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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3706/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/002/SC/000001317/0001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3094/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta in ricorso e memorie;
Insiste per l'accoglimento.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2023/002/SC/000001317/0/001, relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000001317/2023 del Tribunale di Palermo, con cui è stato dichiarato l'acquisto per usucapione di due immobili da parte del sig. D'OS OA. L'atto ha liquidato imposta di registro, ipotecaria e catastale per complessivi € 2.865,00, calcolati su base imponibile di € 30.720,00 con aliquota del 9% ex art. 8 Tariffa Parte I DPR 131/1986.
Il ricorrente ha dedotto:
Violazione art. 57 TUR e principio di capacità contributiva;
Difetto di motivazione dell'avviso;
Erroneità della base imponibile per valori abnormi rispetto al reale.
Si costituiva l'Agenzia che con articolate controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Soggettività passiva
Ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986, le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti giudiziari soggetti a registrazione. Il ricorrente, parte attrice nel giudizio civile e originario proprietario degli immobili, non è estraneo al rapporto sostanziale accertato in sentenza. La giurisprudenza
(Cass. 9126/2014; Corte Cost. ord. 215/2000) conferma la legittimità del vincolo solidale.
2. Motivazione dell'avviso L'avviso indica gli estremi dell'atto (sentenza n. 000001317/2023), la base imponibile (€ 30.720,00) e l'aliquota applicata (9%), in conformità all'art. 7 L. 212/2000 e art. 52 TUR. Non si tratta di avviso di rettifica, ma di liquidazione automatica ex art. 53 TUR. La motivazione è sufficiente a consentire la difesa (Cass. 21619/2016; ord. 26457/2018).
3. Base imponibile
In assenza di dichiarazione di valore o perizia giurata, l'Ufficio ha correttamente determinato il valore sulla base delle quotazioni OMI (€ 960/mq per magazzini in zona Villagrazia), per una superficie complessiva di
32 mq. Non sono stati forniti elementi probatori contrari.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 11.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3706/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/002/SC/000001317/0001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3094/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il difensore di parte ricorrente si riporta in ricorso e memorie;
Insiste per l'accoglimento.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
Insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2023/002/SC/000001317/0/001, relativo alla registrazione della sentenza civile n. 000001317/2023 del Tribunale di Palermo, con cui è stato dichiarato l'acquisto per usucapione di due immobili da parte del sig. D'OS OA. L'atto ha liquidato imposta di registro, ipotecaria e catastale per complessivi € 2.865,00, calcolati su base imponibile di € 30.720,00 con aliquota del 9% ex art. 8 Tariffa Parte I DPR 131/1986.
Il ricorrente ha dedotto:
Violazione art. 57 TUR e principio di capacità contributiva;
Difetto di motivazione dell'avviso;
Erroneità della base imponibile per valori abnormi rispetto al reale.
Si costituiva l'Agenzia che con articolate controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Soggettività passiva
Ai sensi dell'art. 57 DPR 131/1986, le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti giudiziari soggetti a registrazione. Il ricorrente, parte attrice nel giudizio civile e originario proprietario degli immobili, non è estraneo al rapporto sostanziale accertato in sentenza. La giurisprudenza
(Cass. 9126/2014; Corte Cost. ord. 215/2000) conferma la legittimità del vincolo solidale.
2. Motivazione dell'avviso L'avviso indica gli estremi dell'atto (sentenza n. 000001317/2023), la base imponibile (€ 30.720,00) e l'aliquota applicata (9%), in conformità all'art. 7 L. 212/2000 e art. 52 TUR. Non si tratta di avviso di rettifica, ma di liquidazione automatica ex art. 53 TUR. La motivazione è sufficiente a consentire la difesa (Cass. 21619/2016; ord. 26457/2018).
3. Base imponibile
In assenza di dichiarazione di valore o perizia giurata, l'Ufficio ha correttamente determinato il valore sulla base delle quotazioni OMI (€ 960/mq per magazzini in zona Villagrazia), per una superficie complessiva di
32 mq. Non sono stati forniti elementi probatori contrari.
Compensa le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 11.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO