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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 17:30 in composizione monocratica:
RAINERI CARLA ROMANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3549/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046956276000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 aprile 2025 la ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella n. 06820250046956276000, recante la richiesta di pagamento da parte della DP II di un importo complessivo di euro 383,27, di cui euro 377,39 iscritti a ruolo a titolo di “recupero interessi di sospensione anno 2017” ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Con istanza a mezzo pec la Ricorrente ha chiesto chiarimenti alla DP II in merito alle somme iscritte a ruolo, nonché il riesame dell'atto in autotutela.
L'Ufficio ha respinto l'istanza in autotutela rivendicando la correttezza e legittimità del proprio operato.
Con il ricorso in oggetto Ricorrente_1 Srl denuncia la Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 30 D.p.r. 602/1973 e dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Sostiene parte ricorrente che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”; che, inoltre, l'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che gli interessi di mora si applicano sulle somme iscritte a ruolo “esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”.
Osserva in proposito che le disposizioni sopra richiamate sono espressione del principio secondo cui le sanzioni tributarie non possono essere gravate da interessi, tanto nella fase inziale con la quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, quanto nelle fasi successive della riscossione.
L'Ufficio si è costituito in giudizio osservando che “gli importi originariamente sospesi sui quali sono stati calcolati gli interessi di sospensione sono quelli rimasti iscritti a ruolo a seguito del suddetto sgravio parziale, dove la somma dei tributi Iva (codici tributo 010I) di Euro 8.040,60 e di Euro 772,63 corrisponde al totale dei crediti d'imposta da recuperare stabilito dalla sentenza e i restanti importi a ruolo rappresentano le sanzioni (codici tributo 043I), gli interessi (codici tributo 014I) e le spese di notifica (codice tributo 940A)”.
All'esito della discussione orale il giudice monocratico ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il principio generale recato dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 secondo cui le somme irrogate a titolo di sanzioni non producono interessi, nonchè il principio di cui all'art. 30, comma 1,
D.P.R. 602/1973;
posto che l'importo sul quale calcolare gli interessi da "sospensione" è solo quello relativo al tributo (Iva) che ha trovato conferma nella statuizione giudiziale (sentenza n. 5157/06/24) per complessivi euro 8.813,23;
ciò considerato e premesso la cartella impugnata deve considerarsi illegittima nella parte in reca l'iscrizione a ruolo di somme ulteriori o diverse da quelle sopra indicate.
Il difetto di chiarezza sull'an e nel quantum, neppure colmato in sede di trattazione orale, giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
06820250046956276000, limitatamente agli interessi calcolati e richiesti su sanzioni pecuniarie tributarie e interessi. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 17:30 in composizione monocratica:
RAINERI CARLA ROMANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3549/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046956276000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23 aprile 2025 la ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella n. 06820250046956276000, recante la richiesta di pagamento da parte della DP II di un importo complessivo di euro 383,27, di cui euro 377,39 iscritti a ruolo a titolo di “recupero interessi di sospensione anno 2017” ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Con istanza a mezzo pec la Ricorrente ha chiesto chiarimenti alla DP II in merito alle somme iscritte a ruolo, nonché il riesame dell'atto in autotutela.
L'Ufficio ha respinto l'istanza in autotutela rivendicando la correttezza e legittimità del proprio operato.
Con il ricorso in oggetto Ricorrente_1 Srl denuncia la Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 30 D.p.r. 602/1973 e dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Sostiene parte ricorrente che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”; che, inoltre, l'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che gli interessi di mora si applicano sulle somme iscritte a ruolo “esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”.
Osserva in proposito che le disposizioni sopra richiamate sono espressione del principio secondo cui le sanzioni tributarie non possono essere gravate da interessi, tanto nella fase inziale con la quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, quanto nelle fasi successive della riscossione.
L'Ufficio si è costituito in giudizio osservando che “gli importi originariamente sospesi sui quali sono stati calcolati gli interessi di sospensione sono quelli rimasti iscritti a ruolo a seguito del suddetto sgravio parziale, dove la somma dei tributi Iva (codici tributo 010I) di Euro 8.040,60 e di Euro 772,63 corrisponde al totale dei crediti d'imposta da recuperare stabilito dalla sentenza e i restanti importi a ruolo rappresentano le sanzioni (codici tributo 043I), gli interessi (codici tributo 014I) e le spese di notifica (codice tributo 940A)”.
All'esito della discussione orale il giudice monocratico ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il principio generale recato dall'art. 2, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 secondo cui le somme irrogate a titolo di sanzioni non producono interessi, nonchè il principio di cui all'art. 30, comma 1,
D.P.R. 602/1973;
posto che l'importo sul quale calcolare gli interessi da "sospensione" è solo quello relativo al tributo (Iva) che ha trovato conferma nella statuizione giudiziale (sentenza n. 5157/06/24) per complessivi euro 8.813,23;
ciò considerato e premesso la cartella impugnata deve considerarsi illegittima nella parte in reca l'iscrizione a ruolo di somme ulteriori o diverse da quelle sopra indicate.
Il difetto di chiarezza sull'an e nel quantum, neppure colmato in sede di trattazione orale, giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.
06820250046956276000, limitatamente agli interessi calcolati e richiesti su sanzioni pecuniarie tributarie e interessi. Spese compensate.