TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6717/2019 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 degli avv. Giuseppe Brandi e Anna Frontino, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in atti;
ricorrente - opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dal funzionario delegato, avv. Alfonsina Maria Lombardi, domiciliataria;
resistente - opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso notificato il 7.11.2019, ha proposto opposizione all'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. prot. A00_139/20187, emessa il 13.9.2019 dal Dirigente del Servizio Contenzioso
1 Puglia Settentrionale FG/BAT e notificata il 16.9.2019, con cui le è stato ingiunto di pagare la somma di € 3.000 (oltre spese) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 6 comma 3 d.lgs. 193/2007, in relazione agli obblighi di registrazione di stabilimenti alimentari introdotti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.
L'opponente ha riferito di essere titolare della Farmacia Cirillo di Trinitapoli, sita in corso
Garibaldi al civico n. 11; di essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie e amministrative prescritte;
di avere adibito dal 1997 un locale comunicante con il magazzino della farmacia a deposito;
che, l'8.9.2016, i carabinieri del N.A.S. di Bari, nel corso di un sopralluogo hanno contestato l'attivazione e l'utilizzo di “un locale di mq. 50 circa, adiacente con il locale di vendita, adibendolo a deposito di alimenti per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, ed altro ancora) SENZA aver presentato la prescritta D.I.A. alla competente Autorità Sanitaria Locale per la registrazione/notifica dell'utilizzo di tale ambiente. La mancanza della prescritta D.I.A. sanitaria veniva confermata dal personale SIAN e intervenuto sul posto”; che il verbale di Parte_2 accertamento è stato trasmesso all'autorità competente, il Servizio contenzioso Puglia settentrionale, per le determinazioni del caso;
che, sul posto, è intervenuto altresì il personale del
S.I.A.N./S. , che ha emesso il diverso provvedimento prot. n. 52505 del 12.9.2016 Controparte_2 di sospensione dell'attività, ordinando la pulizia e la sanificazione degli ambienti, poi revocata per intervenuto adempimento delle prescrizioni igieniche;
di avere ottenuto, in data 16.11.2016,
l'autorizzazione “ora per allora” dal Sindaco di Trinitapoli, per l'ampliamento della farmacia al magazzino di cui al verbale dei carabinieri;
che il procedimento amministrativo avente ad oggetto la mancata presentazione della “d.i.a. sanitaria” si è comunque concluso con l'emissione dell'ordinanza sanzionatoria per cui è causa.
L'opponente ha, quindi, dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato: in primis, per la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il fatto contestato e quello assunto a base della sanzione irrogata, ritenendo che l'autorità procedente abbia confuso la “d.i.a. alimentare” con la “d.i.a. edilizia” nella parte dell'ordinanza in cui si riferisce al “mutamento nel tempo, dell'originario stato dei luoghi […] soggetto a notifica alla competente autorità sanitaria”; in secondo luogo, perché la d.i.a. (oggi s.c.i.a.), alimentare o meno che sia, sarebbe, a suo dire, prevista solo per l'inizio di una nuova attività; infine, per non avere ritenuto applicabile, al caso di specie, l'esonero dall'obbligo di registrazione che dispensa le farmacie già in possesso di autorizzazione o nullaosta sanitario, previsto dalle linee guida applicative del Regolamento (CE) n.
852/2004 (recepite dalla con delibera di Giunta n. 789/2011), secondo cui “le CP_1 farmacie in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, dell'autorizzazione sanitaria di cui
2 al punto 2) delle presenti linee guida, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione/dia”, e peraltro confermato dai pareri del Direttore Generale del Ministero della
Salute del 15.9.2008 e del 12.5.2009, nonché dalla circolare Federfarma del 22.10.2010.
La ha perciò impugnato l'ordinanza ingiunzione, chiedendone la sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento della stessa per tutti i motivi sopra citati;
con vittoria di spese di lite.
Con memoria difensiva del 15.10.2019, si è costituita in giudizio la CP_1 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso in opposizione.
La ha riferito che, a seguito dell'accertamento effettuato in data 8.9.2016, il CP_1
Comando del N.A.S. di Bari ha trasmesso il verbale di sopralluogo al Servizio contenzioso Puglia settentrionale per le determinazioni del caso;
che, nell'ambito del procedimento così incardinato, sono state acquisite le memorie difensive della e, poi, le controdeduzioni dei carabinieri;
che Pt_1 la è stata convocata per l'audizione del 4.7.2019, andata tuttavia deserta;
che, solo in epoca Pt_1 successiva all'accertamento svolto dai militari, l'odierna ricorrente ha ottenuto i provvedimenti favorevoli del SIAN e del Sindaco di Trinitapoli;
che il procedimento si è concluso con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione.
L'opposta, dopo aver ribadito l'operatività del principio di primazia delle fonti sovranazionali, ha contestato tutti i motivi di opposizione articolati dall'opponente, precisando che non vi è stato alcun mutamento della violazione contestata in fase di adozione dell'ordinanza, essendo inequivoco il riferimento, in essa contenuto, alla mancata “notifica alla competente autorità sanitaria” e che la era tenuta alla presentazione della “d.i.a. sanitaria” (rectius, s.c.i.a.), ai Pt_1 sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, in quanto il locale adibito a deposito non era ricompreso nella originaria autorizzazione sanitaria della farmacia.
La ha rassegnato le proprie conclusioni insistendo per il rigetto dell'opposizione e CP_1 la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
con vittoria di spese di lite.
II. Istruita con sole prove documentali, la causa è pervenuta all'udienza di discussione del
11.9.2025, svoltasi in modalità cartolare e, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza in sostituzione della lettura prevista dall'art. 429
c.p.c.
III.- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In premessa, va ribadito che l'opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 introduce un giudizio a cognizione piena che investe l'atto impugnato così come il rapporto giuridico sottostante, nel corso del quale deve essere accertata la “conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità
3 previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa” (Cass. civ., Sez. Un., n.
1786/2010).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, quindi, la veste di attore sostanziale è assunta dall'Amministrazione che ha emesso l'ordinanza, mentre il sanzionato riveste il ruolo di convenuto sostanziale: in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “[n]el procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi
o estintivi” (ex multis, Cass. civ., n. 5277/2007) e che “alla P.A. incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. n. 1921/2019).
Ciò chiarito, prima di valutare l'esito dell'istruttoria (interamente documentale), è opportuno richiamare sinteticamente la normativa di cui al Regolamento (CE) n. 852/2008 sull'igiene dei prodotti alimentari, la cui presunta violazione da parte della ricorrente è stata sanzionata dalla con l'ordinanza impugnata, applicando una sanzione pecuniaria di € 3.000 (oltre CP_1 spese).
Con l'art. 6 del Regolamento europeo citato, il legislatore sovranazionale ha introdotto l'obbligo per l'operatore del settore alimentare di dare impulso alla procedura di registrazione degli stabilimenti in cui si eseguono fasi di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, notifi- cando l'autorità nazionale competente secondo le modalità prescritte dalla stessa, anche in caso di successivi cambiamenti (arg. ex par. 2 e 3), ciò che nell'ordinamento italiano avviene, di regola, con la presentazione di una s.c.i.a. (ex d.i.a.); il successivo d.lgs. 193/2007, all'art. 6 comma 3, ha poi introdotto una sanzione amministrativa a presidio dell'obbligo di registrazione, sanzionando chi, nei limiti di applicabilità del regolamento citato ed essendovi tenuto, “non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti” o di chi esegue tali fasi “presso
4 uno stabilimento già registrato” senza che esse “siano state comunicate all'Autorità competente per
l'aggiornamento della registrazione”.
Ad una prima lettura, dunque, sembrerebbe che l'obbligo di registrazione riguardi anche le farmacie che eseguono attività alimentari come lo stoccaggio per la distribuzione di cibo per neonati
(ad es. latte in polvere, omogeneizzati etc.); senonché, dopo l'approvazione del regolamento, sono sorti dubbi in relazione a tale interpretazione, essendo le farmacie già provviste di autorizzazione sanitaria concessa in fase di apertura e ritenuta da alcuni sufficiente a soddisfare la registrazione ri- chiesta dalla normativa sovranazionale (cfr. pareri del Direttore Generale del Ministero della Salute prot. n. 0026661-P-15-15.9.2008 e 0014136-P-12-12.5.2009); qualche anno più tardi, sul punto, è intervenuta la Conferenza permanente Stato-Regioni, adottando un accordo denominato “linea gui- da applicativa del regolamento CE n. 852/2004/CE” (pubblicata in G.U. n. 121 del 26.5.2010, Serie generale), che ritiene espressamente esonerate le “attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione/DIA ai sensi di specifica normativa di settore” che, quindi
“non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione/DIA prevista dal
Reg. 852/2004” (sub par. 2), con l'ulteriore precisazione che “le farmacie, essendo in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, dell'autorizzazione sanitaria di cui al punto 2) delle presenti linee guida, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della Registrazione/DIA” (sub par. 5); tale ac- cordo è stato poi recepito dalla con la deliberazione di Giunta Regionale n. CP_1
789/2011, in quanto titolare della competenza concorrente in materia di tutela della salute e alimen- tazione, ai sensi dell'art. 117, comma 2 Cost., e, quindi, di parallela potestà regolamentare (si osser- va, incidentalmente, che la potestà regolamentare è attribuita alla Giunta Regionale pugliese dall'art. 44 dello Statuto).
Ne deriva che nella le farmacie in possesso di autorizzazione sanitaria non CP_1 devono presentare alcuna notifica per esercitare le attività alimentari;
tale conclusione, invero, si sposa perfettamente con la ratio della normativa europea, consistente nella previsione di un control- lo sul rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in una materia sensibile per la salute, come quella alimentare, che per le farmacie è già ampiamente garantito dai requisiti e dall'ispezione preordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria;
per questo motivo, peraltro, non vi è alcuna irragionevole previsione che stabilisca che l'esonero è valido solo per le situazioni precedenti all'entrata in vigore del regolamento, né può essere desunta dall'inciso “dal momento dell'inizio della loro attività”.
Ciononostante, è possibile che la farmacia dotata di originaria autorizzazione sanitaria s'ingrandisca, includendo nuovi locali tra quelli a propria disposizione per destinarli ad attività ali- mentari la cui registrazione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 852/2004; in tal caso, è necessa-
5 ria un'autorizzazione sanitaria integrativa, la cui mancanza, data l'assenza di attestazione dell'idoneità igienico-sanitaria dei nuovi spazi, non può che integrare una violazione del regolamen- to sanzionata ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 193/2007 per omesso aggiornamento della registrazione.
Chiarito ciò, nel caso di specie incombe sulla resistente l'onere di provare gli ele- CP_1 menti integranti la violazione contestata con l'ordinanza A00_139/20187 del 13.9.2019, ai sensi del d.lgs. 193/2007, salvo poi, in caso di positivo assolvimento da parte dell'Ente, la necessaria valuta- zione dei motivi di opposizione formulati dalla resistente.
Per assolvere il proprio onere probatorio, l'Ente ha prodotto in giudizio il verbale di accer- tamento redatto a cura dei carabinieri del N.A.S., nel quale si dà atto della presenza di un deposito di 50 mq. circa non incluso nell'originaria planimetria della farmacia, adibito a sito di stoccaggio di Parte beni alimentari per neonati senza “d.i.a sanitaria”, così come riscontrato dal personale della intervenuto sul posto;
la mancanza di una comunicazione alla competente autorità è confermata dal- la stessa ricorrente, la quale, infatti, ha successivamente chiesto e ottenuto l'autorizzazione sanitaria integrativa da parte del Sindaco di Trinitapoli per l'ampliamento dei locali della farmacia (cfr. provvedimento del 16.11.2016 in atti).
A fronte della prova fornita dalla deve quindi procedersi all'esame dei motivi di CP_1 opposizione della , partendo, per ragioni di ordine logico-giuridico, dal motivo che riguarda Pt_1
l'esonero di cui la ricorrente ritiene di potere beneficiare.
In proposito, la circostanza che il magazzino ad uso deposito, impiegato in una fase del ciclo di produzione alimentare, fosse privo della prescritta autorizzazione sanitaria non è contestata, ed anzi è confermata dalla stessa farmacista e trova un riscontro documentale nel provvedimento inte- grativo rilasciato dal Sindaco di Trinitapoli.
La tesi della ricorrente secondo cui le farmacie, e quindi anche il locale deposito ad esso adiacente, sarebbero esentate dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione/DIA, non è condivi- sibile in quanto basata su una errata lettura delle linee guida applicative del Regolamento CE n.
852/2004.
Deve, infatti, ritenersi che le farmacie, che ex lege sono obbligate a munirsi dell'autorizzazione sanitaria, siano esonerate dalla presentazione anche della DIA alimentare, per- ché l'ottenimento del predetto decreto autorizzativo presuppone il positivo superamento delle veri- fiche in materia di igiene e sicurezza, poste a base della . Parte_3
Ciò non vuol dire che l'autorizzazione originaria ottenuta all'atto della apertura della farma- Parte cia renda superflua la notifica alla competente nei casi di mutamento dello stato dei luoghi ed ampliamento dei locali destinati all'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, pe-
6 na la frustrazione della ratio stessa del Regolamento CE, fonte di rango sovranazionale direttamente vincolante e immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, senza biso- gno di alcun atto di recepimento nel diritto nazionale.
L'originaria autorizzazione sanitaria della farmacia non può, dunque, estendersi a nuovi spa- zi adibiti allo svolgimento di attività alimentare, esentandoli da controlli o segnalazioni circa la pre- senza di requisiti igienico-sanitari altrimenti previsti: in tali ipotesi, infatti, è necessario notificare l'aggiornamento della registrazione alla competente autorità.
Tale conclusione, lo si ribadisce, è confortata anche dalla lettura dell'art. 6 d.lgs. 193/2007, il quale sanziona non solo chi omette la notifica originaria, ma anche chi esegue attività alimentari
“presso uno stabilimento già registrato” senza che esse “siano state comunicate all'Autorità com- petente per l'aggiornamento della registrazione”, come è accaduto nel caso della , che, senza Pt_1 registrarla, ha avviato l'attività di stoccaggio di alimenti nel nuovo magazzino sito accanto alla far- macia, già dotato di autorizzazione sanitaria.
Quanto, poi, al motivo di impugnazione secondo cui la s.c.i.a./d.i.a. sarebbe necessaria solo in fase di prima apertura di una nuova attività e non anche per le successive modifiche, essa è pale- semente infondata, atteso che, com'è noto, la segnalazione è richiesta ogniqualvolta si intraprenda- no attività per cui l'ordinamento richiede il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi o nulla osta comunque denominati, sostituite, salvo casi e materie specifiche, dall'istituto di cui all'art. 19 bis l. 241/1991 in ottica di semplificazione e liberalizzazione, così consentendo di iniziare l'attività mediante unilaterale attestazione dell'esistenza dei presupposti di legge, salvo l'intervento ex post della pubblica amministrazione.
Infine, l'ultimo motivo di opposizione, circa la presunta violazione del principio di corri- spondenza tra contestazione e sanzione amministrativa di cui all'art. 14 l. 689/1981, è del tutto pre- testuoso e privo di pregio: infatti, dalla lettura dell'ordinanza, emerge chiaramente che, valutato il dato storico rappresentato dall'accertamento, effettuato dai carabinieri e dal personale CP_3
Parte della della violazione dell'obbligo di registrazione di cui al regolamento europeo (attivazione e utilizzo di “un locale di mq. 50 circa, adiacente con il locale di vendita, adibendolo a deposito di alimenti per l'infanzia […] senza aver presentato la prescritta D.I.A. alla competente autorità sani- taria per la registrazione/notifica dell'utilizzo di tale ambiente […] essendo stato violato l'art.6/3° comma D.Lgs. 193/2007 in relazione al Reg. CE nr. 852/2004”), l'autorità procedente ha contestato al trasgressore la medesima violazione di cui al verbale di accertamento, ossia “la mancata comuni- cazione […] dell'utilizzo di un locale adibito a deposito di alimenti per l'infanzia”, con plurimi ri-
7 ferimenti, nella parte motiva, al regolamento (CE) n. 852/2004 e al d.lgs. 193/2007, in maniera quindi del tutto corrispondente al contenuto del verbale di accertamento.
Occorre precisare che il mancato riferimento nella ordinanza ingiunzione alla “d.i.a.” è del tutto irrilevante, non incidendo sull'an della violazione contestata, pur sempre costituito dalla man- canza della registrazione sanitaria, come si evince chiaramente dal tenore letterale del provvedimen- to impugnato, che fa riferimento alla mancata “notifica alla competente autorità sanitaria”, che nul- la ha a che vedere con la materia edilizia.
Infine, del tutto irrilevante risulta essere il riferimento al provvedimento adottato dal Diretto- re del SIAN in data 21.9.2016 di revoca del precedente provvedimento del 12.9.2016 (prot. n.
52505) e all'autorizzazione ora per allora ottenuta in data 16.11.2016 dal Sindaco di Trinitapoli, in quanto provvedimenti emessi tutti in data successiva all'accertamento effettuato in data 8.9.2016
(cfr. verbale di contestazione del 24.10.2016).
Da ultimo, va richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza del 20.12.2022, con cui sono state rigettate le richieste di prova testimoniale articolate da parte opponente, in quanto verten- ti per lo più su fatti non contestati e oggetto di risultanze documentali già acquisite agli atti e, per il resto, su circostanze del tutto irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione con- fermata.
IV.- Nulla sulle spese di lite della , atteso che, per un verso, si è costituita a CP_1 mezzo di proprio funzionario e, per altro verso, non ha provato di aver sostenuto delle spese con- nesse all'attività difensiva espletata (cfr. Cass. n. 2362/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n. prot.
A00_139/20187, emessa dal Dirigente del Servizio Contenzioso Puglia Settentrionale FG/BAT in data 13.9.2019 e notificata all'odierna ricorrente in data 16.9.2019;
2. NULLA sulle spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 15.9.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
8