Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 203
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impositivo deve indicare tutti gli elementi a base della pretesa per consentire un efficace contraddittorio. La cartella di pagamento, in assenza di atti prodromici provati dall'amministrazione, deve contenere gli elementi che permettano l'immediata individuazione della pretesa e la predisposizione di una puntuale difesa, cosa che non è avvenuta nel caso di specie a causa della genericità dei codici e della mancata allegazione della documentazione a supporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 203
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 203
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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