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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32795/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PECCHIARI FEDERICO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA VERONA, 6 20135
MILANO presso il difensore avv. PECCHIARI FEDERICO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. DAL TOSO MARCO ) VIA ANDREANI, 10 20122 C.F._2
MILANO; LA IA OS ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 22/01/2025 per parte attrice e in data 20/01/2025 per parte convenuta e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il , Controparte_1
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per essere caduta il giorno 16.01.2022 sul marciapiede di Via Crema lato numeri pari in Milano, all'altezza del civico 16.
L'attrice afferma di essere caduta, perdendo l'equilibrio a causa di un dislivello del manto stradale, non segnalato, dovuto alla mancanza di una porzione del tappetino di asfalto e invoca pertanto la responsabilità ex art. 2051 del Controparte_1
Il si è costituito, eccependo l'infondatezza e la mancanza di prova delle domande dell'attrice. CP_1
La causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti medico-legali sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 04/02/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ritiene che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e dei principi di diritto da applicare alla decisione, la domanda di parte attrice sia meritevole di accoglimento, seppure parziale.
La fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia, atteso che sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere da parte attrice, l'evento lesivo (caduta) è derivato dalla presenza di un'irregolarità del manto stradale presente sul marciapiede antistante il civico n. 16 di Via Crema, pacificamente di proprietà del . Controparte_1
Giova premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire,
l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni ai terzi - cfr.
Cass. civ. n. 4279/2018), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. sent. nn. 2480, 2481,
2482 del 2018; da ultimo Cass. ord. n. 10188 del 30.3.2022 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico
pagina 2 di 11 tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito: “il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, c.d. “sentenze gemelle” n. 2480-2481-
2482/2018).
Quindi ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/2011); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n.
57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbano essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. civ., sent. n.
2660/2013).
pagina 3 di 11 Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra la parte convenuta e il manto stradale (demanio pubblico) su cui si è verificato l'evento lesivo.
Si rammenta, infatti, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché la res non rechi pregiudizio ad alcuno, rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ai terzi - cfr. Cass. sent. n. 2481/2018, Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/2011).
In particolare, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante
l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (cfr. Cass. civ., Ordinanza n. 11096 del
10/06/2020).
Ebbene, venendo al merito della presente controversia, parte attrice, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando il fatto storico, nonché il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa dell'irregolarità presente sul marciapiede.
In particolare, l'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi, precisando di essere caduta a causa di un dislivello del manto stradale, non segnalato, dovuto alla mancanza di tappetino di asfalto a seguito di lavori, posto sul marciapiede che stava percorrendo a piedi.
Tali circostanze sono state confermate dal teste oculare che, seppure marito dell'attrice, deve Tes_1
considerarsi attendibile perché ha rilasciato una deposizione priva di contraddizioni. pagina 4 di 11 Il teste ha dichiarato che all'altezza del dehor, dove il marciapiede si restringe, avevano incrociato un'altra coppia e si erano spostati e che al momento della caduta procedevano incolonnati lui dietro e la moglie davanti, quando la vide cadere in avanti in prossimità del cordolo dell'aiuola, ove vi era la parte di asfalto mancante.
Il teste ha confermato lo stato dei luoghi come risultante dalle foto prodotte sub doc. 2 e 3 attorei, scattate nei giorni successivi al sinistro e la presenza del dislivello, pur non essendo in grado di quantificarlo in centimetri.
La presenza di un “lieve dislivello del manto stradale dovuto alla mancanza di un tappetino di asfalto
a seguito di lavori” è attestata anche dalla relazione di servizio della Polizia Locale, redatta il giorno successivo al sinistro, quando poi fu richiesto l'intervento del per posizionare cavalletti a CP_2
delimitazione dell'area.
Dalla testimonianza del marito, chiara e non contraddittorie e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, e dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale, si reputa raggiunta la prova della caduta dell'attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritti da parte attrice a causa dislivello del marciapiede dovuta alla mancanza del tappetino di asfalto.
Poiché la caduta è avvenuta su un tratto di marciapiede di proprietà del collocato in un'area di CP_1 frequente passaggio pedonale, l'ente avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione (si sarebbe potuto attivare, quantomeno, per segnalare con un cartello la presenza dell'anomalia), certamente esigibili delle caratteristiche dei luoghi (centro urbano).
Il ai sensi dell'art. 14 cod. strada, è tenuto, infatti, a provvedere alla manutenzione delle CP_1
pubbliche strade del suo territorio, nonché a prevenire e segnalare situazioni di pericolo o di insidia afferenti la sede stradale (cfr. ex multis Cass. 18325/2018).
Conseguentemente, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto sopra riportati e delle emergenze istruttorie, nonché facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, in riferimento al danno patito dall'attrice, una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del . Controparte_1
Va invece respinta l'eccezione di parte convenuta che afferma l'interruzione del nesso causale per fatto colposo dell'attrice che integrerebbe il caso fortuito, idoneo a liberare il custode da responsabilità.
Parte convenuta fa rilevare che la caduta è avvenuta in orario diurno e che la pavimentazione presenta una differenza cromatica che avrebbe dovuto rendere percepibile il dislivello. Tuttavia, deve osservarsi che il marciapiede in quel tratto si restringe per la presenza del dehor e che il teste ha dichiarato Tes_1
che, poco prima della caduta, avevano dovuto spostarsi avendo incrociato altre persone, il che può aver ridotto la visibilità dell'attrice. Inoltre, la differenza cromatica della pavimentazione non è così pagina 5 di 11 evidente, anche tenuto conto dell'orario del sinistro (intorno alle 17 nel mese di gennaio) quando, sebbene vi fosse ancora luce, è possibile che i colori fossero meno brillanti ed evidenti.
Si ritiene, pertanto, che la condotta dell'attrice non integri gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Detta condotta, può tuttavia essere valutata sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 1227 come concorso colposo del danneggiato, da cui deriva una riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c).
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale
n.156/1999); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che il fatto del danneggiato può venire in rilievo, sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., che di quella ex art. 2051 c.c., ai fini della verifica di sussistenza del nesso di causa tra condotta del danneggiante ed evento dannoso ed essere, quindi, sia fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., comma
1, sia fattore idoneo - in base ad un ordine crescente di gravità - ad elidere il nesso eziologico anzidetto, in base ad un giudizio improntato al principio di regolarità causale (Cass. Ord. n. 2483/2018, Cass. Civ. sent. n. 4035/2021).
Il fatto che il marciapiede in quel punto si restringa e che l'attrice abbia dovuto spostarsi non implica che non potesse fare diversamente. Se la visibilità non era piena, l'attrice avrebbe anche potuto arrestare il passo. E la presenza di luce indica che la differenza cromatica, seppure non evidente, potesse essere percepibile.
Alla luce di tali considerazioni, il comportamento negligente dell'attrice deve essere considerato quale concausa nella produzione del danno.
In proposito si richiamano le considerazioni della Suprema Corte, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
pagina 6 di 11 colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.…. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051
c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25837/2017, Cass. Civ. sent. n.
4035/2021, Cass. Civ., sez. VI – 3, Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 3041).
Quindi la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
Dunque, nel caso specifico della caduta di pedone per la presenza di un dislivello del marciapiede, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che il dislivello possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia, per ciò solo, idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. La condotta colposa della vittima potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c. (Cass. sent. Sentenza 26524/2020).
pagina 7 di 11 Tenuto conto pertanto di detti elementi, si reputa di riconoscere un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70%, sì che il risarcimento dei danni, di seguito liquidati, deve dunque essere ridotto proporzionalmente.
In ordine al quantum del risarcimento, sulla base della documentazione prodotta dall'attore e della visita effettuata, il CTU, con motivazione che si ritiene di condividere in quanto ampiamente e correttamente motivata, ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni trentacinque, periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni venti, periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni venticinque.. Circa i postumi permanenti, ha individuato un danno biologico nell'ordine del 5-6%. Circa la sofferenza menomazione correlata, la stessa è stata valutata come “assente o lievissima”.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. sent n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla
pagina 8 di 11 perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nella fattispecie concreta, per il danno biologico temporaneo e permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale appaiono congrui in relazione all'entità del danno alla salute accertato dal CTU come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice, mentre nulla deve essere riconosciuto per la componente di sofferenza soggettiva
In definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 55), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, sulla base del 5,5%, la somma già rivalutata di pagina 9 di 11 Euro 7.345,50, a titolo di danno biologico/dinamico relazionale Per il danno biologico temporaneo, applicata la somma giornaliera di euro 115,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando rispetto ad essa stimato dal CTU, stimasi equo liquidare la somma già rivalutata di Euro 4.887,50. Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale ammonta a Euro 12.223,00, da ridursi del 70% per effetto del concorso di colpa dell'attrice e pertanto Euro 3.669,90.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto (16/01/2022) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).
Quanto al danno patrimoniale, risultano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal CTU spese mediche per Euro 85,05, oltre a Euro 25.20 per la copia della relazione dei vigili da rimborsare al 30%
e pertanto Euro 33,07.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui, alla luce del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice, si reputa di dover compensare le spese di lite tra questa e il
[...]
nella misura della metà, sì che il convenuto deve essere condannato a rifondere la restante CP_1
metà delle spese di lite di parte attrice. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM compreso tra euro
5201,00 ed euro 26.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, si reputa congruo porre definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU medico-legale come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità del nella misura del 30% per il concorso di colpa Controparte_1 dell'attore per il sinistro de quo, per le causali di cui in motivazione, condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attore delle seguenti somme:
- Euro 3.669,90 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma da devalutarsi alla data del 16.01.2025 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo pagina 10 di 11 - Euro 33,07 a titolo di danno patrimoniale per il rimborso delle spese documentate oltre a rivalutazione e interessi, dalla data media del 15/05/2022.
Condanna il convenuto al pagamento del 50% delle spese del giudizio di parte attrice che, in tale ridotta misura, liquida in Euro 127 per spese, e Euro 2.538,50, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014.. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32795/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PECCHIARI FEDERICO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA VERONA, 6 20135
MILANO presso il difensore avv. PECCHIARI FEDERICO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1 ANTONELLO e dell'avv. DAL TOSO MARCO ) VIA ANDREANI, 10 20122 C.F._2
MILANO; LA IA OS ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv.
MANDARANO ANTONELLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 22/01/2025 per parte attrice e in data 20/01/2025 per parte convenuta e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il , Controparte_1
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per essere caduta il giorno 16.01.2022 sul marciapiede di Via Crema lato numeri pari in Milano, all'altezza del civico 16.
L'attrice afferma di essere caduta, perdendo l'equilibrio a causa di un dislivello del manto stradale, non segnalato, dovuto alla mancanza di una porzione del tappetino di asfalto e invoca pertanto la responsabilità ex art. 2051 del Controparte_1
Il si è costituito, eccependo l'infondatezza e la mancanza di prova delle domande dell'attrice. CP_1
La causa è stata istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti medico-legali sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 04/02/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale ritiene che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e dei principi di diritto da applicare alla decisione, la domanda di parte attrice sia meritevole di accoglimento, seppure parziale.
La fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia, atteso che sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte e fatte valere da parte attrice, l'evento lesivo (caduta) è derivato dalla presenza di un'irregolarità del manto stradale presente sul marciapiede antistante il civico n. 16 di Via Crema, pacificamente di proprietà del . Controparte_1
Giova premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire,
l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni ai terzi - cfr.
Cass. civ. n. 4279/2018), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. Civ., ord. n. 22684/2013, Cass. sent. nn. 2480, 2481,
2482 del 2018; da ultimo Cass. ord. n. 10188 del 30.3.2022 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 del codice civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico
pagina 2 di 11 tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito: “il caso fortuito, che è rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (cfr. Cass. civ. sez. III, c.d. “sentenze gemelle” n. 2480-2481-
2482/2018).
Quindi ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. Civ. n. 858/2008; n. 8005/2010; n. 5910/2011); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n.
57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbano essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. civ., sent. n.
2660/2013).
pagina 3 di 11 Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie è certamente sussistente il rapporto di custodia tra la parte convenuta e il manto stradale (demanio pubblico) su cui si è verificato l'evento lesivo.
Si rammenta, infatti, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisca la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché la res non rechi pregiudizio ad alcuno, rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ai terzi - cfr. Cass. sent. n. 2481/2018, Cass., sent. n. 8935/2013, n. 21508/2011).
In particolare, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante
l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (cfr. Cass. civ., Ordinanza n. 11096 del
10/06/2020).
Ebbene, venendo al merito della presente controversia, parte attrice, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando il fatto storico, nonché il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e l'intrinseca potenzialità dannosa dell'irregolarità presente sul marciapiede.
In particolare, l'attrice ha descritto in maniera chiara lo stato dei luoghi, precisando di essere caduta a causa di un dislivello del manto stradale, non segnalato, dovuto alla mancanza di tappetino di asfalto a seguito di lavori, posto sul marciapiede che stava percorrendo a piedi.
Tali circostanze sono state confermate dal teste oculare che, seppure marito dell'attrice, deve Tes_1
considerarsi attendibile perché ha rilasciato una deposizione priva di contraddizioni. pagina 4 di 11 Il teste ha dichiarato che all'altezza del dehor, dove il marciapiede si restringe, avevano incrociato un'altra coppia e si erano spostati e che al momento della caduta procedevano incolonnati lui dietro e la moglie davanti, quando la vide cadere in avanti in prossimità del cordolo dell'aiuola, ove vi era la parte di asfalto mancante.
Il teste ha confermato lo stato dei luoghi come risultante dalle foto prodotte sub doc. 2 e 3 attorei, scattate nei giorni successivi al sinistro e la presenza del dislivello, pur non essendo in grado di quantificarlo in centimetri.
La presenza di un “lieve dislivello del manto stradale dovuto alla mancanza di un tappetino di asfalto
a seguito di lavori” è attestata anche dalla relazione di servizio della Polizia Locale, redatta il giorno successivo al sinistro, quando poi fu richiesto l'intervento del per posizionare cavalletti a CP_2
delimitazione dell'area.
Dalla testimonianza del marito, chiara e non contraddittorie e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, e dalla relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale, si reputa raggiunta la prova della caduta dell'attrice nelle circostanze di tempo e di luogo descritti da parte attrice a causa dislivello del marciapiede dovuta alla mancanza del tappetino di asfalto.
Poiché la caduta è avvenuta su un tratto di marciapiede di proprietà del collocato in un'area di CP_1 frequente passaggio pedonale, l'ente avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione (si sarebbe potuto attivare, quantomeno, per segnalare con un cartello la presenza dell'anomalia), certamente esigibili delle caratteristiche dei luoghi (centro urbano).
Il ai sensi dell'art. 14 cod. strada, è tenuto, infatti, a provvedere alla manutenzione delle CP_1
pubbliche strade del suo territorio, nonché a prevenire e segnalare situazioni di pericolo o di insidia afferenti la sede stradale (cfr. ex multis Cass. 18325/2018).
Conseguentemente, sulla scorta di tutti gli elementi di fatto sopra riportati e delle emergenze istruttorie, nonché facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi sussistente, in riferimento al danno patito dall'attrice, una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del . Controparte_1
Va invece respinta l'eccezione di parte convenuta che afferma l'interruzione del nesso causale per fatto colposo dell'attrice che integrerebbe il caso fortuito, idoneo a liberare il custode da responsabilità.
Parte convenuta fa rilevare che la caduta è avvenuta in orario diurno e che la pavimentazione presenta una differenza cromatica che avrebbe dovuto rendere percepibile il dislivello. Tuttavia, deve osservarsi che il marciapiede in quel tratto si restringe per la presenza del dehor e che il teste ha dichiarato Tes_1
che, poco prima della caduta, avevano dovuto spostarsi avendo incrociato altre persone, il che può aver ridotto la visibilità dell'attrice. Inoltre, la differenza cromatica della pavimentazione non è così pagina 5 di 11 evidente, anche tenuto conto dell'orario del sinistro (intorno alle 17 nel mese di gennaio) quando, sebbene vi fosse ancora luce, è possibile che i colori fossero meno brillanti ed evidenti.
Si ritiene, pertanto, che la condotta dell'attrice non integri gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Detta condotta, può tuttavia essere valutata sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 1227 come concorso colposo del danneggiato, da cui deriva una riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c).
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale
n.156/1999); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che il fatto del danneggiato può venire in rilievo, sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., che di quella ex art. 2051 c.c., ai fini della verifica di sussistenza del nesso di causa tra condotta del danneggiante ed evento dannoso ed essere, quindi, sia fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227 c.c., comma
1, sia fattore idoneo - in base ad un ordine crescente di gravità - ad elidere il nesso eziologico anzidetto, in base ad un giudizio improntato al principio di regolarità causale (Cass. Ord. n. 2483/2018, Cass. Civ. sent. n. 4035/2021).
Il fatto che il marciapiede in quel punto si restringa e che l'attrice abbia dovuto spostarsi non implica che non potesse fare diversamente. Se la visibilità non era piena, l'attrice avrebbe anche potuto arrestare il passo. E la presenza di luce indica che la differenza cromatica, seppure non evidente, potesse essere percepibile.
Alla luce di tali considerazioni, il comportamento negligente dell'attrice deve essere considerato quale concausa nella produzione del danno.
In proposito si richiamano le considerazioni della Suprema Corte, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
pagina 6 di 11 colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.…. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051
c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 25837/2017, Cass. Civ. sent. n.
4035/2021, Cass. Civ., sez. VI – 3, Ordinanza 1 febbraio 2022, n. 3041).
Quindi la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
Dunque, nel caso specifico della caduta di pedone per la presenza di un dislivello del marciapiede, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che il dislivello possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia, per ciò solo, idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. La condotta colposa della vittima potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c. (Cass. sent. Sentenza 26524/2020).
pagina 7 di 11 Tenuto conto pertanto di detti elementi, si reputa di riconoscere un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 70%, sì che il risarcimento dei danni, di seguito liquidati, deve dunque essere ridotto proporzionalmente.
In ordine al quantum del risarcimento, sulla base della documentazione prodotta dall'attore e della visita effettuata, il CTU, con motivazione che si ritiene di condividere in quanto ampiamente e correttamente motivata, ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni trentacinque, periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni venti, periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni venticinque.. Circa i postumi permanenti, ha individuato un danno biologico nell'ordine del 5-6%. Circa la sofferenza menomazione correlata, la stessa è stata valutata come “assente o lievissima”.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. sent n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla
pagina 8 di 11 perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nella fattispecie concreta, per il danno biologico temporaneo e permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale appaiono congrui in relazione all'entità del danno alla salute accertato dal CTU come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall'attrice, mentre nulla deve essere riconosciuto per la componente di sofferenza soggettiva
In definitiva, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 55), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, sulla base del 5,5%, la somma già rivalutata di pagina 9 di 11 Euro 7.345,50, a titolo di danno biologico/dinamico relazionale Per il danno biologico temporaneo, applicata la somma giornaliera di euro 115,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando rispetto ad essa stimato dal CTU, stimasi equo liquidare la somma già rivalutata di Euro 4.887,50. Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale ammonta a Euro 12.223,00, da ridursi del 70% per effetto del concorso di colpa dell'attrice e pertanto Euro 3.669,90.
Detto importo, espresso in valore attuale, deve essere devalutato alla data del fatto (16/01/2022) e quindi maggiorato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza: dalla data di questa decorrono poi gli interessi legali fino al saldo (Cass. N.1712/95).
Quanto al danno patrimoniale, risultano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal CTU spese mediche per Euro 85,05, oltre a Euro 25.20 per la copia della relazione dei vigili da rimborsare al 30%
e pertanto Euro 33,07.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per cui, alla luce del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice, si reputa di dover compensare le spese di lite tra questa e il
[...]
nella misura della metà, sì che il convenuto deve essere condannato a rifondere la restante CP_1
metà delle spese di lite di parte attrice. La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del DM compreso tra euro
5201,00 ed euro 26.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, si reputa congruo porre definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della CTU medico-legale come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertata la responsabilità del nella misura del 30% per il concorso di colpa Controparte_1 dell'attore per il sinistro de quo, per le causali di cui in motivazione, condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'attore delle seguenti somme:
- Euro 3.669,90 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, somma da devalutarsi alla data del 16.01.2025 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo pagina 10 di 11 - Euro 33,07 a titolo di danno patrimoniale per il rimborso delle spese documentate oltre a rivalutazione e interessi, dalla data media del 15/05/2022.
Condanna il convenuto al pagamento del 50% delle spese del giudizio di parte attrice che, in tale ridotta misura, liquida in Euro 127 per spese, e Euro 2.538,50, oltre IVA e CPA per compensi d'avvocato. Ai compensi andrà sommato il 15% per le spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014.. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario
Milano, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
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