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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/11/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5239 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Zanasi e Andrea Campioli
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nel verbale di udienza del 16/09/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 4 1. Le parti hanno divorziato con sentenza n. 123/2012, pubblicata in data
16/01/2012 dal Tribunale di Modena ove era disposto l'affidamento condiviso del figlio all'epoca minorenne, con collocazione presso l'abitazione, Persona_1 già casa coniugale, sita in NO in Via Isonzo n. 60.
L'abitazione, di proprietà dell'odierno ricorrente, veniva assegnata a CP_1
“fino a quando il figlio non sarà autosufficiente economicamente e non resterà in casa.” (Condizione n. 2 sentenza di divorzio).
Con scrittura privata del 18/03/2023 intercorrente fra , Parte_1
e le parti convenivano che in ragione CP_1 Persona_1 del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica del figlio venivano meno gli obblighi di mantenimento a favore dello stesso e Per_1 davano atto della riconsegna dell'immobile adibito a casa coniugale a Pt_1
[...]
2. Con ricorso del 29/10/2024 il ricorrente, , ha chiesto Parte_1 modificarsi la predetta sentenza di divorzio stabilendo la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale con ordine al Direttore dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Provinciale Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla cancellazione della trascrizione del diritto in favore della Sig.ra sugli immobili siti in CP_1
NO (MO) effettuata in forza della sentenza di separazione consensuale.
3. All'udienza del 02/04/2025 il difensore di parte costituita dava atto dell'esito negativo del tentativo di notifica del ricorso nei confronti della controparte, chiedendo un termine per la rinnovazione della stessa. Il Giudice, quindi, assegnava un termine per la rinnovazione della notifica e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
4. All'udienza del 16/09/2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia di
[...]
e, ritenuta la causa documentalmente istruita, invitava il difensore a CP_1 precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
pagina 2 di 4 Il difensore di parte costituita insisteva nell'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso.
§
A) La domanda di parte ricorrente volta a modificare parzialmente la sentenza di divorzio in relazione al profilo della revoca dell'assegnazione della casa famigliare alla ex coniuge è fondata e deve trovare accoglimento. CP_1
Di fatto, dalla pronuncia della predetta sentenza di scioglimento del matrimonio, si sono verificati mutamenti rilevanti che giustificano la revisione delle precedenti statuizioni. In particolare, l'assegnazione dell'abitazione sita in NO era stata operata, su accordo delle parti, a favore del coniuge non proprietario nell'interesse superiore dell'allora figlio minorenne “fino a quando il figlio non sarà autosufficiente economicamente e non resterà in casa.” (c.f.r. Condizione n. 2 sentenza di divorzio).
Allo stato, come confermato dalla scrittura privata allegata al ricorso (c.f.r. doc. 2 copia scrittura privata), il figlio ha raggiunto la maggiore età e Persona_1 ne viene attestato il conseguimento dell'autosufficienza economica. Inoltre, lo stesso non vive da tempo nella casa familiare, essendo quindi venuto meno ogni collegamento con l'ambiente domestico.
Si deve dunque dare atto del venir meno dei presupposti che giustificano l'assegnazione della casa famigliare a favore della convenuta CP_1 la quale ha già provveduto al rilascio dell'abitazione.
B) Conseguentemente, deve trovare accoglimento l'istanza formulata da parte ricorrente relativa alla cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione effettuata in forza del verbale di separazione consensuale del Tribunale di Modena in data 23.07.2008 in favore di sull'immobile descritto in ricorso, CP_1 essendo venuti meni i presupposti per l'assegnazione
C) Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa pagina 3 di 4 documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 123/2012 pubblicata in data 16/01/2012:
1. Revoca l'assegnazione della casa familiare a sita in CP_1
NO (MO), in Via Isonzo n. 60;
Ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena
– Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione (reg. generale n. 32236; registro particolare n. 19360 del 22/10/2008) in favore di sugli CP_1 immobili siti in NO (MO) censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg.
20, part. 113 sub 16; FG. 20, part. 101 sub 1; Fg. 20, part. 101, sub 2, in forza del verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni del Tribunale di
Modena in data 23.07.2008 (rep. 2689/2008).
2. Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex
[...]
D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5239 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Giovanni Zanasi e Andrea Campioli
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come nel verbale di udienza del 16/09/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 4 1. Le parti hanno divorziato con sentenza n. 123/2012, pubblicata in data
16/01/2012 dal Tribunale di Modena ove era disposto l'affidamento condiviso del figlio all'epoca minorenne, con collocazione presso l'abitazione, Persona_1 già casa coniugale, sita in NO in Via Isonzo n. 60.
L'abitazione, di proprietà dell'odierno ricorrente, veniva assegnata a CP_1
“fino a quando il figlio non sarà autosufficiente economicamente e non resterà in casa.” (Condizione n. 2 sentenza di divorzio).
Con scrittura privata del 18/03/2023 intercorrente fra , Parte_1
e le parti convenivano che in ragione CP_1 Persona_1 del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica del figlio venivano meno gli obblighi di mantenimento a favore dello stesso e Per_1 davano atto della riconsegna dell'immobile adibito a casa coniugale a Pt_1
[...]
2. Con ricorso del 29/10/2024 il ricorrente, , ha chiesto Parte_1 modificarsi la predetta sentenza di divorzio stabilendo la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale con ordine al Direttore dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Provinciale Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla cancellazione della trascrizione del diritto in favore della Sig.ra sugli immobili siti in CP_1
NO (MO) effettuata in forza della sentenza di separazione consensuale.
3. All'udienza del 02/04/2025 il difensore di parte costituita dava atto dell'esito negativo del tentativo di notifica del ricorso nei confronti della controparte, chiedendo un termine per la rinnovazione della stessa. Il Giudice, quindi, assegnava un termine per la rinnovazione della notifica e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.
4. All'udienza del 16/09/2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dichiarava la contumacia di
[...]
e, ritenuta la causa documentalmente istruita, invitava il difensore a CP_1 precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
pagina 2 di 4 Il difensore di parte costituita insisteva nell'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso.
§
A) La domanda di parte ricorrente volta a modificare parzialmente la sentenza di divorzio in relazione al profilo della revoca dell'assegnazione della casa famigliare alla ex coniuge è fondata e deve trovare accoglimento. CP_1
Di fatto, dalla pronuncia della predetta sentenza di scioglimento del matrimonio, si sono verificati mutamenti rilevanti che giustificano la revisione delle precedenti statuizioni. In particolare, l'assegnazione dell'abitazione sita in NO era stata operata, su accordo delle parti, a favore del coniuge non proprietario nell'interesse superiore dell'allora figlio minorenne “fino a quando il figlio non sarà autosufficiente economicamente e non resterà in casa.” (c.f.r. Condizione n. 2 sentenza di divorzio).
Allo stato, come confermato dalla scrittura privata allegata al ricorso (c.f.r. doc. 2 copia scrittura privata), il figlio ha raggiunto la maggiore età e Persona_1 ne viene attestato il conseguimento dell'autosufficienza economica. Inoltre, lo stesso non vive da tempo nella casa familiare, essendo quindi venuto meno ogni collegamento con l'ambiente domestico.
Si deve dunque dare atto del venir meno dei presupposti che giustificano l'assegnazione della casa famigliare a favore della convenuta CP_1 la quale ha già provveduto al rilascio dell'abitazione.
B) Conseguentemente, deve trovare accoglimento l'istanza formulata da parte ricorrente relativa alla cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione effettuata in forza del verbale di separazione consensuale del Tribunale di Modena in data 23.07.2008 in favore di sull'immobile descritto in ricorso, CP_1 essendo venuti meni i presupposti per l'assegnazione
C) Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo alla convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa pagina 3 di 4 documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio civile n. 123/2012 pubblicata in data 16/01/2012:
1. Revoca l'assegnazione della casa familiare a sita in CP_1
NO (MO), in Via Isonzo n. 60;
Ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena
– Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, di procedere alla cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione (reg. generale n. 32236; registro particolare n. 19360 del 22/10/2008) in favore di sugli CP_1 immobili siti in NO (MO) censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg.
20, part. 113 sub 16; FG. 20, part. 101 sub 1; Fg. 20, part. 101, sub 2, in forza del verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni del Tribunale di
Modena in data 23.07.2008 (rep. 2689/2008).
2. Condanna alla rifusione in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex
[...]
D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4