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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3527/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3527 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CATALDI FEDERICA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ESTERIORE BARBARA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni concordi delle parti:
1. Affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. quanto al diritto di visita il padre potrà vedere i figli ogni mercoledì dalle ore 17.00 sino alla sera, avendo cura di riaccompagnarli a casa ed informare via sms la madre del loro arrivo;
3. quanto alle vacanze, il IG. in considerazione dell'età dei figli, P_
potrà accordare in piena libertà con e periodi di vacanza, Per_1 Per_2
previo accordo con la IG.ra , compatibilmente con gli impegni Pt_1
ricreativi, scolatici dei figli e lavorativi dei genitori;
4. Alla luce dei disturbi alimentari di cui soffrono i figli e dei recenti accadimenti a seguito dei quali è stata diagnosticata al figlio “un Per_1
disturbo ossessivo”, come da certificazione medica che si allega, il IG.
autorizza sin d'ora, senza necessità di successivo preventivo P_
consenso da parte del padre, con facoltà alla IGnora di rivolgersi Pt_1
autonomamente a specialisti (neuropsichiatra- psicologo-nutrizionista) anche privati nell'interesse esclusivo dei figli, con i quali già è stato intrapreso un percorso e/o a diversi professionisti purché le spese delle cure mediche da sostenere siano minori o pari a quelle attualmente sostenute.
Nel caso in cui l'eventuale cambio di professionisti privati comporti un aumento dei costi, sarà necessario il preventivo assenso del padre. In difetto la IG.ra in detta ultima ipotesi, qualora ritenga di dover comunque Pt_1
rivolgersi a professionisti con onorari superiori a quelli attuali, avrà facoltà di eseguire il cambio, fatto salvo il suo esclusivo accollo della parte residua
Pag. 2 di 20 del maggior costo (ripartizione al 50% dell'importo degli onorari attuali, al quale si aggiunge il 100% della differenza). Pari facoltà ovviamente viene riconosciuta al IG. P_
5. il IG. verserà, entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di P_
concorso nel mantenimento dei minori, alla IG.ra , la somma mensile Pt_1
di € 690,00 (345,00 euro per ciascun figlio) con rivalutazione Istat su base annua sinché non diverranno economicamente autosufficienti;
6. l'assegno universale e/o eventuale forma di erogazione equipollente normativamente prevista verrà percepita esclusivamente dalla IG.ra
; Parte_1
7. quanto alle spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori che dovranno essere concordate come da protocollo del Tribunale di Venezia
(settembre 2019), di seguito trascritto:
Rientrano nelle spese straordinarie senza preventivo accordo:
Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base
(pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate
Pag. 3 di 20 presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;
Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'eIGenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Rientrano nelle spese straordinarie con preventivo accordo.
Spese scolastiche: spese per asilo nido o scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studi e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Pag. 4 di 20 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio centri ricreativi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad Euro 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad Euro 300,00 annui salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche,
Pag. 5 di 20 visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro – anche a mezzo di email, fax, o pec, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio dovrà intendersi come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse sarà dovuto entro il successivo mese a decorrere dalla richiesta;
Le parti aderiscono integralmente alle modalità di individuazione delle spese straordinarie ad eccezione di quanto concordato al punto 4. Riguardo alle spese straordinarie sarà cura di ciascun genitore comunicarle all'altro tramite e-mail sia in relazione all'an che al quantum della spesa;
l'altro genitore dovrà comunicare il proprio assenso o dissenso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
in caso contrario il silenzio si considererà come assenso. Il genitore che non ha anticipato le spese straordinarie dovrà corrispondere all'altro il 50% di sua spettanza nel termine di 30 giorni dalla data in cui avrà avuto mensilmente notizia per iscritto di dette spese.
8. Quanto alle spese per l'animale domestico, il IG. contribuirà P_
nella misura di euro 20,00 mensili alle spese di mantenimento ordinario, da corrispondersi unitamente al mantenimento mensile per i figli. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% e preventivamente concordate, salvo quelle indifferibili connotate dall'urgenza;
Pag. 6 di 20 9. quanto alle spese straordinarie pregresse le parti nell'ambito del riequilibrio delle posizioni patrimoniali delle parti e della risoluzione della crisi, nell'ottica di una definizione bonaria nel preminente interesse dei figli intendono porre fine al contenzioso in essere. A fronte dell'atto di precetto notificato dalla IG.ra di importo pari ad euro 1.647,01 notificato in Pt_1
data 12.08.2024 per spese straordinarie, somme contestate dal IG. ed oggetto dell'autonomo giudizio di opposizione pendente P_
innanzi al Tribunale di Venezia r.g. n. 17319/2024 udienza 22.01.2025, il IG. s'impegna ed obbliga a rifondere alla IG.ra l'importo P_ Pt_1
complessivo di euro 700,00 per le spese straordinarie dei figli ed anticipate dalla stessa, mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile fino ad estinzione del debito con decorrenza dal deposito del presente atto. A fronte del sopraggiunto accordo il IG. s'impegna a non coltivare P_
l'azione suindicata con impegno ed obbligo a rinunciare espressamente e/o implicitamente agli atti ed all'azione non comparendo all'udienza del
22.01.2025 e successive che dovessero essere fissate dal Giudice ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente estinzione. Parimenti la IG.ra s'impegna a non costituirsi in detto giudizio. Spese di lite Pt_1
compensate.
Quanto alle spese straordinarie maturate successivamente e/o non indicate nell'atto di precetto afferenti al periodo da maggio a ottobre 2024, anticipate dalla IG.ra , in allegato precisate, di importo pari ad euro Pt_1
1.092,09, verranno corrisposte mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile
Pag. 7 di 20 fino ad estinzione del debito, una volta concluso il pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto e per gli importi accordati.
Con l'esatto adempimento di quanto al punto dieci le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa in ordine alle spese straordinarie di cui all'atto di precetto e ulteriori e/o successive maturate sino al 30.10.2024 e agli atti ed alle azioni in corso. Trattandosi di accordo sinallagmatico la rinuncia alle reciproche pretese è condizionato alla puntuale esecuzione reciproca degli impegni ed obblighi assunti.
10. quanto alla querela sporta dalla IG.ra nei confronti del IG. Pt_1
da cui è scaturito il procedimento penale n. 10372/2023 P_
R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la IG.ra , a fronte della richiesta di archiviazione del procedimento, Pt_1
non ha presentato opposizione. S'impegna in ogni caso, laddove per qualsivoglia motivo, indipendente dalla sua volontà, non fosse formalizzata l'archiviazione, a non costituirsi parte civile e con rinuncia espressa a promuovere un giudizio risarcitorio in sede civile per il medesimo oggetto.
11. Le parti a fronte del presente accordo, rinunciano espressamente alle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
12. Spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.24 premesso che con Parte_1
sentenza n. 631/2023 pubblicata il 14.04.2023, il Tribunale di Venezia
Pag. 8 di 20 aveva pronunciato, su ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chioggia in data 8.12.2002 con P_
alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati nel
[...]
reciproco rispetto, liberi ogniuno di fissare la propria dimora ove meglio ritengono;
2) I figli minori e vengono affidati in maniera Per_2 Per_1
condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
3) Il padre potrà veder e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori, nel rispetto dei desideri dei minori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e comunque almeno: a fine settimana alterni
(indicativamente dalle 9 del sabato alle ore 20.30 della domenica sera;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando il giorno di Natale
e Capodanno); tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando Pasqua
e il lunedì dell'Angelo); quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo tempestivo accordo con la madre;
i giorni festivi infrasettimanali saranno trascorsi dai figli alternativamente e consecutivamente con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo che potrà di volta in volta intercorrere tra essi;
i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di costei e il giorno della festa della mamma e, mentre trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di costui ed il giorno della festa del papà; il padre accompagnerà i figli a scuola per tre mattine a settimana e la madre per le due mattine rimanenti;
al termine delle lezioni il padre andrà a riprendere i figli a scuola per due pomeriggi a settimana e la madre per i 3 pomeriggi rimanenti;
I genitori concorderanno tra di loro le decisioni riguardanti l'educazione e
l'istruzione dei figli minori e si informeranno reciprocamente di ogni
Pag. 9 di 20 questione riguardante questi ultimi, eccetto le scelte quotidiane di ordinaria amministrazione, delle quali si occuperà ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli preso ciascuno di loro. I genitori si impegnano a far mantenere ai figli minori rapporti IGnificativi con i parenti delle famiglie di origine;
Nulla a titolo di concorso al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro; Il IG. P_
verserà a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Si precisa inoltre che i benefici fiscali a favore dei figli a carico verranno goduti dalla madre;
il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie da sopportarsi nell'interesse dei figli minori, per la corretta individuazione e regolamentazione delle quali ed al fine di evitare futuri contrasti sul punto, i ricorrenti concordemente rimandano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
con la precisazione che il IG.
[...]
in ogni caso si impegna espressamente a contribuire al 50% P_
della retta scolastica, della quota del pulmino scolastico, delle spese per attività sportive e per le ripetizioni I coniugi provvederanno a ripartire tra di loro al 50% le spese sia ordinarie che straordinarie relative al cane
; che erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria Per_3
la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
che il IG. a seguito della separazione, si era trasferito presso P_
l'abitazione dei genitori, a Cavanella d'Adige (VE), non provvedendo tempestivamente a garantire un posto letto per i figli, e determinando in tale maniera un onere maggiore per la madre alla quale i figli erano affidati tutti i fine settimana e non a fine settimana alterni;
che solo nel febbraio 2023,
Pag. 10 di 20 poco prima della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, il IG. aveva deciso di posizionare un divano P_
letto matrimoniale all'interno della cucina dei genitori, a scapito della privacy e della comodità di due figli adolescenti, per cui e Per_1
dormivano solo due volte presso il padre nell'arco di un anno;
che il Per_2
IG. si era sottratto spesso ai propri doveri genitoriali, P_
allontanandosi e lasciando in uno stato di abbandono i figli per motivi futili tanto da costringere la ricorrente a presentare denunce penali;
che il IG. non aveva rispettato quanto stabilito nella sentenza di divorzio P_
relativamente al tempo da trascorrere insieme ai figli, non avendoli mai tenuti per una settimana continua a Natale oppure quindici giorni nel periodo estivo o tre giorni nel periodo di Pasqua;
che il IG. nel P_
mese di novembre 2023 aveva acquistato un'abitazione a Rosolina, trasferendosi da Cavanella a Rosolina, con la nuova compagna, allestendo una camera per i figli, non rispettando, però, in tale maniera, il divieto di coabitazione tra figli e nuovi compagni così come stabilito da sentenza di divorzio;
che il IG. oltre a non garantire la sua presenza P_
continua per il fine settimana a lui spettante, rimaneva con i figli pochissime ore;
che, a causa di detti comportamenti, la ricorrente era costretta ad un carico di responsabilità ed economico maggiore rispetto a quello stabilito dalla sentenza di divorzio. Ciò premesso chiedeva la modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini: “accertato il comportamento del IG. stabilire l'esclusivo affidamento dei figli a carico della IG.ra P_
e conseguentemente aumentare l'assegno di mantenimento dei figli, Pt_1
e , ad € 500,00 o nella somma che verrà ritenuta congrua Per_1 Per_2
Pag. 11 di 20 di giustizia;
in via subordinata: accertato il comportamento del IG. stabilire un risarcimento danni, sempre a favore della IG.ra P_
, dati i notevoli esborsi economici, non preventivati in sede di Pt_1
divorzio, a cui viene costretta la IG.ra calcolabili sommariamente in Pt_1
€ 30.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Si costituiva contestando quanto dedotto e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso. Osservava di essere stato sempre un padre presente ed amorevole, che chiedeva di continuo ai figli a stare con lui nei tempi concordati in sede divorzile (visite infrasettimanali, fine settimana, vacanze etc); che trascorreva con e i pomeriggi/sere Per_2 Per_1
infrasettimanali e i weekend nei momenti che i ragazzi non preferivano passare con gli amici o con la fidanzatina oppure per impegni Per_1
vari, nonostante le richieste continue del padre, che vorrebbe averli con sé anche la notte e, più in generale, in tutti i momenti stabiliti dagli accordi in essere. In via riconvenzionale, chiedeva che l'obbligo di contribuzione a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli fosse ridotto nella misura mensile complessiva di euro 550,00 (euro 275,00 a figlio). A tal riguardo rilevava la maggiore capacità economico-patrimoniale della IG.ra , Pt_1
che sceglieva autonomamente per i figli gli articoli e i prodotti più costosi o di moda, incurante del loro prezzo, e, in secondo luogo, che, a fronte dell'acquisto della nuova abitazione, aveva visto notevolmente ridotte le proprie capacità economiche, dato che da novembre 2023 ogni mese aveva un esborso, non sussistente al tempo del divorzio, di 485,00 euro circa.
All'udienza del 29.5.2024 comparivano entrambe le parti ed entrambi i procuratori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie. Il Giudice disponeva l'audizione dei due minori che venivano sentiti all'udienza del
Pag. 12 di 20 9.7.2024. In sede di precisazione delle conclusioni le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. Affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. quanto al diritto di visita il padre potrà vedere i figli ogni mercoledì dalle ore 17.00 sino alla sera, avendo cura di riaccompagnarli a casa edinformare via sms la madre del loro arrivo;
3. quanto alle vacanze, il IG. in considerazione dell'età dei figli, P_
potrà accordare in piena libertà con e periodi di vacanza, Per_1 Per_2
previo accordo con la IG.ra , compatibilmente con gli impegni Pt_1
ricreativi, scolatici dei figli e lavorativi dei genitori;
4. Alla luce dei disturbi alimentari di cui soffrono i figli e dei recenti accadimenti a seguito dei quali è stata diagnosticata al figlio “un Per_1
disturbo ossessivo”, come da certificazione medica che si allega, il IG.
autorizza sin d'ora, senza necessità di successivo preventivo P_
consenso da parte del padre, con facoltà alla IGnora di rivolgersi Pt_1
autonomamente a specialisti (neuropsichiatra- psicologo-nutrizionista) anche privati nell'interesse esclusivo dei figli, con i quali già è stato intrapreso un percorso e/o a diversi professionisti purché le spese delle cure mediche da sostenere siano minori o pari a quelle attualmente sostenute.
Nel caso in cui l'eventuale cambio di professionisti privati comporti un aumento dei costi, sarà necessario il preventivo assenso del padre. In difetto la IG.ra in detta ultima ipotesi, qualora ritenga di dover comunque Pt_1
rivolgersi a professionisti con onorari superiori a quelli attuali, avrà facoltà di eseguire il cambio, fatto salvo il suo esclusivo accollo della parte residua
Pag. 13 di 20 del maggior costo (ripartizione al 50% dell'importo degli onorari attuali, al quale si aggiunge il 100% della differenza). Pari facoltà ovviamente viene riconosciuta al IG. P_
5. il IG. verserà, entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di P_
concorso nel mantenimento dei minori, alla IG.ra , la somma mensile Pt_1
di € 690,00 (345,00 euro per ciascun figlio) con rivalutazione Istat su base annua sinché non diverranno economicamente autosufficienti;
6. l'assegno universale e/o eventuale forma di erogazione equipollente normativamente prevista verrà percepita esclusivamente dalla IG.ra
; Parte_1
7. quanto alle spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori che dovranno essere concordate come da protocollo del Tribunale di Venezia
(settembre 2019), di seguito trascritto:
Rientrano nelle spese straordinarie senza preventivo accordo:
Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base
(pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate
Pag. 14 di 20 presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;
Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'eIGenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Rientrano nelle spese straordinarie con preventivo accordo.
Spese scolastiche: spese per asilo nido o scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studi e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Pag. 15 di 20 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio centri ricreativi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad Euro 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad Euro 300,00 annui salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche,
Pag. 16 di 20 visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro – anche a mezzo di email, fax, o pec, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio dovrà intendersi come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse sarà dovuto entro il successivo mese a decorrere dalla richiesta;
Le parti aderiscono integralmente alle modalità di individuazione delle spese straordinarie ad eccezione di quanto concordato al punto 4. Riguardo alle spese straordinarie sarà cura di ciascun genitore comunicarle all'altro tramite e-mail sia in relazione all'an che al quantum della spesa;
l'altro genitore dovrà comunicare il proprio assenso o dissenso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
in caso contrario il silenzio si considererà come assenso. Il genitore che non ha anticipato le spese straordinarie dovrà corrispondere all'altro il 50% di sua spettanza nel termine di 30 giorni dalla data in cui avrà avuto mensilmente notizia per iscritto di dette spese.
8. Quanto alle spese per l'animale domestico, il IG. contribuirà P_
nella misura di euro 20,00 mensili alle spese di mantenimento ordinario, da corrispondersi unitamente al mantenimento mensile per i figli. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% e preventivamente concordate, salvo quelle indifferibili connotate dall'urgenza;
Pag. 17 di 20 9. quanto alle spese straordinarie pregresse le parti nell'ambito del riequilibrio delle posizioni patrimoniali delle parti e della risoluzione della crisi, nell'ottica di una definizione bonaria nel preminente interesse dei figli intendono porre fine al contenzioso in essere. A fronte dell'atto di precetto notificato dalla IG.ra di importo pari ad euro 1.647,01 notificato in Pt_1
data 12.08.2024 per spese straordinarie, somme contestate dal IG. ed oggetto dell'autonomo giudizio di opposizione pendente P_
innanzi al Tribunale di Venezia r.g. n. 17319/2024 udienza 22.01.2025, il IG. s'impegna ed obbliga a rifondere alla IG.ra l'importo P_ Pt_1
complessivo di euro 700,00 per le spese straordinarie dei figli ed anticipate dalla stessa, mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile fino ad estinzione del debito con decorrenza dal deposito del presente atto. A fronte del sopraggiunto accordo il IG. s'impegna a non coltivare P_
l'azione suindicata con impegno ed obbligo a rinunciare espressamente e/o implicitamente agli atti ed all'azione non comparendo all'udienza del
22.01.2025 e successive che dovessero essere fissate dal Giudice ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente estinzione. Parimenti la IG.ra s'impegna a non costituirsi in detto giudizio. Spese di lite Pt_1
compensate.
Quanto alle spese straordinarie maturate successivamente e/o non indicate nell'atto di precetto afferenti al periodo da maggio a ottobre 2024, anticipate dalla IG.ra , in allegato precisate, di importo pari ad euro Pt_1
1.092,09, verranno corrisposte mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile
Pag. 18 di 20 fino ad estinzione del debito, una volta concluso il pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto e per gli importi accordati.
Con l'esatto adempimento di quanto al punto dieci le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa in ordine alle spese straordinarie di cui all'atto di precetto e ulteriori e/o successive maturate sino al 30.10.2024 e agli atti ed alle azioni in corso. Trattandosi di accordo sinallagmatico la rinuncia alle reciproche pretese è condizionato alla puntuale esecuzione reciproca degli impegni ed obblighi assunti.
10. quanto alla querela sporta dalla IG.ra nei confronti del IG. Pt_1
da cui è scaturito il procedimento penale n. 10372/2023 P_
R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la IG.ra , a fronte della richiesta di archiviazione del procedimento, Pt_1
non ha presentato opposizione. S'impegna in ogni caso, laddove per qualsivoglia motivo, indipendente dalla sua volontà, non fosse formalizzata l'archiviazione, a non costituirsi parte civile e con rinuncia espressa a promuovere un giudizio risarcitorio in sede civile per il medesimo oggetto.
11. Le parti a fronte del presente accordo, rinunciano espressamente alle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
12. Spese di lite compensate.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere fatte proprie da questo
Collegio, anche in quanto conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
Pag. 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
modifica le condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 631/23 di questo Tribunale in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, di cui in premessa, che si intende qui integralmente trascritto;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3527/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3527 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CATALDI FEDERICA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ESTERIORE BARBARA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni concordi delle parti:
1. Affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. quanto al diritto di visita il padre potrà vedere i figli ogni mercoledì dalle ore 17.00 sino alla sera, avendo cura di riaccompagnarli a casa ed informare via sms la madre del loro arrivo;
3. quanto alle vacanze, il IG. in considerazione dell'età dei figli, P_
potrà accordare in piena libertà con e periodi di vacanza, Per_1 Per_2
previo accordo con la IG.ra , compatibilmente con gli impegni Pt_1
ricreativi, scolatici dei figli e lavorativi dei genitori;
4. Alla luce dei disturbi alimentari di cui soffrono i figli e dei recenti accadimenti a seguito dei quali è stata diagnosticata al figlio “un Per_1
disturbo ossessivo”, come da certificazione medica che si allega, il IG.
autorizza sin d'ora, senza necessità di successivo preventivo P_
consenso da parte del padre, con facoltà alla IGnora di rivolgersi Pt_1
autonomamente a specialisti (neuropsichiatra- psicologo-nutrizionista) anche privati nell'interesse esclusivo dei figli, con i quali già è stato intrapreso un percorso e/o a diversi professionisti purché le spese delle cure mediche da sostenere siano minori o pari a quelle attualmente sostenute.
Nel caso in cui l'eventuale cambio di professionisti privati comporti un aumento dei costi, sarà necessario il preventivo assenso del padre. In difetto la IG.ra in detta ultima ipotesi, qualora ritenga di dover comunque Pt_1
rivolgersi a professionisti con onorari superiori a quelli attuali, avrà facoltà di eseguire il cambio, fatto salvo il suo esclusivo accollo della parte residua
Pag. 2 di 20 del maggior costo (ripartizione al 50% dell'importo degli onorari attuali, al quale si aggiunge il 100% della differenza). Pari facoltà ovviamente viene riconosciuta al IG. P_
5. il IG. verserà, entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di P_
concorso nel mantenimento dei minori, alla IG.ra , la somma mensile Pt_1
di € 690,00 (345,00 euro per ciascun figlio) con rivalutazione Istat su base annua sinché non diverranno economicamente autosufficienti;
6. l'assegno universale e/o eventuale forma di erogazione equipollente normativamente prevista verrà percepita esclusivamente dalla IG.ra
; Parte_1
7. quanto alle spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori che dovranno essere concordate come da protocollo del Tribunale di Venezia
(settembre 2019), di seguito trascritto:
Rientrano nelle spese straordinarie senza preventivo accordo:
Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base
(pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate
Pag. 3 di 20 presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;
Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'eIGenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Rientrano nelle spese straordinarie con preventivo accordo.
Spese scolastiche: spese per asilo nido o scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studi e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Pag. 4 di 20 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio centri ricreativi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad Euro 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad Euro 300,00 annui salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche,
Pag. 5 di 20 visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro – anche a mezzo di email, fax, o pec, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio dovrà intendersi come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse sarà dovuto entro il successivo mese a decorrere dalla richiesta;
Le parti aderiscono integralmente alle modalità di individuazione delle spese straordinarie ad eccezione di quanto concordato al punto 4. Riguardo alle spese straordinarie sarà cura di ciascun genitore comunicarle all'altro tramite e-mail sia in relazione all'an che al quantum della spesa;
l'altro genitore dovrà comunicare il proprio assenso o dissenso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
in caso contrario il silenzio si considererà come assenso. Il genitore che non ha anticipato le spese straordinarie dovrà corrispondere all'altro il 50% di sua spettanza nel termine di 30 giorni dalla data in cui avrà avuto mensilmente notizia per iscritto di dette spese.
8. Quanto alle spese per l'animale domestico, il IG. contribuirà P_
nella misura di euro 20,00 mensili alle spese di mantenimento ordinario, da corrispondersi unitamente al mantenimento mensile per i figli. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% e preventivamente concordate, salvo quelle indifferibili connotate dall'urgenza;
Pag. 6 di 20 9. quanto alle spese straordinarie pregresse le parti nell'ambito del riequilibrio delle posizioni patrimoniali delle parti e della risoluzione della crisi, nell'ottica di una definizione bonaria nel preminente interesse dei figli intendono porre fine al contenzioso in essere. A fronte dell'atto di precetto notificato dalla IG.ra di importo pari ad euro 1.647,01 notificato in Pt_1
data 12.08.2024 per spese straordinarie, somme contestate dal IG. ed oggetto dell'autonomo giudizio di opposizione pendente P_
innanzi al Tribunale di Venezia r.g. n. 17319/2024 udienza 22.01.2025, il IG. s'impegna ed obbliga a rifondere alla IG.ra l'importo P_ Pt_1
complessivo di euro 700,00 per le spese straordinarie dei figli ed anticipate dalla stessa, mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile fino ad estinzione del debito con decorrenza dal deposito del presente atto. A fronte del sopraggiunto accordo il IG. s'impegna a non coltivare P_
l'azione suindicata con impegno ed obbligo a rinunciare espressamente e/o implicitamente agli atti ed all'azione non comparendo all'udienza del
22.01.2025 e successive che dovessero essere fissate dal Giudice ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente estinzione. Parimenti la IG.ra s'impegna a non costituirsi in detto giudizio. Spese di lite Pt_1
compensate.
Quanto alle spese straordinarie maturate successivamente e/o non indicate nell'atto di precetto afferenti al periodo da maggio a ottobre 2024, anticipate dalla IG.ra , in allegato precisate, di importo pari ad euro Pt_1
1.092,09, verranno corrisposte mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile
Pag. 7 di 20 fino ad estinzione del debito, una volta concluso il pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto e per gli importi accordati.
Con l'esatto adempimento di quanto al punto dieci le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa in ordine alle spese straordinarie di cui all'atto di precetto e ulteriori e/o successive maturate sino al 30.10.2024 e agli atti ed alle azioni in corso. Trattandosi di accordo sinallagmatico la rinuncia alle reciproche pretese è condizionato alla puntuale esecuzione reciproca degli impegni ed obblighi assunti.
10. quanto alla querela sporta dalla IG.ra nei confronti del IG. Pt_1
da cui è scaturito il procedimento penale n. 10372/2023 P_
R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la IG.ra , a fronte della richiesta di archiviazione del procedimento, Pt_1
non ha presentato opposizione. S'impegna in ogni caso, laddove per qualsivoglia motivo, indipendente dalla sua volontà, non fosse formalizzata l'archiviazione, a non costituirsi parte civile e con rinuncia espressa a promuovere un giudizio risarcitorio in sede civile per il medesimo oggetto.
11. Le parti a fronte del presente accordo, rinunciano espressamente alle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
12. Spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.24 premesso che con Parte_1
sentenza n. 631/2023 pubblicata il 14.04.2023, il Tribunale di Venezia
Pag. 8 di 20 aveva pronunciato, su ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chioggia in data 8.12.2002 con P_
alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati nel
[...]
reciproco rispetto, liberi ogniuno di fissare la propria dimora ove meglio ritengono;
2) I figli minori e vengono affidati in maniera Per_2 Per_1
condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna;
3) Il padre potrà veder e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori, nel rispetto dei desideri dei minori e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e comunque almeno: a fine settimana alterni
(indicativamente dalle 9 del sabato alle ore 20.30 della domenica sera;
una settimana durante le vacanze natalizie (alternando il giorno di Natale
e Capodanno); tre giorni durante le vacanze Pasquali (alternando Pasqua
e il lunedì dell'Angelo); quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo tempestivo accordo con la madre;
i giorni festivi infrasettimanali saranno trascorsi dai figli alternativamente e consecutivamente con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo che potrà di volta in volta intercorrere tra essi;
i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di costei e il giorno della festa della mamma e, mentre trascorreranno con il padre il giorno del compleanno di costui ed il giorno della festa del papà; il padre accompagnerà i figli a scuola per tre mattine a settimana e la madre per le due mattine rimanenti;
al termine delle lezioni il padre andrà a riprendere i figli a scuola per due pomeriggi a settimana e la madre per i 3 pomeriggi rimanenti;
I genitori concorderanno tra di loro le decisioni riguardanti l'educazione e
l'istruzione dei figli minori e si informeranno reciprocamente di ogni
Pag. 9 di 20 questione riguardante questi ultimi, eccetto le scelte quotidiane di ordinaria amministrazione, delle quali si occuperà ciascun genitore nei tempi di permanenza dei figli preso ciascuno di loro. I genitori si impegnano a far mantenere ai figli minori rapporti IGnificativi con i parenti delle famiglie di origine;
Nulla a titolo di concorso al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro; Il IG. P_
verserà a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Si precisa inoltre che i benefici fiscali a favore dei figli a carico verranno goduti dalla madre;
il IG. contribuirà nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie da sopportarsi nell'interesse dei figli minori, per la corretta individuazione e regolamentazione delle quali ed al fine di evitare futuri contrasti sul punto, i ricorrenti concordemente rimandano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
con la precisazione che il IG.
[...]
in ogni caso si impegna espressamente a contribuire al 50% P_
della retta scolastica, della quota del pulmino scolastico, delle spese per attività sportive e per le ripetizioni I coniugi provvederanno a ripartire tra di loro al 50% le spese sia ordinarie che straordinarie relative al cane
; che erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria Per_3
la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
che il IG. a seguito della separazione, si era trasferito presso P_
l'abitazione dei genitori, a Cavanella d'Adige (VE), non provvedendo tempestivamente a garantire un posto letto per i figli, e determinando in tale maniera un onere maggiore per la madre alla quale i figli erano affidati tutti i fine settimana e non a fine settimana alterni;
che solo nel febbraio 2023,
Pag. 10 di 20 poco prima della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, il IG. aveva deciso di posizionare un divano P_
letto matrimoniale all'interno della cucina dei genitori, a scapito della privacy e della comodità di due figli adolescenti, per cui e Per_1
dormivano solo due volte presso il padre nell'arco di un anno;
che il Per_2
IG. si era sottratto spesso ai propri doveri genitoriali, P_
allontanandosi e lasciando in uno stato di abbandono i figli per motivi futili tanto da costringere la ricorrente a presentare denunce penali;
che il IG. non aveva rispettato quanto stabilito nella sentenza di divorzio P_
relativamente al tempo da trascorrere insieme ai figli, non avendoli mai tenuti per una settimana continua a Natale oppure quindici giorni nel periodo estivo o tre giorni nel periodo di Pasqua;
che il IG. nel P_
mese di novembre 2023 aveva acquistato un'abitazione a Rosolina, trasferendosi da Cavanella a Rosolina, con la nuova compagna, allestendo una camera per i figli, non rispettando, però, in tale maniera, il divieto di coabitazione tra figli e nuovi compagni così come stabilito da sentenza di divorzio;
che il IG. oltre a non garantire la sua presenza P_
continua per il fine settimana a lui spettante, rimaneva con i figli pochissime ore;
che, a causa di detti comportamenti, la ricorrente era costretta ad un carico di responsabilità ed economico maggiore rispetto a quello stabilito dalla sentenza di divorzio. Ciò premesso chiedeva la modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei seguenti termini: “accertato il comportamento del IG. stabilire l'esclusivo affidamento dei figli a carico della IG.ra P_
e conseguentemente aumentare l'assegno di mantenimento dei figli, Pt_1
e , ad € 500,00 o nella somma che verrà ritenuta congrua Per_1 Per_2
Pag. 11 di 20 di giustizia;
in via subordinata: accertato il comportamento del IG. stabilire un risarcimento danni, sempre a favore della IG.ra P_
, dati i notevoli esborsi economici, non preventivati in sede di Pt_1
divorzio, a cui viene costretta la IG.ra calcolabili sommariamente in Pt_1
€ 30.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Si costituiva contestando quanto dedotto e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso. Osservava di essere stato sempre un padre presente ed amorevole, che chiedeva di continuo ai figli a stare con lui nei tempi concordati in sede divorzile (visite infrasettimanali, fine settimana, vacanze etc); che trascorreva con e i pomeriggi/sere Per_2 Per_1
infrasettimanali e i weekend nei momenti che i ragazzi non preferivano passare con gli amici o con la fidanzatina oppure per impegni Per_1
vari, nonostante le richieste continue del padre, che vorrebbe averli con sé anche la notte e, più in generale, in tutti i momenti stabiliti dagli accordi in essere. In via riconvenzionale, chiedeva che l'obbligo di contribuzione a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli fosse ridotto nella misura mensile complessiva di euro 550,00 (euro 275,00 a figlio). A tal riguardo rilevava la maggiore capacità economico-patrimoniale della IG.ra , Pt_1
che sceglieva autonomamente per i figli gli articoli e i prodotti più costosi o di moda, incurante del loro prezzo, e, in secondo luogo, che, a fronte dell'acquisto della nuova abitazione, aveva visto notevolmente ridotte le proprie capacità economiche, dato che da novembre 2023 ogni mese aveva un esborso, non sussistente al tempo del divorzio, di 485,00 euro circa.
All'udienza del 29.5.2024 comparivano entrambe le parti ed entrambi i procuratori insistevano nelle rispettive istanze istruttorie. Il Giudice disponeva l'audizione dei due minori che venivano sentiti all'udienza del
Pag. 12 di 20 9.7.2024. In sede di precisazione delle conclusioni le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. Affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. quanto al diritto di visita il padre potrà vedere i figli ogni mercoledì dalle ore 17.00 sino alla sera, avendo cura di riaccompagnarli a casa edinformare via sms la madre del loro arrivo;
3. quanto alle vacanze, il IG. in considerazione dell'età dei figli, P_
potrà accordare in piena libertà con e periodi di vacanza, Per_1 Per_2
previo accordo con la IG.ra , compatibilmente con gli impegni Pt_1
ricreativi, scolatici dei figli e lavorativi dei genitori;
4. Alla luce dei disturbi alimentari di cui soffrono i figli e dei recenti accadimenti a seguito dei quali è stata diagnosticata al figlio “un Per_1
disturbo ossessivo”, come da certificazione medica che si allega, il IG.
autorizza sin d'ora, senza necessità di successivo preventivo P_
consenso da parte del padre, con facoltà alla IGnora di rivolgersi Pt_1
autonomamente a specialisti (neuropsichiatra- psicologo-nutrizionista) anche privati nell'interesse esclusivo dei figli, con i quali già è stato intrapreso un percorso e/o a diversi professionisti purché le spese delle cure mediche da sostenere siano minori o pari a quelle attualmente sostenute.
Nel caso in cui l'eventuale cambio di professionisti privati comporti un aumento dei costi, sarà necessario il preventivo assenso del padre. In difetto la IG.ra in detta ultima ipotesi, qualora ritenga di dover comunque Pt_1
rivolgersi a professionisti con onorari superiori a quelli attuali, avrà facoltà di eseguire il cambio, fatto salvo il suo esclusivo accollo della parte residua
Pag. 13 di 20 del maggior costo (ripartizione al 50% dell'importo degli onorari attuali, al quale si aggiunge il 100% della differenza). Pari facoltà ovviamente viene riconosciuta al IG. P_
5. il IG. verserà, entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di P_
concorso nel mantenimento dei minori, alla IG.ra , la somma mensile Pt_1
di € 690,00 (345,00 euro per ciascun figlio) con rivalutazione Istat su base annua sinché non diverranno economicamente autosufficienti;
6. l'assegno universale e/o eventuale forma di erogazione equipollente normativamente prevista verrà percepita esclusivamente dalla IG.ra
; Parte_1
7. quanto alle spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori che dovranno essere concordate come da protocollo del Tribunale di Venezia
(settembre 2019), di seguito trascritto:
Rientrano nelle spese straordinarie senza preventivo accordo:
Spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base
(pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di Euro 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
Spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate
Pag. 14 di 20 presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
Spese di natura ludica o parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00;
Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting): laddove l'eIGenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
Rientrano nelle spese straordinarie con preventivo accordo.
Spese scolastiche: spese per asilo nido o scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studi e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
Pag. 15 di 20 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio centri ricreativi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad Euro 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad Euro 300,00 annui salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche,
Pag. 16 di 20 visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro – anche a mezzo di email, fax, o pec, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio dovrà intendersi come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse sarà dovuto entro il successivo mese a decorrere dalla richiesta;
Le parti aderiscono integralmente alle modalità di individuazione delle spese straordinarie ad eccezione di quanto concordato al punto 4. Riguardo alle spese straordinarie sarà cura di ciascun genitore comunicarle all'altro tramite e-mail sia in relazione all'an che al quantum della spesa;
l'altro genitore dovrà comunicare il proprio assenso o dissenso entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione;
in caso contrario il silenzio si considererà come assenso. Il genitore che non ha anticipato le spese straordinarie dovrà corrispondere all'altro il 50% di sua spettanza nel termine di 30 giorni dalla data in cui avrà avuto mensilmente notizia per iscritto di dette spese.
8. Quanto alle spese per l'animale domestico, il IG. contribuirà P_
nella misura di euro 20,00 mensili alle spese di mantenimento ordinario, da corrispondersi unitamente al mantenimento mensile per i figli. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% e preventivamente concordate, salvo quelle indifferibili connotate dall'urgenza;
Pag. 17 di 20 9. quanto alle spese straordinarie pregresse le parti nell'ambito del riequilibrio delle posizioni patrimoniali delle parti e della risoluzione della crisi, nell'ottica di una definizione bonaria nel preminente interesse dei figli intendono porre fine al contenzioso in essere. A fronte dell'atto di precetto notificato dalla IG.ra di importo pari ad euro 1.647,01 notificato in Pt_1
data 12.08.2024 per spese straordinarie, somme contestate dal IG. ed oggetto dell'autonomo giudizio di opposizione pendente P_
innanzi al Tribunale di Venezia r.g. n. 17319/2024 udienza 22.01.2025, il IG. s'impegna ed obbliga a rifondere alla IG.ra l'importo P_ Pt_1
complessivo di euro 700,00 per le spese straordinarie dei figli ed anticipate dalla stessa, mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile fino ad estinzione del debito con decorrenza dal deposito del presente atto. A fronte del sopraggiunto accordo il IG. s'impegna a non coltivare P_
l'azione suindicata con impegno ed obbligo a rinunciare espressamente e/o implicitamente agli atti ed all'azione non comparendo all'udienza del
22.01.2025 e successive che dovessero essere fissate dal Giudice ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente estinzione. Parimenti la IG.ra s'impegna a non costituirsi in detto giudizio. Spese di lite Pt_1
compensate.
Quanto alle spese straordinarie maturate successivamente e/o non indicate nell'atto di precetto afferenti al periodo da maggio a ottobre 2024, anticipate dalla IG.ra , in allegato precisate, di importo pari ad euro Pt_1
1.092,09, verranno corrisposte mediante pagamenti rateali di euro 100,00 mensili da corrispondersi unitamente al mantenimento ordinario mensile
Pag. 18 di 20 fino ad estinzione del debito, una volta concluso il pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto e per gli importi accordati.
Con l'esatto adempimento di quanto al punto dieci le parti rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa in ordine alle spese straordinarie di cui all'atto di precetto e ulteriori e/o successive maturate sino al 30.10.2024 e agli atti ed alle azioni in corso. Trattandosi di accordo sinallagmatico la rinuncia alle reciproche pretese è condizionato alla puntuale esecuzione reciproca degli impegni ed obblighi assunti.
10. quanto alla querela sporta dalla IG.ra nei confronti del IG. Pt_1
da cui è scaturito il procedimento penale n. 10372/2023 P_
R.G.N.R. avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la IG.ra , a fronte della richiesta di archiviazione del procedimento, Pt_1
non ha presentato opposizione. S'impegna in ogni caso, laddove per qualsivoglia motivo, indipendente dalla sua volontà, non fosse formalizzata l'archiviazione, a non costituirsi parte civile e con rinuncia espressa a promuovere un giudizio risarcitorio in sede civile per il medesimo oggetto.
11. Le parti a fronte del presente accordo, rinunciano espressamente alle ulteriori domande formulate nel presente giudizio.
12. Spese di lite compensate.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere fatte proprie da questo
Collegio, anche in quanto conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
modifica le condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 631/23 di questo Tribunale in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, di cui in premessa, che si intende qui integralmente trascritto;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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