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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/09/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 242 /2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MONTEFIORI NICOLA Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE contumace PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, così provvedere:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 20.02.1993 nel Comune di Codigoro, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Codigoro al n. 2, anno 1993, parte I, ufficio 1.
2. Stante l'autosufficienza economica di ciascuno dei coniugi, i quali già lavorano o potrebbero certamente farlo, ognuno provvederà al proprio mantenimento;
per l'effetto nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile.
3. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codigoro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge.
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva che in data Parte_1 20/02/1993 aveva contratto matrimonio con , che dall'unione non erano CP_1 nati figli
Il rapporto coniugale era entrato in crisi sicchè le parti si separavano il 17.07.2017 con pagina 1 di 2 accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lagosanto, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 8 parte II, serie C, confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 11 parte seconda, serie C. Poiché non era possibile ricostituire l'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Parte resistente non compariva e non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. Il lungo intervallo di tempo trascorso dalla separazione, che si presume ininterrotta, e la condizione di indipendenza raggiunta dai coniugi e la mancata comparizione di parte resistente fanno ritenere impossibile la ricostituzione tra i coniugi di una comunione di vita spirituale e materiale. In ragione della natura della causa e della assenza di contestazione della parte resistente, le spese restano compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 20.02.1993 nel Comune di Codigoro, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Codigoro al n. 2, anno 1993, parte I, ufficio 1. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codigoro di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 9.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MONTEFIORI NICOLA Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE contumace PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, contrariis rejectis, così provvedere:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 20.02.1993 nel Comune di Codigoro, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Codigoro al n. 2, anno 1993, parte I, ufficio 1.
2. Stante l'autosufficienza economica di ciascuno dei coniugi, i quali già lavorano o potrebbero certamente farlo, ognuno provvederà al proprio mantenimento;
per l'effetto nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile.
3. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codigoro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di Legge.
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva che in data Parte_1 20/02/1993 aveva contratto matrimonio con , che dall'unione non erano CP_1 nati figli
Il rapporto coniugale era entrato in crisi sicchè le parti si separavano il 17.07.2017 con pagina 1 di 2 accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lagosanto, con atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 8 parte II, serie C, confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 11 parte seconda, serie C. Poiché non era possibile ricostituire l'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Parte resistente non compariva e non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. Il lungo intervallo di tempo trascorso dalla separazione, che si presume ininterrotta, e la condizione di indipendenza raggiunta dai coniugi e la mancata comparizione di parte resistente fanno ritenere impossibile la ricostituzione tra i coniugi di una comunione di vita spirituale e materiale. In ragione della natura della causa e della assenza di contestazione della parte resistente, le spese restano compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 20.02.1993 nel Comune di Codigoro, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Codigoro al n. 2, anno 1993, parte I, ufficio 1. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codigoro di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 9.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2