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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 193/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 193/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Palumbo, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Mariani 22/E, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
( ), per essa ( , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona della procuratrice speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Carlotta Casamorata e Marina Vandini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), via Alfredo Baccarini n. 52, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per : “Nel merito, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni espresse e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierno opponente alla società opposta. In ogni caso, con Parte_2 vittoria delle spese di lite”; per “rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1226/2022 del 22/11/2022 (RG n. 3228/2022), del Tribunale di Ravenna;
in
pagina 1 di 4 subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il Sig. CP_
al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
26.115,78, per i titoli dedotti in causa, o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1226/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 22/11/2022, nel procedimento n.
3228/2022 R.G., con cui gli fu intimato il pagamento della somma di € 26.115,78, oltre interessi e spese processuali, in favore di nella qualità di fideiussore della Generalflora Controparte_1
società agricola cooperativa per il debito derivante da un contratto di finanziamento concluso da questa società per l'acquisto di beni di consumo.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto, in sintesi: a) che esso opponente avesse cessato di essere presidente della società Generalflora sin dal 14/7/2014, vale a dire in data antecedente alla conclusione del contratto di finanziamento fonte del credito oggetto di causa;
b) che mai prima della notifica del decreto ingiuntivo avesse avuto notizia del credito oggetto di causa;
c) che esso deducente non avesse acquistato l'auto e non avesse garantito l'adempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di finanziamento;
d) che, più precisamente, il contratto di finanziamento, recante la data del 21/11/2024, non fosse stato da lui firmato, non essendo sue le sottoscrizioni apposte al contratto, che espressamente disconosceva.
Tanto premesso ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, previo ordine Parte_1 di esibizione dell'originale del contratto di finanziamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/11/2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha esposto che il decreto ingiuntivo opposto fosse passato ingiudicato nei confronti della
[...] società Generalflora;
che l'odierno opponente fosse stato ingiunto nella sua qualità di fideiussore;
che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. effettuato dall'opponente fosse inammissibile;
che laddove si ritenessero formalmente disconosciute le firme apposte sul contratto di finanziamento essa parte opposta chiedeva verificarsi la scrittura disconosciuta, mediante CTU grafologica e redazione di scritture di comparazione, riservandosi “di produrre banco iudicis gli originali del documento oggetto di disconoscimento”.
Pertanto l'opposta ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ordinato il deposito dell'originale della scrittura disconosciuta, acquisita documentazione varia, all'udienza del 4/6/2025 le parti hanno precisato le pagina 2 di 4 conclusioni come sopra riportate e, discussa oralmente la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Deve altresì premettersi, per quanto rileva nel caso di specie, che secondo un principio pacifico nella giurisprudenza della corte di legittimità da cui non v'è ragione di discostarsi (v., per tutte, Cass. sent. n.
16998/2015), ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216
e ss. c.p.c. – rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall'art. 2702 c.c.
È stato, altresì, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (cfr. Cass. n. 9869/2000 e Cass. n.
9202/2004), giacché la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 35167/2021).
Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione pagina 3 di 4 dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (cfr. Cass. n. 7267/2014; e Cass. n. 33769/2019).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione del rilascio della fideiussione da parte dell'opponente e del disconoscimento, da parte di questi, delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento fonte del credito per cui è causa, la parte odierna opposta ha sì chiesto la verificazione della scrittura privata e, a tal fine, una CTU calligrafica, ma ha poi omesso di produrre l'originale della scrittura privata (cfr verbale dell'udienza del 15/1/2025), così non assolvendo, mediante la CTU grafologia – non esperibile sulla copia della scrittura privata –, l'onere di provare la riconducibilità della sottoscrizione all'odierno opponente.
Né l'opponente ha, con altra modalità, offerto prova della riconducibilità della scrittura a Parte_1
o, comunque, del rilascio da parte di questi della garanzia asseritamente prestata, costituente il
[...] titolo del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'odierno opponente.
Non rileva poi, evidentemente, che il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti del soggetto richiedente il finanziamento (Generalflora società agricola cooperativa) e del fideiussore ( Parte_1
), sia passato in giudicato riguardo alla società, per essere evidentemente le due posizioni - del
[...]
debitore principale e del garante - distinte.
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non avendo l'opposta fornito prova del credito vantato in questo giudizio nei confronti di . Parte_1
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori medi, nei limiti della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1226/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 22/11/2022, nel procedimento n. 3228/2022 R.G.;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 286,00 per spese vive ed € 7.600,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Ravenna, 9/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 193/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Palumbo, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Mariani 22/E, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
( ), per essa ( , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona della procuratrice speciale dott.ssa rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Carlotta Casamorata e Marina Vandini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna
(RA), via Alfredo Baccarini n. 52, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per : “Nel merito, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni espresse e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla sia dovuto dall'odierno opponente alla società opposta. In ogni caso, con Parte_2 vittoria delle spese di lite”; per “rigettare le domande attoree siccome inammissibili ed infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1226/2022 del 22/11/2022 (RG n. 3228/2022), del Tribunale di Ravenna;
in
pagina 1 di 4 subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il Sig. CP_
al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
26.115,78, per i titoli dedotti in causa, o della maggiore o minor somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1226/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 22/11/2022, nel procedimento n.
3228/2022 R.G., con cui gli fu intimato il pagamento della somma di € 26.115,78, oltre interessi e spese processuali, in favore di nella qualità di fideiussore della Generalflora Controparte_1
società agricola cooperativa per il debito derivante da un contratto di finanziamento concluso da questa società per l'acquisto di beni di consumo.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto, in sintesi: a) che esso opponente avesse cessato di essere presidente della società Generalflora sin dal 14/7/2014, vale a dire in data antecedente alla conclusione del contratto di finanziamento fonte del credito oggetto di causa;
b) che mai prima della notifica del decreto ingiuntivo avesse avuto notizia del credito oggetto di causa;
c) che esso deducente non avesse acquistato l'auto e non avesse garantito l'adempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di finanziamento;
d) che, più precisamente, il contratto di finanziamento, recante la data del 21/11/2024, non fosse stato da lui firmato, non essendo sue le sottoscrizioni apposte al contratto, che espressamente disconosceva.
Tanto premesso ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, previo ordine Parte_1 di esibizione dell'originale del contratto di finanziamento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/11/2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha esposto che il decreto ingiuntivo opposto fosse passato ingiudicato nei confronti della
[...] società Generalflora;
che l'odierno opponente fosse stato ingiunto nella sua qualità di fideiussore;
che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. effettuato dall'opponente fosse inammissibile;
che laddove si ritenessero formalmente disconosciute le firme apposte sul contratto di finanziamento essa parte opposta chiedeva verificarsi la scrittura disconosciuta, mediante CTU grafologica e redazione di scritture di comparazione, riservandosi “di produrre banco iudicis gli originali del documento oggetto di disconoscimento”.
Pertanto l'opposta ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ordinato il deposito dell'originale della scrittura disconosciuta, acquisita documentazione varia, all'udienza del 4/6/2025 le parti hanno precisato le pagina 2 di 4 conclusioni come sopra riportate e, discussa oralmente la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Deve altresì premettersi, per quanto rileva nel caso di specie, che secondo un principio pacifico nella giurisprudenza della corte di legittimità da cui non v'è ragione di discostarsi (v., per tutte, Cass. sent. n.
16998/2015), ove sia prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, il giudice non può attribuire alcuna efficacia probatoria a tale documento, a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale e, quindi, solo nel caso in cui - all'esito della procedura prevista dagli artt. 216
e ss. c.p.c. – rimanga accertata la veridicità e l'originalità della sottoscrizione del documento stesso, è consentito conferirgli, in funzione decisoria, l'efficacia propriamente prevista dalla legge, ovvero – con riferimento al caso di specie – quella contemplata dall'art. 2702 c.c.
È stato, altresì, precisato che, qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (cfr. Cass. n. 9869/2000 e Cass. n.
9202/2004), giacché la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico (cfr., da ultimo, Cass. n. 35167/2021).
Diversamente, alla parte che invochi la verificazione giudiziale della copia del documento prodotto rimane la sola possibilità di dare prova del suo contenuto - inutilizzabile a fini istruttori in ragione pagina 3 di 4 dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (cfr. Cass. n. 7267/2014; e Cass. n. 33769/2019).
Nel caso di specie, a fronte della contestazione del rilascio della fideiussione da parte dell'opponente e del disconoscimento, da parte di questi, delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento fonte del credito per cui è causa, la parte odierna opposta ha sì chiesto la verificazione della scrittura privata e, a tal fine, una CTU calligrafica, ma ha poi omesso di produrre l'originale della scrittura privata (cfr verbale dell'udienza del 15/1/2025), così non assolvendo, mediante la CTU grafologia – non esperibile sulla copia della scrittura privata –, l'onere di provare la riconducibilità della sottoscrizione all'odierno opponente.
Né l'opponente ha, con altra modalità, offerto prova della riconducibilità della scrittura a Parte_1
o, comunque, del rilascio da parte di questi della garanzia asseritamente prestata, costituente il
[...] titolo del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'odierno opponente.
Non rileva poi, evidentemente, che il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti del soggetto richiedente il finanziamento (Generalflora società agricola cooperativa) e del fideiussore ( Parte_1
), sia passato in giudicato riguardo alla società, per essere evidentemente le due posizioni - del
[...]
debitore principale e del garante - distinte.
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non avendo l'opposta fornito prova del credito vantato in questo giudizio nei confronti di . Parte_1
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori medi, nei limiti della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1226/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 22/11/2022, nel procedimento n. 3228/2022 R.G.;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in € 286,00 per spese vive ed € 7.600,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Ravenna, 9/6/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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