CASS
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37685 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA OV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera, lette le conclusioni del difensore, Avv. Vito Andrea Auletta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha assolto, ai sensi degli artt. 129, 459, comma 3, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., OV BA dal reato di cui all'art. 44, 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 37685 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 30/10/2025 comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 a lui ascritto. In particolare, il giudice, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen. nei confronti dell'BA, ritenendo il reato rientrante nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis cod. pen., l'offesa cagionata dal reato di particolare tenuità e il comportamento dell'imputato non abituale, ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Il ricorso nell'interesse dell'BA si articola in un motivo con cui si lamenta violazione degli artt. 459, comma 3, 129 cod. proc. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 e 131-bis cod. pen. La difesa, richiamando giurisprudenza di legittimità, deduce che il giudice per le indagini preliminari investito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. poiché tale causa di non punibilità può venire in rilievo solo dopo l'instaurazione del contraddittorio, che il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., che tra queste non vi è quella della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che diversamente opinando vi sarebbe una compressione costituzionalmente non ammessa del diritto di difesa e che la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. viene iscritta nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. Pertanto, vi è interesse dell'imputato all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento emesso in difetto di contraddittorio e di vedere celebrato il processo per esercitare pienamente il diritto di difesa. Quanto all'interesse attuale e concreto allo svolgimento del processo e all'instaurazione del contraddittorio la difesa ha rappresentato che la pronuncia impugnata ha effetto di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione di commissione dello stesso da parte dell'imputato, che conseguentemente quest'ultimo sarebbe esposto a richiesta di risarcimento danni da parte della persona offesa (Comune di Grottole), che ove l'BA fosse stato messo in condizione di difendersi avrebbe potuto dimostrare che per la particella indicata nell'imputazione era stata rilasciata, già nell'anno 1990, "autorizzazione", in favore della madre, per installare recinzione e cancello e, infine, che il cancello è stato apposto da diversi decenni, con conseguente evidente infondatezza dell'ipotesi accusatoria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'BA è fondato. 2. Premesso che, in linea generale, la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunciata, stante la portata generale e sistemica della stessa, anche per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01), deve ritenersi che nell'ipotesi in argomento, quella della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. fosse preclusa dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l'imputato ovvero di garanzia processuale la cui mancata osservanza integra una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (sez. 6, n. 37749 del 26 settembre 2024, Gonzales, n.nn.; sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Bellini, Rv. 286145 — 01). Il giudice procedente, ravvisando l'applicabilità della causa di non punibilità, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero affinché lo stesso valutasse la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20569 del 18/01/2018, P.M. in proc. Ksouri, Rv. 272715 — 01. In tale pronuncia si è affermato, in particolare, che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. pretende l'instaurazione del contraddittorio tra l'accusa, la difesa e, qualora esistente, la persona offesa, perché implicante l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, della riferibilità dello stesso all'imputato e l'assenza di effetti non integralmente liberatori per l'imputato. Orbene, nel caso in esame ricorre anche un effettivo interesse al contraddittorio, avendo il ricorrente allegato l'interesse a dimostrare l'avvenuto rilascio di titolo per la realizzazione delle opere e, comunque, la realizzazione del cancello da decenni, con la conseguente possibile infondatezza dell'ipotesi accusatoria. 3. La fondatezza della doglianza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione 3 degli atti al Tribunale di Matera, per l'ulteriore corso. Così deciso il 30/10/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera, lette le conclusioni del difensore, Avv. Vito Andrea Auletta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera ha assolto, ai sensi degli artt. 129, 459, comma 3, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen., OV BA dal reato di cui all'art. 44, 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 37685 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 30/10/2025 comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 a lui ascritto. In particolare, il giudice, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen. nei confronti dell'BA, ritenendo il reato rientrante nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis cod. pen., l'offesa cagionata dal reato di particolare tenuità e il comportamento dell'imputato non abituale, ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Il ricorso nell'interesse dell'BA si articola in un motivo con cui si lamenta violazione degli artt. 459, comma 3, 129 cod. proc. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 e 131-bis cod. pen. La difesa, richiamando giurisprudenza di legittimità, deduce che il giudice per le indagini preliminari investito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. poiché tale causa di non punibilità può venire in rilievo solo dopo l'instaurazione del contraddittorio, che il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., che tra queste non vi è quella della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che diversamente opinando vi sarebbe una compressione costituzionalmente non ammessa del diritto di difesa e che la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. viene iscritta nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. Pertanto, vi è interesse dell'imputato all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento emesso in difetto di contraddittorio e di vedere celebrato il processo per esercitare pienamente il diritto di difesa. Quanto all'interesse attuale e concreto allo svolgimento del processo e all'instaurazione del contraddittorio la difesa ha rappresentato che la pronuncia impugnata ha effetto di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione di commissione dello stesso da parte dell'imputato, che conseguentemente quest'ultimo sarebbe esposto a richiesta di risarcimento danni da parte della persona offesa (Comune di Grottole), che ove l'BA fosse stato messo in condizione di difendersi avrebbe potuto dimostrare che per la particella indicata nell'imputazione era stata rilasciata, già nell'anno 1990, "autorizzazione", in favore della madre, per installare recinzione e cancello e, infine, che il cancello è stato apposto da diversi decenni, con conseguente evidente infondatezza dell'ipotesi accusatoria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'BA è fondato. 2. Premesso che, in linea generale, la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. può essere pronunciata, stante la portata generale e sistemica della stessa, anche per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01), deve ritenersi che nell'ipotesi in argomento, quella della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. fosse preclusa dalla mancata instaurazione del contraddittorio con l'imputato ovvero di garanzia processuale la cui mancata osservanza integra una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (sez. 6, n. 37749 del 26 settembre 2024, Gonzales, n.nn.; sez. 3, n. 13081 del 10/01/2024, Bellini, Rv. 286145 — 01). Il giudice procedente, ravvisando l'applicabilità della causa di non punibilità, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero affinché lo stesso valutasse la possibilità di richiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20569 del 18/01/2018, P.M. in proc. Ksouri, Rv. 272715 — 01. In tale pronuncia si è affermato, in particolare, che l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. pretende l'instaurazione del contraddittorio tra l'accusa, la difesa e, qualora esistente, la persona offesa, perché implicante l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, della riferibilità dello stesso all'imputato e l'assenza di effetti non integralmente liberatori per l'imputato. Orbene, nel caso in esame ricorre anche un effettivo interesse al contraddittorio, avendo il ricorrente allegato l'interesse a dimostrare l'avvenuto rilascio di titolo per la realizzazione delle opere e, comunque, la realizzazione del cancello da decenni, con la conseguente possibile infondatezza dell'ipotesi accusatoria. 3. La fondatezza della doglianza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione 3 degli atti al Tribunale di Matera, per l'ulteriore corso. Così deciso il 30/10/2025.