Articolo 217 del Codice di giustizia contabile
Articolo 218
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 217

(Giudice dell'ottemperanza)


1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.


2. ((Il giudice monocratico)) esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonche' per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.


3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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