Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2339/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con i signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2339/2023 R.G. FA avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], C.F.: , residente in [...] C.F._1
Strada Villaretto 175 rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Cannata del Foro di Torino CF: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via C.F._2
Biella 8 per delega in atti
-parte attrice- Contro
Controparte_1
(C.F. ), , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_2 residente a [...], di fatto domiciliato in Oglianico (TO) Via Guido Gozzano n. ro 6 presso la madre, Titolo di Studio: Licenza scuola media inferiore, Professione: Commerciante, elettivamente domiciliato in Cuorgné Via Giacosa n. ro 5, presso e nello studio dell'Avv. Anna Ronchetto che lo rappresenta e difende per delega in atti
-parte convenuta- Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente come da conclusioni depositate in pct del seguente tenore:
“(…) Piaccia all'Ill.mo Giudice adtio, contrariis reiectis, nel merito e in via principale: - pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig. per grave violazione Controparte_1 dei doveri nascenti dal matrimonio;
- ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile per il mantenimento della stessa, non inferiore ad € 500,00. Nel merito ed in via subordinata: - nel caso in cui venga accertato l'addebito della separazione in capo al sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, condannarlo al risarcimento del Controparte_1 danno pari ad € 40.000,00 o a veriore somma che sarà accertata in corso di causa (…)”
pagina 1 di 7
“(…) In via preliminare e pregiudiziale:- Dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente, in quanto le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, come esposto ed eccepito. Nel merito ed anche in via riconvenzionale: - Pronunciare sentenza di separazione fra i coniugi CP_1
e - All'esito della pronuncia sulla separazione giudiziale dei coniugi, valutata la
[...] CP_3 sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 473bis.49, comma primo, c.p.c., decorso il termine previsto per legge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, celebrato in data 3 settembre 2016 a Lugnacco secondo il rito civile e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lugnacco (ora accorpato nel Comune di Val di Chy) al n. ro 2 Parte II Serie C Anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Val di Chy di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda sentenza;
- Rigettare anche nel merito tutte le domande avversarie in punto addebito, assegno mantenimento e risarcimento danni per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, ferma l'eccezione e la domanda di inammissibilità formulata in via preliminare e pregiudiziale.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. - In via meramente subordinata, ove parte ricorrente insista per l'ammissione delle istanze istruttorie, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate nelle proprie conclusioni in via istruttoria da considerarsi qui integralmente trascritte a formare parte sostanziale delle presenti conclusioni” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 13/12/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 473 bis. 22 ss cpc parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile nel comune di Lugnacco (TO) il 3.9.2016, in comunione beni (regime poi mutato in separazione beni per atto notarile) unione dalla quale non sono nati figli. Lamentava parte ricorrente l'abuso di sostanze alcoliche del marito, delineato come inizialmente disinteressato alla vita coniugale e poi divenuto – addirittura – aggressivo nei confronti della moglie (“… la sig.ra era solità coricarsi presto la sera, a causa della sua patologia e Pt_1 nonostante dicesse sempre al marito di farle un po di compagnia, lo stesso si rifiutava rimanendo alzato a bere fino a tardi, per poi addormentarsi sul divano;
- alcune volte faceva dei dispetti alla deducente come mettere tutti i suoi effetti personali in alto in modo che lei non potesse prenderli o tenere accesa la televisione in salotto ad alto volume per tutta la notte;
- nell'anno 2018 la situzione peggiorava, i comportamenti del marito si facevano più aggressivi e nonostante la deducente gli dicesse di smettere di bere, lo stesso non la ascoltava ed anzi accentuava i suoi comportamenti intimidatori;
- nel mese di dicembre 2018, il sig. stava CP_1 inveendo contro la moglie senza alcun motivo e all'improvviso si avvicinava con fare minaccioso a pochi centimetri dal volto della stessa. La deducente stanca di sentite le sue urla gli appoggiava la mano sulla bocca per farlo smettere e il marito all'improvviso le dava uno schiaffo facendola cadere per terra dalla sedia a rotelle, fortunatamente senza conseguenza alcuna- nel corso del tempo la sig.ra cominciò ad avere paura Pt_1 delle reazioni del marito perchè imprevedibili e, chiudendosi sempre di più in se stessa, evitava di parlare con lui e quando lo faceva cerrcava sempre di assecondarlo;
- una sera del mese di ottobre 2019, il sig. CP_1 dopo aver bevuto afferrava improvvisamente un coltello da cucina da 20 cm dicendo alla moglie "guarda che ho un coltello" e si andava a sedere in salotto con lo sguardo perso nel vuoto. La sig.ra cercava di dirgli Pt_1 di mettere a posto il coltello e di venire a letto, ma il marito non la ascoltava e continuava nel suo atteggiamento, generando ansi e preoccupazione nella moglie che temeva per la sua incolumità; - in data 15.10.19 dopo l'ennesima discussione il marito usciva di casa e tornando con una tanica di benzina, la rovesciava in salotto. La deducente presa dal panico e temendo il peggio chiamava i carabinieri che intervenivano immediatamente sul posto;
” ricorso, pag. 2). Esponeva parte ricorrente come pagina 2 di 7 entrambe le parti depositarono un proprio ricorso per la separazione giudiziale nel 2021, ricorsi che tuttavia non ebbero seguito alcuno a seguito di una riconciliazione dei coniugi.
- Rappresentava, inoltre, parte ricorrente come a seguito della riconciliazione la vita coniugale riprese in un primo momento tranquilla, per poi definitivamente cessare il 5.2.2023
“(…) in data 05.02.23 dopo l'ennesima discussione violenta del marito, il quale si arrabbiava con la moglie urlando e sbattendo i pugni sul tavolo, quest'ultima, esasperata nuovamente dalla situazione che non cambiava e avendo timore per la sua incolumità, si recava presso altro suo immobile sito in Torino, Stada del Villaretto 175/7; - in data 07.02.23 la ricorrente veniva contattata tramite whatsapp dalla vicina di casa sig.ra , la quale le comunicava che il marito aveva "fatto casino in garage" tutta la notte ed Parte_2 aveva bruciato un letto (doc. 12); - il 26.02.23 la ricorrente si recava presso l'immobile ex casa coniugale per ritirare i suoi effetti personali e, in quel frangente, si accorgeva che mancava buona parte del guardaroba (6/7 giacche invernali, circa 10 vestuìioti estivi, 3/4 piumini, scarponcini imbottiti, ciabatte, ecc ) ed altri suoi oggetti tra cui una fontana in pietra, un babbo natale, un'idro pulitrice, delle griglie in acciaio, uno specchio, la cuccia del cane, un ulivo, un carrello pieghevole, ceste di vimini, ecc...; - in data 27 e 28.02.23 la ricorrente terminava di recuperare, anche con l'aiuto di terzi, i suoi effetti personali presso l'immobile ex casa coniugale” (ricorso, pag. 7). Dava atto delle partite reddituali e patrimoniali dei coniugi1 e concludeva formulando le seguenti letterali conclusioni: “(…) Nel merito ed in via principale: - pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla sig. per grave violazione dei doveri nascenti Controparte_1 dal matrimonio;
- ponga a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile per il mantenimento della stessa, non inferiore ad € 500,00; Nel merito ed in via subordinata: - nel caso in cui venga acceratato l'addebito della separazione in capo al sig. per grave violazione dei Controparte_1 doveri nascenti dal matrimonio condannarlo al risarcimento del danno pari ad € 40.000 o a veriore somma che sarà accertata in corso di causa;
(…)”.
- Si costituiva in giudizio parte resistente contestando e controdeducendo alle richieste della parte ricorrente, rappresentando come i fatti dedotti dalla ricorrente fossero anteriori alla prima separazione (poi seguita da riconciliazione) ovvero non rilevanti in punto addebito. Lamentava parte resistente di aver patito un significativo esborso per la casa coniugale, e rappresentava di aver sempre provveduto ad accudire la propria moglie. Richiamati i dati economici2 formulava le seguenti letterali conclusioni: “(…) Contrariis reiectis, Voglia l'On. le Tribunale di Ivrea, Ill.mo Giudice Relatore, Dr. Alberto Angelo Balzani, Ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti ed in ogni caso: a) Autorizzare i coniugi a vivere separati. b) Rigettare tutte le domande della ricorrente anche in via provvisoria. Ai sensi degli artt. 473-bis.16 e 473-bis.12 con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e seguenti: In via preliminare e pregiudiziale- Dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla ricorrente, in quanto le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, come esposto ed eccepito in narrativa. Nel merito ed anche in via riconvenzionale: - Pronunciare sentenza di separazione fra i coniugi e Controparte_1 CP_3
- All'esito della pronuncia sulla separazione giudiziale dei coniugi, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 473bis.49, comma primo, c.p.c., decorso il termine previsto per legge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, celebrato in data 3 settembre 2016 a Lugnacco secondo il rito civile e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lugnacco (ora accorpato nel Comune di Val di Chy) al n. ro 2 Parte II Serie C Anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Val di Chy di procedere alle trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda sentenza;
- Rigettare anche nel merito tutte le domande avversarie in punto addebito, assegno mantenimento e risarcimento danni per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto, ferma l'eccezione e la domanda di inammissibilità formulata in via preliminare e pregiudiziale. (…)”
- All'udienza del 9.2.2024 il Giudice Relatore procedeva all'audizione dei coniugi.
- Parte ricorrente dichiarava: “(…) insisto nella domanda di separazione, sono determinata. Insisto nella domanda di mantenimento in € 500. Guadagno circa 1190 euro mensili e poi fruisco dell'accompagnamento circa 520 euro mensili. I miei figli purtroppo non mi danno una mano. Sto finendo di pagare il finanziamento per la casa. Avrei voluto trovare un accordo per la definizione bonaria della controversia.”
della contrazione delle vendite, il sig. aveva percepito un reddito d'impresa di circa 8.400,00 euro (doc. 14 CP_1 dichiarazione redditi anno imposta 2 e tutte le attività commerciali, il fatturato del sig. aveva già CP_1 risentito della contrazione negativa, discendente dalla pandemia Covid, stante i periodi di chiusura anche per le attività di commercio ambulante e la flessione già registrata negli anni precedenti nelle vendite, Anche dopo il superamento del periodo Covid, la contrazione delle vendite è continuata, come dimostrano i redditi degli anni d'imposta 2021-2022-2023. In ossequio a quanto disposto dall'art. 473bis.48 c.p.c., stante la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente, si producono a tal fine le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Nell'anno di imposta 2020, in piena pandemia Covid 19, il sig. ha registrato un reddito d'impresa in perdita pari a – 940,00 (volume d'affari per ricavi nell'anno pari CP_1 ad euro 5.310,00); nell'anno di imposta 2021, la perdita d'impresa è stata ancora maggiore, registrando un reddito negativo pari a – 1.923,00; nell'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito d'impresa in perdita pari a + 5.890,00 (docc. 15- 16 – 17 dichiarazione redditi ultimi tre anni). Per gli della pandemia Covud 19, il resistente ha fruito per due/tre mesi un sussidio di uro 600,00 al mese e successivamente dalla Regione un sussidio di euro 1.000,00 da reinvestire nell'attività, con il quale il resistente acquistò il nuovo registratore di cassa. Nell'anno 2023, i ricavi d'impresa sono stati per i primi tre trimestri pari Euro 4.384,40 (doc. 18 – ricavi anno 2023 primi tre trimestri) e, nell'ultimo trimestre 2023 il resistente è in perdita, tenuto conto dei ricavi, di cui produce copia dei corrispettivi (doc. 18 a – corrispettivi ultimo trimestre 2023) e dei relativi costi di impresa, che si riserva di integrare. Si producono i movimenti del c/c del ricorrente degli ultimi tre anni con saldo al 30/09/2023, con riserva di produrre l'ultimo trimestre 2023 appena disponibile (doc. 19– movimenti c/c resistente). Il resistente ha potuto contare solo sull'aiuto dei genitori ed ora della madre superstite. Il resistente è titolare della proprietà del 50% della casa di Lusiglié con la moglie;
i coniugi hanno conferito mandato congiunto per la vendita della casa ad un prezzo stimato di euro 250.000,00 (cfr. doc. 20 valutazione agenzia immobiliare). Il resistente è poi comproprietario per la quota indivisa di un terzo indiviso per successione per legge di beni immobili siti in Castellamonte (casa rurale e terreni) lasciati dal padre;
sempre per successione per legge del padre della quota indivisa di un sesto della casa dei genitori in Oglianico, sulla quale la madre ha altresì il diritto di uso e abitazione quale coniuge superstite (doc. 21 – visure immobili). Dai detti beni immobili il resistente non ricava alcuna rendita (…)” pagina 4 di 7 - Parte resistente dichiarava: “(…) vivo a casa di mia mamma con lei, solo noi due. Chiedo anche io la separazione. Lavoro dal lunedì al sabato ma non il venerdì. Ultimamente sono in perdita. Anch'io vorrei vendere la casa, che attualmente si trova in vendita. Insisto nelle domande di cui alla comparsa di costituzione”. All'esito i difensori discutevano la controversia insistendo nelle proprie richieste e il Giudice Relatore riservava la decisione. Con ordinanza del 24.2.2024 il GR ritenuta matura la causa per la decisione rigettava la richiesta di mantenimento e risarcimento danno attorea e fissava udienza ex art 473 bis 28 cpc per la rimessione al Collegio e le Parti concludevano come sopra visto.
* * * La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Quanto alla domanda di addebito va rilevato che Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). pagina 5 di 7 Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che debbano essere valutati solo i fatti successivi alla prima separazione dei coniugi seguita da riconciliazione. Ebbene, per stesso dire della ricorrente la unione cessò definitivamente il 5.2.2023 (non sono dimostrati pregressi agiti violenti da parte del marito). I fatti successivi del 6/7.2.2023 (il marito avrebbe smaltito impropriamente un materasso nel box mediante incendio) sono non determinanti ai fini civilistici della domanda di addebito. Va poi rilevato che per quanto si legge nel ricorso introduttivo pag. 7 in data 5.2.2023 la moglie si trasferì di sua volontà presso un immobile di sua proprietà in Torino Strada del Villaretto 175/7, e ciò a seguito della nuova insorgenza della intollerabilità della vita coniugale. In tale contesto l'episodio del 7.2.2023 (il marito avrebbe bruciato un letto nel garage della casa) è da ritenersi successivo alla già frantumata affectio coniugalis, col che la domanda di addebito non può trovare accoglimento. Né parte ricorrente ha offerto di dimostrare che tra la riconciliazione dei coniugi (a seguito di estinzione dei primigeni giudizi di separazione) e l'episodio del 7.2.2023 (quando ormai la moglie era andata via dalla casa coniugale) vi sono stati specifici e circostanziati episodi violativi del canone di cui all'art. 143 cc da imputarsi al marito. La domanda di addebito va dunque rigettata. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento deve richiamarsi l'art. 156 cc a mente del quale il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Tanto posto val bene rilevare come nel caso di specie non sussista un divario (rilevante nel senso voluto dall'art. 156 cc) tra i redditi delle parti sopra richiamati nel corpo di testo e come anche emersi in sede di audizione dei coniugi, ed anzi – alla luce della non florida posizione economica del marito sopra indicata (non dimostrata da parte attrice – né verosimile – la indicata misura guadagni netti mensili dello nell'ordine superiore ad € 2.500,00 che si legge a pag. 8 CP_1 del ricorso introduttivo) – deve sostenersi come parte ricorrente sia dotata di una posizione economica se non migliore certamente non deteriore rispetto a quella del marito (le parti dovranno in separata sede processuale regolare le questioni afferenti alla casa coniugale), dovendo ritenersi dotata di adeguati redditi propri per poter vivere. Né parte Parte_1 ricorrente ha dimostrato un particolare tenore di vita cui ancorare parametricamente l'assegno di mantenimento. La non lunga durata del matrimonio (anche costellato, si ricordi, da una prima separazione a circa quattro anni dalle nozze) e l'assenza di alcun tipo di allegazione del tenore di vita endoconiugale (eventualmente da replicarsi con l'attribuzione di un assegno di mantenimento) completano un quadro deponente per l'assenza dei presupposti di fattispecie in relazione al richiesto assegno di mantenimento, dovendo dichiararsi inammissibili ex art 40 cpc le domande a contenuto risarcitorio siccome non connesse col rito separatizio. Alla luce della richiesta di parte resistente di emissione della pronuncia divorzile si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la fase divorzile. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra istanza eccezione domanda rigettate:
- Pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugnacco esegua le formalità di legge;
- Rigetta la richiesta di addebito della separazione proposta dalla parte ricorrente
- Rigetta la richiesta di mantenimento proposta dalla parte ricorrente
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danno proposta dalla Parte ricorrente.
- Devolve la decisione sul capo spese di lite all'esito della fase divorzile. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 15.1.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così si legge nel ricorso introduttivo a pag. 8: “(…) - la deducente percepisce una pensione da lavoro dipendente di circa € 1.118 netti per 13 mensilità oltre all'indennità di accompagnamento per € 522,10, per un totale di € 1.620 circa al mese (doc. 16); - la deducente, da quanto ha deciso di acquistare la mansarda in Torino, Strada del Villaretto 175/7, e ciò per esclusiva responsabilità del marito a causa del suo atteggiamento aggressivo e per niente tutelante per la moglie disabile ha dovuto pagare tutte le spese inerenti, l'IMU, utenze luce pr € 60 circa a bimentre, utenza gas per € 200 circa a bimestre oltre ha spese condominiali per € 1.400 all'anno. Tutte spese che avrebbe potuto evitarsi se non avesse dovuto andare via di casa per i comportamenti violenti ed aggressivi del marito (docc. 17, 18 e 19); - il sig. invece, in possesso di titolo CP_1 autorizzativo per il commercio ambulante, è titolare di diverse concessioni di posteggio mercatale e percepisce un reddito mensile superiore ai 2.500,00 €; - attualmente il marito si è trasferito dai genitori in Oglianico (TO), Via G. Gozzano 6” 2 Così si legge nella comparsa di costituzione del resistente a pag. 16: “(…) Sotto il profilo patrimoniale e reddituale, entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti. La ricorrente gode di un reddito da pensione, oltre che dell'indennità di accompagnamento, che la rendono economicamente autonoma ed indipendente, con capacità di reddito Pt_ superiore a quello del marito. Difatti, la sig. ra percepisce mensilmente la somma di euro 1.620,00 al mese e, in quanto invalida al 100%, fruisce di tutte le relative agevolazioni. Il marito è ben lungi dal percepire euro 2.500,00, come sostiene la ricorrente. Il sig. esercita attività in proprio di commercio ambulante nei mercati della zona;
la sua attività ha per oggetto la CP_1 vendita di piccoli oggetti in plastica per la casa ( inprevalenza, secchi, scope, tappeti, stuoie, materiali per giardino, piatti e bicchieri in plastica, fiori sintetici), come risulta dalla stessa visura camerale (doc. 13 visura camerale). Nel 2019, a fronte pagina 3 di 7