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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3285/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO e BOSONE GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/06/2024, il ricorrente in epigrafe esponeva:
-di aver inoltrato in data 20.10.2023 domanda alla Commissione territorialmente competente per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art 3 comma
3 l 104/1992 e, all'esito della visita, veniva riconosciuto: “portatore di handicap
(Comma 1 Art.3)”;
-di aver presentato, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della prestazione in oggetto.
Il c.t.u. nominato, nella sua relazione, confermava le conclusioni della Commissione sanitaria.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 07/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che la consulenza, così come strutturata, sarebbe da considerarsi nulla per l'approssimazione, la superficialità, la trascuratezza delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie. In ogni caso il Tribunale procedeva prima a chiedere chiarimenti al ctu nominato in atp e, successivamente, alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: Esiti di trauma cranico con deficit visivo OS da infortunio sul lavoro;
Cardiopatia ipertensiva;
Ipertrofia prostatica benigna;
Artrosi diffusa;
Stato d'ansia.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che la situazione del sig. è da intendersi come disabilità ai Pt_1
sensi dell'art. 3 comma 1, della Legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20/10/2023).
Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione della condizione di disabilità grave ex art 3 comma 3 l 104/1992.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1 l 104/92;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1
liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 09/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3285/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. IROLLO GAETANO e BOSONE GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/06/2024, il ricorrente in epigrafe esponeva:
-di aver inoltrato in data 20.10.2023 domanda alla Commissione territorialmente competente per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art 3 comma
3 l 104/1992 e, all'esito della visita, veniva riconosciuto: “portatore di handicap
(Comma 1 Art.3)”;
-di aver presentato, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della prestazione in oggetto.
Il c.t.u. nominato, nella sua relazione, confermava le conclusioni della Commissione sanitaria.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 07/03/2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
Difatti, parte istante deduceva che la consulenza, così come strutturata, sarebbe da considerarsi nulla per l'approssimazione, la superficialità, la trascuratezza delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie. In ogni caso il Tribunale procedeva prima a chiedere chiarimenti al ctu nominato in atp e, successivamente, alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: Esiti di trauma cranico con deficit visivo OS da infortunio sul lavoro;
Cardiopatia ipertensiva;
Ipertrofia prostatica benigna;
Artrosi diffusa;
Stato d'ansia.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che la situazione del sig. è da intendersi come disabilità ai Pt_1
sensi dell'art. 3 comma 1, della Legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (20/10/2023).
Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione della condizione di disabilità grave ex art 3 comma 3 l 104/1992.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di Ctu vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 1 l 104/92;
b. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1
liquidano in 2697,00 euro, oltre accessori, se dovuti;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 09/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna