Art. 6.
Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente art. 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.
Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato. Qualora pero' il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato, provvede soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza, Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione a suo tempo eventualmente spettante fara' carico all'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, fara' carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.
Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avra' la facolta' di richiedere il passaggio di iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione all'istituto di previdenza. La polizza d'assicurazione sara' vincolata a favore dello Stato, al quale fara' carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.
Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , e per quello che venga reimpiegato ai sensi del precedente art. 1, il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato, per il periodo decorrente dalla data di reimpiego, in base all'ordinamento dell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego stesso. Nei casi e per il tempo in cui si verificano le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 4, i contributi relativi al trattamento di quiescenza o di previdenza che avrebbe dovuto versare l'ente sono a carico dello Stato.
Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza o di previdenza viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato. Qualora pero' il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato, provvede soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza, Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione a suo tempo eventualmente spettante fara' carico all'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale e' avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, fara' carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.
Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avra' la facolta' di richiedere il passaggio di iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione all'istituto di previdenza. La polizza d'assicurazione sara' vincolata a favore dello Stato, al quale fara' carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.