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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2024, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pulzone, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Avellino, via don Minzoni n. 18
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Controparte_1 CP_2
Botta, presso il quale elettivamente domicilia, in Avellino, via Fioretti n. 8
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 956 del 2023 Parte_1
del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta, tra l'altro, alla condanna del al pagamento, in suo favore, della complessiva somma Controparte_1
di euro 84.896,23 a titolo di differenze retributive, per il periodo gennaio 2000-giugno 2013, tra quanto da lui percepito in virtù dei vari contratti di lavoro autonomo di tipo convenzionale prima e di co.co.co. poi (per un periodo lavorando senza nemmeno un contratto) e quanto avrebbe avuto diritto a percepire se considerato un lavoratore subordinato con qualifica di istruttore amministrativo, cat. C1, attività di fatto da lui svolta.
Censurava la sentenza impugnata, con specifico riferimento ai suoi capi 27-33, laddove non riconosceva la natura di fatto subordinata del rapporto instaurato con l'Amministrazione convenuta.
Lamentava che il Tribunale non aveva tenuto alcun conto della delibera del 19 ottobre 1999, per la quale occorreva procedere a una convenzione esterna anche per lo svolgimento dell'attività di geometra, per supportare l'ordinario lavoro dei lavoratori interni, laddove le convenzioni, via via stipulate sino al maggio 2005, erano motivate dall'espletamento delle seguenti attività:
”rilievo topografico dell'intera area oggetto dell'intervento; collaborazione per la redazione del progetto esecutivo-cantierabile; collaborazione alle attività di ricerca e sperimentali connesse al contratto di QU . Parte_2
Il Tribunale non aveva nemmeno considerato, altresì, che nel periodo gennaio-agosto 2006 egli aveva continuato la sua attività senza alcuna copertura contrattuale, come confermato anche dall'istruttoria orale svolta.
Infine, per il rimanente periodo il titolo formale era stato rappresentato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa espressi di volta in volta dalle seguenti diciture: “redazione di progetti preliminari;
redazione di progetti definitivi;
redazione di progetti esecutivi”.
In sostanza, aveva sempre avuto incarichi riconducibili al suo lavoro di geometra, svolgendo le mansioni di tipo amministrativo, e dal 2007 non era più assegnato all'”Ufficio Riqualificazione Urbana”, bensì al
“Settore Lavori Pubblici” prima e al “Servizio Sostituzione Edilizia poi”.
In tale ambito la pronuncia impugnata aveva ignorato che, come emerso dall'istruttoria svolta e come articolatamente esponeva, il rapporto di caratterizzava come di fatto subordinato, con lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'Ente, con il rispetto dell'orario di lavoro, la sottoposizione al vincolo gerarchico, nonché con l'obbligo di registrare la presenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva il , che resisteva all'appello. Controparte_1
2 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente richiamata in questa sede la corretta esposizione del primo Giudice in ordine alla possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 36 del d.l.vo n. 165 del 2001, di ricorrere al lavoro flessibile, dalle collaborazioni esterne ex art. 2222 c.c., come previste dall'art. 7, comma 6, del d.l.vo n.
165 cit., per gli Enti locali dall'art. 110, comma 6, del d.l.vo n. 267 del 2000, nonché, ratione temporis, attraverso collaborazioni coordinate e continuative. Del tutto incontestabili, e parimenti si richiamano, le conclusioni in diritto del primo giudice sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c. in ipotesi in cui l'esecuzione del rapporto di discosti dallo schema tipico utilizzato, per sconfinare in una tipologia presentante i caratteri della subordinazione.
L'azione, allora, presuppone, in via preliminare, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, affermata da parte ricorrente e negata da parte resistente, che vi contrappone un rapporto di diversa e autonoma natura, nell'ambito dell'autonomia e della parasubordinazione, e, quindi, il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare al riguardo alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cass., Sez. Lav.,
28.9.2006 n. 21028).
3 Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di diversa natura il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che, per esempio, autonoma (Cass., Sez. Lav,
5.4.2006 n. 7966).
Una tale ricostruzione va contemperata anche con l'altro arresto giurisprudenziale per il quale la stabile prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n. 18692).
Nel contesto descritto il criterio di risoluzione va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato su di lui grava, con i temperamenti precisati,
l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere gravante sulla parte attrice.
Ciò posto, questa Corte concorda con il Tribunale sul fatto che dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale ammessa ed espletata, se pur si ricava uno stabile inserimento del Pt_1 nell'organizzazione del , non emerge con rigore la ricorrenza degli altri indici spia Controparte_1
della subordinazione.
Va considerato, infatti, che alcune manifestazioni del lavoratore autonomo non vanno confuse, sino a prova contraria, con i vincoli propri di un lavoratore subordinato. Ad esempio, è chiaro che se il compito del lavoratore autonomo è supportare alcune fasi dell'attività dei vari uffici tecnici ed edilizi dell'Amministrazione committente, ciò evidentemente richiede una presenza in ufficio tendenzialmente o in linea di massima coincidente con gli orari propri dell'ufficio, che però solo i dipendenti sono tenuti a rispettare con rigore, chiedendo un permesso a chi è gerarchicamente sovraordinato e attendendo che esso venga accordato, ove una specifica necessità imponga una deroga. Analogamente può dirsi per il controllo delle presenze, che possono essere raccolte anche a chi non ha un rapporto di lavoro dipendente, per esigenze di carattere organizzativo, ma anche di verifica del complessivo rispetto del sinallagma contrattuale, cosa che è però ben diversa dalla firma funzionale al controllo gerarchico del rispetto dell'orario, da sanzionare in caso di elusione dell'obbligo imposto. Più in generale, quindi, anche
4 il lavoratore che opera in autonomia è inevitabilmente sottoposto a una subordinazione di tipo tecnico, in quanto il risultato da raggiungere non potrà che essere funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, che è però altra cosa rispetto all'obbligo di eseguire un ordine gerarchico, espressione di quella sovraordinazione che legittima all'esercizio di un'azione disciplinare conservativa o espulsiva nei confronti dell'inadempiente, laddove la scorretta esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo parasubordinato è assistito dai rimedi contrattuali ordinari.
L'istruttoria svolta si è limitata a mostrare che il svolgeva un'attività lavorativa apparentemente Pt_1
e, per quanto detto, comprensibilmente simile a quella di un lavoratore subordinato, senza tuttavia che la soglia probatoria abbia lambito quelle sottili linee di confine da far ritenere l'integrazione del diverso regime della subordinazione. Il ricorrente, in altri termini, non ha dato prova della natura degli obblighi che su di lui incombevano, nei termini esposti, per dimostrare che lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'Ente si fosse tradotto in quell'assoggettamento personale a una struttura datoriale che, appunto, caratterizza il rapporto di subordinazione.
Né a diverse valutazioni può pervenirsi attraverso l'esame della documentazione prodotta e, in particolare, la delibera del 19 ottobre 1999, che si limita a indicare la necessità di un potenziamento degli uffici, anche per la parte tecnica, ma non attraverso una nuova assunzione, cosa che l'Amministrazione pubblica, per quanto detto, può fare, tenendo in ogni caso conto che ogni attività lavorativa può svolgersi nelle diverse modalità della subordinazione e dell'autonomia.
Parimenti le causali apposte ai contratti esprimono di per sé attività che si caratterizzano come proprie geometra, che è la competenza spesa dal nel rapporto, naturalmente con la flessibilità che ogni Pt_1
organizzazione lavorativa impone.
In ogni caso, in una fattispecie che pur può presentare, sul piano concreto, un obiettivo margine di ambiguità, non può ignorarsi quell'ulteriore richiamo della per il quale presenta una Parte_3
rilevanza, pur sussidiaria, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, sempre rilevante in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione, tenendo sempre presente che la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione sono compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.6.2017 n. 14296).
Le dichiarazioni di volontà dei contraenti, pur prive di valore assoluto, per essere verificate alla luce dell'effettivo contenuto del rapporto, devono allora ritenersi un indicatore privilegiato quando la riconducibilità del caso concreto alla fattispecie tipica sia oggetto di controversia e l'assetto degli interessi posto in essere risulti compatibile con tale volontà, mentre è possibile affermare la non corrispondenza dello schema contrattuale formalmente dichiarato con quello attuato solo se nella
5 concreta attuazione del patto si determinino modalità di esecuzione oggettivamente incompatibili con lo schema dichiarato il che, per quanto detto, nella fattispecie al vaglio non risulta avvenuto.
In conclusione, il lavoro dell'odierno appellante ha presentato una notevole continuità e una certa pregnanza ma, in assenza di una prova ulteriore, con una subordinazione da ritenersi di tipo tecnico e funzionale, non gerarchico-disciplinare, nel suo complesso coerente con quei poteri d'ingerenza del committente pur sempre coessenziali, per quanto detto, al carattere coordinato del rapporto, per cui può affermarsi che alcuna subordinazione di fatto, ex art. 2126 c.c., è stata integrata tra le parti, in esecuzione del complessivo rapporto azionato in questa sede (e tanto, evidentemente, anche nella breve fase del rapporto privo di qualsivoglia copertura contrattuale formale).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
In considerazione della delicatezza anche probatoria della vicenda dedotta in giudizio, appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va rilevato, infine, che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 3 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1647/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pulzone, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Avellino, via don Minzoni n. 18
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Controparte_1 CP_2
Botta, presso il quale elettivamente domicilia, in Avellino, via Fioretti n. 8
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 956 del 2023 Parte_1
del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta, tra l'altro, alla condanna del al pagamento, in suo favore, della complessiva somma Controparte_1
di euro 84.896,23 a titolo di differenze retributive, per il periodo gennaio 2000-giugno 2013, tra quanto da lui percepito in virtù dei vari contratti di lavoro autonomo di tipo convenzionale prima e di co.co.co. poi (per un periodo lavorando senza nemmeno un contratto) e quanto avrebbe avuto diritto a percepire se considerato un lavoratore subordinato con qualifica di istruttore amministrativo, cat. C1, attività di fatto da lui svolta.
Censurava la sentenza impugnata, con specifico riferimento ai suoi capi 27-33, laddove non riconosceva la natura di fatto subordinata del rapporto instaurato con l'Amministrazione convenuta.
Lamentava che il Tribunale non aveva tenuto alcun conto della delibera del 19 ottobre 1999, per la quale occorreva procedere a una convenzione esterna anche per lo svolgimento dell'attività di geometra, per supportare l'ordinario lavoro dei lavoratori interni, laddove le convenzioni, via via stipulate sino al maggio 2005, erano motivate dall'espletamento delle seguenti attività:
”rilievo topografico dell'intera area oggetto dell'intervento; collaborazione per la redazione del progetto esecutivo-cantierabile; collaborazione alle attività di ricerca e sperimentali connesse al contratto di QU . Parte_2
Il Tribunale non aveva nemmeno considerato, altresì, che nel periodo gennaio-agosto 2006 egli aveva continuato la sua attività senza alcuna copertura contrattuale, come confermato anche dall'istruttoria orale svolta.
Infine, per il rimanente periodo il titolo formale era stato rappresentato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa espressi di volta in volta dalle seguenti diciture: “redazione di progetti preliminari;
redazione di progetti definitivi;
redazione di progetti esecutivi”.
In sostanza, aveva sempre avuto incarichi riconducibili al suo lavoro di geometra, svolgendo le mansioni di tipo amministrativo, e dal 2007 non era più assegnato all'”Ufficio Riqualificazione Urbana”, bensì al
“Settore Lavori Pubblici” prima e al “Servizio Sostituzione Edilizia poi”.
In tale ambito la pronuncia impugnata aveva ignorato che, come emerso dall'istruttoria svolta e come articolatamente esponeva, il rapporto di caratterizzava come di fatto subordinato, con lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'Ente, con il rispetto dell'orario di lavoro, la sottoposizione al vincolo gerarchico, nonché con l'obbligo di registrare la presenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituiva il , che resisteva all'appello. Controparte_1
2 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è infondato, per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente richiamata in questa sede la corretta esposizione del primo Giudice in ordine alla possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 36 del d.l.vo n. 165 del 2001, di ricorrere al lavoro flessibile, dalle collaborazioni esterne ex art. 2222 c.c., come previste dall'art. 7, comma 6, del d.l.vo n.
165 cit., per gli Enti locali dall'art. 110, comma 6, del d.l.vo n. 267 del 2000, nonché, ratione temporis, attraverso collaborazioni coordinate e continuative. Del tutto incontestabili, e parimenti si richiamano, le conclusioni in diritto del primo giudice sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c. in ipotesi in cui l'esecuzione del rapporto di discosti dallo schema tipico utilizzato, per sconfinare in una tipologia presentante i caratteri della subordinazione.
L'azione, allora, presuppone, in via preliminare, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, affermata da parte ricorrente e negata da parte resistente, che vi contrappone un rapporto di diversa e autonoma natura, nell'ambito dell'autonomia e della parasubordinazione, e, quindi, il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, per cui è opportuno richiamare al riguardo alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cass., Sez. Lav.,
28.9.2006 n. 21028).
3 Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di diversa natura il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che, per esempio, autonoma (Cass., Sez. Lav,
5.4.2006 n. 7966).
Una tale ricostruzione va contemperata anche con l'altro arresto giurisprudenziale per il quale la stabile prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n. 18692).
Nel contesto descritto il criterio di risoluzione va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale ove l'attore voglia far valere in giudizio diritti connessi all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato su di lui grava, con i temperamenti precisati,
l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa, con l'ulteriore conseguenza che ove permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere gravante sulla parte attrice.
Ciò posto, questa Corte concorda con il Tribunale sul fatto che dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale ammessa ed espletata, se pur si ricava uno stabile inserimento del Pt_1 nell'organizzazione del , non emerge con rigore la ricorrenza degli altri indici spia Controparte_1
della subordinazione.
Va considerato, infatti, che alcune manifestazioni del lavoratore autonomo non vanno confuse, sino a prova contraria, con i vincoli propri di un lavoratore subordinato. Ad esempio, è chiaro che se il compito del lavoratore autonomo è supportare alcune fasi dell'attività dei vari uffici tecnici ed edilizi dell'Amministrazione committente, ciò evidentemente richiede una presenza in ufficio tendenzialmente o in linea di massima coincidente con gli orari propri dell'ufficio, che però solo i dipendenti sono tenuti a rispettare con rigore, chiedendo un permesso a chi è gerarchicamente sovraordinato e attendendo che esso venga accordato, ove una specifica necessità imponga una deroga. Analogamente può dirsi per il controllo delle presenze, che possono essere raccolte anche a chi non ha un rapporto di lavoro dipendente, per esigenze di carattere organizzativo, ma anche di verifica del complessivo rispetto del sinallagma contrattuale, cosa che è però ben diversa dalla firma funzionale al controllo gerarchico del rispetto dell'orario, da sanzionare in caso di elusione dell'obbligo imposto. Più in generale, quindi, anche
4 il lavoratore che opera in autonomia è inevitabilmente sottoposto a una subordinazione di tipo tecnico, in quanto il risultato da raggiungere non potrà che essere funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, che è però altra cosa rispetto all'obbligo di eseguire un ordine gerarchico, espressione di quella sovraordinazione che legittima all'esercizio di un'azione disciplinare conservativa o espulsiva nei confronti dell'inadempiente, laddove la scorretta esecuzione della prestazione del lavoratore autonomo parasubordinato è assistito dai rimedi contrattuali ordinari.
L'istruttoria svolta si è limitata a mostrare che il svolgeva un'attività lavorativa apparentemente Pt_1
e, per quanto detto, comprensibilmente simile a quella di un lavoratore subordinato, senza tuttavia che la soglia probatoria abbia lambito quelle sottili linee di confine da far ritenere l'integrazione del diverso regime della subordinazione. Il ricorrente, in altri termini, non ha dato prova della natura degli obblighi che su di lui incombevano, nei termini esposti, per dimostrare che lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'Ente si fosse tradotto in quell'assoggettamento personale a una struttura datoriale che, appunto, caratterizza il rapporto di subordinazione.
Né a diverse valutazioni può pervenirsi attraverso l'esame della documentazione prodotta e, in particolare, la delibera del 19 ottobre 1999, che si limita a indicare la necessità di un potenziamento degli uffici, anche per la parte tecnica, ma non attraverso una nuova assunzione, cosa che l'Amministrazione pubblica, per quanto detto, può fare, tenendo in ogni caso conto che ogni attività lavorativa può svolgersi nelle diverse modalità della subordinazione e dell'autonomia.
Parimenti le causali apposte ai contratti esprimono di per sé attività che si caratterizzano come proprie geometra, che è la competenza spesa dal nel rapporto, naturalmente con la flessibilità che ogni Pt_1
organizzazione lavorativa impone.
In ogni caso, in una fattispecie che pur può presentare, sul piano concreto, un obiettivo margine di ambiguità, non può ignorarsi quell'ulteriore richiamo della per il quale presenta una Parte_3
rilevanza, pur sussidiaria, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, sempre rilevante in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione, tenendo sempre presente che la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione sono compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.6.2017 n. 14296).
Le dichiarazioni di volontà dei contraenti, pur prive di valore assoluto, per essere verificate alla luce dell'effettivo contenuto del rapporto, devono allora ritenersi un indicatore privilegiato quando la riconducibilità del caso concreto alla fattispecie tipica sia oggetto di controversia e l'assetto degli interessi posto in essere risulti compatibile con tale volontà, mentre è possibile affermare la non corrispondenza dello schema contrattuale formalmente dichiarato con quello attuato solo se nella
5 concreta attuazione del patto si determinino modalità di esecuzione oggettivamente incompatibili con lo schema dichiarato il che, per quanto detto, nella fattispecie al vaglio non risulta avvenuto.
In conclusione, il lavoro dell'odierno appellante ha presentato una notevole continuità e una certa pregnanza ma, in assenza di una prova ulteriore, con una subordinazione da ritenersi di tipo tecnico e funzionale, non gerarchico-disciplinare, nel suo complesso coerente con quei poteri d'ingerenza del committente pur sempre coessenziali, per quanto detto, al carattere coordinato del rapporto, per cui può affermarsi che alcuna subordinazione di fatto, ex art. 2126 c.c., è stata integrata tra le parti, in esecuzione del complessivo rapporto azionato in questa sede (e tanto, evidentemente, anche nella breve fase del rapporto privo di qualsivoglia copertura contrattuale formale).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia impugnata.
In considerazione della delicatezza anche probatoria della vicenda dedotta in giudizio, appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va rilevato, infine, che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 3 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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