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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11753 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8084/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott.ssa Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8084/2022 promossa da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Arino Vincenzo, Parte_1 giusta procura depositata in atti, presso il cui studio in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 12, è elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Mascia, giusta procura depositata in atti, presso il cui studio in Napoli, alla Via Duomo n. 296, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Napoli. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: all'udienza del 16.09.2025 le parti concludevano come da note scritte, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, depositate telematicamente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 01.04.2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Napoli in data 16.07.1997 con , e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli e (rispettivamente nt. il 6.02.1998 e il 30.09.1999), maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti – chiedeva all'intestato Tribunale di: pronunciare la separazione personale delle parti, con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, alla ricorrente, affinché continui ad abitarla con i figli;
di prevedere a carico del un assegno di mantenimento a favore dei due figli, ed , entrambi CP_1 Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per l'ammontare di euro 1.000,00 (500,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento personale dell'istante per l'ammontare di euro 400,00.
A sostegno della domanda di addebito, la rappresentava che il rapporto coniugale, da Pt_2 sempre armonico e basato sul rispetto reciproco, era entrato irrimediabilmente in crisi a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale del marito con un'altra donna;
a causa di ciò, nel giugno 2021, il marito veniva allontanato dalla casa coniugale ed i coniugi, salvo brevi e fallimentari tentativi di conciliazione, avevano, di fatto, iniziato a vivere separatamente.
Con riferimento alle pretese economiche, l'istante riferiva di essere casalinga e priva di reddito, mentre il marito, a suo dire, avrebbe percepito una retribuzione mensile di euro 1.600,00 e di euro
1.200,00 per svolgere, rispettivamente, mansioni di portierato presso il Condominio “Parco Estasi” sito in Napoli alla Via Monte di Dio n. 25, e di autista presso un privato, tale Dott. Persona_3
Il resistente costituendosi in giudizio, aderiva alle richieste di separazione personale dei coniugi e di assegnazione della casa coniugale formulate dalla resistente, chiedeva quantificarsi in euro 600,00
l'ammontare del contributo di mantenimento dei figli, rigettarsi la domanda di mantenimento personale avanzata dalla coniuge, o, in subordine, stabilire il contributo di mantenimento di costei, riducendo corrispondentemente quello per i figli, in modo da non superare l'importo complessivo di euro 600,00.
In fatto, il resistente deduceva che il venir meno dell'affectio maritalis, non era a imputabile all'asserita relazione extraconiugale, quanto piuttosto ad una crescente incomunicabilità tra i coniugi, iniziata diversi anni prima, e tale da indurre la moglie, già prima del lockdown, a rifiutarsi di dormire con il marito. A rendere intollerabile la convivenza, sarebbero state le incomprensioni vissute durante la pandemia, a seguito delle quali, nel marzo 2021 il deducente veniva temporaneamente allontanato dalla casa coniugale, per poi definitivamente separarsi nel gennaio 2022.
Con riferimento alle pretese economiche, il resistente rappresentava di svolgere unicamente la mansione di custode notturno presso il predetto Condominio “Parco Estasi”, per la quale riceveva una retribuzione mensile pari ad euro 1.500,00 netti mensili. Con riferimento all'asserita attività di autista pagina 2 di 9 privato, la parte specificava che trattavasi di una prestazione svolta saltuariamente a titolo di cortesia a favore di un amico, per la quale riceveva solo un rimborso spese.
Il , inoltre, evidenziava che, già a partire dal gennaio 2022, corrispondeva alla moglie CP_1 un contributo mensile per il mantenimento dei figli del valore di euro 600,00, di aver contratto un finanziamento con Findomestic, con efficacia sino al 2031 e con un esborso mensile di € 574,00; e di dover sostenere le spese di locazione.
Entrambe le parti chiedevano la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza presidenziale del 29.06.2022, il Presidente - stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnava alla la casa coniugale, per ivi abitarvi con i due figli;
disponeva l'obbligo a Parte_1 carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli, versando alla moglie la somma mensile di euro 700,00 e di provvedere al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di euro 200,00.
Alla successiva udienza del 10.01.2023, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative, con le quali la ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni (senza riproporre la domanda di addebito) ed il resistente, riportandosi a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, allegava che, dal 18.10.2022, il figlio non abitava più Per_1 nella casa coniugale, ma si era trasferito a Milano per uno stage.
All'udienza del 02.11.2023, il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti ed ordinava alle stesse la produzione della documentazione inerente le rispettive condizioni economiche, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.2025.
Con successive note scritte del 10.02.2025, parte resistente rappresentava che il figlio , a Per_1 seguito del predetto stage, aveva concluso un contratto di lavoro annuale con la per Controparte_3 un compenso di euro 22.419,04 annuo. Parte ricorrente, concordando con il venir meno del presupposto per il mantenimento di , con note di trattazione scita del 11.09.2025, riformulava la domanda Per_1 relativa alle pretese economiche chiedendo: “determinare che il sig. versi alla Controparte_1 coniuge , quale contributo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Parte_1 Per_2 economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di €. 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo vigente. Alcun assegno va determinato per il figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente”.
All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
pagina 3 di 9 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia all'udienza presidenziale che nel prosieguo del giudizio.
E' pacifico, inoltre, che le parti, ormai dal 2021, salvo brevi interruzioni, vivano separatamente e che, a partire dal 2022, non abbiano più ripreso la convivenza, né siano intervenuti episodi riconciliativi.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Sulla domanda di addebito
Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente,
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Per vero, la domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia accertata la sussistenza di due circostanze, che devono essere specificatamente allegate, oltre che provate, dalla parte istante: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di pagina 4 di 9 ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I del 12.09.2011 n. 18618). Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio, ormai del tutto consolidato, secondo cui il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Con specifico riguardo alla violazione dei doveri matrimoniali lamentata nel caso in esame, ovvero quella dell'obbligo di fedeltà coniugale, la giurisprudenza, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene che se è vero che l'infedeltà determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, nondimeno deve rigettarsi la domanda di addebito quando si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, ovvero risulti, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che la stessa si sia consumata in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, in ragione di una rottura preesistente (cfr. Cass. 13592/2006; Cass. 25618/2007; Cass. 9074/2011;
Cass. 16859/2015).
Sotto il profilo dell'onere della prova, conformemente alla regola generale stabilita dall'art. 2697
c.c., grava sul coniuge, che richiede l'addebito, l'onere di provare l'infedeltà e la sua incidenza negativa sul rapporto coniugale, quale causa o concausa della crisi;
per converso, è onere del coniuge, che si oppone alla suesposta domanda, provare che la rottura era già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge ovvero ad altre ragioni, o comunque del tutto autonoma e indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass., Sez. 1, 19.3.2009, n. 6697). Ed infatti, secondo la Suprema Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012) “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente deve essere rigettata.
Difatti, va evidenziato che la ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda di addebito l'asserita violazione del dovere di fedeltà ad opera del marito che, tuttavia, è stata contestata ed è rimasta pagina 5 di 9 del tutto sfornita di prova, così come non è stato in alcun modo provato il nesso di causalità tra la presunta relazione extraconiugale e la crisi coniugale.
Va rilevato, infatti, come la ricorrente, sul punto, abbia formulato istanze istruttorie inammissibili, avendo articolato richieste di prova testimoniale su circostanze generiche e valutative e non avendo prodotto alcuna prova documentale o altri mezzi istruttori utili.
3. Sull'assegnazione della casa familiare.
Va accolta la richiesta di ambo le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare, in comproprietà dei coniugi, in favore della ricorrente, affinché vi risieda unitamente alla figlia maggiorenne e non economicamente indipendente , così consentendosi a quest'ultima di Per_2 conservare il loro habitat familiare.
4. Sulle domande di mantenimento dei figli.
Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., è incontestato tra le parti che debba essere previsto un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente , contributo che la madre fornirà invece in via diretta, così come è Per_2 incontestato che nulla debba essere previsto per il figlio maggiorenne oramai economicamente indipendente . Per_1
Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
E' incontestato che la madre sia “casalinga”, che non svolga e non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa e che non abbia alcuna fonte di reddito.
Quanto al padre, invece, egli lavora, con contratto a tempo indeterminato, come custode notturno presso il condominio “Parco Estasi”, con un reddito annuale netto, nell'anno 2023, pari ad euro 22.793,00
(v. Modello 730/2024), in crescita rispetto al reddito annuale netto percepito nell'anno 2022, pari ad euro
21.503,00 (v. Modello 730/2023).
Va evidenziato, inoltre, quanto già emerso in sede presidenziale, ovvero che è presumibile che il
[...]
ricavi ulteriori compensi, sia pure discontinui, per l'attività di autista che ha ammesso di CP_1
pagina 6 di 9 svolgere saltuariamente. D'altronde, il fatto che il benefici di altre entrate appare suffragato CP_1 anche dalla circostanza che egli ha riferito che consegnava tutto il suo stipendio di custode alla moglie per le necessità della famiglia, apparendo inverosimile che non riservasse qualcosa per le sue esigenze di spesa, oltre che dai diversi accrediti di somme che variano tra i 300,00 e i 600,00 euro risultanti dagli estratti conto depositati e recanti quali causali “spese varie”.
Pertanto, considerando anche le spese gravanti sul resistente, con particolare riferimento a quelle relative alla necessità di reperire una nuova abitazione, essendo stata assegnata la casa familiare in comproprietà tra i coniugi alla ricorrente, e valutate le esigenze della figlia rispetto alla sua età e alla sua condizione di studentessa universitaria, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno di mantenimento mensile per la figlia di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente in base Per_2 agli indici Istat, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, così come individuate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza di questo
Tribunale con il COA di Napoli.
5. Sulla domanda di mantenimento della moglie.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del marito, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Tale domanda merita di essere accolta.
Come noto, con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, per cui al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. n. 12196/2017; v. anche Cass. n. 4327/2022, n. 975/2021 e n.
16809/2019).
Sulla base di quanto esposto al punto precedente della motivazione, emerge dal confronto delle capacità reddituali dei coniugi un evidente squilibrio patrimoniale, mitigato soltanto dalla permanenza,
pagina 7 di 9 allo stato, della moglie nella casa familiare a lei assegnata per continuare a viverci con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente . Per_2
Non risulta, invece, provata la circostanza eccepita dal resistente del rifiuto da parte di costei di concrete opportunità di lavoro. Né, d'altro canto, vi sono elementi attuali e concreti per ritenere che la moglie potesse effettivamente mettere a frutto, nel tempo decorrente dalla cessazione della convivenza matrimoniale e sino ad oggi, la propria astratta e ipotetica capacità lavorativa, considerata la mancanza di qualifiche professionali e di esperienze nel mondo del lavoro della richiedente.
Pertanto, tenuto conto anche della lunga durata della convivenza matrimoniale, dalla quale sono nati due figli, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, coniuge più debole da un punto di vista economico, che si stima congruo fissare nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
6. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite, considerata la soccombenza reciproca, ritiene il Collegio di doverle compensare integralmente, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, comma 1, c.c.;
2) rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia , Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della moglie e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente , entro Per_2
e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile complessiva di euro 650,00 (euro 250,00 per la moglie ed euro 400,00 per la figlia), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
dispone che le parti concorrano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente , così come individuate e disciplinate nel Per_2 protocollo intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Napoli, luogo di celebrazione del matrimonio, per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 102, p. II, s. A, sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Napoli, in data 12/12/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Bonora, M.O.T. in tirocinio mirato presso il Tribunale di Napoli.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott.ssa Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8084/2022 promossa da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Arino Vincenzo, Parte_1 giusta procura depositata in atti, presso il cui studio in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 12, è elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Mascia, giusta procura depositata in atti, presso il cui studio in Napoli, alla Via Duomo n. 296, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e il presso il Tribunale di Napoli. Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: all'udienza del 16.09.2025 le parti concludevano come da note scritte, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, depositate telematicamente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 01.04.2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Napoli in data 16.07.1997 con , e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli e (rispettivamente nt. il 6.02.1998 e il 30.09.1999), maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente autosufficienti – chiedeva all'intestato Tribunale di: pronunciare la separazione personale delle parti, con dichiarazione di addebito al marito;
assegnare la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, alla ricorrente, affinché continui ad abitarla con i figli;
di prevedere a carico del un assegno di mantenimento a favore dei due figli, ed , entrambi CP_1 Per_2 Per_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, per l'ammontare di euro 1.000,00 (500,00 per ogni figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento personale dell'istante per l'ammontare di euro 400,00.
A sostegno della domanda di addebito, la rappresentava che il rapporto coniugale, da Pt_2 sempre armonico e basato sul rispetto reciproco, era entrato irrimediabilmente in crisi a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale del marito con un'altra donna;
a causa di ciò, nel giugno 2021, il marito veniva allontanato dalla casa coniugale ed i coniugi, salvo brevi e fallimentari tentativi di conciliazione, avevano, di fatto, iniziato a vivere separatamente.
Con riferimento alle pretese economiche, l'istante riferiva di essere casalinga e priva di reddito, mentre il marito, a suo dire, avrebbe percepito una retribuzione mensile di euro 1.600,00 e di euro
1.200,00 per svolgere, rispettivamente, mansioni di portierato presso il Condominio “Parco Estasi” sito in Napoli alla Via Monte di Dio n. 25, e di autista presso un privato, tale Dott. Persona_3
Il resistente costituendosi in giudizio, aderiva alle richieste di separazione personale dei coniugi e di assegnazione della casa coniugale formulate dalla resistente, chiedeva quantificarsi in euro 600,00
l'ammontare del contributo di mantenimento dei figli, rigettarsi la domanda di mantenimento personale avanzata dalla coniuge, o, in subordine, stabilire il contributo di mantenimento di costei, riducendo corrispondentemente quello per i figli, in modo da non superare l'importo complessivo di euro 600,00.
In fatto, il resistente deduceva che il venir meno dell'affectio maritalis, non era a imputabile all'asserita relazione extraconiugale, quanto piuttosto ad una crescente incomunicabilità tra i coniugi, iniziata diversi anni prima, e tale da indurre la moglie, già prima del lockdown, a rifiutarsi di dormire con il marito. A rendere intollerabile la convivenza, sarebbero state le incomprensioni vissute durante la pandemia, a seguito delle quali, nel marzo 2021 il deducente veniva temporaneamente allontanato dalla casa coniugale, per poi definitivamente separarsi nel gennaio 2022.
Con riferimento alle pretese economiche, il resistente rappresentava di svolgere unicamente la mansione di custode notturno presso il predetto Condominio “Parco Estasi”, per la quale riceveva una retribuzione mensile pari ad euro 1.500,00 netti mensili. Con riferimento all'asserita attività di autista pagina 2 di 9 privato, la parte specificava che trattavasi di una prestazione svolta saltuariamente a titolo di cortesia a favore di un amico, per la quale riceveva solo un rimborso spese.
Il , inoltre, evidenziava che, già a partire dal gennaio 2022, corrispondeva alla moglie CP_1 un contributo mensile per il mantenimento dei figli del valore di euro 600,00, di aver contratto un finanziamento con Findomestic, con efficacia sino al 2031 e con un esborso mensile di € 574,00; e di dover sostenere le spese di locazione.
Entrambe le parti chiedevano la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza presidenziale del 29.06.2022, il Presidente - stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnava alla la casa coniugale, per ivi abitarvi con i due figli;
disponeva l'obbligo a Parte_1 carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli, versando alla moglie la somma mensile di euro 700,00 e di provvedere al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di euro 200,00.
Alla successiva udienza del 10.01.2023, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative, con le quali la ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni (senza riproporre la domanda di addebito) ed il resistente, riportandosi a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, allegava che, dal 18.10.2022, il figlio non abitava più Per_1 nella casa coniugale, ma si era trasferito a Milano per uno stage.
All'udienza del 02.11.2023, il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti ed ordinava alle stesse la produzione della documentazione inerente le rispettive condizioni economiche, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.2025.
Con successive note scritte del 10.02.2025, parte resistente rappresentava che il figlio , a Per_1 seguito del predetto stage, aveva concluso un contratto di lavoro annuale con la per Controparte_3 un compenso di euro 22.419,04 annuo. Parte ricorrente, concordando con il venir meno del presupposto per il mantenimento di , con note di trattazione scita del 11.09.2025, riformulava la domanda Per_1 relativa alle pretese economiche chiedendo: “determinare che il sig. versi alla Controparte_1 coniuge , quale contributo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Parte_1 Per_2 economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di €. 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo vigente. Alcun assegno va determinato per il figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente”.
All'udienza del 16.09.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
pagina 3 di 9 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia all'udienza presidenziale che nel prosieguo del giudizio.
E' pacifico, inoltre, che le parti, ormai dal 2021, salvo brevi interruzioni, vivano separatamente e che, a partire dal 2022, non abbiano più ripreso la convivenza, né siano intervenuti episodi riconciliativi.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Sulla domanda di addebito
Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762 e, più di recente,
Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Per vero, la domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia accertata la sussistenza di due circostanze, che devono essere specificatamente allegate, oltre che provate, dalla parte istante: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di pagina 4 di 9 ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I del 12.09.2011 n. 18618). Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio, ormai del tutto consolidato, secondo cui il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ.,
11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Con specifico riguardo alla violazione dei doveri matrimoniali lamentata nel caso in esame, ovvero quella dell'obbligo di fedeltà coniugale, la giurisprudenza, in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene che se è vero che l'infedeltà determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, nondimeno deve rigettarsi la domanda di addebito quando si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, ovvero risulti, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che la stessa si sia consumata in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, in ragione di una rottura preesistente (cfr. Cass. 13592/2006; Cass. 25618/2007; Cass. 9074/2011;
Cass. 16859/2015).
Sotto il profilo dell'onere della prova, conformemente alla regola generale stabilita dall'art. 2697
c.c., grava sul coniuge, che richiede l'addebito, l'onere di provare l'infedeltà e la sua incidenza negativa sul rapporto coniugale, quale causa o concausa della crisi;
per converso, è onere del coniuge, che si oppone alla suesposta domanda, provare che la rottura era già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge ovvero ad altre ragioni, o comunque del tutto autonoma e indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass., Sez. 1, 19.3.2009, n. 6697). Ed infatti, secondo la Suprema Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012) “Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente deve essere rigettata.
Difatti, va evidenziato che la ricorrente ha posto a sostegno della propria domanda di addebito l'asserita violazione del dovere di fedeltà ad opera del marito che, tuttavia, è stata contestata ed è rimasta pagina 5 di 9 del tutto sfornita di prova, così come non è stato in alcun modo provato il nesso di causalità tra la presunta relazione extraconiugale e la crisi coniugale.
Va rilevato, infatti, come la ricorrente, sul punto, abbia formulato istanze istruttorie inammissibili, avendo articolato richieste di prova testimoniale su circostanze generiche e valutative e non avendo prodotto alcuna prova documentale o altri mezzi istruttori utili.
3. Sull'assegnazione della casa familiare.
Va accolta la richiesta di ambo le parti in ordine all'assegnazione della casa familiare, in comproprietà dei coniugi, in favore della ricorrente, affinché vi risieda unitamente alla figlia maggiorenne e non economicamente indipendente , così consentendosi a quest'ultima di Per_2 conservare il loro habitat familiare.
4. Sulle domande di mantenimento dei figli.
Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., è incontestato tra le parti che debba essere previsto un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente , contributo che la madre fornirà invece in via diretta, così come è Per_2 incontestato che nulla debba essere previsto per il figlio maggiorenne oramai economicamente indipendente . Per_1
Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
E' incontestato che la madre sia “casalinga”, che non svolga e non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa e che non abbia alcuna fonte di reddito.
Quanto al padre, invece, egli lavora, con contratto a tempo indeterminato, come custode notturno presso il condominio “Parco Estasi”, con un reddito annuale netto, nell'anno 2023, pari ad euro 22.793,00
(v. Modello 730/2024), in crescita rispetto al reddito annuale netto percepito nell'anno 2022, pari ad euro
21.503,00 (v. Modello 730/2023).
Va evidenziato, inoltre, quanto già emerso in sede presidenziale, ovvero che è presumibile che il
[...]
ricavi ulteriori compensi, sia pure discontinui, per l'attività di autista che ha ammesso di CP_1
pagina 6 di 9 svolgere saltuariamente. D'altronde, il fatto che il benefici di altre entrate appare suffragato CP_1 anche dalla circostanza che egli ha riferito che consegnava tutto il suo stipendio di custode alla moglie per le necessità della famiglia, apparendo inverosimile che non riservasse qualcosa per le sue esigenze di spesa, oltre che dai diversi accrediti di somme che variano tra i 300,00 e i 600,00 euro risultanti dagli estratti conto depositati e recanti quali causali “spese varie”.
Pertanto, considerando anche le spese gravanti sul resistente, con particolare riferimento a quelle relative alla necessità di reperire una nuova abitazione, essendo stata assegnata la casa familiare in comproprietà tra i coniugi alla ricorrente, e valutate le esigenze della figlia rispetto alla sua età e alla sua condizione di studentessa universitaria, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un assegno di mantenimento mensile per la figlia di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente in base Per_2 agli indici Istat, e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, così come individuate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza di questo
Tribunale con il COA di Napoli.
5. Sulla domanda di mantenimento della moglie.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico del marito, ai sensi dell'art. 156 c.c.
Tale domanda merita di essere accolta.
Come noto, con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, per cui al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. n. 12196/2017; v. anche Cass. n. 4327/2022, n. 975/2021 e n.
16809/2019).
Sulla base di quanto esposto al punto precedente della motivazione, emerge dal confronto delle capacità reddituali dei coniugi un evidente squilibrio patrimoniale, mitigato soltanto dalla permanenza,
pagina 7 di 9 allo stato, della moglie nella casa familiare a lei assegnata per continuare a viverci con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente . Per_2
Non risulta, invece, provata la circostanza eccepita dal resistente del rifiuto da parte di costei di concrete opportunità di lavoro. Né, d'altro canto, vi sono elementi attuali e concreti per ritenere che la moglie potesse effettivamente mettere a frutto, nel tempo decorrente dalla cessazione della convivenza matrimoniale e sino ad oggi, la propria astratta e ipotetica capacità lavorativa, considerata la mancanza di qualifiche professionali e di esperienze nel mondo del lavoro della richiedente.
Pertanto, tenuto conto anche della lunga durata della convivenza matrimoniale, dalla quale sono nati due figli, ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, coniuge più debole da un punto di vista economico, che si stima congruo fissare nella misura di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
6. Sulle spese di lite.
In ordine alle spese di lite, considerata la soccombenza reciproca, ritiene il Collegio di doverle compensare integralmente, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151, comma 1, c.c.;
2) rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia , Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della moglie e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente , entro Per_2
e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, la somma mensile complessiva di euro 650,00 (euro 250,00 per la moglie ed euro 400,00 per la figlia), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
dispone che le parti concorrano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente , così come individuate e disciplinate nel Per_2 protocollo intercorso tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Napoli, luogo di celebrazione del matrimonio, per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 102, p. II, s. A, sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Napoli, in data 12/12/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Bonora, M.O.T. in tirocinio mirato presso il Tribunale di Napoli.
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