Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 436/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 436/2025, promossa con ricorso depositato il 03/02/2025 da:
1) CP_1
nata a [...] il [...],
residente a [...];
codice fiscale , cittadina italiana, C.F._1
con l'avv. Emilio Lombardi
e
2) Parte_1
nato a [...], (CR) il 16.02.1963, residente a [...]; codice fiscale , cittadino italiano, C.F._2 con l'avv. Emilio Lombardi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MA RD (VA), in data 6 luglio 1991,
(anno 1991 atto n. 53 Parte II Serie A)
con i seguenti figli maggiorenni:
nato a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1) per quanto riguarda i figli ormai maggiorenni si riterranno liberi di mantenere con entrambi i genitori un rapporto armonioso, decidendo spontaneamente dove collocare la loro residenza (oppure con collocazione preferenziale presso la casa coniugale del padre);
2) per quanto riguarda il figlio i genitori provvederanno alle esigenze materiali Per_2 del figlio per il periodo in cui quest'ultimo dimorerà presso l'abitazione dell'una o dell'altro genitore comprese le spese straordinarie in ragione del 50% per ciascun coniuge;
3) quanto alle spese straordinarie, i genitori parteciperanno al 50% per tutte quelle spese che si renderanno necessarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
resta inteso che in ogni caso di disaccordo, comunicato e formalizzato per iscritto anche a mezzo e- mail o altro mezzo di comunicazione, qualora l'altro genitore volesse comunque affrontare una spesa straordinaria non condivisa non avrà diritto al rimborso pro quota.
Il rimborso per le spese concordate dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta;
4) la sig.ra con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna ed obbliga a CP_1
lasciare la casa coniugale e trasferirsi in altra abitazione entro il mese di luglio 2025;
5) l'autovettura KIA SPORTAGE targata EV832XM, già intestata al sig. rimarrà Pt_1 di sua esclusiva proprietà mentre l'autovettura AN ON targata EN121RD rimarrà di esclusiva proprietà della sig.ra CP_1
6) i coniugi si danno vicendevolmente atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento avendo già provveduto alla divisione di tutti i beni e dei conti correnti manente comunione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Ritiene il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche i profili economici dell'accordo relativi al sostentamento del figlio maggiorenne risultano idonei a garantirgli le esigenze materiali di cui necessita.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 06/07/1991, in MA RD (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MA RD (anno 1991, atto n. 53 parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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