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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 12 del mese di febbraio, avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6053/24 RGAC;
promossa da
, Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Via CodiceFiscale_1
Duomo n. 348 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
attore;
contro
CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_2
Umberto n. 143 presso lo studio dell'Avv. Aldo Panfili, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOTTOSCRIZIONI.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni.
Il Giudice autorizza le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
pagina 1 di 4 rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 6.6.2024 conveniva in giudizio Parte_1 Pt_2
innanzi questo Tribunale , esponendo che con contratto preliminare del 3.12.2023 la CP_1
convenuta aveva promesso di vendere all'attore la nuda proprietà di un locale deposito sito in Catania
Via Palmanova n. 3/a e di un appartamento per civile abitazione sito in Catania Via Tolmezzo n. 18 per la complessiva somma di € 173.000,00.
Deduceva che la somma di € 153.500,00 era già stata versata alla dall'attore e quietanzata;
CP_1
che il residuo prezzo di € 20000.00 sarebbe stato versata a rate entro la data fissata per il definitivo
(15.02.2028).
Esponeva che il contratto era stato registrato in data 13.12.2023 al n. 001438 serie 3x.
Rilevava di avere medio tempore versato ulteriori € 4000.00.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni delle predetta promessa di vendita al fine di poter provvedere alla sua trascrizione, nonché che fosse accertato l'avvenuto versamento della somma di € 157500.00.
La convenuta si costituiva in giudizio non opponendosi.
In diritto.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
La convenuta non ha mai contestato l'autenticità della propria sottoscrizione in calce al preliminare del 3.12.2023, né l'avvenuto versamento della somma di € 157500.00 (medio tempore divenuto €
160000.00, come da copie dei bonifici in atti).
pagina 2 di 4 E' principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare,
fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità
posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto,
potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib.
Genova, 16/05/2008; Trib. Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
E' risaputo che chi intende rendere opponibile ai terzi l'acquisto di un immobile avvenuto mediante scrittura privata non autenticata, "...deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità
delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652 n. 3 C.C. e, ottenuta la pronuncia favorevole,
deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 C.C., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei RR.II. ex art. 2658 C.C." (cfr. Cassaz. Civ., Sez. II, 7/11/2000
n. 14486).
Nel caso di specie, non solo la scrittura privata del 3.12.2023 è stata unita alla produzione documentale attorea ed è stata altresì integralmente richiamata in citazione (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I,
25/7/97 n. 6980), ma come detto è stata espressamente riconosciuta dalla convenuta.
Deve quindi essere dichiarato che le firme apposte da e in calce alla Parte_3 CP_1
scrittura privata del 3.12.2023 sono autentiche, con la ulteriore conseguenza che il predetto atto può
essere trascritto ex art. 2652, 2657 e 2658 C.C.
pagina 3 di 4 Il relativo ordine va dunque impartito al competente Conservatore dei RR.II., che vi provvederà con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
Va altresì accertato e dichiarato – sempre in assenza di contestazione – l'avvenuto pagamento ad oggi della complessiva somma di € 160.000,00.
Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, uditi i procuratori della parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni Parte_3 CP_1
diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. dichiara autentica la sottoscrizione apposta sia dall'attore che dalla convenuta Parte_3
calce alla scrittura privata del 3.12.2023; CP_1
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di Catania di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
3. accerta che alla data odierna l'attore ha versato alla convenuta la complessiva somma di €
160.000,00 in relazione alle obbligazioni di cui alla citata scrittura del 3.12.2023;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Il Giudice Istruttore
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4
Sezione Quinta Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 12 del mese di febbraio, avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 6053/24 RGAC;
promossa da
, Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli Via CodiceFiscale_1
Duomo n. 348 presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
attore;
contro
CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_2
Umberto n. 143 presso lo studio dell'Avv. Aldo Panfili, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuta
AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOTTOSCRIZIONI.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni.
Il Giudice autorizza le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande ed eccezioni svolte in atti e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti presenti discutono quindi oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già
pagina 1 di 4 rassegnate in atti e verbali. Quindi,
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con atto di citazione notificato in data 6.6.2024 conveniva in giudizio Parte_1 Pt_2
innanzi questo Tribunale , esponendo che con contratto preliminare del 3.12.2023 la CP_1
convenuta aveva promesso di vendere all'attore la nuda proprietà di un locale deposito sito in Catania
Via Palmanova n. 3/a e di un appartamento per civile abitazione sito in Catania Via Tolmezzo n. 18 per la complessiva somma di € 173.000,00.
Deduceva che la somma di € 153.500,00 era già stata versata alla dall'attore e quietanzata;
CP_1
che il residuo prezzo di € 20000.00 sarebbe stato versata a rate entro la data fissata per il definitivo
(15.02.2028).
Esponeva che il contratto era stato registrato in data 13.12.2023 al n. 001438 serie 3x.
Rilevava di avere medio tempore versato ulteriori € 4000.00.
Chiedeva, quindi, che fosse accertata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni delle predetta promessa di vendita al fine di poter provvedere alla sua trascrizione, nonché che fosse accertato l'avvenuto versamento della somma di € 157500.00.
La convenuta si costituiva in giudizio non opponendosi.
In diritto.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
La convenuta non ha mai contestato l'autenticità della propria sottoscrizione in calce al preliminare del 3.12.2023, né l'avvenuto versamento della somma di € 157500.00 (medio tempore divenuto €
160000.00, come da copie dei bonifici in atti).
pagina 2 di 4 E' principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare,
fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità
posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto,
potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib.
Genova, 16/05/2008; Trib. Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
E' risaputo che chi intende rendere opponibile ai terzi l'acquisto di un immobile avvenuto mediante scrittura privata non autenticata, "...deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità
delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652 n. 3 C.C. e, ottenuta la pronuncia favorevole,
deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 C.C., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei RR.II. ex art. 2658 C.C." (cfr. Cassaz. Civ., Sez. II, 7/11/2000
n. 14486).
Nel caso di specie, non solo la scrittura privata del 3.12.2023 è stata unita alla produzione documentale attorea ed è stata altresì integralmente richiamata in citazione (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I,
25/7/97 n. 6980), ma come detto è stata espressamente riconosciuta dalla convenuta.
Deve quindi essere dichiarato che le firme apposte da e in calce alla Parte_3 CP_1
scrittura privata del 3.12.2023 sono autentiche, con la ulteriore conseguenza che il predetto atto può
essere trascritto ex art. 2652, 2657 e 2658 C.C.
pagina 3 di 4 Il relativo ordine va dunque impartito al competente Conservatore dei RR.II., che vi provvederà con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
Va altresì accertato e dichiarato – sempre in assenza di contestazione – l'avvenuto pagamento ad oggi della complessiva somma di € 160.000,00.
Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, uditi i procuratori della parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro disattesa ogni Parte_3 CP_1
diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. dichiara autentica la sottoscrizione apposta sia dall'attore che dalla convenuta Parte_3
calce alla scrittura privata del 3.12.2023; CP_1
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di Catania di trascrivere la presente sentenza, esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
3. accerta che alla data odierna l'attore ha versato alla convenuta la complessiva somma di €
160.000,00 in relazione alle obbligazioni di cui alla citata scrittura del 3.12.2023;
4. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Il Giudice Istruttore
(dott. Giorgio Marino)
pagina 4 di 4