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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO AN, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 777/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121418363000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121418363000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121418363000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4213/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Si chiede che l'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, in accoglimento del proposto ricorso,
voglia:
- in via incidentale: sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
- in via principale: dichiarare illegittimo e, quindi, annullare in tutto o in parte la cartella di pagamento in epigrafe emessa da AGENTE DELLA RISCOSSIONE, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione e, in specie, con la richiesta di condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge;
con vittoria di onorari e spese del presente giudizio e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione:
In via preliminare e pregiudiziale:
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore,
NEL MERITO
• rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
• Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, la Società impugnava la cartella di pagamento emessa per maggiori IRES, IRAP e IVA oltre a interessi e sanzioni per complessivi € 122.642,18 (a.i. 2016), scaturita dalla decadenza del piano di rateazione a seguito di procedura di accertamento con adesione.
Eccepiva, argomentando di aver depositato in data 29 marzo 2024 presso il Tribunale di Milano un ricorso ai sensi dell'art. 44 C. I. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), al fine di accedere ad uno degli strumenti ivi previsti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Pertanto, a suo dire, tutti di debiti sorti sino al 29 marzo 2024, inclusi quelli relativi ai debiti tributari maturati fino alla data del 29 marzo 2024 e, dunque anche quelli relativi alla cartella di pagamento impugnata, sono debiti che ex lege non possono essere soddisfatti se non all'interno della predetta procedura concorsuale.
Assumeva le sopra esplicitate conclusioni.
Si costituivano in giudizio le Agenzie resistenti, le quali, ciascuna per quanto di competenza, contro deducevano alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludevano come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è atto unicamente prodromico all'instaurazione della fase di esecuzione, assumendo unicamente valenza di notificazione di titolo esecutivo e precetto.
La notifica della cartella è permessa per evitare la perdita del credito, ma i creditori non possono avviare pignoramenti diretti prima dell'omologazione del concordato preventivo.
È infatti pacifico che la notifica della cartella di pagamento non violi il divieto di intraprendere delle azioni proprie del processo esecutivo.
In tal senso: Cass., SS.UU., n. 33408/2021; Cass. nn. 12759/2022; 31560/2022.
L'opinabilità della controversia e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO AN, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 777/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121418363000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121418363000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240121418363000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4213/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Si chiede che l'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, in accoglimento del proposto ricorso,
voglia:
- in via incidentale: sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
- in via principale: dichiarare illegittimo e, quindi, annullare in tutto o in parte la cartella di pagamento in epigrafe emessa da AGENTE DELLA RISCOSSIONE, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione e, in specie, con la richiesta di condanna dell'ente impositore alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, con rivalutazione ed interessi come di legge;
con vittoria di onorari e spese del presente giudizio e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione:
In via preliminare e pregiudiziale:
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore,
NEL MERITO
• rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
• Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, la Società impugnava la cartella di pagamento emessa per maggiori IRES, IRAP e IVA oltre a interessi e sanzioni per complessivi € 122.642,18 (a.i. 2016), scaturita dalla decadenza del piano di rateazione a seguito di procedura di accertamento con adesione.
Eccepiva, argomentando di aver depositato in data 29 marzo 2024 presso il Tribunale di Milano un ricorso ai sensi dell'art. 44 C. I. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), al fine di accedere ad uno degli strumenti ivi previsti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Pertanto, a suo dire, tutti di debiti sorti sino al 29 marzo 2024, inclusi quelli relativi ai debiti tributari maturati fino alla data del 29 marzo 2024 e, dunque anche quelli relativi alla cartella di pagamento impugnata, sono debiti che ex lege non possono essere soddisfatti se non all'interno della predetta procedura concorsuale.
Assumeva le sopra esplicitate conclusioni.
Si costituivano in giudizio le Agenzie resistenti, le quali, ciascuna per quanto di competenza, contro deducevano alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludevano come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento è atto unicamente prodromico all'instaurazione della fase di esecuzione, assumendo unicamente valenza di notificazione di titolo esecutivo e precetto.
La notifica della cartella è permessa per evitare la perdita del credito, ma i creditori non possono avviare pignoramenti diretti prima dell'omologazione del concordato preventivo.
È infatti pacifico che la notifica della cartella di pagamento non violi il divieto di intraprendere delle azioni proprie del processo esecutivo.
In tal senso: Cass., SS.UU., n. 33408/2021; Cass. nn. 12759/2022; 31560/2022.
L'opinabilità della controversia e motivi di equità impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.