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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
342/2025 del R.G.A.C., decisa nell'odierna udienza cartolare del 13 novembre 2025 e vertente
TRA
- Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Diego VISCA per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE – intimante
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresenta e difende da avv. Giovanni Battista REALI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità uso abitativo. Mutamento del rito.
1 CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza fissata per il deposito degli atti relativi alla mediazione obbligatoria parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data
11 novembre 2025 e parte convenuta come da note scritte depositate in data 9 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'odierna udienza le parti non depositavano gli atti relativi alla mediazione disposta con ordinanza del 28 gennaio 2025 e pertanto il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per la mancata introduzione della mediazione obbligatoria ai sensi di quanto dispone l'art. 5, comma 1bis
e 5 comma 2, d.lgs. 28/2010 e ss. mm. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28695 del
16/10/2023 Rv. 669192 -02; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12896 del 13.05.2021).
Le ragioni decisorie impongono la compensazione delle spese del giudizio poiché la condizione di procedibilità poteva essere esperita da entrambe le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 342/ 2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio
- compensa le pese del giudizio.
Lì 13/11/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
342/2025 del R.G.A.C., decisa nell'odierna udienza cartolare del 13 novembre 2025 e vertente
TRA
- Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Diego VISCA per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE – intimante
E
- Controparte_1 C.F._2
rappresenta e difende da avv. Giovanni Battista REALI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità uso abitativo. Mutamento del rito.
1 CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza fissata per il deposito degli atti relativi alla mediazione obbligatoria parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data
11 novembre 2025 e parte convenuta come da note scritte depositate in data 9 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'odierna udienza le parti non depositavano gli atti relativi alla mediazione disposta con ordinanza del 28 gennaio 2025 e pertanto il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per la mancata introduzione della mediazione obbligatoria ai sensi di quanto dispone l'art. 5, comma 1bis
e 5 comma 2, d.lgs. 28/2010 e ss. mm. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28695 del
16/10/2023 Rv. 669192 -02; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12896 del 13.05.2021).
Le ragioni decisorie impongono la compensazione delle spese del giudizio poiché la condizione di procedibilità poteva essere esperita da entrambe le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 342/ 2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio
- compensa le pese del giudizio.
Lì 13/11/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
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