Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 67
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 1, comma 537 e seguenti, L. 228/2012

    La Corte rileva l'inammissibilità di tali doglianze in quanto introdotte per la prima volta con memorie illustrative depositate tardivamente, non rispettando i termini di legge per l'integrazione dei motivi di ricorso. Inoltre, la pretesa annullabilità per inerzia è infondata poiché l'Agente della Riscossione ha riscontrato tempestivamente la dichiarazione del contribuente, comunicando che non avrebbe dato corso al procedimento di sospensione legale della riscossione per mancanza della dichiarazione di assunzione di responsabilità.

  • Inammissibile
    Omessa pronuncia sulla inammissibilità della costituzione di ADE DP Taranto

    La censura è inammissibile in quanto sollevata tardivamente in primo grado tramite memorie non rituali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007

    La censura è infondata poiché la cartella di pagamento impugnata contiene l'indicazione dei responsabili (Nominativo_1 per emissione e notificazione, Nominativo_2 per iscrizione a ruolo).

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata allegazione del ruolo e decadenza

    Le doglianze sono infondate. La cartella di pagamento è un atto a natura vincolata che non prevede l'allegazione di alcun documento, incluso il ruolo. La sottoscrizione del ruolo è un atto interno e la sua assenza non comporta automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. L'onere della prova grava sul contribuente che deve allegare elementi specifici. Si applica il principio di cui all'art. 21-octies della Legge 241/1990. L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 36 co.4 lett. b D.L. 218/2007 è inconferente e riferibile a norma abrogata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa prova della notifica della comunicazione di irregolarità e tardività

    La censura è infondata. Il contribuente è stato destinatario della comunicazione di irregolarità (consegnata il 20/06/2017), come provato dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate e dalla condotta processuale del contribuente che aveva intrapreso il pagamento rateale. Quanto alla decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, la notifica della cartella (08/11/2021) è avvenuta nei termini, applicandosi l'Art. 25, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 602 del 1973, che fissa il termine decadenziale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 67
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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