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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 171 /2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Roma n° 64 98076 NTTA LO IT , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SCAFFIDI MUTA STEFANIA
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
Sono comparsi: l'avv. Pina Di Marco, in sostituzione dell'avv. Stefania
Scaffidi, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Di Marco, quindi, discute la causa riportandosi alle note conclusive.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
-in persona dell'amministratore unico p.t.- conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale adito al fine di sentire condannare quest'ultimo Controparte_1 alla corresponsione della somma di € 14.792,58, oltre interessi legali e rivalutazione, somma dovuta per i materiali acquistati e ritirati dal convenuto senza pagamento del prezzo concordato. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva -nonostante le notifiche di rito- parte convenuta.
Pertanto, dichiarata la contumacia del e concessi all'attrice i termini CP_1 ex art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale e fissata la discussione orale con termine per note, la causa viene infine decisa in data odierna con la presente sentenza a verbale.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere il prezzo della vendita dei beni trasferiti al convenuto merita accoglimento per quanto di ragione.
Si premette che il contratto di compravendita ha per oggetto, ex art. 1470
c.c., il trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Inoltre, il contratto di compravendita di beni mobili -come nel caso in specie- non necessita di essere concluso con particolari forme, potendo i contraenti manifestare la volontà di concluderlo anche verbalmente o con qualunque mezzo idoneo a far comprendere all'altra parte l'intenzione di stipularlo.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il contratto di compravendita di beni mobili è validamente provato, anche in assenza di forma scritta, attraverso elementi indiziari quali fatture, testimonianze di soggetti legati da rapporti di parentela o lavoro con le parti e sommarie informazioni rese in sede cautelare, purché tali elementi siano valutati dal giudice in modo logico e coerente, senza incorrere in contraddizioni o omissioni motivazionali. (ex multis Cass. n. 17750/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato il titolo posto a fondamento delle proprie pretese ossia il contratto di compravendita avente ad oggetto i materiali di edilizia acquistati e ricevuti dal convenuto per il prezzo in questa
2 sede richiesto, come da n. 85 buoni di consegna (indicanti tipologia della merce e prezzo) sottoscritti dallo stesso e allegati in atti.
Già dall'evidenza documentale è emerso l'inadempimento dell'acquirente ai propri obblighi atteso che egli - a fronte dell'esecuzione della prestazione da parte del venditore, il quale ha compiutamente trasferito la merce , al CP_1 che l'ha accettata sottoscrivendo i relativi buoni - non ha dato seguito al pagamento, pari a complessivi € 14.792,58, risultanti dai buoni medesimi e richiesti pure a mezzo solleciti scritti (cfr. allegazione alla citazione) non contestati.
Anche la prova per testi ha confermato l'esistenza del contratto di vendita,
l'adempimento dell'obbligazione del venditore che ha trasferito i materiali all'acquirente nonché l'inadempimento di quest'ultimo che, pur avendo ricevuto la merce di cui sopra, si è sottratto al relativo pagamento.
Difatti, la teste -socia della ed escussa Testimone_1 Pt_1 Parte_1 all'udienza del 4.3.2024- ha dichiarato: “..parte dei buoni consegna sono stati da me redatti, c'ero presente pure io quando è stata consegnata la merce. I buoni portano la sottoscrizione del sig. non Parte_2 risulta dalla contabilità l'avvenuto pagamento. Sono socia e sono a conoscenza della situazione della società e quando vengono fatti i pagamenti, si procede all'annotazione nella scheda e/o sul buono, il buono infatti a pagamento avvenuto viene restituito a colui che ha eseguito il pagamento..”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste (fratello Testimone_2 dell'Amministratore della società attrice) il quale, all'udienza dell'1.7.2024, ha confermato l'esistenza della vendita, della consegna dei materiali e del mancato pagamento sostenendo: “ mi sono occupato della vendita di parte del materiale di cui ai buoni consegna che mi vengono esibiti. Io mi occupo della vendita e dell'acquisto dei materiale per la società, ho trattato con il sig. e gli ho venduto legname, piastrelle e tra i documenti che mi CP_1 vengono esibiti ricordo la commissione di acquisto del 5.11.2012, redatta di mio pugno e firmata dal Preciso che oltre me alla vendita è addetta CP_1
3 anche mia madre, e . Preciso ancora che la Testimone_1 Persona_1 vendita al convenuto è avvenuta nel 2012 ed anche a fine anno 2011. Mi sono occupato anche della consegna della merce venduta che il CP_1 veniva a ritirare personalmente… io imballavo la merce ed io la consegnavo. assava con il furgoncino e ritirava la merce, apponendo la firma sui CP_1 buono consegna… on ha pagato la merce che gli è stata consegnata, CP_1 perché io mi occupa anche dei pagamenti e posso dire di non avere ricevuto gli stessi, per prassi noi restituiamo gli originali dei buoni consegna con su scritto pagato, vi apponiamo quietanza di pagamento”.
Infine, la teste dipendente della ed Testimone_3 Parte_1 escussa all'udienza del 3.3.2025, ha dichiarato: “ il era un nostro CP_1 cliente abituale, alcuni dei buoni che mi vengono esibiti riguardano materiali da me venduti, poiché è inserito il mio codice operatore per materiale venduto…. i buoni sono firmati dal ed è indice CP_1 dell'avvenuta consegna dei materiali… vero che non ha pagato, poiché quando si effettua il pagamento noi consegniamo il buono consegna sottoscritto, cosa che nel caso di specie no è avvenuto. Noi per altro lo abbiamo chiamato diverse volte per sollecitare il pagamento e lo stesso diceva che sarebbe passato al più presto. Mi risulta che lo stesso ancora non ha pagato e ciò posso dire perché mi occupo anche di contabilità per
l' . Parte_1
Provato l'inadempimento, il convneuto condannato al pagamento dell'importo di € 14.792, 58 in favore della oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022 e successive modifiche tenuto conto del valora e della natura della causa oltre che delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 171/2022 R.G. così provvede:
-dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
4 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice medesima dell'importo di € 14.792, 58, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di € 277,23 (per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/05/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 171 /2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Roma n° 64 98076 NTTA LO IT , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. SCAFFIDI MUTA STEFANIA
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO avente per OGGETTO: Vendita di cose mobili
Sono comparsi: l'avv. Pina Di Marco, in sostituzione dell'avv. Stefania
Scaffidi, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Di Marco, quindi, discute la causa riportandosi alle note conclusive.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1
-in persona dell'amministratore unico p.t.- conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale adito al fine di sentire condannare quest'ultimo Controparte_1 alla corresponsione della somma di € 14.792,58, oltre interessi legali e rivalutazione, somma dovuta per i materiali acquistati e ritirati dal convenuto senza pagamento del prezzo concordato. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva -nonostante le notifiche di rito- parte convenuta.
Pertanto, dichiarata la contumacia del e concessi all'attrice i termini CP_1 ex art. 183 c.p.c., ammessa ed espletata la prova orale e fissata la discussione orale con termine per note, la causa viene infine decisa in data odierna con la presente sentenza a verbale.
La domanda di parte attrice volta ad ottenere il prezzo della vendita dei beni trasferiti al convenuto merita accoglimento per quanto di ragione.
Si premette che il contratto di compravendita ha per oggetto, ex art. 1470
c.c., il trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Inoltre, il contratto di compravendita di beni mobili -come nel caso in specie- non necessita di essere concluso con particolari forme, potendo i contraenti manifestare la volontà di concluderlo anche verbalmente o con qualunque mezzo idoneo a far comprendere all'altra parte l'intenzione di stipularlo.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il contratto di compravendita di beni mobili è validamente provato, anche in assenza di forma scritta, attraverso elementi indiziari quali fatture, testimonianze di soggetti legati da rapporti di parentela o lavoro con le parti e sommarie informazioni rese in sede cautelare, purché tali elementi siano valutati dal giudice in modo logico e coerente, senza incorrere in contraddizioni o omissioni motivazionali. (ex multis Cass. n. 17750/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato il titolo posto a fondamento delle proprie pretese ossia il contratto di compravendita avente ad oggetto i materiali di edilizia acquistati e ricevuti dal convenuto per il prezzo in questa
2 sede richiesto, come da n. 85 buoni di consegna (indicanti tipologia della merce e prezzo) sottoscritti dallo stesso e allegati in atti.
Già dall'evidenza documentale è emerso l'inadempimento dell'acquirente ai propri obblighi atteso che egli - a fronte dell'esecuzione della prestazione da parte del venditore, il quale ha compiutamente trasferito la merce , al CP_1 che l'ha accettata sottoscrivendo i relativi buoni - non ha dato seguito al pagamento, pari a complessivi € 14.792,58, risultanti dai buoni medesimi e richiesti pure a mezzo solleciti scritti (cfr. allegazione alla citazione) non contestati.
Anche la prova per testi ha confermato l'esistenza del contratto di vendita,
l'adempimento dell'obbligazione del venditore che ha trasferito i materiali all'acquirente nonché l'inadempimento di quest'ultimo che, pur avendo ricevuto la merce di cui sopra, si è sottratto al relativo pagamento.
Difatti, la teste -socia della ed escussa Testimone_1 Pt_1 Parte_1 all'udienza del 4.3.2024- ha dichiarato: “..parte dei buoni consegna sono stati da me redatti, c'ero presente pure io quando è stata consegnata la merce. I buoni portano la sottoscrizione del sig. non Parte_2 risulta dalla contabilità l'avvenuto pagamento. Sono socia e sono a conoscenza della situazione della società e quando vengono fatti i pagamenti, si procede all'annotazione nella scheda e/o sul buono, il buono infatti a pagamento avvenuto viene restituito a colui che ha eseguito il pagamento..”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste (fratello Testimone_2 dell'Amministratore della società attrice) il quale, all'udienza dell'1.7.2024, ha confermato l'esistenza della vendita, della consegna dei materiali e del mancato pagamento sostenendo: “ mi sono occupato della vendita di parte del materiale di cui ai buoni consegna che mi vengono esibiti. Io mi occupo della vendita e dell'acquisto dei materiale per la società, ho trattato con il sig. e gli ho venduto legname, piastrelle e tra i documenti che mi CP_1 vengono esibiti ricordo la commissione di acquisto del 5.11.2012, redatta di mio pugno e firmata dal Preciso che oltre me alla vendita è addetta CP_1
3 anche mia madre, e . Preciso ancora che la Testimone_1 Persona_1 vendita al convenuto è avvenuta nel 2012 ed anche a fine anno 2011. Mi sono occupato anche della consegna della merce venduta che il CP_1 veniva a ritirare personalmente… io imballavo la merce ed io la consegnavo. assava con il furgoncino e ritirava la merce, apponendo la firma sui CP_1 buono consegna… on ha pagato la merce che gli è stata consegnata, CP_1 perché io mi occupa anche dei pagamenti e posso dire di non avere ricevuto gli stessi, per prassi noi restituiamo gli originali dei buoni consegna con su scritto pagato, vi apponiamo quietanza di pagamento”.
Infine, la teste dipendente della ed Testimone_3 Parte_1 escussa all'udienza del 3.3.2025, ha dichiarato: “ il era un nostro CP_1 cliente abituale, alcuni dei buoni che mi vengono esibiti riguardano materiali da me venduti, poiché è inserito il mio codice operatore per materiale venduto…. i buoni sono firmati dal ed è indice CP_1 dell'avvenuta consegna dei materiali… vero che non ha pagato, poiché quando si effettua il pagamento noi consegniamo il buono consegna sottoscritto, cosa che nel caso di specie no è avvenuto. Noi per altro lo abbiamo chiamato diverse volte per sollecitare il pagamento e lo stesso diceva che sarebbe passato al più presto. Mi risulta che lo stesso ancora non ha pagato e ciò posso dire perché mi occupo anche di contabilità per
l' . Parte_1
Provato l'inadempimento, il convneuto condannato al pagamento dell'importo di € 14.792, 58 in favore della oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022 e successive modifiche tenuto conto del valora e della natura della causa oltre che delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 171/2022 R.G. così provvede:
-dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
4 - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice medesima dell'importo di € 14.792, 58, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
-condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di € 277,23 (per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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