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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR LL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.9.2025, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Maria Rosa Carla Costanzo, elettivamente domiciliato in Muggiò, Via I Maggio n.
14, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15.10.1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Paolo Mandia ed elettivamente domiciliate in
Milano, Corso Buenos Aires n. 23/B, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1656/2022, pubblicata in data 20/07/2022 del Tribunale di Monza,
1) dare atto che con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto il signor non Parte_1
è più tenuto a versare alla signora l'assegno di mantenimento ordinario in Parte_2 favore del figlio , ormai maggiorenne, né alcun contributo per spese straordinarie dello stesso, Per_1
Pagina 1 anche in ragione del venir meno della convivenza della madre con il figlio e comunque del venir meno dei presupposti per la relativa concessione, per tutte le ragioni di cui in premessa e conseguentemente disporne la revoca e/o l'annullamento;
2) dare atto che con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, anche sulla scorta di quanto statuito nella sentenza di divorzio n. 1656/2022, pubblicata in data 20/07/2022 del Tribunale di Monza sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione della casa coniugale alla e conseguentemente Pt_2 disporne la revoca;
3) dare atto che il signor e la signora a partire dal mese di Parte_1 Parte_2 settembre 2025 e fino al mese di agosto 2026 corrisponderanno direttamente al figlio , in via Per_1 anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250,00 ciascuno (dal mese di settembre 2026 provvedendo autonomamente al proprio mantenimento ed i genitori non essendo più tenuti a Per_1 versare alcunché);
Le Parti dichiarano sin da ora di rinunciare a presenziare alla fissanda udienza di comparizione, come da note di trattazione scritta che si allegano.
Le Parti tutte rinunciano preventivamente ed espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite integralmente compensate.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
28.12.1996 a CP_1
- Dall'unione è nato il figlio (in data 6.5.2000). Per_1
-si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Monza del 23.10.2014, successivamente il Tribunale di Monza con sentenza n. 1656/2022 pubblicata in data 20.7.2022 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Monza n. 1656/2022 pubblicata in data 20.7.2022, possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 6.5.2000) e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.9.2025, a parziale modifica Parte_2 della sentenza n. 1656/2022 resa dal Tribunale di Monza in data 14.07.2022 e pubblicata in data
20.7.2022:
Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente
AR LL
Il Giudice est.
DA FA
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR LL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. DA FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.9.2025, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avvocato Maria Rosa Carla Costanzo, elettivamente domiciliato in Muggiò, Via I Maggio n.
14, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15.10.1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Paolo Mandia ed elettivamente domiciliate in
Milano, Corso Buenos Aires n. 23/B, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1656/2022, pubblicata in data 20/07/2022 del Tribunale di Monza,
1) dare atto che con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto il signor non Parte_1
è più tenuto a versare alla signora l'assegno di mantenimento ordinario in Parte_2 favore del figlio , ormai maggiorenne, né alcun contributo per spese straordinarie dello stesso, Per_1
Pagina 1 anche in ragione del venir meno della convivenza della madre con il figlio e comunque del venir meno dei presupposti per la relativa concessione, per tutte le ragioni di cui in premessa e conseguentemente disporne la revoca e/o l'annullamento;
2) dare atto che con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, anche sulla scorta di quanto statuito nella sentenza di divorzio n. 1656/2022, pubblicata in data 20/07/2022 del Tribunale di Monza sono venuti meno i presupposti dell'assegnazione della casa coniugale alla e conseguentemente Pt_2 disporne la revoca;
3) dare atto che il signor e la signora a partire dal mese di Parte_1 Parte_2 settembre 2025 e fino al mese di agosto 2026 corrisponderanno direttamente al figlio , in via Per_1 anticipata, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250,00 ciascuno (dal mese di settembre 2026 provvedendo autonomamente al proprio mantenimento ed i genitori non essendo più tenuti a Per_1 versare alcunché);
Le Parti dichiarano sin da ora di rinunciare a presenziare alla fissanda udienza di comparizione, come da note di trattazione scritta che si allegano.
Le Parti tutte rinunciano preventivamente ed espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite integralmente compensate.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
28.12.1996 a CP_1
- Dall'unione è nato il figlio (in data 6.5.2000). Per_1
-si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Monza del 23.10.2014, successivamente il Tribunale di Monza con sentenza n. 1656/2022 pubblicata in data 20.7.2022 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Monza n. 1656/2022 pubblicata in data 20.7.2022, possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio ( 6.5.2000) e, Per_1 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.9.2025, a parziale modifica Parte_2 della sentenza n. 1656/2022 resa dal Tribunale di Monza in data 14.07.2022 e pubblicata in data
20.7.2022:
Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente
AR LL
Il Giudice est.
DA FA
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