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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5084/2024 R.G., avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo, promossa da
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato LUANA RIZZI Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 12/02/2025, la causa è stata spedita a sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Delle parti: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Va premesso che, con ricorso introdotto per intimazione di sfratto per morosità, notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., conveniva in giudizio , onde sentire convalidare lo sfratto Parte_1 CP_1 ed emettere ingiunzione di pagamento per le spese condominiali ed i canoni di locazione insoluti, pari ad euro 2400,00.
Con ordinanza del 09/09/2024, rilevato che la notificazione della citazione alla parte intimata si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e ritenuta l'incompatibilità dell'esito della notifica con il procedimento di convalida di sfratto, non avendosi un sufficiente grado di probabilità che l'intimata avesse avuto effettiva conoscenza della citazione, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in locatizio.
Non si costituiva la convenuta, nonostante l'avvenuta notifica dell'ordinanza di mutamento del rito in data
03/10/2024, e veniva dichiarata la sua contumacia all'udienza del 14/11/2024.
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Risulta dagli atti di causa che tra le parti è intercorso in data 24/03/2023 un contratto di locazione,
avente ad oggetto l'immobile sito in Treviglio (BG) via Vespucci 14 per uso abitativo (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate al n. TPH23T001443000PG in data
05/04/2023.
I contraenti concordavano un canone di locazione in complessivi € 7200,00 annui, da corrispondersi in 12
rate mensili di € 600,00 scadenti il primo giorno di ogni mese (contratto di locazione).
Veniva, inoltre, concordato che “il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri
accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore qualunque ne sia il
titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori
quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del
contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della L. 27 luglio 1978 n. 392” (doc. 1 di parte ricorrente).
Secondo la ricostruzione operata da parte intimante, la convenuta si è resa gravemente inadempiente al pagamento delle rate del predetto canone di locazione, risultando quindi debitrice dell'odierna ricorrente,
della somma complessiva capitale, al momento dell'introduzione del presente giudizio, di € 2400,00 come indicato nell'atto introduttivo di citazione per la convalida ove si deduce il mancato pagamento del canone di locazione perdurante a seguito della notifica di decreto ingiuntivo n. 8003/2023 R.G. (doc. 4 della ricorrente).
La parte ricorrente ha, quindi, adeguatamente provveduto al deposito della necessaria documentazione utile ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio, che risulta compiutamente adempiuto.
Sono versati in atti infatti il contratto di locazione intercorso tra le parti in data 24/03/2023 quale fonte dell'obbligazione del pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali (cfr. doc. 1) nonché le fatture non pagate e la diffida ad adempiere del 06/11/2023 (cfr. doc. 3).
I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto ed allegato nel successivo giudizio di mutamento del rito, il persistente ed ulteriore inadempimento da parte della conduttrice con riferimento al mancato pagamento dei canoni di locazione, che si è prolungato nei mesi successivi e tuttora come da note scritte e fatture allegate da parte ricorrente per euro 6334,80 in data 12/02/2025 (cfr. pag. 3 delle predette note scritte).
E' da rilevarsi, quanto al riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento e di risoluzione, che incombeva alla parte ricorrente e creditrice del rapporto obbligatorio, l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assumeva inadempiuti ed allegare il fatto dell'altrui inadempimento, mentre incombeva alla parte convenuta di allegare e dimostrare gli eventuali fatti impeditivi modificativi od estintivi, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 15659/2011; Cass.
3373/2010; Cass. 9351/2007).
Deve, pertanto, ritenersi accertato l'inadempimento della convenuta nel pagamento dei CP_1
canoni di locazione e delle spese condominiali con riferimento all'immobile condotto in locazione e sito in
Treviglio via Vespucci n. 14. L'inadempimento deve considerarsi di non scarsa importanza in ragione della misura dei canoni non corrisposti e poiché si è protratto per lungo tempo e quasi integralmente, integrando in tal modo la fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.
Ne deriva pertanto che risulta fondata la domanda di accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 24/03/2023 per l'inadempimento della convenuta.
E', inoltre, fondata la domanda di condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione nella misura di euro dell'importo di euro 5491,28 a titolo di canoni di locazione nonché euro 843,52 per spese condominiali;
il tutto per complessivi euro 6334,80 oltre interessi di legge dalla data della domanda (dalla notifica del 06/05/2024) al saldo effettivo.
Parte locatrice ha altresì diritto ad ottenere la condanna del conduttore al pagamento dei canoni ancora a scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile perdurando l'inadempimento della conduttrice (Cass. n.
6015/2018).
Alla soccombenza della parte convenuta segue la condanna della medesima al rimborso, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione, intercorso tra le parti in data 24/03/2023,
per inadempimento della convenuta e per i motivi di cui in sentenza. CP_1
2. Dispone il rilascio dell'immobile, da parte della convenuta , libero da cose e da persone e CP_1
fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 10/03/2025.
3. Condanna parte convenuta al pagamento, a favore della ricorrente dell'importo di Parte_1
euro 5491,28 a titolo di canoni di locazione nonché euro 843,52 per spese condominiali;
il tutto per complessivi euro 6334,80 oltre interessi di legge dal 06/05/2024 al saldo effettivo.
4. Condanna parte convenuta al rimborso, a favore della ricorrente delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 128,60 per anticipazioni ed euro 3397,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% rimb. forf. spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
5. Motivazione entro cinque giorni ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Bergamo in data 12/02/2025
Il G.On.
Dott.ssa Carlotta R.M. Griffini