Articolo 14 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 giugno 1971
Art. 14.


I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968
risultano stabiliti in . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.674.356.854
dei quali nell'esercizio 1969:
furono versati . . . . . . . . . . L. 703.876.138
rimasero da versare . . . . . . . ". 33.331.370
-----------
". 737.207.508
----------- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1969 . . . L. 937.149.346
-----------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971