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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2439/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2439/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALERIO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 18/B BOLOGNA presso il difensore avv. VALERIO LUCA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), CONTUMACE. Controparte_1
C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORGI GIOVANNI, elettivamente P.IVA_1
pagina 1 di 11 domiciliato in VIA DELLA ZECCA N. 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
GIORGI GIOVANNI.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, CP_2
innanzi al Tribunale di Bologna, e , chiedendo, a Parte_1 Controparte_1 norma dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia relativa del contratto a ministero del Notaio dott.ssa con cui, in data 18 marzo 2016, il convenuto Persona_1 Parte_1
aveva ceduto all'altro convenuto la nuda proprietà
[...] Controparte_1 dell'immobile sito in Molinella, Corso Giuseppe Mazzini n. 395 (Foglio 57, mapp. 256, sub 10), meglio descritto in atti.
In particolare, l'istituto di credito attore esponeva di essere creditore nei confronti della società e dei suoi fideiussori , Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
e , della complessiva somma di € 117.144,59, oltre CP_5 Controparte_6
interessi e spese, quale residuo saldo passivo del mutuo inter partes, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 4307/2016 reso dal Tribunale di Bologna in data 6 luglio 2016.
Il convenuto si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza delle Parte_1
deduzioni e richieste avversarie, concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla Banca attrice.
In particolare, il convenuto assumeva di aver stipulato il contratto de quo ignorando la situazione debitoria della società da lui garantita, precisando altresì di aver impiegato il corrispettivo della revocanda compravendita per estinguere debiti scaduti.
pagina 2 di 11 Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto , Controparte_1 espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 2719/2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in data 9 novembre
2021, il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta dall'istituto di credito attore, dichiarava, nei confronti di quest'ultimo, l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, condannando quest'ultimi, in solido tra loro, alla refusione, in favore della delle spese di lite liquidate in € 518,00 per CP_2
esborsi ed € 7.254,00 per compensi di avvocato.
In particolare, il Tribunale accertava positivamente i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c., e, segnatamente, la sussistenza in capo alla Banca attrice di un credito verso il quale fideiussore della mutuataria debitrice principale, in Pt_2
forza del sopra menzionato decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, l'eventus damni quale modificazione, in peius, della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità, e, infine, la scientia fraudis in capo ai convenuti.
Al riguardo, il primo Giudice evidenziava come, con l'atto impugnato in revocatoria, il aveva alienato la nuda proprietà del suo unico bene immobile, convertendo tale Pt_1
diritto in denaro, quale bene più facilmente occultabile ed il cui impiego per estinguere debiti scaduti non era dimostrato, rendendo maggiormente incerto il soddisfacimento del credito maturato dalla banca.
Con riferimento al requisito della scientia fraudis, il Tribunale rilevava la sospetta coincidenza temporale tra l'intimazione di pagamento effettuata dalla e l'atto di CP_2
vendita in questione, l'incongruità del prezzo pattuito di € 20.000,00, l'oscurità della causa o, comunque, della ragion pratica sottesa al contratto avente ad oggetto la sola nuda proprietà di un immobile gravato da usufrutto a favore di terzi coetanei dell'acquirente e nel quale il venditore aveva peraltro mantenuto la residenza, e, infine, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra il e il , rispettivamente Pt_1 CP_1
nipote e zio, . CP_1
Da ultimo, in relazione alla accordo transattivo allegato dal convenuto, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale rilevava come tale pagina 3 di 11 circostanza, oltre che priva di adeguato riscontro documentale, era sostanzialmente ininfluente, anche in ragione del fatto che, per ammissione dello stesso la sua Pt_1
efficacia era stata comunque subordinata al verificarsi di determinate condizioni il cui avveramento non era stato dimostrato.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e innanzi all'intestata Corte Controparte_1 Controparte_2
d'Appello, proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione sul prezzo dell'immobile e sulla transazione;
2) errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione sulla scientia damni, sull'eventus damni e sulle prove;
3) spese di lite.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, integralmente respinta, disporre: ln via Principale dichiarare la riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2719/2021, che ha deciso il procedimento di primo grado iscritto al ruolo n. 14468/2018, in quanto nelle more del processo interveniva una transazione tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere;
ln
Subordine riformare la sentenza di primo grado per le ragioni indicate nell'atto di citazione in appello, ed in particolare in quanto l'appellante aveva utilizzato i denari della vendita della nuda proprietà dell'immobile per estinguere un debito precedente e già scaduto nonché in quanto, in ogni caso, la vendita revocata non arrecava alcun danno al creditore, in ragione dell'esiguo valore della nuda proprietà oggetto di compravendita. ln ogni caso con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vittoria di spese e compensi sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CN PA, come per Legge, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria”.
L'appellato rimaneva contumace, mentre la si Controparte_1 CP_2
costituiva con comparsa di risposta ritualmente depositata, eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. pagina 4 di 11 Nel merito, contestava la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, e, concludendo, chiedeva : “Respingersi l'appello e confermarsi integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla errata/o illogica e/o contraddittoria motivazione sul prezzo dell'immobile e sulla transazione.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza sotto un duplice profilo:
a) congruità del corrispettivo della compravendita;
b) transazione della lite.
Ed invero, quanto al primo, il assume la congruità del prezzo pattuito, in quanto Pt_1
l'oggetto del trasferimento era costituito dalla sola nuda proprietà di un immobile da ristrutturare e adibito ad uso ufficio.
In relazione al secondo profilo (mancanza di prova documentale dell'accordo), l'odierno appellante sostiene che, con le note conclusive in precedenza richiamate, si era dato atto del raggiungimento tra le parti di un'intesa che prevedeva a suo carico il pagamento di Contr un importo pressoché corrispondente al pregiudizio che la asseriva di aver subito in conseguenza dei fatti oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
L'appellante, infatti, contesta la correttezza della stima operata dal primo Giudice, di incongruità del corrispettivo della vendita, in quanto fondata sulla comparazione rispetto ai valori OMI 2018 relativi a immobili residenziali, senza però tener conto del fatto che l'oggetto del trasferimento era la sola nuda proprietà di un immobile da ristrutturare e adibito a uso ufficio. pagina 5 di 11 Tuttavia, le censure mosse dall'appellante risultano del tutto generiche e apodittiche.
Il infatti, al fine di dimostrare la congruità del prezzo di un'operazione, che, Pt_1
come si dirà (infra), appare fraudolenta ed elusiva anche per altre ragioni, si limita a produrre un documento privo di qualsivoglia valenza probatoria, trattandosi di un mero annuncio promo-pubblicitario relativo ad un immobile sito in Molinella, dal quale nulla
è dato evincere circa la congruità dei valori evocati dall'appellante.
Con riferimento all'accordo transattivo, la Corte, condividendo l'affermazione resa dal primo Giudice, ritiene la relativa doglianza ininfluente e, in ogni caso, infondata, dato che, come noto, la transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è il contratto col quale “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
La transazione è, quindi, conclusa, quando i contraenti prestano il proprio reciproco consenso a rinunciare alle rispettive pretese.
Nel caso di specie, risulta che, a una prima offerta formulata dal la Pt_1 CP_2
aveva, a sua volta, avanzato una controproposta, che il aveva sì accettato ma a Pt_1
condizione che fosse raggiunto un analogo accordo con altri creditori della società garantita, condizione, quest'ultima, a cui il stesso ha, in un secondo momento, Pt_1
rinunciato.
Quindi, tra le parti erano state, in realtà, avviate soltanto delle mere trattative mai sfociate in un accordo giuridicamente vincolante stante il mancato incontro delle volontà dei paciscienti e il mancato avveramento delle previste condizioni.
- Sulla errata/o illogica e/o contraddittoria motivazione sulla scientia damni, sull'eventus damni, sulle prove
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
giudice di prime cure, rigettando peraltro le istanze istruttorie da lui avanzate, ha ritenuto sussistenti i presupposti necessari ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo oggetto di causa : scientia damni ed eventus damni.
pagina 6 di 11 Anche il motivo in esame è infondato.
La Corte, infatti, condivide le motivate argomentazioni in forza delle quali il giudice di prime cure ha dichiarato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'esperita actio pauliana. Contr Ed invero, è documentato, oltre che incontestato, che, nel caso di specie, la vantava un credito nei confronti dell'odierno appellante quale garante della debitrice Pt_1
principale.
In tal senso, è decisivo il provvedimento monitorio prodotto dalla attrice. CP_2
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in ordine all'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti dispositivi del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore in capo a quest'ultimo risale al momento della nascita del credito, sicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 19012/2023).
Nella fattispecie in commento, il credito de quo è maturato in data anteriore rispetto all'atto dispositivo, atteso che la fideiussione era stata rilasciata il 9.10.2015 (doc. 3 Contr della citazione in I grado) al momento della stipula del mutuo tra e CP_3
in data anteriore all'acquisto, a titolo oneroso, operato dal .
[...] CP_1
Affermata l'anteriorità del credito a garanzia del quale la ha agito in revocatoria, CP_2
occorre ora verificare se sussistano anche le ulteriori condizioni previste dal citato art. 2901 c.c. : eventus damni e scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.
Quanto all'eventus damni, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è sufficiente una modificazione quali-quantitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili, dato che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (Cass. n. 3470/2007).
Nel caso di specie, è del tutto evidente come l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile abbia comportato un pregiudizio alle ragioni economiche dell'istituto di pagina 7 di 11 credito, indipendentemente dalla sensibile differenza tra l'entità delle ragioni creditorie della e il minor prezzo del trasferimento. CP_2
Infatti, attraverso l'atto dispositivo de quo, il si è spogliato dell'unico diritto Pt_1
immobiliare facente parte del suo patrimonio, determinando, così, una sensibile variazione, in peius, della consistenza della garanzia generica ex art. 2740 c.c.
Né assume rilievo, ai fini che qui interessano, le allegazioni svolte dall'appellante circa la destinazione delle somme ricavate dalla revocanda vendita.
Infatti, la destinazione del ricavato è influente, atteso che l'oggetto di revocatoria non è
l'atto con cui è stato pagato un debito scaduto, bensì l'atto con il quale sarebbe stata ottenuta la provvista per estinguere un pregresso debito.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione da revocatoria (costituente eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni) dell'atto dispositivo posto in essere nella necessità di procurarsi la somma per estinguere un debito scaduto, occorre, infatti, la prova che la vendita de qua fosse l'unico mezzo per ottenere la provvista per soddisfare debiti scaduti.
Tuttavia, tale allegazione era stata fatta dal convenuto in comparsa di costituzione in primo grado, senza però precisare i debiti scaduti, quindi in modo del tutto generico, e senza allegare e dimostrare che quello fosse l'unico mezzo di estinzione.
Né tali genericità e indeterminatezze risultano essere state colmate con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., peraltro non depositata, sicchè le relative allegazioni operate solo in seconda memoria sono tardive e, quindi, inammissibili.
Con riferimento alla scientia damni in capo al disponente e al terzo acquirente, anzitutto osservare che il creditore è terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede la declaratoria di inefficacia relativa, per cui, in generale, risulta per quest'ultimo difficoltoso offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo, soprattutto in presenza di atto a titolo oneroso.
La prova dell'elemento soggettivo (a seconda dei casi : consilium fraudis, scientia damni e partecipatio fraudis), può, quindi, essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi valutati e congruamente motivati dal giudice di merito. pagina 8 di 11 La Suprema Corte ritiene dimostrabili il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo attraverso il ricorso ad elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 cc.
Nello specifico, è stato chiarito che possono essere considerati indiziari ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo i rapporti di parentela, di affinità o di convivenza, o i rapporti lavorativi tra i contraenti;
le ambigue modalità di pagamento o la relativa mancanza di prova;
la sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); le anomalie temporali, come ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore (Cass. n. 22824/2022).
Nella fattispecie de qua, deve rilevarsi come, appena quattro giorni dopo l'intimazione di pagamento notificata dalla banca al quest'ultimo si è premurato di trasferire Pt_1
la nuda proprietà del suo unico immobile allo zio , il quale ha, in tal modo, CP_1
acquistato, per un importo estremamente modesto, un siffatto diritto su un bene già gravato da usufrutto in favore della sua quasi coetanea sorella e del marito di quest'ultima.
Oltre che per i motivi sopra esposti, resta quantomeno indecifrabile ed oscura la reale causa o ragion pratica del negozio de quo, anche in considerazione del fatto che l'acquirente ha poi di fatto consentito al disponente ed odierno appellante di mantenere ivi la propria residenza, venendo, così, vanificata per l'accipiens qualsiasi utilità o convenienza alla conclusione dell'affare, se non quello di consapevolmente consentire al nipote di tutelarsi dalle minacciate ed ormai imminenti iniziative esecutive della banca.
- Spese di lite
Con il terzo motivo, lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, la quale, a Pt_1
suo dire, sarebbe avvenuta secondo il valore indeterminabile della causa.
Secondo il quindi, il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali Pt_1 secondo il valore dell'atto oggetto di revocatoria, facendo, pertanto, riferimento allo scaglione tra €5.201 e €26.000. pagina 9 di 11 Il motivo è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente liquidato le spese non tenendo conto del valore del bene oggetto di revocatoria, ma dando continuità allinsegnamento della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, secondo cui “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore" (Cass. Civ., n. 12391/2025).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata anche in punto di spese processuali di primo grado.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 2719/2021, resa dal Tribunale di Bologna in data 9.11.2021.
pagina 10 di 11 CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore di Controparte_7
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.500,00. per
[...]
compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 27 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2439/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALERIO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 18/B BOLOGNA presso il difensore avv. VALERIO LUCA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), CONTUMACE. Controparte_1
C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIORGI GIOVANNI, elettivamente P.IVA_1
pagina 1 di 11 domiciliato in VIA DELLA ZECCA N. 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
GIORGI GIOVANNI.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, CP_2
innanzi al Tribunale di Bologna, e , chiedendo, a Parte_1 Controparte_1 norma dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia relativa del contratto a ministero del Notaio dott.ssa con cui, in data 18 marzo 2016, il convenuto Persona_1 Parte_1
aveva ceduto all'altro convenuto la nuda proprietà
[...] Controparte_1 dell'immobile sito in Molinella, Corso Giuseppe Mazzini n. 395 (Foglio 57, mapp. 256, sub 10), meglio descritto in atti.
In particolare, l'istituto di credito attore esponeva di essere creditore nei confronti della società e dei suoi fideiussori , Controparte_3 Parte_1 Controparte_4
e , della complessiva somma di € 117.144,59, oltre CP_5 Controparte_6
interessi e spese, quale residuo saldo passivo del mutuo inter partes, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 4307/2016 reso dal Tribunale di Bologna in data 6 luglio 2016.
Il convenuto si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza delle Parte_1
deduzioni e richieste avversarie, concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata dalla Banca attrice.
In particolare, il convenuto assumeva di aver stipulato il contratto de quo ignorando la situazione debitoria della società da lui garantita, precisando altresì di aver impiegato il corrispettivo della revocanda compravendita per estinguere debiti scaduti.
pagina 2 di 11 Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto , Controparte_1 espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 2719/2021, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in data 9 novembre
2021, il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta dall'istituto di credito attore, dichiarava, nei confronti di quest'ultimo, l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, condannando quest'ultimi, in solido tra loro, alla refusione, in favore della delle spese di lite liquidate in € 518,00 per CP_2
esborsi ed € 7.254,00 per compensi di avvocato.
In particolare, il Tribunale accertava positivamente i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c., e, segnatamente, la sussistenza in capo alla Banca attrice di un credito verso il quale fideiussore della mutuataria debitrice principale, in Pt_2
forza del sopra menzionato decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, l'eventus damni quale modificazione, in peius, della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità, e, infine, la scientia fraudis in capo ai convenuti.
Al riguardo, il primo Giudice evidenziava come, con l'atto impugnato in revocatoria, il aveva alienato la nuda proprietà del suo unico bene immobile, convertendo tale Pt_1
diritto in denaro, quale bene più facilmente occultabile ed il cui impiego per estinguere debiti scaduti non era dimostrato, rendendo maggiormente incerto il soddisfacimento del credito maturato dalla banca.
Con riferimento al requisito della scientia fraudis, il Tribunale rilevava la sospetta coincidenza temporale tra l'intimazione di pagamento effettuata dalla e l'atto di CP_2
vendita in questione, l'incongruità del prezzo pattuito di € 20.000,00, l'oscurità della causa o, comunque, della ragion pratica sottesa al contratto avente ad oggetto la sola nuda proprietà di un immobile gravato da usufrutto a favore di terzi coetanei dell'acquirente e nel quale il venditore aveva peraltro mantenuto la residenza, e, infine, il rapporto di stretta parentela intercorrente tra il e il , rispettivamente Pt_1 CP_1
nipote e zio, . CP_1
Da ultimo, in relazione alla accordo transattivo allegato dal convenuto, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, il Tribunale rilevava come tale pagina 3 di 11 circostanza, oltre che priva di adeguato riscontro documentale, era sostanzialmente ininfluente, anche in ragione del fatto che, per ammissione dello stesso la sua Pt_1
efficacia era stata comunque subordinata al verificarsi di determinate condizioni il cui avveramento non era stato dimostrato.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e innanzi all'intestata Corte Controparte_1 Controparte_2
d'Appello, proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione sul prezzo dell'immobile e sulla transazione;
2) errata e/o illogica e/o contraddittoria motivazione sulla scientia damni, sull'eventus damni e sulle prove;
3) spese di lite.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, integralmente respinta, disporre: ln via Principale dichiarare la riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2719/2021, che ha deciso il procedimento di primo grado iscritto al ruolo n. 14468/2018, in quanto nelle more del processo interveniva una transazione tra le parti, con conseguente cessazione della materia del contendere;
ln
Subordine riformare la sentenza di primo grado per le ragioni indicate nell'atto di citazione in appello, ed in particolare in quanto l'appellante aveva utilizzato i denari della vendita della nuda proprietà dell'immobile per estinguere un debito precedente e già scaduto nonché in quanto, in ogni caso, la vendita revocata non arrecava alcun danno al creditore, in ragione dell'esiguo valore della nuda proprietà oggetto di compravendita. ln ogni caso con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vittoria di spese e compensi sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CN PA, come per Legge, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria”.
L'appellato rimaneva contumace, mentre la si Controparte_1 CP_2
costituiva con comparsa di risposta ritualmente depositata, eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. pagina 4 di 11 Nel merito, contestava la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, e, concludendo, chiedeva : “Respingersi l'appello e confermarsi integralmente la decisione impugnata.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla errata/o illogica e/o contraddittoria motivazione sul prezzo dell'immobile e sulla transazione.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza sotto un duplice profilo:
a) congruità del corrispettivo della compravendita;
b) transazione della lite.
Ed invero, quanto al primo, il assume la congruità del prezzo pattuito, in quanto Pt_1
l'oggetto del trasferimento era costituito dalla sola nuda proprietà di un immobile da ristrutturare e adibito ad uso ufficio.
In relazione al secondo profilo (mancanza di prova documentale dell'accordo), l'odierno appellante sostiene che, con le note conclusive in precedenza richiamate, si era dato atto del raggiungimento tra le parti di un'intesa che prevedeva a suo carico il pagamento di Contr un importo pressoché corrispondente al pregiudizio che la asseriva di aver subito in conseguenza dei fatti oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
L'appellante, infatti, contesta la correttezza della stima operata dal primo Giudice, di incongruità del corrispettivo della vendita, in quanto fondata sulla comparazione rispetto ai valori OMI 2018 relativi a immobili residenziali, senza però tener conto del fatto che l'oggetto del trasferimento era la sola nuda proprietà di un immobile da ristrutturare e adibito a uso ufficio. pagina 5 di 11 Tuttavia, le censure mosse dall'appellante risultano del tutto generiche e apodittiche.
Il infatti, al fine di dimostrare la congruità del prezzo di un'operazione, che, Pt_1
come si dirà (infra), appare fraudolenta ed elusiva anche per altre ragioni, si limita a produrre un documento privo di qualsivoglia valenza probatoria, trattandosi di un mero annuncio promo-pubblicitario relativo ad un immobile sito in Molinella, dal quale nulla
è dato evincere circa la congruità dei valori evocati dall'appellante.
Con riferimento all'accordo transattivo, la Corte, condividendo l'affermazione resa dal primo Giudice, ritiene la relativa doglianza ininfluente e, in ogni caso, infondata, dato che, come noto, la transazione, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è il contratto col quale “le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
La transazione è, quindi, conclusa, quando i contraenti prestano il proprio reciproco consenso a rinunciare alle rispettive pretese.
Nel caso di specie, risulta che, a una prima offerta formulata dal la Pt_1 CP_2
aveva, a sua volta, avanzato una controproposta, che il aveva sì accettato ma a Pt_1
condizione che fosse raggiunto un analogo accordo con altri creditori della società garantita, condizione, quest'ultima, a cui il stesso ha, in un secondo momento, Pt_1
rinunciato.
Quindi, tra le parti erano state, in realtà, avviate soltanto delle mere trattative mai sfociate in un accordo giuridicamente vincolante stante il mancato incontro delle volontà dei paciscienti e il mancato avveramento delle previste condizioni.
- Sulla errata/o illogica e/o contraddittoria motivazione sulla scientia damni, sull'eventus damni, sulle prove
Con il secondo motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
giudice di prime cure, rigettando peraltro le istanze istruttorie da lui avanzate, ha ritenuto sussistenti i presupposti necessari ai fini della revocatoria dell'atto dispositivo oggetto di causa : scientia damni ed eventus damni.
pagina 6 di 11 Anche il motivo in esame è infondato.
La Corte, infatti, condivide le motivate argomentazioni in forza delle quali il giudice di prime cure ha dichiarato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'esperita actio pauliana. Contr Ed invero, è documentato, oltre che incontestato, che, nel caso di specie, la vantava un credito nei confronti dell'odierno appellante quale garante della debitrice Pt_1
principale.
In tal senso, è decisivo il provvedimento monitorio prodotto dalla attrice. CP_2
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in ordine all'azione revocatoria ordinaria nei confronti degli atti dispositivi del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore in capo a quest'ultimo risale al momento della nascita del credito, sicché occorre far riferimento a tale momento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 19012/2023).
Nella fattispecie in commento, il credito de quo è maturato in data anteriore rispetto all'atto dispositivo, atteso che la fideiussione era stata rilasciata il 9.10.2015 (doc. 3 Contr della citazione in I grado) al momento della stipula del mutuo tra e CP_3
in data anteriore all'acquisto, a titolo oneroso, operato dal .
[...] CP_1
Affermata l'anteriorità del credito a garanzia del quale la ha agito in revocatoria, CP_2
occorre ora verificare se sussistano anche le ulteriori condizioni previste dal citato art. 2901 c.c. : eventus damni e scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.
Quanto all'eventus damni, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è sufficiente una modificazione quali-quantitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili, dato che l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (Cass. n. 3470/2007).
Nel caso di specie, è del tutto evidente come l'alienazione della nuda proprietà dell'immobile abbia comportato un pregiudizio alle ragioni economiche dell'istituto di pagina 7 di 11 credito, indipendentemente dalla sensibile differenza tra l'entità delle ragioni creditorie della e il minor prezzo del trasferimento. CP_2
Infatti, attraverso l'atto dispositivo de quo, il si è spogliato dell'unico diritto Pt_1
immobiliare facente parte del suo patrimonio, determinando, così, una sensibile variazione, in peius, della consistenza della garanzia generica ex art. 2740 c.c.
Né assume rilievo, ai fini che qui interessano, le allegazioni svolte dall'appellante circa la destinazione delle somme ricavate dalla revocanda vendita.
Infatti, la destinazione del ricavato è influente, atteso che l'oggetto di revocatoria non è
l'atto con cui è stato pagato un debito scaduto, bensì l'atto con il quale sarebbe stata ottenuta la provvista per estinguere un pregresso debito.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione da revocatoria (costituente eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni) dell'atto dispositivo posto in essere nella necessità di procurarsi la somma per estinguere un debito scaduto, occorre, infatti, la prova che la vendita de qua fosse l'unico mezzo per ottenere la provvista per soddisfare debiti scaduti.
Tuttavia, tale allegazione era stata fatta dal convenuto in comparsa di costituzione in primo grado, senza però precisare i debiti scaduti, quindi in modo del tutto generico, e senza allegare e dimostrare che quello fosse l'unico mezzo di estinzione.
Né tali genericità e indeterminatezze risultano essere state colmate con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., peraltro non depositata, sicchè le relative allegazioni operate solo in seconda memoria sono tardive e, quindi, inammissibili.
Con riferimento alla scientia damni in capo al disponente e al terzo acquirente, anzitutto osservare che il creditore è terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede la declaratoria di inefficacia relativa, per cui, in generale, risulta per quest'ultimo difficoltoso offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo, soprattutto in presenza di atto a titolo oneroso.
La prova dell'elemento soggettivo (a seconda dei casi : consilium fraudis, scientia damni e partecipatio fraudis), può, quindi, essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi valutati e congruamente motivati dal giudice di merito. pagina 8 di 11 La Suprema Corte ritiene dimostrabili il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo attraverso il ricorso ad elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 cc.
Nello specifico, è stato chiarito che possono essere considerati indiziari ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo i rapporti di parentela, di affinità o di convivenza, o i rapporti lavorativi tra i contraenti;
le ambigue modalità di pagamento o la relativa mancanza di prova;
la sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); le anomalie temporali, come ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore (Cass. n. 22824/2022).
Nella fattispecie de qua, deve rilevarsi come, appena quattro giorni dopo l'intimazione di pagamento notificata dalla banca al quest'ultimo si è premurato di trasferire Pt_1
la nuda proprietà del suo unico immobile allo zio , il quale ha, in tal modo, CP_1
acquistato, per un importo estremamente modesto, un siffatto diritto su un bene già gravato da usufrutto in favore della sua quasi coetanea sorella e del marito di quest'ultima.
Oltre che per i motivi sopra esposti, resta quantomeno indecifrabile ed oscura la reale causa o ragion pratica del negozio de quo, anche in considerazione del fatto che l'acquirente ha poi di fatto consentito al disponente ed odierno appellante di mantenere ivi la propria residenza, venendo, così, vanificata per l'accipiens qualsiasi utilità o convenienza alla conclusione dell'affare, se non quello di consapevolmente consentire al nipote di tutelarsi dalle minacciate ed ormai imminenti iniziative esecutive della banca.
- Spese di lite
Con il terzo motivo, lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, la quale, a Pt_1
suo dire, sarebbe avvenuta secondo il valore indeterminabile della causa.
Secondo il quindi, il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali Pt_1 secondo il valore dell'atto oggetto di revocatoria, facendo, pertanto, riferimento allo scaglione tra €5.201 e €26.000. pagina 9 di 11 Il motivo è infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente liquidato le spese non tenendo conto del valore del bene oggetto di revocatoria, ma dando continuità allinsegnamento della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, secondo cui “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore" (Cass. Civ., n. 12391/2025).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata anche in punto di spese processuali di primo grado.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza n. 2719/2021, resa dal Tribunale di Bologna in data 9.11.2021.
pagina 10 di 11 CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore di Controparte_7
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.500,00. per
[...]
compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 27 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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