Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 435 del 2024, proposto da
- HE TO, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Claudio Parisi, che agisce anche personalmente, stando in giudizio ai sensi dell’art. 22, comma 3, cod. proc. amm., con domicilio digitale in atti;
contro
- Istituto nazionale della previdenza sociale, I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Dinoia, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente ubicata in Potenza, alla via Pretoria n. 263, e domicilio digitale in atti;
per l'ottemperanza
- alla sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 292/2024, pubblicata il 5 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come colla sentenza in epigrafe, di cui si è chiesta l’esecuzione col presente ricorso (notificato il 7 ottobre 2024 e depositato in pari data), questo Tribunale amministrativo abbia acclarato il diritto dell’odierno ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e nel contempo abbia sancito il correlato obbligo dell’I.N.P.S: di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, nonché condannato il medesimo Istituto alla «rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario»;
Rilevato, altresì, che: a) tale sentenza sia stata notificata all’Ente previdenziale in data 6 giugno 2024; b) non vi sia stata esecuzione in favore degli odierni istanti; c) sia decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo riconosciuto agli enti pubblici ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
Rilevato che l’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, abbia rappresentato di aver chiesto sin dal 9 luglio 2024 al Comando generale dell’Arma dei carabinieri “l'invio di un nuovo prospetto, comprensivo del beneficio dei 6 scatti tra le voci della r.g. 435/2024 retribuzione utile ai fini del TFS» e che soltanto l’11 ottobre 2024 abbia ottenuto quanto innanzi, mentre, relativamente alle spese di lite, abbia opposto il mancato invio della richiesta stragiudiziale di pagamento di tali spettanze, concludendo per l’inammissibilità in parte e per il rigetto nel merito del ricorso;
Considerato come l’allegazione del fatto della mancata ottemperanza alla ripetuta decisione di questo Tribunale n. 292 del 2024 non sia stata confutata o contestata dall’Istituto intimato, il quale, a tutto voler concedere, non soltanto ha lasciato decorrere il termine di centoventi giorni fissato dalla legge per l’esecuzione dell’azionata decisione di questo Tribunale, ma è rimasto inerte per oltre novanta giorni, a oggi, pur disponendo del richiesto prospetto di liquidazione comprensivo dei sei scatti stipendiali;
Ritenuta, pertanto, la fondatezza del ricorso per quanto concerne la domanda di HE TO;
Considerato, altresì, come non sia stato contestato il fatto del mancato invio all’INPS della richiesta stragiudiziale di pagamento delle spese di lite da parte dell’avvocato antistatario;
Richiamato il condivisibile principio di diritto secondo cui «l’art. 35, comma 35-quinquies, d.l. 04/07/2006, n. 223 (comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. c), d.l. 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011, n. 111) – che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti – trova applicazione anche in relazione ai titoli esecutivi formati anteriormente all’entrata in vigore della norma; ne consegue che, prima di notificare il titolo esecutivo o di procedere in executivis o anche solo di minacciare col precetto l’inizio dell’azione esecutiva, il creditore di dette somme è tenuto ad attendere lo spirare del termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione, da parte dell’ente previdenziale, della richiesta di pagamento, la quale va formulata con raccomandata con avviso di ritorno o posta elettronica certificata e deve contenere gli estremi del conto corrente bancario per l’accredito» (in termini, Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4688);
Ritenuto che tale onere di previa notificazione della richiesta stragiudiziale di pagamento, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, integri una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione e trovi applicazione anche nel giudizio di ottemperanza;
Ritenuta, quindi, l’inammissibilità della domanda qui proposta in proprio dall’avvocato Parisi;
Ritenuto, in conseguenza, di dover disporre la declaratoria dell’obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere ad adempiere alle statuizioni della sentenza azionata, limitatamente alla posizione di HE TO, nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, sin d’ora commissario “ ad acta ” il Prefetto di Potenza, con facoltà di delega, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio e l’emissione del mandato di pagamento. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Ente resistente e verranno liquidate con separato decreto. Il commissario “ ad acta ” potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
Ritenuta, infine, in ragione della soccombenza reciproca, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie in parte dichiara inammissibile e per il resto accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo dell’I.N.P.S. di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario “ ad acta ” il Prefetto di Potenza, con facoltà di delega, onde procedere al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima decisione.
- spese compensate; l’ammontare del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, è posto a carico dell’Ente previdenziale intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO