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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 16162/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Laura Bianco
da TOGNA CHIARA C.F. CodiceFiscale_2
avv. Elisabetta Comparini
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 23.9.25 ;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “A) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
B) ciascuno dei coniugi, in quanto provvisto di propri mezzi di sostentamento e con proprie capacità lavorative, provvederà al proprio mantenimento;
C) la casa coniugale sita in Roma, Via Olginate n. 70, resta assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto ad eccezione di alcuni beni concordati e degli effetti personali del sig. il quale li ha portati con sé essendosi già allontanato dalla casa coniugale d'intesa Parte_1 con la moglie al fine di favorire un clima di maggiore distensione;
D) il sig. si impegna a Parte_1 trasferire entro il mese di dicembre 2024, salvo proroghe non imputabili alle parti, la quota pari al
50% di sua proprietà dell'immobile e sue pertinenze, sito in Roma, Via Olginate 70, già casa coniugale, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 60, particella 2054 e subalterni:
- 42 graffato con la particella 2055 subalterno 9, Zona censuaria 6, cat C/6, classe 13, mq 30, rendita catastale € 140,99 (il box auto); - 31, Zona censuaria 6, cat C/6, classe 8, mq 11, rendita catastale €
23,86, (il posto auto scoperto); - 47 graffato con la particella 2055 subalterno 12, Zona censuaria 6, cat A/2, classe 6, vani 4, rendita catastale € 650,74, (l'appartamento con annesso giardino ed il locale tecnico). La quota viene trasferita alla sig.ra HI NA a fronte dell'accollo liberatorio da parte di quest'ultima del debito assunto a titolo di mutuo (Banca Intesa San Paolo a rogito Notaio
Rep. 2913 Racc. 2307 del 17.4.2019 registrato a Albano Laziale il 19.4.2019 al n. 6403 Persona_1
1T quota residua € 123.324,67, accollo che dovrà avere efficacia liberatoria del marito nei confronti della banca mutuante, oltre alla corresponsione a mezzo assegno circolare e/o bonifico istantaneo contestualmente al TO Notarile da parte della sig.ra NA in favore del sig. Parte_1 dell'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di residuo prezzo di vendita. E) A seguito della compravendita, il sig. si impegna a collaborare per perfezionare - coll'Istituto Mutuante Parte_1 che ha concesso il mutuo - la richiesta di liberatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 del
Codice Civile dalle obbligazioni originariamente assunte in relazione al mutuo stesso in quanto accollate in via esclusiva a Parte Acquirente che dovrà provvedere integralmente a tutte le spese ed oneri connessi alla richiesta di accollo e alla eventuale cancellazione dell'ipoteca, ove necessario;
contestualmente la sig.ra NA si impegna, al fine di ottenere la liberatoria dall'accollo del mutuo in favore del sig. a prestare, oltre la garanzia ipotecaria costituita sul bene immobile anche Parte_1 ulteriori garanzie reali/personali e fideiussorie od a procedere alla surroga, la sostituzione o la rinegoziazione del mutuo e/o comunque impegnandosi anche ad estinguere anticipatamente il mutuo ricorrendo a prestito personale al fine di liberare definitivamente il sig. dall'accollo anche Parte_1 eventualmente ricorrendo a prestiti personali;
F) coll' esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte sub D) ed E) ed al buon esisto dell'adesione della banca mutuante alla liberatoria del sig. da tutte le obbligazioni del residuo mutuo – entrambe le parti si Parte_1 riterranno soddisfatte non avendo più nulla a che pretendere l'un l'altra per tutti gli importi versati relativi alla casa coniugale inclusi i pagamenti dei ratei e delle spese di mutuo già sostenuti e sostenendi sino alla liberazione dell'accollo del sig. G) i ratei di mutuo saranno Parte_1 corrisposti integralmente dalla sig.ra NA sin dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale;
la sig.ra NA si obbliga a restituire al marito l'importo dei ratei addebitati sul di lui c/c entro il giorno primo del mese di pagamento sino al perfezionamento dell'accollo liberatorio;
H) i figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_2 Per_3 privilegiata con la madre presso l'abitazione familiare di Roma via Olginate 70 ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e dunque le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale o delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
I) il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: - il giovedì pomeriggio prelevandoli dalla scuola e con riaccompagno presso l'abitazione materna dopo aver cenato, alle ore 20,00; - week end alternati con pernotto presso l'abitazione paterna dal venerdì dall'uscita della scuola dei minori sino alla domenica allorché il padre li ricondurrà a casa dopo cena alle ore 20:00;
L) durante le festività Pasquali: ad anni alterni con la madre la Pasqua e con il padre il giorno di
Pasquetta, previo orario di prelievo e riaccompagno da concordarsi almeno 3 gg prima. Per l'anno
2024 inizierà la madre con il giorno di Pasqua. - durante il periodo estivo di chiusura della scuola:
i f igli trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni, anche non continuativi ma con un minimo di gg. 7, con ciascuno dei genitori nel periodo tra il 1° luglio ed il 15 settembre. Le date e gli orari dei rispettivi periodi di vacanza verranno concordate entro il 30 maggio dell'anno in corso;
- durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica invernale (vacanze Natalizie): ad anni alterni il 24 e il 25/12; il 26/12; il 6/1; nonché dal 31/12 sino alla mattina del 1/1. Dall'anno in corso (anno 2024) inizierà la madre con i giorni 24/12, 26/12 e 6 gennaio ed il padre con il 25/12 dal mattino ore 10.00 sino alle 20.00 con prelevamento e riaccompagno presso l'abitazione materna ed il 31 dicembre dal pomeriggio ore 16.30 sino alle ore 11.00 del 1° gennaio. Per i periodi Natalizi l'orario di prelevamento e riaccompagno dei minori nei giorni sopra stabiliti verrà con preavviso di almeno 15 gg e sarà stabilito di anno in anno tra i genitori. Le festività natalizie varieranno le visite ordinarie che saranno riprese secondo calendario stabilito al punto I) dal mese di gennaio. Nel periodo di sospensione scolastica invernale ed estiva, ad eccezione dei giorni di festività su regolati, il padre terrà con sé i minori 2 mattine dalle 8 alle 14.30 e provvederà al pagamento di 1 gg. di centro estivo e/o ludoteca invernale e/o baby sitter al 50% tra le parti oppure, senza pagamento di centro estivo e/o ludoteca e/o baby sitter, terrà con sé i minori per 3 mattine nel corso della settimana dalle 8 alle
14.30 in questo periodo sono sospese le visite nel pomeriggio infrasettimanale stabilito da calendario;
restano invece fermi i w.e. alternati e per il periodo estivo dal venerdì dalle ore 16,30 sino alla domenica alle 20 (da concordarsi tra le parti dove verranno prelevati i minori); in ogni caso, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori, i giorni di visita potranno essere cambiati in giorni ed orari diversi, che sostituiscano quelli suindicati;
M) nel giorno del compleanno paterno e della Festa del Papà, come in occasione del compleanno materno e della
Festa della Mamma, i figli trascorreranno la giornata con il rispettivo genitore, indipendentemente e derogando eventualmente per tale giorno dal regime di visite;
mentre il giorno del compleanno dei figli, questi lo trascorreranno congiuntamente con entrambi i genitori;
N) il sig. verserà Parte_1 alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento per i figli mediante bonifico bancario sul c/c alla medesima intestato Banca IntesaSanPaolo, IBAN
[...]. Detta somma sarà aggiornata annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT come per legge. O) il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disciplinato dal Protocollo in vigore adottato dal Tribunale di Roma, salvo quanto diversamente regolato con le presenti condizioni in riferimento alla baby-sitter e centro estivo di cui ai punti L, P, Q;
P) i genitori potranno utilizzare in base alle proprie necessità il centro estivo e/o la baby-sitter (scelti di comune accordo) sostenendone autonomamente i costi nei giorni di propria spettanza dei minori sia con riguardo al calendario ordinario che in merito a quanto stabilito per i periodi di sospensione scolastica della scuola;
Q) le spese dell'asilo nido privato frequentato dal figlio minore saranno pagate al 50% tra i genitori detraendo dalla retta mensile l'importo del Per_3 bonus INPS percepito dalla sig.ra NA di cui dovrà essere comunicato annualmente l'importo e previa richiesta, anche con presa visione del documento da parte del sig. le spese della Parte_1 mensa e del pulmino di trasporto scolastico restano integralmente a carico della sig.ra NA dalla sottoscrizione del presente ricorso. R) le parti si impegnano a essere reperibili e nei giorni di propria competenza con cui hanno con sé i minori di comunicare all'altro genitore eventuale allontanamento con i minori da Roma;
le chiamate ai minori dal rispettivo genitore dovranno essere effettuate, salvo urgenze, entro le ore 20.00 nell'interesse dei figli;
S) L'assegno unico erogato dall' sarà CP_1 percepito al 50% tra i genitori a decorrere da dicembre 2024; T) i coniugi convengono di cedere i 2 cani di famiglia di cui ciascun coniuge è rispettivamente proprietario, ad una persona capace e disponibile a prenderli entrambi. Nel frattempo, i cani resteranno nella casa coniugale non avendo il sig. disponibilità a tenerli con sé. Sino al momento in cui i cani saranno affidati a terzi, Parte_1 il marito contribuirà in misura pari al 50% alle spese alimentari e veterinarie previamente documentate ed alle spese della dog Sitter ma esclusivamente nel corso del periodo estivo quando la moglie trascorre le ferie estive con i bambini nonché nei giorni 31/12 - 1/1/2025 (in tal caso solo se la madre si allontana) e per un altro week end nel corso dell'anno 2025 da concordarsi tra le parti.” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dando atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale (condizioni d-e-f-g) ovvero non di competenza del Tribunale (condizione t) che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
NA HI, nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 15.6.19 alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n.00556, parte 2, serie
A04;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 7.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 16162/24 proposta da C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. Laura Bianco
da TOGNA CHIARA C.F. CodiceFiscale_2
avv. Elisabetta Comparini
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.25 depositate il 23.9.25 ;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “A) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
B) ciascuno dei coniugi, in quanto provvisto di propri mezzi di sostentamento e con proprie capacità lavorative, provvederà al proprio mantenimento;
C) la casa coniugale sita in Roma, Via Olginate n. 70, resta assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto ad eccezione di alcuni beni concordati e degli effetti personali del sig. il quale li ha portati con sé essendosi già allontanato dalla casa coniugale d'intesa Parte_1 con la moglie al fine di favorire un clima di maggiore distensione;
D) il sig. si impegna a Parte_1 trasferire entro il mese di dicembre 2024, salvo proroghe non imputabili alle parti, la quota pari al
50% di sua proprietà dell'immobile e sue pertinenze, sito in Roma, Via Olginate 70, già casa coniugale, censiti al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 60, particella 2054 e subalterni:
- 42 graffato con la particella 2055 subalterno 9, Zona censuaria 6, cat C/6, classe 13, mq 30, rendita catastale € 140,99 (il box auto); - 31, Zona censuaria 6, cat C/6, classe 8, mq 11, rendita catastale €
23,86, (il posto auto scoperto); - 47 graffato con la particella 2055 subalterno 12, Zona censuaria 6, cat A/2, classe 6, vani 4, rendita catastale € 650,74, (l'appartamento con annesso giardino ed il locale tecnico). La quota viene trasferita alla sig.ra HI NA a fronte dell'accollo liberatorio da parte di quest'ultima del debito assunto a titolo di mutuo (Banca Intesa San Paolo a rogito Notaio
Rep. 2913 Racc. 2307 del 17.4.2019 registrato a Albano Laziale il 19.4.2019 al n. 6403 Persona_1
1T quota residua € 123.324,67, accollo che dovrà avere efficacia liberatoria del marito nei confronti della banca mutuante, oltre alla corresponsione a mezzo assegno circolare e/o bonifico istantaneo contestualmente al TO Notarile da parte della sig.ra NA in favore del sig. Parte_1 dell'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di residuo prezzo di vendita. E) A seguito della compravendita, il sig. si impegna a collaborare per perfezionare - coll'Istituto Mutuante Parte_1 che ha concesso il mutuo - la richiesta di liberatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 del
Codice Civile dalle obbligazioni originariamente assunte in relazione al mutuo stesso in quanto accollate in via esclusiva a Parte Acquirente che dovrà provvedere integralmente a tutte le spese ed oneri connessi alla richiesta di accollo e alla eventuale cancellazione dell'ipoteca, ove necessario;
contestualmente la sig.ra NA si impegna, al fine di ottenere la liberatoria dall'accollo del mutuo in favore del sig. a prestare, oltre la garanzia ipotecaria costituita sul bene immobile anche Parte_1 ulteriori garanzie reali/personali e fideiussorie od a procedere alla surroga, la sostituzione o la rinegoziazione del mutuo e/o comunque impegnandosi anche ad estinguere anticipatamente il mutuo ricorrendo a prestito personale al fine di liberare definitivamente il sig. dall'accollo anche Parte_1 eventualmente ricorrendo a prestiti personali;
F) coll' esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte sub D) ed E) ed al buon esisto dell'adesione della banca mutuante alla liberatoria del sig. da tutte le obbligazioni del residuo mutuo – entrambe le parti si Parte_1 riterranno soddisfatte non avendo più nulla a che pretendere l'un l'altra per tutti gli importi versati relativi alla casa coniugale inclusi i pagamenti dei ratei e delle spese di mutuo già sostenuti e sostenendi sino alla liberazione dell'accollo del sig. G) i ratei di mutuo saranno Parte_1 corrisposti integralmente dalla sig.ra NA sin dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale;
la sig.ra NA si obbliga a restituire al marito l'importo dei ratei addebitati sul di lui c/c entro il giorno primo del mese di pagamento sino al perfezionamento dell'accollo liberatorio;
H) i figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori, con collocamento e residenza Per_2 Per_3 privilegiata con la madre presso l'abitazione familiare di Roma via Olginate 70 ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e dunque le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale o delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
I) il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo il seguente calendario: - il giovedì pomeriggio prelevandoli dalla scuola e con riaccompagno presso l'abitazione materna dopo aver cenato, alle ore 20,00; - week end alternati con pernotto presso l'abitazione paterna dal venerdì dall'uscita della scuola dei minori sino alla domenica allorché il padre li ricondurrà a casa dopo cena alle ore 20:00;
L) durante le festività Pasquali: ad anni alterni con la madre la Pasqua e con il padre il giorno di
Pasquetta, previo orario di prelievo e riaccompagno da concordarsi almeno 3 gg prima. Per l'anno
2024 inizierà la madre con il giorno di Pasqua. - durante il periodo estivo di chiusura della scuola:
i f igli trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni, anche non continuativi ma con un minimo di gg. 7, con ciascuno dei genitori nel periodo tra il 1° luglio ed il 15 settembre. Le date e gli orari dei rispettivi periodi di vacanza verranno concordate entro il 30 maggio dell'anno in corso;
- durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica invernale (vacanze Natalizie): ad anni alterni il 24 e il 25/12; il 26/12; il 6/1; nonché dal 31/12 sino alla mattina del 1/1. Dall'anno in corso (anno 2024) inizierà la madre con i giorni 24/12, 26/12 e 6 gennaio ed il padre con il 25/12 dal mattino ore 10.00 sino alle 20.00 con prelevamento e riaccompagno presso l'abitazione materna ed il 31 dicembre dal pomeriggio ore 16.30 sino alle ore 11.00 del 1° gennaio. Per i periodi Natalizi l'orario di prelevamento e riaccompagno dei minori nei giorni sopra stabiliti verrà con preavviso di almeno 15 gg e sarà stabilito di anno in anno tra i genitori. Le festività natalizie varieranno le visite ordinarie che saranno riprese secondo calendario stabilito al punto I) dal mese di gennaio. Nel periodo di sospensione scolastica invernale ed estiva, ad eccezione dei giorni di festività su regolati, il padre terrà con sé i minori 2 mattine dalle 8 alle 14.30 e provvederà al pagamento di 1 gg. di centro estivo e/o ludoteca invernale e/o baby sitter al 50% tra le parti oppure, senza pagamento di centro estivo e/o ludoteca e/o baby sitter, terrà con sé i minori per 3 mattine nel corso della settimana dalle 8 alle
14.30 in questo periodo sono sospese le visite nel pomeriggio infrasettimanale stabilito da calendario;
restano invece fermi i w.e. alternati e per il periodo estivo dal venerdì dalle ore 16,30 sino alla domenica alle 20 (da concordarsi tra le parti dove verranno prelevati i minori); in ogni caso, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze dei minori, i giorni di visita potranno essere cambiati in giorni ed orari diversi, che sostituiscano quelli suindicati;
M) nel giorno del compleanno paterno e della Festa del Papà, come in occasione del compleanno materno e della
Festa della Mamma, i figli trascorreranno la giornata con il rispettivo genitore, indipendentemente e derogando eventualmente per tale giorno dal regime di visite;
mentre il giorno del compleanno dei figli, questi lo trascorreranno congiuntamente con entrambi i genitori;
N) il sig. verserà Parte_1 alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento per i figli mediante bonifico bancario sul c/c alla medesima intestato Banca IntesaSanPaolo, IBAN
[...]. Detta somma sarà aggiornata annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT come per legge. O) il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disciplinato dal Protocollo in vigore adottato dal Tribunale di Roma, salvo quanto diversamente regolato con le presenti condizioni in riferimento alla baby-sitter e centro estivo di cui ai punti L, P, Q;
P) i genitori potranno utilizzare in base alle proprie necessità il centro estivo e/o la baby-sitter (scelti di comune accordo) sostenendone autonomamente i costi nei giorni di propria spettanza dei minori sia con riguardo al calendario ordinario che in merito a quanto stabilito per i periodi di sospensione scolastica della scuola;
Q) le spese dell'asilo nido privato frequentato dal figlio minore saranno pagate al 50% tra i genitori detraendo dalla retta mensile l'importo del Per_3 bonus INPS percepito dalla sig.ra NA di cui dovrà essere comunicato annualmente l'importo e previa richiesta, anche con presa visione del documento da parte del sig. le spese della Parte_1 mensa e del pulmino di trasporto scolastico restano integralmente a carico della sig.ra NA dalla sottoscrizione del presente ricorso. R) le parti si impegnano a essere reperibili e nei giorni di propria competenza con cui hanno con sé i minori di comunicare all'altro genitore eventuale allontanamento con i minori da Roma;
le chiamate ai minori dal rispettivo genitore dovranno essere effettuate, salvo urgenze, entro le ore 20.00 nell'interesse dei figli;
S) L'assegno unico erogato dall' sarà CP_1 percepito al 50% tra i genitori a decorrere da dicembre 2024; T) i coniugi convengono di cedere i 2 cani di famiglia di cui ciascun coniuge è rispettivamente proprietario, ad una persona capace e disponibile a prenderli entrambi. Nel frattempo, i cani resteranno nella casa coniugale non avendo il sig. disponibilità a tenerli con sé. Sino al momento in cui i cani saranno affidati a terzi, Parte_1 il marito contribuirà in misura pari al 50% alle spese alimentari e veterinarie previamente documentate ed alle spese della dog Sitter ma esclusivamente nel corso del periodo estivo quando la moglie trascorre le ferie estive con i bambini nonché nei giorni 31/12 - 1/1/2025 (in tal caso solo se la madre si allontana) e per un altro week end nel corso dell'anno 2025 da concordarsi tra le parti.” ed i procuratori hanno concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, dando atto delle ulteriori clausole pattuite di carattere negoziale (condizioni d-e-f-g) ovvero non di competenza del Tribunale (condizione t) che pur se aliene al contenuto necessario della pronuncia divorzile sono state dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
NA HI, nata a [...] il [...], coniugati in Roma il 15.6.19 alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n.00556, parte 2, serie
A04;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 7.10.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi