Art. 35.
Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 32, ai fini della concessione della indennita' per la cessazione dell'attivita' agricola, sono richieste le seguenti condizioni:
a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'articolo 33, l'attivita' agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennita'. In tale periodo e' compresa l'attivita' svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarita' dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidita' e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attivita' agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attivita' agricola svolta nel periodo prescritto puo' essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;
b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;
c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennita' di cessazione della attivita' agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilita' o di interesse pubblico;
d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attivita' professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennita' percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.
L'imprenditore puo' conservare per i bisogni familiari la proprieta' di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli puo' trattenere la predetta quota aziendale anziche' in proprieta' a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile .
Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 32, ai fini della concessione della indennita' per la cessazione dell'attivita' agricola, sono richieste le seguenti condizioni:
a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'articolo 33, l'attivita' agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennita'. In tale periodo e' compresa l'attivita' svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarita' dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidita' e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attivita' agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attivita' agricola svolta nel periodo prescritto puo' essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;
b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;
c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennita' di cessazione della attivita' agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilita' o di interesse pubblico;
d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attivita' professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennita' percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.
L'imprenditore puo' conservare per i bisogni familiari la proprieta' di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli puo' trattenere la predetta quota aziendale anziche' in proprieta' a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile .