Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2025, proposto da
AR OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Molochio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 329/2024, resa dalla Corte d’Appello civile di Reggio Calabria, in data 13 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2024 e passata in giudicato;
nonchè per la condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di somme a titolo di interessi e rivalutazione, maturati dopo il passaggio in giudicato sulla condanna alle spese di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. GI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 28/06/2025 e depositato il successivo 4/07/2025, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’ottemperanza alla sentenza n. 329/2024, resa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sezione civile, in data 13 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2024 e passata in giudicato, e con riferimento all’esecuzione del capo della sentenza relativa alle spese di giudizio liquidate in favore della stessa ricorrente, procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c., e cioè nella parte in cui il Comune di Molochio è stato condannato “ alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore della Pinter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, quantificate in €.4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ”.
Agisce, inoltre, “ per la condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di somme a titolo di interessi e rivalutazione, maturati dopo il passaggio in giudicato sulla condanna alle spese di lite ”, chiedendo “ la condanna del Comune di Molochio al pagamento di rivalutazione ed interessi sulla somma inerente la condanna dell’Ente resistente alla refusione delle spese giudiziali, quantomeno dalla data di pubblicazione della sentenza n. 329/2024 cit. (15 maggio 2024) o, in subordine, dalla data del rilascio della superiore attestazione di passaggio in giudicato (24 giugno 2025) ”.
Chiede, infine, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), che sia “ fissata la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ”.
1.1. A fondamento del ricorso deduce di aver notificato in forma esecutiva ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 al Comune di Molochio, via pec, in data 31/05/2024, ai fini del decorso dei 120 giorni di cui all’art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 s.m.i. e che è passata in giudicato, come da certificazione del 24/6/2025, rilasciata dalla competente cancelleria della Corte di Appello.
2. Non avendo il Comune di Molochio provveduto a darvi esecuzione, con l’atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha agito per la sua ottemperanza.
3. Il Comune di Molochio, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 25/03/2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Il Tribunale dà atto come tale sentenza, passata in giudicato come da attestazione della Corte di Appello del 24/06/2025, è stata notificata, via pec, al Comune di Molochio intimato in data 31/05/2024, con la conseguenza che è anche decorso il termine di legge di 120 gg. ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 dalla suddetta notifica senza che a tutt’oggi sia stato effettuato il pagamento dovuto.
7. Il ricorso è, dunque, fondato, atteso che permane l’inadempimento del Comune di Molochio intimato, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale pagamento nonostante il lungo tempo trascorso (cfr. in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass. SS.UU., sent. n. 13533/01).
8. Il ricorso va accolto, ordinando al Comune di Molochio di dare piena ed integrale esecuzione alla suddetta sentenza e di pagare alla ricorrente le somme liquidate nel titolo quali spese processuali in favore di parte ricorrente.
8.1. Quanto alla richiesta di rivalutazione e interessi legali sulle somme liquidate con la sentenza ottemperanda, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e vada accolta nei termini di cui all'art. 112, comma 3, c.p.a. a titolo risarcitorio nella sola misura degli interessi legali compensativi sull’importo delle spese processuali liquidate in sentenza (T.A.R. Latina Lazio sez. I, 24/12/2021, n. 697), con consequenziale condanna del Comune di Molochio al pagamento degli interessi legali sul medesimo importo (“€.4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”) maturati dopo la definitività della decisione ottemperanda (16 dicembre 2024).
8.2. Va, invece, respinta l'ulteriore domanda, con cui parte ricorrente chiede che venga fissata la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e).
Vertendo l'esecuzione del giudicato, peraltro di recente formazione, esclusivamente nell'obbligo di pagamento di somme di denaro, l'interesse all'adempimento dell'obbligo pecuniario derivante dal giudicato è già adeguatamente soddisfatto dall'ordinamento, anche sul piano sanzionatorio, con il naturale maturare degli interessi legali.
9. Conseguenzialmente, il Collegio ritiene:
- di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione alla sentenza n. 329/2024 della Corte d’Appello Sezione civile di Reggio Calabria mediante il pagamento delle somme liquidate nel titolo quali spese processuali in favore di parte ricorrente, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, di nominare quale Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’Ente resistente;
Il Collegio ritiene altresì di precisare che:
- il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- il Commissario ad acta dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo e, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
- la eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
10. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere, dunque, accolto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Molochio, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, all’uopo assegnando a detto Ente il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- condanna il Comune di Molochio al pagamento degli interessi legali sulle spese processuali liquidate nella sentenza n. 329 del 15/5/2024 della Corte d’Appello civile di Reggio Calabria maturati dopo la definitività della decisione ottemperanda;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo di rivalutazione monetaria e penalità di mora;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’amministrazione stessa;
- condanna il Comune di Molochio al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al Segretario Comunale del Comune di Siderno per conoscenza, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CA | AT IS |
IL SEGRETARIO