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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4084/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 04/05/2018 al n. 4084/2018 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n. 641/2018, reso il
01/03/2018, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
[...]
Parte_1
Avv. DELLA MALVA IGNAZIO
- opponente -
E
, oggi Controparte_1 Controparte_2
Avv. ZURLO RAFFAELE
Avv. ORNATI ANDREA
pagina 1 di 5 - opposta –
RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno il CP_1
decreto ingiuntivo n. 641/2018, reso il 01/03/2018, nei confronti di Parte_1
e ; Parte_1
che gli opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, eccependo la nullità del contratto di finanziamento posto alla base del decreto ingiuntivo ed il disconoscimento delle firme apposte al contratto da parte di , nonché, nel Parte_1
merito, la illegittimità delle clausole del contratto, nonché l'illegittimità della fideiussione;
che la soc. opposta si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza del decreto ingiuntivo;
considerato che in sede di prima udienza il giudicante ha chiesto alla società opposta di specificare analiticamente il credito ingiunto;
che a seguito della richiesta integrazione, essendo stato eccepito da parte di Pt_1
il disconoscimento della firma apposta al contratto, ha dichiarato
[...]
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo per la somma di euro 23.502,65 nei soli confronti di;
Parte_1
rilevato che successivamente sono stati disposti accertamenti grafologici al fine di verificare l'autenticità della firma apposta da;
Parte_1
che le altre richieste istruttorie, tra cui la consulenza tecnico contabile, sono state in toto rigettate, essendo stata rilevata la fondatezza del credito;
osservato che la consulenza grafologica ha evidenziato la presenza di seri dubbi in merito alla autenticità della firma apposta da , nell'ordine del 70-80%; Parte_1
che nessuna certezza può essere addotta, considerato che la perizia è stata effettuata solo su copia;
pagina 2 di 5 rilevato che a seguito del deposito della perizia in parola la soc. opposta ha invitato il giudicante a formulare la proposta conciliativa rinunciando alla pretesa nei confronti di
, confermando, quindi, il decreto ingiuntivo nei confronti della sola Parte_1 [...]
, accettando anche un pagamento dilazionato (nota depositata da parte opposta il Pt_1
11/12/2023); ritenuto da parte del giudicante assolutamente condivisibile quanto dedotto dal primo giudice in merito alla composizione del credito, atteso che la somma ingiunta di euro
29.839,71 comprende anche una voca di penale per decadenza di euro 6.337,06 che non trova giustificazione in una clausola contrattuale e che, pertanto, va esclusa dal computo totale del debito dovuto;
ritenuto, altresì, considerati gli esisti della consulenza, anche attesa la richiesta di parte opposta di escludere dal titolo, che possa confermarsi quanto statuito in Parte_1
ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso in primo luogo che il consulente ha sollevato seri dubbi sulla riconducibilità della firma, e che il credito è stato già correttamente rideterminato nel quantum; che, ad ogni buon conto, non sfugge al giudicante che il contratto per cui è causa è stato concretamente eseguito dalle parti, e che ha anche pagato circa 10 rate Parte_1
del finanziamento, risultando, quindi, veramente difficile ipotizzare una sua totale estraneità del rapporto;
che tuttavia, si ripete, attesa le risultanze, appare prudente escluderlo dall'ingiunzione, considerato anche quanto spontaneamente proposto dalla soc. opposta nella già citata proposta conciliativa;
rilevato che, nel merito, le contestazioni si basano su eccezioni generiche e non supportate da alcun elemento probatorio;
che, difatti, la banca ha prodotto la documentazione utile a sostegno della pretesa, rilevandosi in atti il contratto di apertura di carta di credito debitamente sottoscritto
(dalla , la quale non ha disconosciuto la firma), gli estratti conto ex art. 50 CP_3
T.U.B. e quant'altro;
pagina 3 di 5 che il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
12169 del 15.09.2000 – Rv. 540174-01); che, invero, nel merito, parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto;
che, infine, la opponente non ha integrato la sua domanda neanche con una consulenza tecnica di parte che potesse corroborare le sue ragioni, contribuendo a rendere la sua domanda generica ed indeterminata, non potendo il giudicante procedere ad una indagine in tal senso, senza che la parte provveda a provare le sue doglianze o a renderle perlomeno plausibili;
che decisamente generiche e poco aderenti appaiono essere anche le doglianze in merito alla fideiussione sottoscritta, non apparendo alcuna irregolarità e non essendo in alcun modo dimostrata la nullità per adesione allo schema ABI: la parte risulta firmataria del contratto insieme all'obbligato principale, non sottoscrittrice di autonoma fideiussione redatta secondo lo schema ABI;
ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, che l'opposizione deve essere accolta, essendo il decreto ingiuntivo emesso per una somma superiore, oltre che per l'espunzione di tra coloro che sono obbligati al pagamento;
Parte_1
che, quindi, considerato l'accoglimento parziale della domanda in merito alla rideterminazione del credito ed al disconoscimento della firma di , Parte_1
unitamente alla fondatezza del credito della società opposta, il giudicante ritiene che trattasi di soccombenza reciproca, apparendo opportuna una piena compensazione delle spese di lite;
pagina 4 di 5 che non può dirsi altrettanto in merito alle spese di consulenza tecnica, atteso che gli esiti hanno dimostrato che il disconoscimento richiesto era fondato, apparendo quindi corretto che le spese vengano disposte a carico della società opposta;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 641/2018, reso il 01/03/2018, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA al pagamento in favore della soc. opposta di euro Parte_1
23.502,65.
COMPENSA integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
PONE a definitivo carico della soc. opposta le spese relative alla consulenza tecnica espletata.
Si comunichi.
Salerno, lì 08/04/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 04/05/2018 al n. 4084/2018 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n. 641/2018, reso il
01/03/2018, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
[...]
Parte_1
Avv. DELLA MALVA IGNAZIO
- opponente -
E
, oggi Controparte_1 Controparte_2
Avv. ZURLO RAFFAELE
Avv. ORNATI ANDREA
pagina 1 di 5 - opposta –
RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la società ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno il CP_1
decreto ingiuntivo n. 641/2018, reso il 01/03/2018, nei confronti di Parte_1
e ; Parte_1
che gli opponenti hanno proposto formale e tempestiva opposizione, eccependo la nullità del contratto di finanziamento posto alla base del decreto ingiuntivo ed il disconoscimento delle firme apposte al contratto da parte di , nonché, nel Parte_1
merito, la illegittimità delle clausole del contratto, nonché l'illegittimità della fideiussione;
che la soc. opposta si è costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza del decreto ingiuntivo;
considerato che in sede di prima udienza il giudicante ha chiesto alla società opposta di specificare analiticamente il credito ingiunto;
che a seguito della richiesta integrazione, essendo stato eccepito da parte di Pt_1
il disconoscimento della firma apposta al contratto, ha dichiarato
[...]
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo per la somma di euro 23.502,65 nei soli confronti di;
Parte_1
rilevato che successivamente sono stati disposti accertamenti grafologici al fine di verificare l'autenticità della firma apposta da;
Parte_1
che le altre richieste istruttorie, tra cui la consulenza tecnico contabile, sono state in toto rigettate, essendo stata rilevata la fondatezza del credito;
osservato che la consulenza grafologica ha evidenziato la presenza di seri dubbi in merito alla autenticità della firma apposta da , nell'ordine del 70-80%; Parte_1
che nessuna certezza può essere addotta, considerato che la perizia è stata effettuata solo su copia;
pagina 2 di 5 rilevato che a seguito del deposito della perizia in parola la soc. opposta ha invitato il giudicante a formulare la proposta conciliativa rinunciando alla pretesa nei confronti di
, confermando, quindi, il decreto ingiuntivo nei confronti della sola Parte_1 [...]
, accettando anche un pagamento dilazionato (nota depositata da parte opposta il Pt_1
11/12/2023); ritenuto da parte del giudicante assolutamente condivisibile quanto dedotto dal primo giudice in merito alla composizione del credito, atteso che la somma ingiunta di euro
29.839,71 comprende anche una voca di penale per decadenza di euro 6.337,06 che non trova giustificazione in una clausola contrattuale e che, pertanto, va esclusa dal computo totale del debito dovuto;
ritenuto, altresì, considerati gli esisti della consulenza, anche attesa la richiesta di parte opposta di escludere dal titolo, che possa confermarsi quanto statuito in Parte_1
ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso in primo luogo che il consulente ha sollevato seri dubbi sulla riconducibilità della firma, e che il credito è stato già correttamente rideterminato nel quantum; che, ad ogni buon conto, non sfugge al giudicante che il contratto per cui è causa è stato concretamente eseguito dalle parti, e che ha anche pagato circa 10 rate Parte_1
del finanziamento, risultando, quindi, veramente difficile ipotizzare una sua totale estraneità del rapporto;
che tuttavia, si ripete, attesa le risultanze, appare prudente escluderlo dall'ingiunzione, considerato anche quanto spontaneamente proposto dalla soc. opposta nella già citata proposta conciliativa;
rilevato che, nel merito, le contestazioni si basano su eccezioni generiche e non supportate da alcun elemento probatorio;
che, difatti, la banca ha prodotto la documentazione utile a sostegno della pretesa, rilevandosi in atti il contratto di apertura di carta di credito debitamente sottoscritto
(dalla , la quale non ha disconosciuto la firma), gli estratti conto ex art. 50 CP_3
T.U.B. e quant'altro;
pagina 3 di 5 che il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
12169 del 15.09.2000 – Rv. 540174-01); che, invero, nel merito, parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto;
che, infine, la opponente non ha integrato la sua domanda neanche con una consulenza tecnica di parte che potesse corroborare le sue ragioni, contribuendo a rendere la sua domanda generica ed indeterminata, non potendo il giudicante procedere ad una indagine in tal senso, senza che la parte provveda a provare le sue doglianze o a renderle perlomeno plausibili;
che decisamente generiche e poco aderenti appaiono essere anche le doglianze in merito alla fideiussione sottoscritta, non apparendo alcuna irregolarità e non essendo in alcun modo dimostrata la nullità per adesione allo schema ABI: la parte risulta firmataria del contratto insieme all'obbligato principale, non sottoscrittrice di autonoma fideiussione redatta secondo lo schema ABI;
ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, che l'opposizione deve essere accolta, essendo il decreto ingiuntivo emesso per una somma superiore, oltre che per l'espunzione di tra coloro che sono obbligati al pagamento;
Parte_1
che, quindi, considerato l'accoglimento parziale della domanda in merito alla rideterminazione del credito ed al disconoscimento della firma di , Parte_1
unitamente alla fondatezza del credito della società opposta, il giudicante ritiene che trattasi di soccombenza reciproca, apparendo opportuna una piena compensazione delle spese di lite;
pagina 4 di 5 che non può dirsi altrettanto in merito alle spese di consulenza tecnica, atteso che gli esiti hanno dimostrato che il disconoscimento richiesto era fondato, apparendo quindi corretto che le spese vengano disposte a carico della società opposta;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 641/2018, reso il 01/03/2018, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA al pagamento in favore della soc. opposta di euro Parte_1
23.502,65.
COMPENSA integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
PONE a definitivo carico della soc. opposta le spese relative alla consulenza tecnica espletata.
Si comunichi.
Salerno, lì 08/04/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 5 di 5