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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 25.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 426 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Davide D'Ambrosio,
elettivamente domiciliata in Campagna (SA), alla Via Provinciale per Campagna, Pal. Dora,
n. 86, presso lo studio del difensore;
Ricorrente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Enrico Fronticelli Baldelli,
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Lima, n. 5A, presso lo studio del difensore;
1 PEC: ; Email_1
E
in pers. del suo Controparte_2
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23.1.2023, dall'avv. Francesco Bove, Per_1
elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale dell'Ente;
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.1.2024, agiva contro l e l Parte_1 CP_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando Controparte_1
l'intimazione di pagamento n.10020239012247232/000, dell'importo di € 13.618,25, di cui
€ 13.618,25 relativi all'avviso n. 4002018000133690700 del 30.7.2018 ed € 22.426,80
relativi all'avviso n. 40020180001337008000 del 30.7.2018, per presunti mancati pagamenti dei contributi sul reddito eccedente il minimale, relativamente agli anni 2007 e CP_3
2008, oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente eccepiva l'inesistenza del credito azionato, essendo stati i contributi già
oggetto di accertamento da parte dell' con due distinti avvisi di addebito notificati CP_2
nel 2013, ritualmente impugnati ed annullati con sentenze passate in giudicato, l'illegittimità
della pretesa creditoria per inesistenza della notifica degli avvisi di addebito, nonché la prescrizione del credito azionato, essendo decorso il relativo termine quinquennale.
2 Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale:
<1) in via preliminare disporre immediatamente, con decreto reso inaudita altera parte
ovvero all'esito dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva
dell'intimazione di pagamento n.10020239012247232/000, limitatamente alla parte qui
impugnata di competenza del giudice del lavoro (€ 36.045,05) onde evitare il pregiudizio
grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe in caso di esecuzione;
2) in ogni caso dichiarare non dovuto, nullo, inesistente, illegittimo il credito di € 36.045,05
portato dall'Intimazione n.10020239012247232/000, di cui CP_4
€ 13.618,25 relativi all'avviso n.4002018000133690700 del 30.07.2018 ed € 22.426,80
relativo all'avviso n.40020180001337008000 del 30.07.2018, poiché la pretesa contributiva
è stata già annullata con sentenze passate in giudicato;
3) in ogni caso dichiarare prescritto il credito di € 36.045,05 portato dall' Controparte_5
n.10020239012247232/000, di cui €13.618,25 relativi all'avviso
[...]
n.4002018000133690700 del 30.07.2018 ed €22.426,80 relativo all'avviso
n.40020180001337008000 del 30.07.2018, o comunque dichiarare prescritto il diritto a
procedere ad esecuzione;
4) in via gradata dichiarare l'intervenuta prescrizione, o comunque dichiarare prescritto il
diritto a procedere ad esecuzione, dei crediti relativi all'avviso di addebito
n.4002018000133690700 del 30.07.2018 per €13.618,25 nonché all'avviso
n.40020180001337008000 del 30.07.2018 per €22.426,80;
5) con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_2
depositata l'8.3.2024, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando,
innanzitutto, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito de quo, peraltro non opposti tempestivamente dalla ricorrente nei termini di legge.
L'ente evidenziava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che la
3 stessa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione ai titoli oggetto di causa e che non era decorso il termine prescrizionale, anche in virtù della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da Covid-19.
Infine, evidenziava che l'accertamento unificato n. TF9010500196 effettuato dall'
[...]
per contributi IVS sul reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2007, CP_1
notificato in data 8.2.2012, era stato confermato con sentenza definitiva della Commissione
Tributaria Regionale della Campania n. 8806/05/16, depositata in data 11.6.2016 e che il giudizio relativo all'intimazione di pagamento riferita alla pretesa tributaria di cui all'accertamento unificato n. TF9010500935 per il maggior reddito relativo all'anno di imposta 2008 si era concluso con sentenza definitiva di rigetto della Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno n. 4196/06/16, depositata il 15.7.2016.
Per tali ragioni, l'Ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale di:
<< ...dichiarare inammissibile ed infondata la domanda e confermare la intimazione di
pagamento opposta e tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso;
in via subordinata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa
somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede
l'accertamento;
vittoria di pese, diritti e onorari di lite.
Con riserva di formulare istanza ex art.186 bis c.p.c. per il pagamento delle somme
non contestate o, comunque, ex art.24, comma 3°, D.Lgs. n.46/99.>>.
3. Con memoria difensiva depositata il 14.3.2024, si costituiva in giudizio l
[...]
che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per Controparte_1
tardività dell'opposizione, essendo decorso il termine di impugnazione previsto dalla legge,
decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
4 Deduceva, altresì, l'inammissibilità del ricorso nella parte relativa all'omessa notifica degli avvisi di addebito, non potendosi impugnare l'intimazione per contestare vizi di forma o di contenuto degli avvisi di addebito in essa richiamati.
Parte resistente, rappresentava, inoltre l'omessa contestazione della cartella di pagamento ricompresa nell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto la ricorrente aveva sollevato eccezioni unicamente avverso gli avvisi di addebito n. 40020180001336907000 e n.
40020180001337008000.
Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica degli avvisi di addebito, attività preliminare della fase di riscossione, rientrante tra gli oneri dell'ente impositore,
unico soggetto legittimato a controdedurre sul punto, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerata la notifica di validi atti interruttivi, nonché il periodo di sospensione dei termini introdotto dalla legislazione emanata nel periodo emergenziale da Covid-19.
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di:
< …dichiarare la tardività e la inammissibilità del ricorso così promosso;
dichiarare la
carenza di legittimazione passiva e la assenza di responsabilità di Controparte_1
in relazione alle attività di competenza dell'ente impositore e, nel merito,
[...]
rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto.
In subordine, manlevare e/o tenere indenne dall'ente Controparte_1
impositore, in caso di accoglimento della domanda, anche per eventuale condanna della
opposta alle spese.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Enrico
Fronticelli Baldelli che si dichiara antistatario>>.
4. Veniva calendarizzata per la discussione l'udienza del 15.4.2025, che veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e
5 conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso, sotto il profilo della qualificazione giuridica del giudizio, che l'opposizione in esame integra esclusivamente un'opposizione ex art. 615 c.p.c., giacché viene contestata unicamente la sussistenza del credito esposto nei titoli esecutivi che sono a fondamento della minacciata azione esecutiva (come già detto, gli AVA n. 40020180001336907000 e n.
40020180001337008000), in considerazione della dedotta sussistenza di un giudicato in merito alla sussistenza dei crediti previdenziali e della prescrizione dei crediti contributivi in parola per l'asserita omessa notificazione dei titoli esecutivi attestanti l'avvenuta iscrizione a ruolo.
Orbene, alla luce di tale qualificazione dell'azione, va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione.
Al riguardo, occorre rammentare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209,
convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei
6 procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che,
in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (Cass.
civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594). L'orientamento indicato, tuttavia, veniva successivamente rimeditato, ritenendo non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39
del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106
c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio
non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio
2019, n. 13929).
Il conflitto giurisprudenziale, così come riportato, ha reso opportuna la rimessione della questione all'esame delle sezioni unite, le quali, con pronuncia dell'8 marzo 2022, n. 7514,
hanno ritenuto che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa
notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la
proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi
di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” Le Sezioni Unite, in
7 estrema sintesi, affermano l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Del resto, l'eventuale annullamento dell'avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c.,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento,
vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Tanto premesso, nell'odierno giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dell' : CP_6
nel caso di specie, infatti, la pretesa della ricorrente ha ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo,
cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere immediatamente colta la carenza di legittimazione passiva in capo all'Agente della riscossione.
2. Passando, a questo punto, all'esame del merito dell'opposizione, con specifico riguardo alla posizione dell'ente impositore, occorre riconoscere la fondatezza dell'assorbente eccezione di giudicato formulata da parte ricorrente, emergendo con chiarezza dagli atti che la questione della sussistenza del credito contributivo dell' azionato con gli AVA n. CP_2
8 giudizialmente affrontata, e risolta nel senso dell'insussistenza della pretesa dell'Istituto,
nelle sentenze del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n. 346/15 (R.G. n. 25/2014) e n.
2152/2014 (R.G. n. 24/2014), entrambe passate in giudicato per mancata opposizione,
sicché risulta illegittima la nuova iscrizione a ruolo di crediti già contestati giudizialmente e ritenuti dall' con sentenze passate in giudicato per mancata impugnazione, CP_7
insussistenti.
E, difatti, gli odierni avvisi di addebito n. 40020180001336907000 e n.
40020180001337008000 hanno ad oggetto l'omesso versamento di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, così come scaturiti dagli accertamenti unificati di maggior reddito n.TF9010500196 e n.TF9010500935.
Ma, per quanto evincibile dagli atti e riferito dallo stesso , detti accertamenti di CP_2
maggior reddito, fondamentalmente per gli stessi importi oggetto degli AVA odierni, al netto dei maggiori oneri accessori, erano già stati posti alla base di identiche pretese creditorie dell' (relative agli stessi anni 2007 e 2008) iscritte a ruolo dall' sin dal 2013, le CP_2 CP_2
quali erano state trasfuse negli AVA n. 40020130003087824000 e n.
40020130003087521000, distintamente impugnati giudizialmente dalla ricorrente ed entrambi annullati per la ritenuta insussistenza del credito contributivo con le già citate sentenze del Tribunale di Salerno n. 2152/2014 e n. 346/15; sentenze, tutte e due, passate in giudicato per mancata impugnazione.
Risulta dimostrato, dunque, che i crediti nuovamente iscritti a ruolo dall' nel 2018 e CP_2
comunicati alla debitrice con gli AVA n. 40020180001336907000 e n.
40020180001337008000 sono relativi ai medesimi omessi versamenti illo tempore azionati con gli AVA n. 40020130003087824000 e n. 40020130003087521000 scaturenti dagli accertamenti unificati n.TF9010500196 e n.TF9010500935 ed annullati in sede giudiziale per insussistenza del credito.
9 Non vi è dubbio, poi, alla luce della lettura delle succitate sentenze n. 2152/2014 e n. 346/15,
prodotte da parte attrice, che la questione della sussistenza dei crediti contributivi in parola sia in precedenza ritualmente entrata nel perimetro oggettivo dei suddetti giudizi avendo formato oggetto, in modo pieno, dell'attività conoscitiva dei giudici che hanno deciso le relative opposizioni.
E' del tutto palese, dunque, la vincolatività delle predette decisioni nei confronti delle parti che ebbero a partecipare a detti giudizi (cioè la ricorrente e l ) e la loro diretta incidenza CP_2
sul caso odierno.
Va ricordato, del resto, che, sì come puntualmente rimarcato dai giudici di legittimità, il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., è norma di ordine pubblico processuale, la quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (cfr., al riguardo, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 aprile 2014,
n. 7813, che, nell'affermare il principio testè indicato, ha chiarito che l'omessa cancellazione
è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa;
v., altresì, in termini, Sez. I, 21 luglio 2005, n. 15341).
Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione
(causa petendi), dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum immediato); entro questi limiti, come già detto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si traduce nel principio del
ne bis in idem che trova fondamento negli artt. 649 c.p.p. e 2909 c.c. e 324 c.p.c.,
espressione di un principio generale tendente ad evitare che, nell'identità delle parti in causa
10 e degli elementi identificativi dell'azione proposta nei giudizi, si possano verificare duplicazioni o conflitti di pronunciamenti.
Ebbene, nel caso di specie risulta illegittima l'effettuazione da parte dell' di una nuova CP_2
iscrizione a ruolo per partite creditorie contributive la cui debenza da parte della ricorrente
è stata già disconosciuta in sede giudiziale con pronunce definitive;
né in questa sede possono valere le statuizioni rese dalla Giustizia Tributaria in merito agli accertamenti che costituiscono la fonte delle pretese, posto che, non essendo state impugnate le sentenze di questo Tribunale specificamente afferenti ai crediti dell' , non possono trovare CP_2
applicazione – neppure se ne si condividesse il merito – le statuizioni rese da un giudice di diverso settore della giurisdizione e non direttamente attinenti ai crediti dell' . CP_2
3. L'esistenza del giudicato sulla questione, infine, supera anche la questione dell'asserita irretrattabilità dei crediti per mancata impugnazione tempestiva degli AVA n.
40020180001336907000 e n. 40020180001337008000.
E, infatti, al di là dei dubbi palesati da parte attrice sulla ritualità della notificazione degli avvisi in questione – attese le modalità di perfezionamento della stessa con la forma della compiuta giacenza – occorre rilevare che il giudicato sull'insussistenza dei crediti precede cronologicamente la nuova iscrizione a ruolo e ne mina a monte la legittimità, sicché l'effetto accertativo di dette statuizioni giudiziali non può cadere nel fuoco della decadenza che si produce in caso di omessa impugnazione nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999 e che genera l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo.
Nell'ipotesi in esame, infatti, il giudicato priva ab imis l'amministrazione del potere di procedere nuovamente all'iscrizione a ruolo del credito e prevale senza dubbio sull'effetto decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, cit., costituendo accertamento giudiziale la cui portata effettuale di ordine sostanziale non può essere vanificata dalla mera decorrenza del termine per l'impugnazione dell'avviso di addebito.
11 4. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, relativamente al rapporto tra la ricorrente e l occorre prendere atto che la prima, non avendo proposto tempestiva CP_2
opposizione agli AVA in questa sede azionati, ed avendo atteso la notifica dell'odierna intimazione di pagamento per reagire alle richieste dell' , ha generato una situazione di CP_2
oggettiva incertezza giuridica che costituisce un eccezionale motivo giustificativo dell'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Analogamente, in relazione al rapporto tra la ricorrente e l Controparte_1
, occorre dare rilievo all'oggettiva controvertibilità della questione concernente
[...]
la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, su cui sono intervenute molteplici pronunce anche di segno dissonante, la quale rende doverosa l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 426 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da nei Parte_1
confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_1 CP_2
così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_1
2) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i crediti dell' oggetto degli CP_2
AVA n. 40020180001336907000 e n. 40020180001337008000, per l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo disposta dall' in contrasto con le pronunce passate in giudicato CP_2
di cui in parte motiva, e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell' CP_8
a procedere ad esecuzione forzata nei riguardi del ricorrente con riferimento a
[...]
tali specifiche voci creditorie;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Salerno, 14.5.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40020180001336907000 e n. 40020180001337008000 risulta essere stata già