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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12143 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/11/2025, nella causa R.G. n. 18198/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Diego Polimanti, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pancari, per procura in atti;
RESISTENTE
«««»»»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001797264, relativa all'atto di accertamento n. CP_1
7002.20/08/2019.0112782, con cui l' gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1.497,00 a CP_1 titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2018. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancata notifica del provvedimento presupposto, la prescrizione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato. Si costituiva l eccependo la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, avendo l'Istituto CP_1 disposto – a seguito di verifiche interne – l'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta, poiché la relativa notifica si era perfezionata oltre il termine quinquennale di prescrizione, pur tenuto conto della sospensione disposta dall'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020. L'annullamento è stato adottato con Disposizione n. 700200-25-8052 del 29.10.2025 e comunicato al ricorrente. In considerazione dell'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato, le parti hanno concordemente rappresentato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001797264 da parte dell' CP_1 comporta il venir meno dell'oggetto del giudizio e determina, pertanto, la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che
– in base agli atti – il ricorso sarebbe risultato meritevole di accoglimento. La stessa Amministrazione ha riconosciuto che l'ordinanza-ingiunzione era stata notificata oltre il termine prescrizionale di legge, presupposto che avrebbe condotto all'annullamento del provvedimento anche in sede giurisdizionale. Le spese processuali seguono dunque la soccombenza virtuale dell'Istituto e si quantificano alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta n. OI-001797264;
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.600,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dell'avv. Diego Polimanti dichiaratosi antistatario.
Roma, 26/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile