intenderà svolgere nel pieno rispetto dei suoi desideri.
6)Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_3 contributo per il mantenimento del figlio minore , entro il giorno 27 di ogni mese, la somma Per_1 di euro 400,00 (quattrocentoeuro/00), rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di dicembre 2025 su dicembre 2026, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Pt_3
, di cui ai seguenti riferimenti: IBAN: [...].
[...] Email_1
7)Il Sig. concorrerà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute o Parte_2 da sostenersi per , secondo le linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Per_1
Tribunale di Monza e le disposizioni in tema di spese straordinarie per i figli che le parti dichiarano di conoscere e che vengono allegate al presente atto.
8)I genitori concorreranno alla retta mensile (mensa + pre e post scuola) dell'istituto scolastico frequentato da nella misura del 50% ciascuno indipendentemente dalla contribuzione al Per_1 mantenimento di cui al punto 6).
9)Al fine di permettere eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali
(fatture/ricevute) relative a spese deducibili o detraibili, intestati al minore.
10)Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
11)La sig.ra e il sig. , si impegnano al versamento del rateo di Parte_3 Parte_2 mutuo fino all'estinzione dell'intero debito residuo verso Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Cernusco
s/N (MI) per il mutuo di cui al contratto n. 08/44536278 (mutuo padre n. 08/48170275), garantito da ipoteca volontaria iscritta al Reg. gen. N. 89486 e al Reg. part. N. 15946.
12)Le spese condominiali di natura ordinaria relative alla casa coniugale e al box rimarranno a carico del genitore assegnatario mentre le spese di natura straordinaria verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
13)Gli arredi della casa già coniugale, acquistati in costanza di matrimonio, saranno di proprietà esclusiva della sig.ra , che ne detiene il possesso. Parte_3
14)Le parti concordano che il sig. provvederà all'asporto dalla casa già coniugale Parte_2 dei beni personali di sua proprietà ivi ancora presenti - qui di seguito elencati - entro e non oltre la data del 31/12/2025: - n. 2 chitarre;
n.1 cassa musicale;
n. 1 bicicletta.
Le parti concorderanno le tempistiche per consentire al Sig. di asportare dalla Parte_2 casa già coniugale il pianoforte di sua proprietà.
15)Il conto corrente n. 13089, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a., agenzia di Cernusco s/N, intestato ad entrambi i coniugi e dal quale viene prelevata mensilmente il rateo di mutuo sopra dedotto rimarrà operativo sino all'estinzione dello stesso. Le somme che eventualmente residueranno sul summenzionato conto all'atto della chiusura dello stesso verranno divise al 50% tra i coniugi.
16)Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, eccetto le condizioni prefigurate nel presente atto, di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.
17)I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, sia individualmente sia in relazione al figlio minore.
18)Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio minorenne ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello stesso.
19)Le parti dichiarano di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso.
20)Ai sensi dell'art. 473bis n. 12, c. 2, le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.
21)Le parti chiedono che venga ordinato al Comune di Cernusco s/N (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
22)Le parti chiedono che le spese legale di procedura vengano integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 31 ottobre 2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3 Parte_2
in Cernusco sul Naviglio in data 20.09.2019 (atto n. 23, Parte II, Serie A del registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di Cernusco sul Naviglio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cernusco sul Naviglio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025.
Il Presidente est.
AU AG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU AG Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
Co
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Lo Curto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Fabio Del Torchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-DICHIARARE e OMOLOGARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 20/09/2019, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile Parte_3 Parte_2 del Comune di Cernusco s/N al n. 23, p. II, s. A, anno 2019, alle seguenti
CONDIZIONI
1)Il figlio minore , nato a [...], il [...], C.F. viene affidato Per_1 C.F._3 congiuntamente ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso.
2)Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la madre, alla quale viene Per_1 conseguentemente assegnata la casa coniugale sita in Carugate (MI), Via Monte Grappa n. 18, di proprietà dei coniugi, ciascuno per la quota del 50%, come acquistata nel 2018 con mutuo acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Cernusco s/n (MI), intestato ad entrambi, ed il box di proprietà dei coniugi, ciascuno per la quota del 50%, come acquistato in data 24/3/2021 e pertinente alla casa coniugale;
qui continuerà ad avere la propria residenza anagrafica, in modo che Per_1 il bambino possa conservare lo stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena.
3)Il padre avrà facoltà di tenere con sé secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi Per_1 riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita riconosciuto al genitore non collocatario.
In particolare, i genitori concordano che:
a)Il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio a weekend alternati;
due giorni infrasettimanali
(indicativamente il martedì e giovedì) nella settimana che si conclude con il weekend in cui il padre non tiene con sé il figlio;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) nella settimana che si conclude con il weekend in cui il padre tiene con sé il figlio.
Durante il weekend il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna indicativamente entro le ore 9,30 del sabato e lo riporterà indietro, sempre presso la casa materna, indicativamente entro le ore 18,30 della domenica.
Durante i giorni infrasettimanali, invece, il padre andrà a prendere il figlio presso la scuola frequentata dal bambino all'ora dell'uscita, dove lo riaccompagnerà la mattina successiva all'orario di inizio delle attività scolastiche.
b)I periodi di festività (scolastiche e di calendario) e vacanze estive saranno suddivisi come segue, salvo diverso accordo tra i genitori:
Vacanze natalizie (indicativamente dal 24 Dicembre al 6 Gennaio):
-il padre andrà a prendere il figlio presso la casa materna indicativamente entro le ore 10,00 del 24 dicembre e lo riaccompagnerà, sempre presso la casa materna, indicativamente entro le ore 10,00 del giorno di Natale;
-la madre trascorrerà con il figlio il giorno di Natale e lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna indicativamente entro le ore 15,00 del 26 dicembre;
-durante le festività natalizie, i genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni dal giorno 27 dicembre all'1 gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio. Per il 2025/2026, la madre terrà il figlio dal
27 dicembre all'1 gennaio;
il padre dal 2 gennaio al 6 gennaio;
Vacanze pasquali: saranno trascorse dal figlio con ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno. Per l'anno 2026, il figlio trascorrerà le festività pasquali con la madre in accordo con il calendario scolastico.
Altre festività: per quanto riguarda le altre festività dell'anno, come da calendario scolastico, i genitori entro il 28 Febbraio di ogni anno, stabiliranno di comune accordo e secondo equa suddivisione i giorni festivi che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre e il padre.
Vacanze estive: il figlio trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni complessivi nel mese di agosto
(salvo diverse intese, decorrenti da lunedì).
Entrambi i genitori dovranno comunicare vicendevolmente per iscritto i giorni e/o le settimane prescelte indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno.
Compleanno di : compatibilmente con il calendario concordato, entrambi i genitori avranno Per_1 la possibilità di trascorrere la ricorrenza in compagnia del figlio, insieme oppure separatamente concordando gli orari (ad esempio: durante la settimana, dall'uscita di scuola fino a cena con un genitore e dalla cena in poi con l'altro genitore;
oppure se di sabato o domenica, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore) o secondo le modalità che i genitori concorderanno nell'interesse prevalente del bambino.
Feste dei genitori: trascorrerà con la mamma la sua festa ed il suo compleanno e così con Per_1 il papà, in qualunque giorno cadano dette festività.
I genitori, al netto di quanto sopra stabilito, in caso di necessità (esempio: trasferte per motivi di lavoro….) e/o imprevisti, concorderanno modalità e tempistiche differenti, avendo cura di tutelare in primis gli interessi, i bisogni e/o necessità del figlio.
4)I genitori eserciteranno separatamente, nei rispettivi periodi assegnati, la loro potestà genitoriale sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Per_1
5)I genitori, durante il percorso di crescita del figlio , si impegnano a concordare le attività Per_1 ricreative e/o sportive che il minore intenderà svolgere nel pieno rispetto dei suoi desideri.
6)Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_3 contributo per il mantenimento del figlio minore , entro il giorno 27 di ogni mese, la somma Per_1 di euro 400,00 (quattrocentoeuro/00), rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di dicembre 2025 su dicembre 2026, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Pt_3
, di cui ai seguenti riferimenti: IBAN: [...].
[...] Email_1
7)Il Sig. concorrerà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute o Parte_2 da sostenersi per , secondo le linee guida condivise concernenti le spese per i figli del Per_1
Tribunale di Monza e le disposizioni in tema di spese straordinarie per i figli che le parti dichiarano di conoscere e che vengono allegate al presente atto.
8)I genitori concorreranno alla retta mensile (mensa + pre e post scuola) dell'istituto scolastico frequentato da nella misura del 50% ciascuno indipendentemente dalla contribuzione al Per_1 mantenimento di cui al punto 6).
9)Al fine di permettere eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali
(fatture/ricevute) relative a spese deducibili o detraibili, intestati al minore.
10)Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
11)La sig.ra e il sig. , si impegnano al versamento del rateo di Parte_3 Parte_2 mutuo fino all'estinzione dell'intero debito residuo verso Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Cernusco
s/N (MI) per il mutuo di cui al contratto n. 08/44536278 (mutuo padre n. 08/48170275), garantito da ipoteca volontaria iscritta al Reg. gen. N. 89486 e al Reg. part. N. 15946.
12)Le spese condominiali di natura ordinaria relative alla casa coniugale e al box rimarranno a carico del genitore assegnatario mentre le spese di natura straordinaria verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
13)Gli arredi della casa già coniugale, acquistati in costanza di matrimonio, saranno di proprietà esclusiva della sig.ra , che ne detiene il possesso. Parte_3
14)Le parti concordano che il sig. provvederà all'asporto dalla casa già coniugale Parte_2 dei beni personali di sua proprietà ivi ancora presenti - qui di seguito elencati - entro e non oltre la data del 31/12/2025: - n. 2 chitarre;
n.1 cassa musicale;
n. 1 bicicletta.
Le parti concorderanno le tempistiche per consentire al Sig. di asportare dalla Parte_2 casa già coniugale il pianoforte di sua proprietà.
15)Il conto corrente n. 13089, acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.a., agenzia di Cernusco s/N, intestato ad entrambi i coniugi e dal quale viene prelevata mensilmente il rateo di mutuo sopra dedotto rimarrà operativo sino all'estinzione dello stesso. Le somme che eventualmente residueranno sul summenzionato conto all'atto della chiusura dello stesso verranno divise al 50% tra i coniugi.
16)Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, eccetto le condizioni prefigurate nel presente atto, di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia ragione o titolo.
17)I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, sia individualmente sia in relazione al figlio minore.
18)Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio minorenne ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello stesso.
19)Le parti dichiarano di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso.
20)Ai sensi dell'art. 473bis n. 12, c. 2, le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti pendenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.
21)Le parti chiedono che venga ordinato al Comune di Cernusco s/N (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
22)Le parti chiedono che le spese legale di procedura vengano integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 31 ottobre 2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_3 Parte_2
in Cernusco sul Naviglio in data 20.09.2019 (atto n. 23, Parte II, Serie A del registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di Cernusco sul Naviglio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cernusco sul Naviglio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e
10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025.
Il Presidente est.
AU AG