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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8380 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9295/2022 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9295/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11/09/2025 senza fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore Dr (giusta procura del 14/1/2022, in atti Dott. Parte_2
Notaio in Milano Rep. N. 26551) ed Persona_1 elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile ( C.F. che lo rapp.ta e difende C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 II comma di voler ricevere le comunicazioni anche presso il proprio numero di fax 0815463790 o, eventualmente al proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai Email_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 DPR 11/2/2005 n. 68 e ss modificazioni ed integrazioni;
ATTORE
E
l' (C.F. ) di Napoli e il Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Controparte_2 P.IVA_3 legali rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano ex lege alla via Armando Diaz n°11 (C.F. P.E.C. C.F._2
; Email_2
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza cartolare dell'11/09/2025 a seguito di deposito di note sostitutive del verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58
della legge 69/09 prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
A questo punto, e prima di passare ad esaminare il merito del giudizio, si ritiene opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli al fine di condannare l'Istituto scolastico
[...]
convenuto al pagamento delle seguenti somme:
1. € 5.011,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco allegato alla produzione di parte (cfr. doc. n. 1);
2. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
- 2 - da determinarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, costituenti la predetta sorte capitale, sino al saldo;
3. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
4. € 1.120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti ad € 40,00 per ciascuna delle 28
fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto di essere cessionaria dei crediti portati nelle fatture emesse da Telecom in forza degli atti di cessione Rep. 24776 del 19/7/21 notificato il 16/8/21 e Rep. 70842 del
6/8/21 notificato il 6/8/22 (all. 2 e 3) (cfr. doc. 3) a titolo di forniture di servizi erogati in favore dell'Istituto scolastico e che in forza di tale cessione era, dunque, legittimata ad agire contro la Amministrazione ceduta per il pagamento della sorte capitale portata nelle predette fatture nonché per il pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi, anche essi oggetto
- 3 - di cessione in forza dell'atto traslativo del credito, da determinarsi, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti sorte capitale, nonché al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art
1283 c.c., per gli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, da determinarsi anch'essi nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in forza del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
In relazione a tutte le 28 fatture prodotte, rimaste asseritamente insolute, deduceva, infine, di aver diritto al pagamento ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
dell'importo di € 1.120,00.
Inoltre, in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, l'istante chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell' istituto convenuto, per l'effetto, condannare lo stesso, al pagamento in favore della ricorrente di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
- 4 - L'Amministrazione convenuta si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito. In primo luogo, e in via preliminare, la parte si doleva della nullità della citazione per genericità e difetto dell'editio actionis
attesa l'asserita inidoneità dell'atto introduttivo ad assolvere la sua precipua funzione di rendere edotta la parte convenuta in giudizio in ordine all'oggetto e alla natura della pretesa azionata. Ciò in quanto, a giudizio della convenuta, controparte si limitava a riferirsi, genericamente, a fatture emesse dalla società cedente i crediti oggetto del giudizio da pagarsi alla società attrice in forza di contratti di cessione del credito intervenuti tra la stessa e Telecom, limitandosi ad indicare tali fatture negli atti allegati,
omettendo, tuttavia, di indicare le ragioni di fatto e di diritto alla base delle correlate pretese. Pertanto, l'Amministrazione si doleva della lesione del suo diritto di difesa non essendo stato per la stessa possibile predisporre una difesa adeguata attesa l'impossibilità di identificare con precisione le prestazioni asseritamente eseguite e rimaste insolute stante anche il mancato deposito e indicazioni dei titoli costituivi dei crediti azionati.
Nel merito, la convenuta eccepiva:
- la nullità del contratto di cessione dei crediti attesa la mancata prova della forma scritta, richiesta ad substantiam, del rapporto negoziale instaurato a monte tra l'Amministrazione
ceduta e la società cedente;
ribandendo, sul punto, che la
- 5 - normativa in materia esige che gli atti negoziali posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, ancorché agisca in posizione paritetica con i destinatari della propria attività, ovvero iure
privatorum, debbono estrinsecarsi, a pena di nullità, attraverso la forma scritta.
- la mancata prova in ordine all'effettivo espletamento delle prestazioni presuntivamente appaltate alla società Manital
fonte dei crediti azionati;
- il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice attesa la mancata prova in ordine alla asserita qualità di cessionaria dei crediti;
la validità e/o esistenza della notifica di tale cessione.
In relazione al primo punto, veniva evidenziato che la società attrice non aveva depositato i contratti di somministrazione da cui scaturivano i crediti documentati dalle fatture
Invero, richiamando il principio di ripartizione dell'onere probandi delineato dall'art. 2697 c.c., l'Amministrazione evidenziava che parte attrice non aveva assolto la prova in ordine all'esistenza del fatto costitutivo dei crediti azionati ma si era limitata meramente ad allegare un elenco di atti di formazione unilaterale, quali fatture commerciali e note di debito, ex sé
assolutamente inidonei a suffragare la pretesa avanzata.
- 6 - Infine, in merito alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via residuale ex art. 2041 c.c., l'Avvocatura contestava la legittimazione attiva atteso la posizione di cessionario di credito di fonte contrattuale assunta da parte attrice.
Orbene, alla luce di tali argomentazioni, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “affinché il Tribunale, disposta l'invocata integrazione
della domanda di parte attrice ex art. 164, comma 4, c.p.c., voglia, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda in
quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Spese vinte”.
Instaurato il giudizio, il giudice monocratico rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendo lo stesso completo sotto il profilo del
petitum e della causa petendi, e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. rinviando all'udienza del 08/05/2023.
Depositate le relative memorie e rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice la causa veniva introitava a sentenza senza termini.
Orbene, ricostruiti in tali i termini i fatti di causa e l'andamento del processo, si ritiene che, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, la domanda azionata non sia meritevole di accoglimento e vada dunque rigettata per le ragioni di seguito esposte.
- 7 - Parte attrice agisce quale cessionaria dei crediti della società Telecom
e, a fondamento della propria legittimazione ad agire, ha prodotto i contratti di cessione Rep. 24776 del 19/7/21, notificato a mezzo PEC in data 16/8/21,
e Rep. 70842 del 2/8/21 notificato a mezzo PEC in data 6/8/21 mentre non ha depositato i contratti a monte della somministrazione, stipulati tra la cedente e la convenuta Amministrazione, i quali, si caratterizzano per essere contratti a struttura cd. forte che esigono la forma scritta quale requisito strutturale di validità.
Invero, si rammenta in diritto che i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam,
requisito richiesto dalla legge al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02). La volontà
di obbligarsi della pubblica amministrazione deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n.
- 8 - 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11). Queste finalità
presuppongono, infatti, che, per identificare con la dovuta precisione il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto,
che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., Cass.
civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
La necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare concordato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. civ. n. 7297/09).
I contratti in esame, dunque, oltre a richiedere la forma scritta ad
substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, non potendosi ritenere, in caso contrario, che il consenso sia stato validamente espresso.
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove
- 9 - tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. civ. n. 5234/04).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam
e, pertanto, nullo, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti.
Inoltre, l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione, che non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad
probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per
- 10 - presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. n. 25999/18;
Cass. civ. n. 12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02).
Resta poi ancora da sottolineare come la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate, è previsto a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ.,
sez. un., n. 7294/17; Cass. civ. n. 19251/18).
Pertanto, alla luce di tale quadro normativo e dell'impostazione esegetica espressa, alla quale codesto giudice intende aderire, non può
trovare accoglimento la prospettazione attorea che intende provare il titolo a fondamento della pretesa sulla base delle fatture emesse dalla cedente e in ragione delle notificate cessioni, in considerazione dell'assenza di contestazione da parte della PA ceduta al momento delle stesse.
Invero, come già sottolineato, il requisito della forma scritta ad
substantiam non è altrimenti surrogabile a livello probatorio, sicché anche la circostanza per cui altre fatture relative al rapporto sarebbero state pagate non appare idonea a supplire al difetto di forma.
Alla luce delle osservazioni che precedono, di valore assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata sul punto, la domanda di pagamento formulata da parte attrice in qualità di cessionaria di Telecom va,
- 11 - quindi, rigettata.
Infine, non appare condivisibile, in quanto carente dei requisiti richiesti ex lege, la domanda esperita in via graduata di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc.
In punto di diritto è opportuno evidenziare che l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa e che tra i due eventi vi sia un rapporto di causalità diretta ed immediata, in virtù del quale lo spostamento patrimoniale sia riconducibile ad un'unica vicenda sostanziale.
La ratio della previsione è strettamente legata alla pretesa dell'ordinamento a che ogni «arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela» (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330).
Tuttavia, stante l'eccezionalità del rimedio, ai fini dell'ammissibilità
della relativa azione è necessaria la sussistenza del presupposto della residualità della stessa.
Nella fattispecie in esame, invece, appaiano astrattamente esperibili dall'impoverito rimedi tipici idonei a far valere le proprie ragioni;
pertanto,
difetta il requisito della residualità.
Invero, l'odierno giudicante osserva che, “il carattere sussidiario
- 12 - dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere
esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal
danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia
originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse
dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una
valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo
dalla previsione del suo esito” (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
Infatti, , quale cessionaria dei vari crediti vantati Parte_1
nei confronti della convenuta, ben potrebbe agire direttamente nei confronti della cedente, in quanto unico soggetto al quale è legata in forza di un vincolo contrattuale, ossia i singoli contratti di cessione del credito e,
dunque, tenuto alla garanzia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1266 c.c. che impone al cedente, in forza dell'effetto traslativo immediato dell'atto di cessione, di garantire l'esistenza del credito oggetto del contratto.
Al contrario, non può ritenersi ammissibile, da parte del cessionario,
l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore ceduto,
atteso che tra i requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c. vi è, senza dubbio, quello della “correlativa diminuzione patrimoniale”, che pare escludere a chiare lettere l'esperibilità dell'azione de quo verso il terzo avvantaggiato, ossia l'esperibilità dell'azione indiretta di ingiustificato arricchimento;
in particolare, il concetto di correlatività lascia ipotizzare la sussistenza di un
- 13 - collegamento eziologico diretto ed immediato tra arricchito e depauperato,
sine causa. Infatti, il concetto stesso di correlatività è riferibile ad un nesso di causalità diretta, nel senso che l'impoverimento deve essere causa dell'arricchimento o che entrambi siano effetti della medesima causa, e ciò
varrebbe ad escludere l'esperibilità dell'azione verso il terzo (nel caso di specie l'amministrazione ceduta), perché, a rigore, il vantaggio patrimoniale da tale soggetto conseguito deriva del rapporto di provvista intrattenuto con la cedente, che a lui ha offerto i servizi.
Ne discende, pertanto, il totale rigetto della domanda attorea.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile,
8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147 del 2022 tenendo conto del valore della causa, della complessità del giudizio, e dell'attività compiuta con espunzione dei compensi dovuti per la fase istruttoria in quanto non espletata.
- 14 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00, oltre IVA e accessori come per legge, nonché, le spese di lite già liquidate nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Napoli, così deciso in data 25/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
- 15 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2041 c.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9295/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11/09/2025 senza fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore Dr (giusta procura del 14/1/2022, in atti Dott. Parte_2
Notaio in Milano Rep. N. 26551) ed Persona_1 elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile ( C.F. che lo rapp.ta e difende C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 II comma di voler ricevere le comunicazioni anche presso il proprio numero di fax 0815463790 o, eventualmente al proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai Email_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 DPR 11/2/2005 n. 68 e ss modificazioni ed integrazioni;
ATTORE
E
l' (C.F. ) di Napoli e il Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Controparte_2 P.IVA_3 legali rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano ex lege alla via Armando Diaz n°11 (C.F. P.E.C. C.F._2
; Email_2
CONVENUTA
Oggetto: Somministrazione.
Conclusioni: come da verbale di udienza cartolare dell'11/09/2025 a seguito di deposito di note sostitutive del verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/07/2009 (appunto, l'art. 58
della legge 69/09 prevede espressamente l'immeditata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado).
A questo punto, e prima di passare ad esaminare il merito del giudizio, si ritiene opportuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
adiva il Tribunale di Napoli al fine di condannare l'Istituto scolastico
[...]
convenuto al pagamento delle seguenti somme:
1. € 5.011,47 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco allegato alla produzione di parte (cfr. doc. n. 1);
2. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale
- 2 - da determinarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture, costituenti la predetta sorte capitale, sino al saldo;
3. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
4. € 1.120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti ad € 40,00 per ciascuna delle 28
fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto di essere cessionaria dei crediti portati nelle fatture emesse da Telecom in forza degli atti di cessione Rep. 24776 del 19/7/21 notificato il 16/8/21 e Rep. 70842 del
6/8/21 notificato il 6/8/22 (all. 2 e 3) (cfr. doc. 3) a titolo di forniture di servizi erogati in favore dell'Istituto scolastico e che in forza di tale cessione era, dunque, legittimata ad agire contro la Amministrazione ceduta per il pagamento della sorte capitale portata nelle predette fatture nonché per il pagamento degli interessi di mora maturati e maturandi, anche essi oggetto
- 3 - di cessione in forza dell'atto traslativo del credito, da determinarsi, ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti sorte capitale, nonché al pagamento degli interessi anatocistici ai sensi dell'art
1283 c.c., per gli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, da determinarsi anch'essi nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in forza del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
In relazione a tutte le 28 fatture prodotte, rimaste asseritamente insolute, deduceva, infine, di aver diritto al pagamento ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
dell'importo di € 1.120,00.
Inoltre, in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, l'istante chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte dell' istituto convenuto, per l'effetto, condannare lo stesso, al pagamento in favore della ricorrente di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
- 4 - L'Amministrazione convenuta si costituiva, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito. In primo luogo, e in via preliminare, la parte si doleva della nullità della citazione per genericità e difetto dell'editio actionis
attesa l'asserita inidoneità dell'atto introduttivo ad assolvere la sua precipua funzione di rendere edotta la parte convenuta in giudizio in ordine all'oggetto e alla natura della pretesa azionata. Ciò in quanto, a giudizio della convenuta, controparte si limitava a riferirsi, genericamente, a fatture emesse dalla società cedente i crediti oggetto del giudizio da pagarsi alla società attrice in forza di contratti di cessione del credito intervenuti tra la stessa e Telecom, limitandosi ad indicare tali fatture negli atti allegati,
omettendo, tuttavia, di indicare le ragioni di fatto e di diritto alla base delle correlate pretese. Pertanto, l'Amministrazione si doleva della lesione del suo diritto di difesa non essendo stato per la stessa possibile predisporre una difesa adeguata attesa l'impossibilità di identificare con precisione le prestazioni asseritamente eseguite e rimaste insolute stante anche il mancato deposito e indicazioni dei titoli costituivi dei crediti azionati.
Nel merito, la convenuta eccepiva:
- la nullità del contratto di cessione dei crediti attesa la mancata prova della forma scritta, richiesta ad substantiam, del rapporto negoziale instaurato a monte tra l'Amministrazione
ceduta e la società cedente;
ribandendo, sul punto, che la
- 5 - normativa in materia esige che gli atti negoziali posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, ancorché agisca in posizione paritetica con i destinatari della propria attività, ovvero iure
privatorum, debbono estrinsecarsi, a pena di nullità, attraverso la forma scritta.
- la mancata prova in ordine all'effettivo espletamento delle prestazioni presuntivamente appaltate alla società Manital
fonte dei crediti azionati;
- il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice attesa la mancata prova in ordine alla asserita qualità di cessionaria dei crediti;
la validità e/o esistenza della notifica di tale cessione.
In relazione al primo punto, veniva evidenziato che la società attrice non aveva depositato i contratti di somministrazione da cui scaturivano i crediti documentati dalle fatture
Invero, richiamando il principio di ripartizione dell'onere probandi delineato dall'art. 2697 c.c., l'Amministrazione evidenziava che parte attrice non aveva assolto la prova in ordine all'esistenza del fatto costitutivo dei crediti azionati ma si era limitata meramente ad allegare un elenco di atti di formazione unilaterale, quali fatture commerciali e note di debito, ex sé
assolutamente inidonei a suffragare la pretesa avanzata.
- 6 - Infine, in merito alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via residuale ex art. 2041 c.c., l'Avvocatura contestava la legittimazione attiva atteso la posizione di cessionario di credito di fonte contrattuale assunta da parte attrice.
Orbene, alla luce di tali argomentazioni, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “affinché il Tribunale, disposta l'invocata integrazione
della domanda di parte attrice ex art. 164, comma 4, c.p.c., voglia, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda in
quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Spese vinte”.
Instaurato il giudizio, il giudice monocratico rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ritenendo lo stesso completo sotto il profilo del
petitum e della causa petendi, e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. rinviando all'udienza del 08/05/2023.
Depositate le relative memorie e rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice la causa veniva introitava a sentenza senza termini.
Orbene, ricostruiti in tali i termini i fatti di causa e l'andamento del processo, si ritiene che, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, la domanda azionata non sia meritevole di accoglimento e vada dunque rigettata per le ragioni di seguito esposte.
- 7 - Parte attrice agisce quale cessionaria dei crediti della società Telecom
e, a fondamento della propria legittimazione ad agire, ha prodotto i contratti di cessione Rep. 24776 del 19/7/21, notificato a mezzo PEC in data 16/8/21,
e Rep. 70842 del 2/8/21 notificato a mezzo PEC in data 6/8/21 mentre non ha depositato i contratti a monte della somministrazione, stipulati tra la cedente e la convenuta Amministrazione, i quali, si caratterizzano per essere contratti a struttura cd. forte che esigono la forma scritta quale requisito strutturale di validità.
Invero, si rammenta in diritto che i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam,
requisito richiesto dalla legge al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 9165/02). La volontà
di obbligarsi della pubblica amministrazione deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n.
- 8 - 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11). Queste finalità
presuppongono, infatti, che, per identificare con la dovuta precisione il contenuto impegnativo di un rapporto instaurato dalla pubblica amministrazione, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto,
che, in ogni caso, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., Cass.
civ. n. 7913/02; Cass. civ. n. 15488/01).
La necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare concordato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio di garanzia e controllo, destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. civ. n. 7297/09).
I contratti in esame, dunque, oltre a richiedere la forma scritta ad
substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, non potendosi ritenere, in caso contrario, che il consenso sia stato validamente espresso.
Né la forma scritta ad substantiam può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove
- 9 - tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr. Cass. civ. n. 5234/04).
Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam
e, pertanto, nullo, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti.
Inoltre, l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione, che non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad
probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per
- 10 - presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. n. 25999/18;
Cass. civ. n. 12178/00 e Cass. civ. n. 11765/02).
Resta poi ancora da sottolineare come la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate, è previsto a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ.,
sez. un., n. 7294/17; Cass. civ. n. 19251/18).
Pertanto, alla luce di tale quadro normativo e dell'impostazione esegetica espressa, alla quale codesto giudice intende aderire, non può
trovare accoglimento la prospettazione attorea che intende provare il titolo a fondamento della pretesa sulla base delle fatture emesse dalla cedente e in ragione delle notificate cessioni, in considerazione dell'assenza di contestazione da parte della PA ceduta al momento delle stesse.
Invero, come già sottolineato, il requisito della forma scritta ad
substantiam non è altrimenti surrogabile a livello probatorio, sicché anche la circostanza per cui altre fatture relative al rapporto sarebbero state pagate non appare idonea a supplire al difetto di forma.
Alla luce delle osservazioni che precedono, di valore assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata sul punto, la domanda di pagamento formulata da parte attrice in qualità di cessionaria di Telecom va,
- 11 - quindi, rigettata.
Infine, non appare condivisibile, in quanto carente dei requisiti richiesti ex lege, la domanda esperita in via graduata di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc.
In punto di diritto è opportuno evidenziare che l'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa e che tra i due eventi vi sia un rapporto di causalità diretta ed immediata, in virtù del quale lo spostamento patrimoniale sia riconducibile ad un'unica vicenda sostanziale.
La ratio della previsione è strettamente legata alla pretesa dell'ordinamento a che ogni «arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela» (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330).
Tuttavia, stante l'eccezionalità del rimedio, ai fini dell'ammissibilità
della relativa azione è necessaria la sussistenza del presupposto della residualità della stessa.
Nella fattispecie in esame, invece, appaiano astrattamente esperibili dall'impoverito rimedi tipici idonei a far valere le proprie ragioni;
pertanto,
difetta il requisito della residualità.
Invero, l'odierno giudicante osserva che, “il carattere sussidiario
- 12 - dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere
esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal
danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia
originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse
dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una
valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo
dalla previsione del suo esito” (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
Infatti, , quale cessionaria dei vari crediti vantati Parte_1
nei confronti della convenuta, ben potrebbe agire direttamente nei confronti della cedente, in quanto unico soggetto al quale è legata in forza di un vincolo contrattuale, ossia i singoli contratti di cessione del credito e,
dunque, tenuto alla garanzia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1266 c.c. che impone al cedente, in forza dell'effetto traslativo immediato dell'atto di cessione, di garantire l'esistenza del credito oggetto del contratto.
Al contrario, non può ritenersi ammissibile, da parte del cessionario,
l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore ceduto,
atteso che tra i requisiti richiesti dall'art. 2041 c.c. vi è, senza dubbio, quello della “correlativa diminuzione patrimoniale”, che pare escludere a chiare lettere l'esperibilità dell'azione de quo verso il terzo avvantaggiato, ossia l'esperibilità dell'azione indiretta di ingiustificato arricchimento;
in particolare, il concetto di correlatività lascia ipotizzare la sussistenza di un
- 13 - collegamento eziologico diretto ed immediato tra arricchito e depauperato,
sine causa. Infatti, il concetto stesso di correlatività è riferibile ad un nesso di causalità diretta, nel senso che l'impoverimento deve essere causa dell'arricchimento o che entrambi siano effetti della medesima causa, e ciò
varrebbe ad escludere l'esperibilità dell'azione verso il terzo (nel caso di specie l'amministrazione ceduta), perché, a rigore, il vantaggio patrimoniale da tale soggetto conseguito deriva del rapporto di provvista intrattenuto con la cedente, che a lui ha offerto i servizi.
Ne discende, pertanto, il totale rigetto della domanda attorea.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile,
8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147 del 2022 tenendo conto del valore della causa, della complessità del giudizio, e dell'attività compiuta con espunzione dei compensi dovuti per la fase istruttoria in quanto non espletata.
- 14 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P, dott.ssa Filomena Fiore,
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00, oltre IVA e accessori come per legge, nonché, le spese di lite già liquidate nel procedimento monitorio.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Napoli, così deciso in data 25/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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