Sentenza 27 giugno 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2019, n. 28232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28232 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di NA NI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/04/2018 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 317 cod. pen. e per l'annullamento con rinvio in ordine all'ipotesi del tentativo;
udito il difensore delle parti civili, Avv. Fausto Maria Amato anche in sost. dell'Avv. Marco Zummo, che ha concluso per il rigetto, depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Lillo IU Fiorello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/4/2018 la Corte di appello di Palermo, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la condanna di Di NA NI e di OL LV IU, consiglieri del Comune di Campobello di Mazara, pronunciata con sentenza in data 9/2/2015 dal Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 319-quater, cod. pen. -così riqualificato il fatto, contestato al capo A) come concussione ex art. 317 cod. pen.-, in danno di QU VI e delle società a costui facenti capo.
2. Ha presentato ricorso il Di NA, tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 319-quater cod. pen. La Corte aveva posto a fondamento della condanna solo le dichiarazioni di QU VI, senza elementi di riscontro, pur ìecessari, sia perché il fatto era stato riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., pur non comportante retroattivamente la possibilità di condannare il denunciante, sia perché le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, avrebbero dovuto essere idoneamente suffragate. Inoltre segnala il ricorrente che la Corte aveva omesso di sottoporre le dichiarazioni del QU ad idoneo vaglio critico e di valutare le censure formulate in ordine all'attendibilità del dichiarante o aveva su tale punto fornito una motivazione illogica, non considerando la lacunosità o inverosimiglianza di varie circostanze prospettate. Richiama al riguardo i temi costituiti dalle cadenze temporali e dai pretesi ingiustificati rinvii della pratica relativa all'approvazione del progetto di realizzazione di diciotto villette con trasformazione di una lottizzazione da aperta a chiusa, dalla richiesta di euro 20.000,00 da dividere con altri tre consiglieri comunali, che non avrebbero potuto in realtà assicurare il buon esito della delibera, dalle circostanze del secondo incontro e dalla richiesta di assegni, in realtà tracciabili e non costituenti dunque modalità idonea di una dazione illecita, dall'epilogo della vicenda, con la richiesta di un nuovo incontro da parte del QU a tre mesi di distanza dal precedente, in prossimità della data fissata per la delibera, dopo che lo stesso QU aveva presentato denunce per la vicenda, e con la ingiustificata consegna al OL della busta contenente gli assegni, recante la scritta «x Di NA».
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 319-quater, 56, 322 cod. pen.La vicenda avrebbe dovuto ricondursi ad una mera sollecitazione ad uno scambio di favori, senza che potesse ravvisarsi lo stato di soggezione psicologica del QU, e dunque sulla base di un rapporto paritario, non caratterizzato da abuso della qualità da parte del ricorrente. Di qui la configurabilità dell'ipotesi della mera istigazione di cui all'art. 322 cod. pen. In alternativa avrebbe dovuto considerarsi la ravvisabilità del mero tentativo di induzione indebita, in quanto l'accordo illecito non si era mai perfezionato e neppure vi era stata la promessa da parte del QU, prima che fosse organizzata la simulata consegna degli assegni. In tal modo il fatto avrebbe potuto essere qualificato come delitto tentato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte alla resa dei conti si era indebitamente basata ai fini delle valutazioni relative alla pena sul fatto che il ricorrente, nel professare la sua innocenza, aveva sempre respinto le accuse.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 603, comma 2 e 495, comma 2, cod. proc. pen. Indebitamente la Corte aveva respinto la richiesta di ammissione di una prova sopravvenuta a discarico, da ritenersi decisiva, costituita dalla testimonianza di RI GH, moglie del defunto RA RO, la quale avrebbe dovuto riferire sui rapporti tra il marito e tale AR IU e sull'asserita disponibilità del QU, di cui il AR aveva parlato al RA, a rendere dichiarazioni favorevoli a quest'ultimo e sfavorevoli al Di NA. In conseguenza dell'ammissione della teste si sarebbe dovuta ammettere quella dell'appartenente alla Polizia Giudiziaria di Castelvetrano, cui si erano rivolto il RA, dopo il colloquio con AR. L'acquisizione degli screenshot dei messaggi intercorsi tra Di NA e la vedova di RA avrebbe consentito di far luce sulle ragioni che avevano spinto il QU ad accusare il ricorrente e le nuove prove avrebbero suffragato il giudizio di inattendibilità del QU, sulle cui dichiarazioni si era fondata la condanna. Le valutazioni della Corte in ordine all'irrilevanza della testimonianza, perché riferita a quanto dichiarato da soggetto deceduto sulla base di quanto appreso da altro soggetto deceduto, avrebbero dovuto reputarsi illogiche, in quanto si sarebbe potuto fra l'altro comprendere il nome dell'ufficiale di polizia reso edotto del progetto criminoso della persona offesa, onde comparare le dichiarazioni rese anche dalla RI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte volto a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, esulante dal giudizio di legittimità.
2.1. Va invero rimarcato che la Corte territoriale ha tenuto conto delle dichiarazioni rese da QU VI, reputandole idonee a fondare il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, in quanto attendibili, ferma restando che sono stati individuati anche riscontri di varia natura. Deve sul punto osservarsi che non assume alcun rilievo la circostanza che il reato, risalente al 2010, sia stato riqualificato ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen., essendo stata ravvisata una condotta non di tipo costrittivo bensì di tipo induttivo, già inclusa nella fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen., prima della modifica introdotta dalla legge 190 del 2012. E' infatti agevole sottolineare che il contegno del QU va apprezzato alla luce del quadro normativo a quell'epoca vigente, senza alcuna possibilità di considerarlo alla stregua di una condotta virtualmente punibile, in ragione della sopravvenuta previsione di cui all'art. 319-quater, comma secondo, cod. pen., ciò che deve valere anche ai fini del giudizio sull'attendibilità e sulla conseguente idoneità delle dichiarazioni a costituire prova a carico del ricorrente, non essendo applicabile il disposto dell'art. 192, comma 3 e 4 cod. pen. (per l'affermazione che il soggetto indotto continua a rivestire per i fatti pregressi la qualità di persona offesa, Cass. Sez. 6, n. 31957 del 25/1/2013, Cordaro, rv. 255598).
2.2. D'altro canto, a fronte delle doglianze difensive, riferite a pretese incongruità del racconto del QU, la Corte ha sottolineato come il progetto coltivato dal predetto, volto alla trasformazione della lottizzazione, avesse subito rilevanti ritardi e come dopo l'approvazione da parte della Commissione edilizia, peraltro seguita a richieste presentate a partire dal 2006, per due volte il Consiglio comunale avesse rinviato l'approvazione definitiva, facendo riferimento ad approfondimenti istruttori che peraltro non venivano effettuati. Ed ha altresì rilevato come ancora alla data del 10 giugno 2010 nulla fosse stato fatto e come solo dopo l'arresto del Di NA l'allora Sindaco RA in data 23/6/2010 avesse sollecitato l'architetto OS GR a provvedere nel tempo più breve possibile. Inoltre è stato sottolineato come il QU, avendo cercato di avere chiarimenti dal Di NA, avesse immediatamente constatato che costui aveva piena contezza della situazione e come in tale quadro il predetto avesse formulato la prima richiesta di una somma di denaro, destinata ad essere suddivisa con altri consiglieri comunali. Solo assertivamente, a fronte di ciò, è stata prospettata la mancata risposta alle deduzioni difensive, sulle quali al contrario la Corte ha provveduto con valutazioni che non possono in alcun modo reputarsi manifestamente illogiche. Altrettanto deve dirsi per gli ulteriori rilievi riguardanti la pretesa ripartizione delle somme e la consegna di assegni in garanzia, che secondo quanto riferito dal QU sarebbe stata prospettata dal Di NA: la Corte ha infatti rilevato che, atteso il ruolo preminente del Di NA in Consiglio comunale, l'accoglimento della sua richiesta, volta a beneficiare anche altri consiglieri a lui vicini, avrebbe dovuto reputarsi idonea ad assicurare all'occorrenza la necessaria maggioranza, mentre, relativamente alla dazione di assegni, è stato osservato come il Di NA, esperto bancario, non solo aveva piena contezza della tracciabilità degli assegni, proprio per questo richiesti intanto a garanzia, con la prospettiva dell'incasso delle somme richieste solo dopo la vendita da parte del QU della prima villetta, ma aveva anche la capacità di operare per giungere se del caso all'incasso con gli opportuni escamotages, che peraltro, secondo il racconto del QU, erano stati a costui prospettati. Quanto al tempo trascorso tra l'ultima richiesta di denaro e l'incontro, sollecitato dallo stesso QU, culminato nella consegna degli assegni e il successivo arresto dei protagonisti, è stato tutt'altro che illogicamente rimarcato dai Giudici di merito non solo che nel frattempo il QU si era munito del libretto di assegni di cui era inizialmente sprovvisto, ma soprattutto che fin dal marzo del 2010 egli aveva denunciato i fatti, ciò che valeva a sgomberare il campo da possibili dubbi sulla limpidezza della successiva iniziativa, con l'incontro avvenuto il giorno prima di quello della seduta del Consiglio comunale, fissata anche per l'approvazione del progetto caro al QU. Deve d'altro canto aggiungersi che, come si avrà modo di ribadire nell'esaminare il secondo motivo, in occasione dei precedenti incontri il QU aveva preso nota delle richieste formulategli dal Di NA e aveva mostrato di voler accontentare il suo interlocutore, tanto da prospettare altre modalità di pagamento (anche se di seguito aveva deciso di denunciare i fatti), non essendovi dunque sul piano logico la necessità di ulteriori richieste del Di NA per poter giungere al soddisfacimento delle pretese, cui era volto l'ultimo incontro sollecitato dallo stesso QU. Solo assertivamente il ricorrente ha dedotto l'illogicità del racconto del QU e delle valutazioni formulate dalla Corte in ordine allo sviluppo e alle modalità di tale ultimo incontro, all'esito del quale il predetto consegnò una busta contenente gli assegni al OL, risultando peraltro tutt'altro che incongrua l'annotazione «x Di NA», apposta dal QU sulla busta. Deve dunque sottolinearsi come la Corte abbia ricostruito la vicenda tenendo conto delle deduzioni difensive e nel contempo ribadendo motivatamente l'attendibilità del racconto del QU, in quanto non connotato da significative smagliature logiche, al di là di talune marginali incertezze dovute anche al tempo trascorso dai fatti.
2.3. Va peraltro rilevato che i Giudici di merito hanno dato conto anche dei riscontri acquisiti, facendo riferimento alle dichiarazioni del OL, che, nel tentativo di negare la propria diretta partecipazione, aveva sostanzialmente asseverato l'assunto relativo alla condotta di tipo concussivo subita dal QU, e alle dichiarazioni di altri testi, che erano fra l'altro valse a smentire talune discolpa del Di NA, fermo restando che l'arresto dei due imputati era seguito alla consegna della busta contenente gli assegni e destinata al Di NA.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. La Corte ha dato ampiamente conto del fatto che la richiesta formulata dal Di NA era stata il frutto di un abuso della sua qualità di pubblico ufficiale, che aveva esercitato una pressione indebita sul QU, approfittando dello stato di soggezione in cui costui si trovava a seguito dei ritardi nell'approvazione del progetto, a fronte dell'indebitamento e delle imminenti scadenze. D'altro canto il rilievo dato nel motivo di ricorso alla duplice circostanza che proprio il QU avesse cercato un confronto con il Di NA, a seguito del differimento della delibera di approvazione, e che sempre il QU avesse assunto l'iniziativa dell'ultimo incontro, a seguito del quale era stata effettuata la consegna degli assegni, costituisce un mero tentativo di sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dai Giudici di merito circa il fatto che il ricorrente aveva formulato una richiesta del tutto ingiustificata nei confronti di un soggetto che si dibatteva in una situazione di difficoltà, acuita dalla mancata approvazione del progetto. Correttamente dunque la Corte ha escluso che potesse parlarsi di una condizione paritaria tra i due interlocutori, essendo stata ravvisata una vera e propria prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita (sul punto Cass. Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, dep. nel 2014, Maldera, rv. 258474).
3.2. E' infondata anche la doglianza riguardante la configurabilità di un mero tentativo.E' noto al riguardo che il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., come peraltro il reato di cui all'art. 317 cod. pen., si perfeziona con la dazione o con la promessa del denaro o dell'utilità. La condotta abusiva del funzionario, espressione di prevaricazione, si proietta dunque verso il risultato perseguito, che è costituito dalla manifestata accondiscendenza dell'extraneus. D'altro canto, ove risulti che vi sia stata condotta prevaricatrice, la reazione del privato, conforme agli auspici dell'intraneus, non può che costituire il risultato perseguito. Diverso discorso va oggi fatto per la specifica valutazione della condotta del privato, il quale è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 319-quater, comma secondo, cod. pen. della promessa o della dazione, ove frutto di condotta induttiva ma non anche costrittiva. In tal caso al dato esteriore deve accompagnarsi un corrispondente coefficiente psicologico di adesione consapevole alla pur prevaricatrice volontà altrui.
3.3. Nel caso di specie deve rimarcarsi che, in base alla ricostruzione dei Giudici di merito, in occasione dell'ultimo incontro il QU ebbe a consegnare al OL, su indicazione del Di NA, la busta contenente gli assegni. Su tali basi deve parlarsi di una vera e propria dazione. Peraltro è stato sottolineato dal Tribunale, senza che sul punto la Corte si sia diversamente espressa, avendo anzi dato conto di quanto osservato dal primo Giudice (pag. 28 della sentenza impugnata), che in realtà a seguito della richiesta formulata dal ricorrente nel corso dei primi due incontri il pur titubante QU aveva manifestato il proprio intendimento di assecondare la volontà del ricorrente, sostanzialmente accettando la richiesta, tanto da proporre determinate modalità di erogazione. In particolare ha rilevato il Tribunale (pagg. 35 e 55 della sentenza di primo grado) che il QU aveva finito per cedere alle richieste del Di NA, anche se successivamente aveva cambiato idea, ritenendo di dover denunciare quanto accaduto. Deve in effetti rilevarsi che la promessa assume rilievo nell'ambito della fattispecie proprio in quanto destinata ad assicurare all'intraneus che la richiesta è stata accolta, essendone prospettato il successivo adempimento, non potendo rilevare residue incertezze in ordine alle modalità di erogazione. Ciò significa che nel caso di specie ben si sarebbe potuto ravvisare il reato prima dell'effettiva consegna degli assegni, in conseguenza del fatto che il QU, in base alla ricostruzione dei Giudici di merito, non aveva manifestato incertezze sull'an, ma aveva semmai cercato di trattare sul quomodo.Si pone in linea con tale assunto il fatto che, secondo quanto risulta dalla sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte territoriale, il QU, a seguito dell'ultima richiesta, formulatagli, per il tramite di un suo emissario, dal Di NA, si fosse opposto all'intromissione di un terzo ai fini della consegna.
3.4. Alla luce di quanto rilevato le doglianze difensive, incentrate sul mancato perfezionamento di una dazione o di una promessa, in conseguenza della denuncia del QU e della predisposizione da parte della P.G. di un controllo mirato, nella fase della consegna, non sono fondate. Non par dubbio sulla base di quanto ricostruito nella sentenza impugnata che la fase finale fosse stata caratterizzata dall'intesa intercorrente tra il QU e la P.G.: ma al di là della riserva mentale del QU in tale fase, deve ritenersi che l'epilogo della vicenda fosse comunque dipeso dalla pregressa condotta prevaricatrice tenuta dal Di NA e fosse dunque ad essa direttamente ricollegabile ai fini della valutazione del suo rilievo penale. E' stato del resto più volte affermato che «ai fini della consumazione del delitto di concussione, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità fatta dalla vittima del reato al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio dev'essere considerata nel suo oggettivo significato, sicché l'eventuale riserva mentale di non adempiere non ha rilievo alcuno» (Cass. Sez. 6, n. 10492 del 20/9/1995, Battafarano, rv. 202999). Più di recente è stato sottolineato che «ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen., è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere nè l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo» (Cass. Sez.
6. n. 27723 del 8/3/2018, Bianchini, rv. 273393; in senso analogo Cass. Sez.
6. n. 16154 del 11/1/2013, Pierri, rv. 254541). In talune occasioni è stato peraltro rilevato più specificamente che è ravvisabile il delitto consumato allorché a prescindere dalla riserva mentale l'intervento della P.G. sia sollecitato dopo che sia stata fatta la promessa, nel caso contrario essendo ravvisabile il mero tentativo (sul punto Cass. Sez. 6, n. 30884 del 5/4/2018, Liverani, rv. 273596; Cass. Sez. 6, n. 20914 del 5/4/2012, Tricarico, rv. 252786). Deve in realtà sottolinearsi come l'evento consumativo assuma rilievo sul piano oggettivo, una diversa valutazione dovendosi oggi formulare, secondo quanto si è già rilevato, con riguardo alla volontà consapevole di chi eroga o promette il denaro o l'utilità.Sta di fatto tuttavia che nel caso in esame, sulla base di quanto si è in precedenza rilevato, deve ritenersi che la denuncia del QU fosse intervenuta dopo che inizialmente egli aveva già manifestato al Di NA il proprio intendimento di accogliere la richiesta, dovendosi considerare inerenti al merito e non consentite in questa sede le doglianze volte a contestare sul punto la lettura delle risultanze probatorie. Ne discende che è comunque irrilevante ai fini della consumazione del reato la circostanza che fosse stata poi presentata la denuncia e che l'ultimo incontro, seguito dalla consegna degli assegni, fosse avvenuto sotto il controllo della P.G.
3.5. Non può per contro accogliersi la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 317 cod. pen. formulata nelle sue conclusioni dal P.G., in quanto è dirimente il non contrastato accertamento in punto di fatto, operato dai Giudici di merito, in ordine alla non sicura approvabilità del progetto, cui è stata riconnessa la prospettiva del conseguimento da parte del QU di un tornaconto, cioè quello di assicurarsi comunque quell'approvazione, che è stata posta a fondamento della ravvisabilità di una condotta induttiva, integrante l'attuale fattispecie di cui all'art. 319-quater cod. pen.
4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare diverse valutazioni di merito, esulanti dalla sfera dello scrutinio di legittimità. La Corte ha in realtà fondato tutt'altro che arbitrariamente il proprio giudizio in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'entità della pena non sulla circostanza che il ricorrente avesse respinto le accuse bensì sulla gravità dei fatti e sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili, a fronte della mancanza di segnali di resipiscenza, in aggiunta essendosi sottolineato che il ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee aveva gratuitamente adombrato frequentazioni malavitose del QU.
5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. Si è dedotto che la Corte avrebbe omesso di acquisire una prova sopravvenuta decisiva, costituita dalle dichiarazioni di RI GH, moglie dell'ex Sindaco RA, e dagli screenshot dei messaggi intercorsi tra Di NA e la RI. Si sarebbe dovuto per tale via fare luce su quanto dichiarato da tale AR, nel frattempo deceduto, all'ex Sindaco RA, parimenti deceduto, in ordine alla disponibilità manifestata dal QU a rendere dichiarazioni favorevoli al RA e sfavorevoli al Di NA, potendosi sulla base delle dichiarazioni della RI identificare anche l'appartenente alla Polizia Giudiziaria di Castelvetrano cui il RA si sarebbe rivolto. E' di tutta evidenza che un sifiatto tema di prova, asseritamente dedotto per far luce sull'attendibilità del QU, non presenti connotazioni di decisività, non solo perché riferibile a consapevolezze in realtà provenienti da soggetti deceduti, ma in primo luogo perché genericamente formulato e radicalmente inidoneo a far comprendere in che modo e per quale motivo fosse prospettabile che il QU potesse rendere dichiarazioni a favore del RA e nel contempo sfavorevoli al Di NA, specificamente incidenti sulla valutazione dei fatti addebitati al Di NA, a fronte della diversità delle imputazioni rispettivamente ascritte in questa sede ai predetti. Parimenti generico risulta peraltro anche il riferimento agli screenshot, come quello al funzionario di P.G. di Castelvetrano, di cui non è stato specificamente indicato alcun tipo di concreto intervento.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere infine condannato a rifondere alle parti civili le spese di difesa del grado, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di costituzione di parte civile in favore di QU VI, CC OS IM e OK ON, che liquida in complessivi euro 4.824, olt