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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NO IO, EL
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2227/2023 depositato il 07/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 15/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200000057647000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, Ricorrente_1 , impugnava la sentenza n. 166/01/23 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento n. 106
2020 00000576 47, notificata in data 08/11/2021. Tale cartella derivava da un'iscrizione a ruolo successiva alla decadenza dalla rateazione di una comunicazione di irregolarità emessa per imposte relative all'anno
2015 (IRPEF + IVA), accertate tramite controllo automatizzato (Art. 36-bis D.P.R. 600/73). La decadenza era sopraggiunta per il mancato pagamento della settima rata su venti, scaduta il 31/01/2019.
L'appellante, nel riportarsi integralmente ai motivi del ricorso di primo grado e alle successive memorie illustrative, ha contestato la sentenza appellata ritenendola insufficiente, errata e frutto di travisamento delle risultanze probatorie. I motivi di gravame principali riguardano:
-Violazione dell'art. 1, comma 537 e seguenti, L. 228/2012: Eccependo l'annullamento ex lege del ruolo (e la conseguente cessazione della materia del contendere) a causa dell'asserita omessa trasmissione da parte dell'AdER all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di annullamento/sospensione inviata dal ricorrente il
29/12/2021.
-Omessa pronuncia sulla inammissibilità della costituzione di ADE DP Taranto: Riferita al fatto che l'atto di intervento volontario era stato sottoscritto da un funzionario in virtù di asserita delega di firma, la cui legittimità era stata contestata in primo grado.
Violazione dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007: Per omessa indicazione nella cartella del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della stessa.
Nullità della cartella per mancata allegazione del ruolo e decadenza: Riproponendo le censure relative alla nullità della cartella per la mancata allegazione del ruolo e per l'inesistenza del legittimo affidamento in carico, in violazione dell'art. 7, c.
5-bis D.Lgs. 546/92.
Nullità della cartella per omessa prova della notifica della comunicazione di irregolarità e tardività:
Contestando la fondatezza della pretesa per omessa notifica della comunicazione di irregolarità e per l'intervenuta decadenza dal diritto al recupero dell'imposta per tardività della notifica della cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto
(AdE) si sono costituite in appello, chiedendo il rigetto dell'atto di gravame, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, anche per responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, la cui motivazione risulta adeguata e conforme alle risultanze processuali.
Il Collegio rileva preliminarmente, come già correttamente statuito dal Giudice di primo grado, l'inammissibilità dei motivi relativi all'applicazione dell'Art. 1, commi 537 e seguenti, della Legge n.
228/2012, introdotti per la prima volta con le memorie illustrative depositate il 21/10/2022.
Tali doglianze non costituiscono fatti nuovi, ma eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena di inammissibilità e decadenza, nel ricorso introduttivo o mediante motivi aggiunti notificati nei termini di legge, ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. Tali memorie illustrative non rispettavano i termini perentori di
60 giorni previsti per l'integrazione dei motivi di ricorso a seguito di deposito di documenti (come l'intervento volontario dell'ADE depositato il 9 giugno 2022). La loro proposizione tardiva e irrituale comporta la loro inammissibilità e la preclusione dall'esame in appello ex Art. 57 D.Lgs. 546/92.
Del resto , la pretesa annullabilità per inerzia ai sensi della L. 228/2012 è destituita di fondamento, poiché
l'AER ha riscontrato tempestivamente la dichiarazione del contribuente (ricevuta il 4/1/2022), comunicando il 14/01/2022 che non avrebbe dato corso al procedimento di sospensione legale della riscossione per la mancanza della dichiarazione di assunzione di responsabilità, invitando la parte a riproporla in maniera conforme alla normativa. Non essendoci stata inerzia, il termine di 220 giorni non è decorso infruttuosamente.
Pertanto, l'eccezione relativa alla presunta inammissibilità dell'intervento volontario dell'AdE DP Taranto, riproposta in appello, è inammissibile in quanto sollevata tardivamente in primo grado tramite memorie non rituali.
La censura relativa alla presunta nullità della cartella per omessa indicazione dei responsabili del procedimento è infondata. La cartella di pagamento impugnata contiene l'indicazione dei responsabili
(Nominativo_1 per emissione e notificazione, Nominativo_2 per iscrizione a ruolo). Non sussistendo l'omissione formale eccepita, il motivo è respinto.
Le doglianze relative alla nullità della cartella per mancata allegazione del ruolo e per illegittimità del ruolo stesso sono infondate, come correttamente statuito in primo grado.
La cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, redatto secondo un modello disciplinato dalla legge,
e non prevede l'allegazione di alcun documento, incluso il ruolo. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la sottoscrizione del ruolo sia un atto interno e la sua assenza non comporti automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. L'onere della prova grava sul contribuente che non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve allegare elementi specifici e concreti. Inoltre al ruolo ed alla cartella si applica il principio di cui all'art. 21-octies della Legge 241/1990: il provvedimento non può essere annullato per vizi procedurali se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 36 co.4 lett. b D.L. 218/2007 è, pertanto, inconferente e riferibile a norma abrogata.
L'appellante ha riproposto l'eccezione di nullità per omessa notifica della comunicazione di irregolarità e per tardività della notifica della cartella (decadenza art. 25 D.P.R. 602/73).
La censura è infondata. La Corte di primo grado ha accertato che il contribuente è stato destinatario della comunicazione di irregolarità (codice atto n. 11146791618, consegnata il 20/06/2017). Tale circostanza è altresì provata dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate, inclusa la comunicazione stessa,
e dalla condotta processuale del contribuente, che aveva intrapreso il pagamento rateale delle somme richieste, versando 6 delle 20 rate previste, salvo poi decadere.
Quanto alla decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, la notifica della cartella (08/11/2021) è avvenuta nei termini.
Poiché il recupero delle imposte derivava dalla decadenza dalla rateazione, si applica l'Art. 25, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 602 del 1973. Il termine decadenziale è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione originario. Pertanto, la notifica era tempestiva.
In conclusione, tutti i motivi di appello sono rigettati in quanto infondati o inammissibili. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 750,00 oltre accessori di legge in favore ed in parti uguali delle parti resistenti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NO IO, EL
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2227/2023 depositato il 07/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 15/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200000057647000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante, Ricorrente_1 , impugnava la sentenza n. 166/01/23 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, che aveva rigettato il suo ricorso avverso la cartella di pagamento n. 106
2020 00000576 47, notificata in data 08/11/2021. Tale cartella derivava da un'iscrizione a ruolo successiva alla decadenza dalla rateazione di una comunicazione di irregolarità emessa per imposte relative all'anno
2015 (IRPEF + IVA), accertate tramite controllo automatizzato (Art. 36-bis D.P.R. 600/73). La decadenza era sopraggiunta per il mancato pagamento della settima rata su venti, scaduta il 31/01/2019.
L'appellante, nel riportarsi integralmente ai motivi del ricorso di primo grado e alle successive memorie illustrative, ha contestato la sentenza appellata ritenendola insufficiente, errata e frutto di travisamento delle risultanze probatorie. I motivi di gravame principali riguardano:
-Violazione dell'art. 1, comma 537 e seguenti, L. 228/2012: Eccependo l'annullamento ex lege del ruolo (e la conseguente cessazione della materia del contendere) a causa dell'asserita omessa trasmissione da parte dell'AdER all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di annullamento/sospensione inviata dal ricorrente il
29/12/2021.
-Omessa pronuncia sulla inammissibilità della costituzione di ADE DP Taranto: Riferita al fatto che l'atto di intervento volontario era stato sottoscritto da un funzionario in virtù di asserita delega di firma, la cui legittimità era stata contestata in primo grado.
Violazione dell'art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007: Per omessa indicazione nella cartella del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della stessa.
Nullità della cartella per mancata allegazione del ruolo e decadenza: Riproponendo le censure relative alla nullità della cartella per la mancata allegazione del ruolo e per l'inesistenza del legittimo affidamento in carico, in violazione dell'art. 7, c.
5-bis D.Lgs. 546/92.
Nullità della cartella per omessa prova della notifica della comunicazione di irregolarità e tardività:
Contestando la fondatezza della pretesa per omessa notifica della comunicazione di irregolarità e per l'intervenuta decadenza dal diritto al recupero dell'imposta per tardività della notifica della cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto
(AdE) si sono costituite in appello, chiedendo il rigetto dell'atto di gravame, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, anche per responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, la cui motivazione risulta adeguata e conforme alle risultanze processuali.
Il Collegio rileva preliminarmente, come già correttamente statuito dal Giudice di primo grado, l'inammissibilità dei motivi relativi all'applicazione dell'Art. 1, commi 537 e seguenti, della Legge n.
228/2012, introdotti per la prima volta con le memorie illustrative depositate il 21/10/2022.
Tali doglianze non costituiscono fatti nuovi, ma eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena di inammissibilità e decadenza, nel ricorso introduttivo o mediante motivi aggiunti notificati nei termini di legge, ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. Tali memorie illustrative non rispettavano i termini perentori di
60 giorni previsti per l'integrazione dei motivi di ricorso a seguito di deposito di documenti (come l'intervento volontario dell'ADE depositato il 9 giugno 2022). La loro proposizione tardiva e irrituale comporta la loro inammissibilità e la preclusione dall'esame in appello ex Art. 57 D.Lgs. 546/92.
Del resto , la pretesa annullabilità per inerzia ai sensi della L. 228/2012 è destituita di fondamento, poiché
l'AER ha riscontrato tempestivamente la dichiarazione del contribuente (ricevuta il 4/1/2022), comunicando il 14/01/2022 che non avrebbe dato corso al procedimento di sospensione legale della riscossione per la mancanza della dichiarazione di assunzione di responsabilità, invitando la parte a riproporla in maniera conforme alla normativa. Non essendoci stata inerzia, il termine di 220 giorni non è decorso infruttuosamente.
Pertanto, l'eccezione relativa alla presunta inammissibilità dell'intervento volontario dell'AdE DP Taranto, riproposta in appello, è inammissibile in quanto sollevata tardivamente in primo grado tramite memorie non rituali.
La censura relativa alla presunta nullità della cartella per omessa indicazione dei responsabili del procedimento è infondata. La cartella di pagamento impugnata contiene l'indicazione dei responsabili
(Nominativo_1 per emissione e notificazione, Nominativo_2 per iscrizione a ruolo). Non sussistendo l'omissione formale eccepita, il motivo è respinto.
Le doglianze relative alla nullità della cartella per mancata allegazione del ruolo e per illegittimità del ruolo stesso sono infondate, come correttamente statuito in primo grado.
La cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, redatto secondo un modello disciplinato dalla legge,
e non prevede l'allegazione di alcun documento, incluso il ruolo. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la sottoscrizione del ruolo sia un atto interno e la sua assenza non comporti automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. L'onere della prova grava sul contribuente che non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve allegare elementi specifici e concreti. Inoltre al ruolo ed alla cartella si applica il principio di cui all'art. 21-octies della Legge 241/1990: il provvedimento non può essere annullato per vizi procedurali se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 36 co.4 lett. b D.L. 218/2007 è, pertanto, inconferente e riferibile a norma abrogata.
L'appellante ha riproposto l'eccezione di nullità per omessa notifica della comunicazione di irregolarità e per tardività della notifica della cartella (decadenza art. 25 D.P.R. 602/73).
La censura è infondata. La Corte di primo grado ha accertato che il contribuente è stato destinatario della comunicazione di irregolarità (codice atto n. 11146791618, consegnata il 20/06/2017). Tale circostanza è altresì provata dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate, inclusa la comunicazione stessa,
e dalla condotta processuale del contribuente, che aveva intrapreso il pagamento rateale delle somme richieste, versando 6 delle 20 rate previste, salvo poi decadere.
Quanto alla decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, la notifica della cartella (08/11/2021) è avvenuta nei termini.
Poiché il recupero delle imposte derivava dalla decadenza dalla rateazione, si applica l'Art. 25, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. n. 602 del 1973. Il termine decadenziale è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione originario. Pertanto, la notifica era tempestiva.
In conclusione, tutti i motivi di appello sono rigettati in quanto infondati o inammissibili. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 750,00 oltre accessori di legge in favore ed in parti uguali delle parti resistenti.