CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 33/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' Avv. Gaetana Angela Marchese per procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
IL CH per procura in atti
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avviso di accertamento e diffide ad adempiere.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4435/2022, pubblicata il 16.12.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , con Controparte_1
il quale la stessa chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo derivante dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/538 del 9.10.2017 dell'Ispettorato del Lavoro di Catania, che le aveva contestato l'infedele registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti e , con conseguente determinazione di differenti Parte_2 Parte_3
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali per il periodo dicembre 2012 – maggio
2017 per la prima (in relazione ad un orario di lavoro di quattro ore al giorno dalle
8,30 alle 12,30, o dalle 16,00 alle 20,00 per cinque giorni alla settimana, oltre due domeniche alternate al mese di quattro ore al giorno), per il periodo da agosto 2016 all'11.6.2017 per il secondo (con orario di lavoro a tempo pieno e mansioni di fattorino e di addetto alle pulizie, senza avere effettuato la preventiva comunicazione di assunzione con modello unificato “Unilav” per oltre 60 giorni di effettivo lavoro).
Conseguentemente accertava l'illegittimità delle richieste contributive avanzate dall'ente previdenziale con le diffide ad adempiere del 19.2.2021 a titolo di omessa contribuzione, una dell'importo di € 9447,67 per la contribuzione omessa per il lavoratore , l'altra dell'importo di € 3948,78 per la lavoratrice Parte_3 Parte_2
per un totale di € 13.540,93 per contributi e somme aggiuntive, dichiarando
[...]
non dovute le somme reclamate dall con le diffide accertative, che per l'effetto Pt_1
annullava. Condannava quindi l'ente previdenziale alla restituzione della somma di €
13.540,93 versata dalla ricorrente in data 30.11.2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di pagamento a quella di effettivo soddisfo. Compensava tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale in particolare rilevava che la pretesa creditoria dell derivava dagli Pt_1
accertamenti ispettivi effettuati a seguito della richiesta d'intervento presentata alla
Direzione Provinciale del Lavoro da che denunciava di avere Parte_2
lavorato per periodi non conformi a quelli registrati e con orari e mansioni diversi da quelli effettivamente svolti ed estendeva analoga segnalazione alla posizione di altro dipendente, . Parte_3
Osservava quindi, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro e da funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti e non della verità delle pag. 2/9 dichiarazioni rese o della fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante,
e che il materiale acquisito in sede ispettiva e le dichiarazioni rilasciate agli ispettori di vigilanza sono soggetti al libero apprezzamento del giudice.
Precisava quindi che l'onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato dall , ancorché convenuto in un giudizio di accertamento negativo, gravava Pt_1
sull'ente previdenziale, non avendo efficacia di prova il verbale ispettivo.
Alla stregua dei principi esposti, riteneva che nessuna prova avesse fornito l , Pt_1
che riportava quale fonte di prova le dichiarazioni del lavoratore sulle diverse modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della denunciante con la ricorrente senza neppure allegarle.
Sotto tale profilo attribuiva inoltre rilievo al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto nel procedimento n. 346/2018 R.G. del Tribunale di Catania dalla ricorrente con la lavoratrice che in esso smentiva le affermazioni Parte_2
rese in sede di denuncia, nonché alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1353/2022 del 24.3.2022, che aveva annullato l'ordinanza – ingiunzione emessa sulla base del medesimo accertamento ispettivo, e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del lavoratore , mai contestata dall quanto a paternità e a veridicità, Parte_3 Pt_1
con la quale lo stesso dichiarava di avere iniziato a lavorare per la solo in CP_1
data 12 giugno 2017, e non dal mese di agosto 2016.
Evidenziava che detta documentazione non risultava confutata dall'ente previdenziale con la produzione di documentazione di segno opposto.
Affermava pertanto che l'onere probatorio dell era rimasto non assolto, Pt_1
risultando il verbale ispettivo inidoneo ai fini della prova delle circostanze in esso riportate.
In conclusione, dichiarava non dovute le somme reclamate dall'ente previdenziale con invito alla regolarizzazione dei presunti obblighi contributivi e con le diffide accertative impugnate. Conseguentemente accoglieva la domanda di restituzione della somma versata dalla ricorrente all a titolo di contributi e somme Pt_1
pag. 3/9 aggiuntive in data 30.11.2021, pari ad € 13.540,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione.
Riteneva sussistere i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione delle vicende esaminate, tenuto conto che l'accertamento non era stato eseguito direttamente dall . Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con atto depositato il Pt_1
10.01.2023.
Resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per la presunta violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova nella parte in cui non si ritiene assolto l'onere della prova della pretesa contributiva da parte dell'ente previdenziale.
Deduce in proposito che il verbale ispettivo, pur costituendo prova fino a querela di falso della sua provenienza, non anche del suo contenuto, costituisce comunque un elemento attendibile fino a prova contraria.
Ritiene pertanto che ricada sulla controparte l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, onere nel caso di specie non assolto.
Rileva sul punto che le argomentazioni proposte dall'appellata si fondano interamente sul contenuto del verbale di conciliazione, i cui esiti non sono opponibili a chi, come l'ente previdenziale, non sia stato parte del giudizio e sia titolare di una posizione giuridica autonoma e distinta da quella oggetto della conciliazione.
Sostiene dunque che il primo giudice abbia errato nell'applicare le regole di riparto dell'onere della prova, attribuendo rilievo decisivo a circostanze non valutabili ed ignorando, invece, l'efficacia probatoria di elementi che, pur essendo liberamente apprezzabili dal giudice, soddisfano l'onere della prova gravante sull'ente. pag. 4/9 1.2. Con il secondo motivo di gravame l lamenta la violazione dell'art. 116 Pt_1
c.p.c., per avere il primo giudice ritenuto decisivo l'esito del procedimento di conciliazione tra e al quale l'ente era rimasto Parte_2 Controparte_1
estraneo.
In particolare, rileva che gli elementi emersi dal suddetto procedimento non sono valutabili e che non sono idonei a provare le eccezioni formulate dall'appellata nel giudizio di primo grado.
Osserva sul punto che la pretesa dedotta in giudizio attiene alla materia contributiva e non al complesso di diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.
Ritiene altresì priva di rilievo la sentenza con cui il Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Catania a seguito del medesimo accertamento ispettivo, ormai divenuta definitiva.
Si duole quindi che il primo giudice abbia attribuito rilievo decisivo ad un verbale di conciliazione la cui valenza probatoria rispetto ad una posizione giuridica distinta è pacificamente esclusa, non riconoscendo invece alcuna efficacia dimostrativa al verbale dell'Ispettorato del Lavoro e alle dichiarazioni della lavoratrice, ritenuti, per le argomentazioni proposte in precedenza, la prova fornita nel corso del giudizio, ancorché liberamente apprezzabile.
2. I due motivi di gravame, da esaminare congiuntamente poiché intrinsecamente connessi, sono infondati.
2.1. In proposito si è osservato che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria. Invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato", “la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione pag. 5/9 semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (così
Cass. Sez. L ord. n. 23252 del 28/08/2024; cfr. Cass. Sez. L ord. n. 10634 del 23/04/2025).
Va in ogni caso ribadito che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull l'onere di Pt_1
provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto Pt_1
ispettivo. In proposito si è osservato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass.
Sez. L sent. n. 14965 del 06/09/2012; Cass. sez. lav., 18/11/2020, n.26274).
2.2. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie gli elementi a sostegno della pretesa contributiva dell si fondano sulle risultanze dell'accertamento ispettivo Pt_1
condotto da personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania presso la farmacia dell'odierna appellata come da verbale del 9.10.2017.
Risulta in particolare dal verbale ispettivo in atti che, in occasione dell'accesso ispettivo eseguito presso la farmacia della dott.ssa in data 30.6.2017, furono CP_1
raccolte le dichiarazioni dei dipendenti dott. farmacista, e Testimone_1
addetta al reparto di dermocosmesi e parafarmaco. Parte_2
La in particolare, sentita dal personale ispettivo, riferì di avere svolto sin Pt_2
dalla sua assunzione un orario di lavoro di 20 ore settimanali, con turni di mattina, dalle 8,30 alle 12,30, o di pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 20,00, dal lunedì al venerdì
(v. verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/538 del 9/10/2017).
pag. 6/9 Si accertò inoltre, come dichiarato dalla stessa titolare della farmacia, che vi lavorava anche altro dipendente, , “assunto dal 12 giugno 2017” con mansioni di Parte_3
fattorino e di addetto alle pulizie, dopo un periodo di prova di 15 giorni.
Tuttavia, nel corso degli accertamenti avviati dai funzionari ispettivi, in data 20 luglio
2017 la dipendente frattanto licenziata per giusta causa, rilasciò agli Pt_2
ispettori una dichiarazione spontanea con la quale, modificando le dichiarazioni precedentemente rese in merito al proprio rapporto di lavoro, riferì al personale ispettivo che, in aggiunta all'orario di lavoro di quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana, sin dal 2011 aveva anche lavorato “per due domeniche al mese e per 4 ore per ogni domenica”, percependo per tale lavoro ulteriore oltre quello dichiarato un compenso in contanti fuori busta.
La aggiunse altresì che il dipendente aveva iniziato a lavorare presso Pt_2 Pt_3
la farmacia della “sin dal mese di agosto 2016 anziché novembre 2016, CP_1
come impropriamente dichiarato il 30 giugno 2017”.
2.3. La pretesa contributiva dell sia in relazione alla posizione della Pt_1 Pt_2
per le ore di lavoro aggiuntivo svolte con regolarità e non dichiarate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appellata, che a quella del dipendente Pt_3
, per il periodo di lavoro non dichiarato, si fonda dunque esclusivamente sulle
[...]
informazioni rese agli ispettori dalla dopo il suo licenziamento per giusta Pt_2
causa.
Di contro, non sono stati prodotti i verbali delle dichiarazioni precedentemente assunte dalla stessa e dagli altri dipendenti nel corso dell'accertamento Pt_2
ispettivo.
Rimane dunque preclusa la necessaria valutazione di attendibilità, credibilità e coerenza delle spontanee dichiarazioni della lavoratrice anche nel confronto con le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti (del vi è in atti solo una “dichiarazione Pt_3
sostitutiva dell'atto di notorietà” recante la data dell'1.3.2021, con cui lo stesso dichiara di avere iniziato a prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze pag. 7/9 della in data 12.6.2017), sicchè dette spontanee dichiarazioni costituiscono CP_1
l'unico elemento su cui si fonda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Non potendo riconoscersi valore di piena prova all'accertamento ispettivo, i cui esiti si fondano, a ben vedere, su un'unica dichiarazione della - resa peraltro Pt_2
dalla lavoratrice dopo essere stata licenziata per giusta causa - , l'onere della prova della pretesa creditoria, che grava sull , risulta non assolto. Pt_1
Quanto alla posizione della in disparte il valore della presunta ritrattazione Pt_2
resa in seno al verbale di conciliazione della causa di impugnativa di licenziamento – in cui la dichiarazione della lavoratrice “di avere sempre prestato attività lavorativa conformemente alle risultanze delle buste paga” va letta come espressione funzionale C alla conciliazione, improduttiva di effetti con riguardo al separato rapporto della con l - si osserva che le spontanee dichiarazioni rese dopo il suo CP_1 Pt_1
licenziamento - unico elemento fornito dall a sostegno della propria pretesa Pt_1
creditoria - si discostano dalle precedenti dichiarazioni rese agli Ispettori dalla stessa lavoratrice, che, per quanto risulta dal verbale ispettivo – in parte qua non contestato
-, aveva riferito di osservare un orario di lavoro di 20 ore settimanali con turni settimanali, di mattina o pomeriggio, dal lunedì al venerdì, senza fare alcun cenno ad un presunto lavoro domenicale remunerato in contanti e fuori busta. Il contrasto tra una prima versione dei fatti e le successive dichiarazioni, in un quadro di rapporti tra le parti ormai deteriorati in ragione dell'intervenuto recesso datoriale, induce a ritenere insufficienti le spontanee dichiarazioni rese dalla in data 20.7.2017, Pt_2
della cui attendibilità e coerenza non vi è alcun riscontro in atti.
Lo stesso può dirsi in merito alla posizione del dipendente , poiché unico Pt_3
elemento a sostegno del credito contributivo vantato dall per un presunto Pt_1
periodo di lavoro non regolarizzato, anche in questo caso, è dato dalle spontanee dichiarazioni rese dalla dopo il suo licenziamento. Pt_2
Infine, non essendo presenti in atti i verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti della farmacia nel corso dell'accesso ispettivo, non è possibile valutare le dichiarazioni della in rapporto a quelle degli altri lavoratori. Pt_2 pag. 8/9 4.
Per questi motivi
, in difetto di prova adeguata ed univoca della fondatezza della pretesa creditoria azionata dall nei confronti dell'appellata, l'appello proposto Pt_1
dall'ente previdenziale deve essere rigettato.
5. Ex art. 91 c.p.c., l'ente appellante va condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (pari al credito contributivo preteso), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. IL CH.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 2906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. IL
CH.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 33/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall' Avv. Gaetana Angela Marchese per procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
IL CH per procura in atti
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione avviso di accertamento e diffide ad adempiere.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4435/2022, pubblicata il 16.12.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da , con Controparte_1
il quale la stessa chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo derivante dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/538 del 9.10.2017 dell'Ispettorato del Lavoro di Catania, che le aveva contestato l'infedele registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al rapporto di lavoro con i dipendenti e , con conseguente determinazione di differenti Parte_2 Parte_3
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali per il periodo dicembre 2012 – maggio
2017 per la prima (in relazione ad un orario di lavoro di quattro ore al giorno dalle
8,30 alle 12,30, o dalle 16,00 alle 20,00 per cinque giorni alla settimana, oltre due domeniche alternate al mese di quattro ore al giorno), per il periodo da agosto 2016 all'11.6.2017 per il secondo (con orario di lavoro a tempo pieno e mansioni di fattorino e di addetto alle pulizie, senza avere effettuato la preventiva comunicazione di assunzione con modello unificato “Unilav” per oltre 60 giorni di effettivo lavoro).
Conseguentemente accertava l'illegittimità delle richieste contributive avanzate dall'ente previdenziale con le diffide ad adempiere del 19.2.2021 a titolo di omessa contribuzione, una dell'importo di € 9447,67 per la contribuzione omessa per il lavoratore , l'altra dell'importo di € 3948,78 per la lavoratrice Parte_3 Parte_2
per un totale di € 13.540,93 per contributi e somme aggiuntive, dichiarando
[...]
non dovute le somme reclamate dall con le diffide accertative, che per l'effetto Pt_1
annullava. Condannava quindi l'ente previdenziale alla restituzione della somma di €
13.540,93 versata dalla ricorrente in data 30.11.2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di pagamento a quella di effettivo soddisfo. Compensava tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale in particolare rilevava che la pretesa creditoria dell derivava dagli Pt_1
accertamenti ispettivi effettuati a seguito della richiesta d'intervento presentata alla
Direzione Provinciale del Lavoro da che denunciava di avere Parte_2
lavorato per periodi non conformi a quelli registrati e con orari e mansioni diversi da quelli effettivamente svolti ed estendeva analoga segnalazione alla posizione di altro dipendente, . Parte_3
Osservava quindi, richiamando la giurisprudenza formatasi sul punto, che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro e da funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti e non della verità delle pag. 2/9 dichiarazioni rese o della fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante,
e che il materiale acquisito in sede ispettiva e le dichiarazioni rilasciate agli ispettori di vigilanza sono soggetti al libero apprezzamento del giudice.
Precisava quindi che l'onere di provare i fatti costitutivi del credito vantato dall , ancorché convenuto in un giudizio di accertamento negativo, gravava Pt_1
sull'ente previdenziale, non avendo efficacia di prova il verbale ispettivo.
Alla stregua dei principi esposti, riteneva che nessuna prova avesse fornito l , Pt_1
che riportava quale fonte di prova le dichiarazioni del lavoratore sulle diverse modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della denunciante con la ricorrente senza neppure allegarle.
Sotto tale profilo attribuiva inoltre rilievo al verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto nel procedimento n. 346/2018 R.G. del Tribunale di Catania dalla ricorrente con la lavoratrice che in esso smentiva le affermazioni Parte_2
rese in sede di denuncia, nonché alla sentenza del Tribunale di Catania n. 1353/2022 del 24.3.2022, che aveva annullato l'ordinanza – ingiunzione emessa sulla base del medesimo accertamento ispettivo, e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del lavoratore , mai contestata dall quanto a paternità e a veridicità, Parte_3 Pt_1
con la quale lo stesso dichiarava di avere iniziato a lavorare per la solo in CP_1
data 12 giugno 2017, e non dal mese di agosto 2016.
Evidenziava che detta documentazione non risultava confutata dall'ente previdenziale con la produzione di documentazione di segno opposto.
Affermava pertanto che l'onere probatorio dell era rimasto non assolto, Pt_1
risultando il verbale ispettivo inidoneo ai fini della prova delle circostanze in esso riportate.
In conclusione, dichiarava non dovute le somme reclamate dall'ente previdenziale con invito alla regolarizzazione dei presunti obblighi contributivi e con le diffide accertative impugnate. Conseguentemente accoglieva la domanda di restituzione della somma versata dalla ricorrente all a titolo di contributi e somme Pt_1
pag. 3/9 aggiuntive in data 30.11.2021, pari ad € 13.540,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione.
Riteneva sussistere i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione delle vicende esaminate, tenuto conto che l'accertamento non era stato eseguito direttamente dall . Pt_1
Avverso la citata sentenza proponeva appello l con atto depositato il Pt_1
10.01.2023.
Resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter, scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per la presunta violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova nella parte in cui non si ritiene assolto l'onere della prova della pretesa contributiva da parte dell'ente previdenziale.
Deduce in proposito che il verbale ispettivo, pur costituendo prova fino a querela di falso della sua provenienza, non anche del suo contenuto, costituisce comunque un elemento attendibile fino a prova contraria.
Ritiene pertanto che ricada sulla controparte l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, onere nel caso di specie non assolto.
Rileva sul punto che le argomentazioni proposte dall'appellata si fondano interamente sul contenuto del verbale di conciliazione, i cui esiti non sono opponibili a chi, come l'ente previdenziale, non sia stato parte del giudizio e sia titolare di una posizione giuridica autonoma e distinta da quella oggetto della conciliazione.
Sostiene dunque che il primo giudice abbia errato nell'applicare le regole di riparto dell'onere della prova, attribuendo rilievo decisivo a circostanze non valutabili ed ignorando, invece, l'efficacia probatoria di elementi che, pur essendo liberamente apprezzabili dal giudice, soddisfano l'onere della prova gravante sull'ente. pag. 4/9 1.2. Con il secondo motivo di gravame l lamenta la violazione dell'art. 116 Pt_1
c.p.c., per avere il primo giudice ritenuto decisivo l'esito del procedimento di conciliazione tra e al quale l'ente era rimasto Parte_2 Controparte_1
estraneo.
In particolare, rileva che gli elementi emersi dal suddetto procedimento non sono valutabili e che non sono idonei a provare le eccezioni formulate dall'appellata nel giudizio di primo grado.
Osserva sul punto che la pretesa dedotta in giudizio attiene alla materia contributiva e non al complesso di diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro.
Ritiene altresì priva di rilievo la sentenza con cui il Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Catania a seguito del medesimo accertamento ispettivo, ormai divenuta definitiva.
Si duole quindi che il primo giudice abbia attribuito rilievo decisivo ad un verbale di conciliazione la cui valenza probatoria rispetto ad una posizione giuridica distinta è pacificamente esclusa, non riconoscendo invece alcuna efficacia dimostrativa al verbale dell'Ispettorato del Lavoro e alle dichiarazioni della lavoratrice, ritenuti, per le argomentazioni proposte in precedenza, la prova fornita nel corso del giudizio, ancorché liberamente apprezzabile.
2. I due motivi di gravame, da esaminare congiuntamente poiché intrinsecamente connessi, sono infondati.
2.1. In proposito si è osservato che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria. Invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato", “la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione pag. 5/9 semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (così
Cass. Sez. L ord. n. 23252 del 28/08/2024; cfr. Cass. Sez. L ord. n. 10634 del 23/04/2025).
Va in ogni caso ribadito che nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull l'onere di Pt_1
provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto Pt_1
ispettivo. In proposito si è osservato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass.
Sez. L sent. n. 14965 del 06/09/2012; Cass. sez. lav., 18/11/2020, n.26274).
2.2. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie gli elementi a sostegno della pretesa contributiva dell si fondano sulle risultanze dell'accertamento ispettivo Pt_1
condotto da personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania presso la farmacia dell'odierna appellata come da verbale del 9.10.2017.
Risulta in particolare dal verbale ispettivo in atti che, in occasione dell'accesso ispettivo eseguito presso la farmacia della dott.ssa in data 30.6.2017, furono CP_1
raccolte le dichiarazioni dei dipendenti dott. farmacista, e Testimone_1
addetta al reparto di dermocosmesi e parafarmaco. Parte_2
La in particolare, sentita dal personale ispettivo, riferì di avere svolto sin Pt_2
dalla sua assunzione un orario di lavoro di 20 ore settimanali, con turni di mattina, dalle 8,30 alle 12,30, o di pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 20,00, dal lunedì al venerdì
(v. verbale unico di accertamento e notificazione n. 17/538 del 9/10/2017).
pag. 6/9 Si accertò inoltre, come dichiarato dalla stessa titolare della farmacia, che vi lavorava anche altro dipendente, , “assunto dal 12 giugno 2017” con mansioni di Parte_3
fattorino e di addetto alle pulizie, dopo un periodo di prova di 15 giorni.
Tuttavia, nel corso degli accertamenti avviati dai funzionari ispettivi, in data 20 luglio
2017 la dipendente frattanto licenziata per giusta causa, rilasciò agli Pt_2
ispettori una dichiarazione spontanea con la quale, modificando le dichiarazioni precedentemente rese in merito al proprio rapporto di lavoro, riferì al personale ispettivo che, in aggiunta all'orario di lavoro di quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana, sin dal 2011 aveva anche lavorato “per due domeniche al mese e per 4 ore per ogni domenica”, percependo per tale lavoro ulteriore oltre quello dichiarato un compenso in contanti fuori busta.
La aggiunse altresì che il dipendente aveva iniziato a lavorare presso Pt_2 Pt_3
la farmacia della “sin dal mese di agosto 2016 anziché novembre 2016, CP_1
come impropriamente dichiarato il 30 giugno 2017”.
2.3. La pretesa contributiva dell sia in relazione alla posizione della Pt_1 Pt_2
per le ore di lavoro aggiuntivo svolte con regolarità e non dichiarate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appellata, che a quella del dipendente Pt_3
, per il periodo di lavoro non dichiarato, si fonda dunque esclusivamente sulle
[...]
informazioni rese agli ispettori dalla dopo il suo licenziamento per giusta Pt_2
causa.
Di contro, non sono stati prodotti i verbali delle dichiarazioni precedentemente assunte dalla stessa e dagli altri dipendenti nel corso dell'accertamento Pt_2
ispettivo.
Rimane dunque preclusa la necessaria valutazione di attendibilità, credibilità e coerenza delle spontanee dichiarazioni della lavoratrice anche nel confronto con le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti (del vi è in atti solo una “dichiarazione Pt_3
sostitutiva dell'atto di notorietà” recante la data dell'1.3.2021, con cui lo stesso dichiara di avere iniziato a prestare attività lavorativa subordinata alle dipendenze pag. 7/9 della in data 12.6.2017), sicchè dette spontanee dichiarazioni costituiscono CP_1
l'unico elemento su cui si fonda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Non potendo riconoscersi valore di piena prova all'accertamento ispettivo, i cui esiti si fondano, a ben vedere, su un'unica dichiarazione della - resa peraltro Pt_2
dalla lavoratrice dopo essere stata licenziata per giusta causa - , l'onere della prova della pretesa creditoria, che grava sull , risulta non assolto. Pt_1
Quanto alla posizione della in disparte il valore della presunta ritrattazione Pt_2
resa in seno al verbale di conciliazione della causa di impugnativa di licenziamento – in cui la dichiarazione della lavoratrice “di avere sempre prestato attività lavorativa conformemente alle risultanze delle buste paga” va letta come espressione funzionale C alla conciliazione, improduttiva di effetti con riguardo al separato rapporto della con l - si osserva che le spontanee dichiarazioni rese dopo il suo CP_1 Pt_1
licenziamento - unico elemento fornito dall a sostegno della propria pretesa Pt_1
creditoria - si discostano dalle precedenti dichiarazioni rese agli Ispettori dalla stessa lavoratrice, che, per quanto risulta dal verbale ispettivo – in parte qua non contestato
-, aveva riferito di osservare un orario di lavoro di 20 ore settimanali con turni settimanali, di mattina o pomeriggio, dal lunedì al venerdì, senza fare alcun cenno ad un presunto lavoro domenicale remunerato in contanti e fuori busta. Il contrasto tra una prima versione dei fatti e le successive dichiarazioni, in un quadro di rapporti tra le parti ormai deteriorati in ragione dell'intervenuto recesso datoriale, induce a ritenere insufficienti le spontanee dichiarazioni rese dalla in data 20.7.2017, Pt_2
della cui attendibilità e coerenza non vi è alcun riscontro in atti.
Lo stesso può dirsi in merito alla posizione del dipendente , poiché unico Pt_3
elemento a sostegno del credito contributivo vantato dall per un presunto Pt_1
periodo di lavoro non regolarizzato, anche in questo caso, è dato dalle spontanee dichiarazioni rese dalla dopo il suo licenziamento. Pt_2
Infine, non essendo presenti in atti i verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti della farmacia nel corso dell'accesso ispettivo, non è possibile valutare le dichiarazioni della in rapporto a quelle degli altri lavoratori. Pt_2 pag. 8/9 4.
Per questi motivi
, in difetto di prova adeguata ed univoca della fondatezza della pretesa creditoria azionata dall nei confronti dell'appellata, l'appello proposto Pt_1
dall'ente previdenziale deve essere rigettato.
5. Ex art. 91 c.p.c., l'ente appellante va condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (pari al credito contributivo preteso), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. IL CH.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in € 2906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. IL
CH.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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