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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 3165 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2014 promossa da
, nato ad [...] il [...] (c.f. e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CA) alla Località Su Tintioni snc, dove elegge il domicilio, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello
Martino, giusta procura a margine dell'atto di opposizione
Terzo opponente contro
e per essa (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Bonaria, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Dante n. 89 presso lo studio dell'avv. Angelo Plaisant che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta, opposta
(c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Piazza Nogara 2, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Gomez Paloma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisa Allieri sito in
Cagliari alla Via Pacinotti n. 23, opposto
(c.f. ), nato il [...], e Controparte_4 C.F._2 CP_5
(c.f. ), nata il [...], entrambi residenti in [...]alla Località
[...] C.F._3
Su Tintomo snc, convenuti debitori - contumaci
con sede a Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6
convenuta - contumace
(GIA' – ora Controparte_7 Controparte_8
), con sede in Roma, in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore. convenuta - contumace
codice fiscale ), con sede in Conegliano (TV), rappresentata Controparte_10 P.IVA_3 da (già , in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente Controparte_11 CP_12 domiciliata in Cagliari, alla Via Millelire n.1 presso l'avv. Maurizio Onnis (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura con elezione di domicilio C.F._4 allegata all'atto di costituzione, intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (contenute nell'atto di opposizione e precisate nella comparsa conclusionale depositata in data 15 gennaio 2025):
“Voglia la S.V. Ill.ma adita:
I)- IN VIA PRELIMINARE,
A)- confermare la già disposta sospensione dell'esecuzione forzata, iscritta al RGE di Codesto
Tribunale sotto il num. 632/2008, alla quale è stata, successivamente, riunita quella iscritta al RGE sotto il num. 159/2009, con la , il Controparte_1 [...]
, quali creditori procedenti ed intervenuti, sull'unità Controparte_13
abitativa, di proprietà dei coniugi e , come risultante Controparte_4 Controparte_5 dall'atto di compravendita del 28/05/1992 (2_Compravendita_28_05_1992), sita nel Comune di
Pula (Ca), in Località “Funtana Salsa”, distinta al Catasto Fabbricati di Cagliari al foglio n. 33, particella n. 68, cat. A/7, vani 7,5, limitatamente, però, all'unità immobiliare contraddistinta, invece, al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07 (4_Visura_catastale), per essere stato detto immobile usucapito dal sig. Pt_1
stesso in forza di un possesso ultraventennale iniziato nel 1992;
[...]
B)- dichiarare, di conseguenza, improcedibile la detta esecuzione immobiliare, limitatamente, però, alla parte dell'immobile come sopra individuata;
II)- NEL MERITO,
C) accogliere la presente opposizione e, previa verifica dell'accertamento della proprietà, in capo all'odierno ricorrente, della parte del cespite pignorato come indicata, accertare e dichiarare nullo
e/o privo di effetti gli atti di pignoramento, limitatamente, però, a siffatta porzione di immobile come innanzi indicata, con condanna degli opposti alla cancellazione dei rispettivi vincoli di indisponibilità e di ogni altra formalità pregiudizievole gravante sul bene in parola.
D) - Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, come da prodotta nota”.
Nell'interesse dell' e dell'intervenuta Controparte_14 Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare la proposta opposizione con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse della opposta: Controparte_15
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare perché infondata e non provata
l'opposizione proposta dal sig. ” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., notificato in data 26 giugno 2014, il signor ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso la procedura Parte_2
esecutiva immobiliare iscritta con r.g. e. 632/2008, promossa da con la Controparte_3
quale venivano sottoposti a pignoramento i cespiti immobiliari di proprietà dei signori CP_4
e
[...] Controparte_5
L'opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 632/2008, promossa da Controparte_14
(poi riunita in data 14.12.2011 con la procedura RGE 159/2009, promossa dal Controparte_13
ove erano parti il e la ),
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_6
veniva pignorato il bene immobile dei coniugi e sito nel Controparte_4 Controparte_5
Comune di Pula, in località “Funtana Salsa”, distinto al Catasto Fabbricati di Cagliari al foglio n. 33, particella n. 68, cat. A/7, vani 7,5; - relativamente alla porzione dell'imobile contraddistinta al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, foglio n. 33, particella n. 2050, sub. 2, cat. a/02, classe 07, l'opponente, con atto di citazione del 28.02.2014, notificato ai coniugi e aveva chiesto di Controparte_4 Controparte_5 accertare e dichiarare, in suo favore, l'avvenuto acquisto per usucapione per decorso del termine ex art. 1158 c.c.;
- la causa veniva iscritta al R.G. Tribunale di Cagliari sotto il numero 2204/2014, assegnata alla dr.ssa
Persona_1
- il fabbricato, sin dal 1992, veniva suddiviso in tre immobili autonomi ed indipendenti, attribuiti, il primo al SI , il secondo al sig. ed il terzo ai coniugi Parte_2 Parte_1 [...]
e formalmente proprietari dell'intero immobile;
CP_4 CP_5
- quest'ultimi non erano in grado di affrontare le spese di gestione e manutenzione dell'intera villa e per tale ragione attribuivano definitivamente due porzioni a e;
Parte_2 Parte_1
- l'opponente, in relazione alla sua porzione, nel tempo ha provveduto:
i) alle spese di divisione e di progettazione dell'immobile a lui assegnato, oltre che di ristrutturazione;
ii) a manutenere e conservare l'immobile;
iii) a salvaguardare i terreni e le piante, oltre che a delimitare i terreni attigui alla proprietà; iv) nel 1993, 1994, 1996, 2000 a richiedere al Comune di Pula concessione edilizia in sanatoria, successivamente ottenuta dal medesimo ente territoriale;
v) a corrispondere il prezzo delle forniture per il godimento del bene, in particolare quelle relative alla fornitura elettrica, che nel 1998 risultava intestata alla “Nidauto di AM e IA EI snc”, e nel 2003, con passaggio di intestazione della medesima utenza a nome del medesimo sig.
; Parte_1
- l'opponente ha posseduto uti dominus, da oltre un ventennio, in via esclusiva ed in modo pubblico e pacifico, senza opposizione da parte di taluno;
- l'usucapione è sorretta dal principio della retroattività reale, sicché l'usucapente è proprietario sin dal momento in cui ha iniziato a possedere il bene, con la conseguenza che è sicuramente legittimato a promuovere l'opposizione di terzo, anche in pendenza dell'azione di accertamento non ancora definita.
2. In data 23 settembre 2014 si è costituita in giudizio la (ora Controparte_16 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché ritenuta infondata in fatto ed in Controparte_17
diritto.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
- la domanda di usucapione è rimasta priva di un valido supporto probatorio;
- il rapporto dell'opponente con il bene di cui pretende di avere acquisito la proprietà per usucapione si è formato inizialmente per effetto del consenso del proprietario, con la conseguenza che si è in presenza di un rapporto qualificabile quale comodato oneroso, se non addirittura gratuito, o tutt'al più locazione;
- la prova del consenso dei proprietari viene fornita dalle dichiarazioni rese al C.T.U. dell'Ing. Per_2
nella propria relazione espletata in sede esecutiva;
- la disponibilità della porzione della porzione immobiliare in questione, di fatto a disposizione dell'opponente, non può qualificarsi possesso bensì come detenzione, sicuramente inidonea a consentire l'acquisto della proprietà per usucapione in assenza del mutamento del titolo;
- in tal senso le iniziative poste in essere dal , quand'anche comprovate, sarebbero Parte_1
comunque inidonee a giustificare la mutazione del titolo da detenzione in possesso, in quanto prive del requisito della univocità, ben potendo essere state assunte con il consenso del proprietario e, comunque, da qualificarsi, in difetto, quali abusi della situazione di vantaggio determinata dalla disponibilità del bene costituenti, pertanto inadempimento contrattuale;
- l'azione proposta dal contro il proprio fratello e la Parte_1 CP_4 Controparte_5
diretta ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto del bene per intervenuta usucapione, così come l'opposizione ex art. 619 c.p.c., si manifestano quali espedienti diretti a sottrarre l'immobile alla intrapresa esecuzione.
3. Con comparsa depositata in data 14/10/2014 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
, la quale ha contestato i presupposti applicativi dell'istituto dell'usucapione e si Controparte_13
è opposta alla richiesta di sospensione della detta procedura esecutiva immobiliare, per la mancanza dei requisiti di legge.
In particolare, il a fondamento delle sue conclusioni, ha dedotto quanto segue: CP_13
- l'asserita intervenuta usucapione della parte del bene oggetto di pignoramento non è opponibile al creditore procedente;
- non è provata la circostanza dell'attribuzione a della porzione dell'immobile Parte_1 pignorato, così come la circostanza che l'attribuzione sia stata motivata da motivi economici dei proprietari;
- le eccezioni sollevate in giudizio dall'opponente dovrebbero ritenersi, oltre che non provate, del tutto discordanti rispetto a quanto risulta dai registri immobiliari;
le stesse restano pertanto del tutto infondate e prive di qualsivoglia riscontro probatorio, anche all'esito dell'odierno giudizio di merito.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 14/10/2014, dichiarati contumaci i sigg.ri
[...]
e e la società l'opponente ha depositato la sentenza n. CP_4 Controparte_5 CP_6
2501/2014, emessa dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del relativo giudizio iscritto al R.G. n. 2204/2014, con cui è stata riconosciuta l'intervenuta usucapione in favore di in Parte_1 relazione all'immobile sopra menzionato.
Il procuratore della medesima parte, inoltre, ha chiesto l'estensione del contraddittorio anche nei confronti di creditrice intervenuta nella predetta procedura immobiliare. Il Controparte_8
giudice, dopo aver preso atto della richiesta, ha autorizzato tale chiamata, fissando, così, la successiva udienza per il giorno 24/02/2015.
5. All'udienza del 24 febbraio 2015, il Giudice, ha dichiarato la contumacia di Controparte_8
e, come richiesto dalle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26 gennaio 2016.
6. In data 23 marzo 2015 l'opponente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2 c.p.c., promosso dalla
[...]
(oggi Banco di Credito Sardo) avverso alla sentenza di usucapione n. Controparte_16
2502/2014 emessa all'esito del giudizio di accertamento promosso dal sig. contro Parte_1
sigg.ri e Controparte_4 Controparte_5
7. Con ordinanza del 4 maggio 2015, il Giudice ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio di opposizione con il giudizio di revocatoria;
ha pertanto rimesso le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni già calendarizzata.
8. Con ordinanza del 21 luglio 2017 il giudice ha sospeso il presente giudizio sino alla definizione con sentenza passata in giudicato della causa iscritta al n. 9276/2016 R.G., pendente presso l'intestato
Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 404, secondo comma, c.p.c., contro la sentenza di usucapione, introdotta dalla assumendo quest'ultimo procedimento Controparte_17
natura pregiudiziale.
9. Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.05.2019, si è costituita la società CP_10
(in qualità di successore a titolo particolare a fronte di cessione di crediti di massa per operazione
[...]
di cartolarizzazione), la quale si è associata alle considerazioni e deduzioni svolte dalla convenuta chiedendo pertanto il rigetto della domanda dell'opponente. Controparte_1
10. Con decreto del 30 gennaio 2023 il Giudice, dopo aver preso atto dell'istanza di riassunzione del giudizio, in virtù del passaggio in giudicato della sentenza emessa a definizione del procedimento n.
9276/2014 R.G. di opposizione di terzo contro la sentenza n. 2501/2014 dell'intestato Tribunale, ha fissato l'udienza 6 giugno 2023 per la prosecuzione della causa sospesa.
11. All'udienza del 18 settembre 2024 il Giudice, dopo aver ritenuto di non ammettere le prove richieste dalla parte opponente perché superflue ai fini della decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. 12. All'udienza del 21 novembre 2024 la causa veniva tenuta in decisione, con la concessione in favore delle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
13. Ritiene il Tribunale che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. debba essere accolta per le ragioni che seguono.
L'opposizione proposta da è finalizzata all'accertamento dell'usucapione a favore Parte_1 di costui − in relazione all'unità immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07, facente parte del complesso individuato al Catasto Fabbricati di Cagliari al foglio n. 33, particella n. 68, cat. A/7, vani 7,5 − e alla conseguente dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti delle azioni esecutive proposte dai creditori.
Secondo la deduzione dell'opponente, il citato acquisto a titolo originario sarebbe dimostrato considerando una serie di elementi, tra i quali: (i) il materiale documentale prodotto con l'atto introduttivo di questo procedimento, che certifica le attività personalmente svolte nel tempo nel suddetto immobile (v. allegati all'atto di citazione); (ii) la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2501/2014 (RG 2204/2014) accertativa dell'acquisto per usucapione;
(iii) la pronuncia del Tribunale di Cagliari n. 2727/2022 (RG 9276/2014), divenuta irrevocabile, con cui è stato disposto il rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 404, II comma, cpc contro la predetta decisione di riconoscimento dell'usucapione.
Nel presente procedimento i creditori opposti hanno dedotto che il non avrebbe potuto Pt_1 ottenere l'acquisto per usucapione in quanto poteva aver accesso all'unità immobiliare non a titolo di possesso, ma esclusivamente a titolo di detenzione o di locazione. Inoltre, hanno affermato che le azioni giudiziarie, rappresentate da questo giudizio e dal procedimento di accertamento dell'usucapione R.G. n. 2204/2014, sarebbero in realtà espedienti diretti a sottrarre l'immobile alla intrapresa esecuzione.
Tanto chiarito, occorre precisare come il fatto che in altro e separato giudizio sia intervenuta una sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore dell'opponente, dell'immobile per cui anche oggi è causa non possa comportare automaticamente l'accoglimento dell'opposizione, in quanto in quel procedimento, che vedeva contrapposti unicamente e Controparte_4 [...]
, non furono citati i creditori ipotecari, nei confronti dei quali, dunque, detta sentenza non CP_5
è opponibile.
È necessario rammentare che l'art. 619 c.p.c. prevede che l'opposizione di terzo possa essere sollevata da chiunque abbia un interesse giuridico, anche se non è stato parte del processo che ha dato luogo all'esecuzione. L'interesse ad agire può enuclearsi altresì in colui che ha acquisito la proprietà per usucapione, il quale, tuttavia non è un "terzo" nel senso tradizionale del termine, ma un soggetto che rivendica un diritto sulla proprietà che si attesta incompatibile con il diritto del creditore ipotecario che agisce in sede esecutiva.
In giurisprudenza, sulla scorta dei tradizionali caratteri dell'acquisto a titolo originario per usucapione, prevale la tesi della prevalenza dell'acquisto dell'usucapente sul diritto del creditore pignorante, in ragione della considerazione per cui l'acquisto per usucapione è acquisto a titolo originario, come tale indipendente tanto dall'anteriore titolarità del bene in capo al debitore, quanto dalle vicende giuridiche che lo hanno interessato.
In sostanza, se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento dell'usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario per effetto della efficacia retroattiva dell'usucapione.
La ricostruzione testé richiamata deve, tuttavia, essere bilanciata con la posizione del creditore pignorante. Infatti, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, “il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (v. Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n. 29325; Sez. 3, Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023).
Ed infatti, la sentenza di accertamento dell'usucapione necessita del contradditorio e, pertanto, in assenza del creditore ipotecario, la sentenza avrà soltanto effetto inter-partes.
Nel caso in esame l'attore, nel proporre opposizione, ha dato atto di avere introdotto il giudizio iscritto al n. 2204/2014 R.G. nei confronti dei citati per l'accertamento, in suo favore, Persona_3 dell'intervenuta usucapione, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c. Successivamente, all'udienza del 14 ottobre 2014, l'attore ha prodotto la sentenza n. 2501/2014 emessa dall'intestato
Tribunale, con cui, che, all'esito di una compiuta istruttoria, è stata accertata l'usucapione del cespite in contestazione. Il presente procedimento è stato sospeso alla luce del fatto che la Controparte_17
ha proposto opposizione ex art. 404, secondo comma, c.p.c., contro la sentenza di
[...]
usucapione sopra richiamata, con procedimento iscritto al n. 9276/2016 R.G, nel quale è intervenuta la società quale cessionaria del credito di Controparte_10 Controparte_16
Tale sospensione era giustificata dal fatto che l'eventuale accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva avrebbe comportato non soltanto l'inefficacia di quella pronuncia nei confronti del terzo opponente - mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie -, ma la sua totale eliminazione anche nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente
(Cass., n. 24631/2015).
Deve quindi darsi atto che il procedimento relativo all'opposizione di terzo promossa dalla
[...]
ai sensi dell'art. 404 c.p.c. si è concluso con la sentenza del Tribunale Cagliari n. CP_17
2727/2022 (divenuta irrevocabile), con la quale è stata rigettata l'opposizione di terzo proposta dall'attrice e dall'interveniente, con la conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di
Cagliari n. 2501/2014 (RG 2204/2014), di riconoscimento dell'usucapione a favore di Pt_1
[...]
Tale esito processuale ha cristallizzato e resa definitiva l'acquisizione dell'unità immobiliare a titolo di usucapione per il decorso del termine ex art. 1158 c.c. in favore dell'opponente.
Ciò chiarito, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. è fondata nel merito in quanto, anche nell'ambito di questo giudizio, sono stati forniti solidi elementi a comprovare il perfezionamento dell'usucapione in capo all'opponente (elementi di prova peraltro, quantomeno sotto il profilo documentale, del tutto sovrapponibili a quelli acquisiti nell'ambito del giudizio con cui è stata accertata l'usucapione), corroborati dalla citata sentenza n. 2501/2014 che, benché non opponibile ai creditori ipotecari, può essere anch'essa apprezzata come un efficace elemento di prova, unitamente agli altri considerati: sul punto deve darsi atto che in quella sede, oltre ad essere acquisita la medesima documentazione qui prodotta, sono stati sentiti due testimoni ( e ) che avevano Testimone_1 Testimone_2
corroborato la tesi sostenuta da . Parte_1
Ma ad ogni modo, l'odierno opponente ha qui dimostrato una serie di fatti, certificati dalla documentazione in atti, che hanno dato prova del possesso prolungato nel cespite oggetto di esecuzione.
Circa la disponibilità materiale dell'immobile in capo all'opponente fin dall'anno 1992 non vi è ragione di dubitare: gli stessi creditori non ha contestato (né tantomeno in modo specifico come richiesto dall'art. 115 c.p.c.) l'elemento del corpus, quanto piuttosto la sussistenza in capo all'opponente dell'animus possidendi. Ciò nondimeno, non vi sono sufficienti elementi che possano supportare detta tesi (essendo a tal fine del tutto insufficienti quelli tratti dalla CTU dell'Ing. , Per_2
richiamata dai convenuti per sostenere la natura di locazione ovvero di comodato del citato rapporto), dovendosi invece ritenere che il una volta entrato nella disponibilità del bene, non può che Pt_1 avervi esercitato un possesso uti dominus, manifestandosi all'esterno come proprietario dell'immobile, benché in assenza di un formale acquisto a titolo derivativo: del resto, unicamente in tale prospettiva possono qualificarsi le spese per la divisione e ristrutturazione dell'immobile, la successiva attività di manutenzione del medesimo, la salvaguardia dei terreni e delle piante, nonché l'avvio delle pratiche comunali e il successivo ottenimento della concessione edilizia, trattandosi di azioni che – specie se complessivamente considerate – risultano evidentemente incompatibili con l'atteggiamento di chi agisce come mero conduttore o comodatario di immobile, essendosi concretizzate nell'assolvimento, in un tempo superiore al ventennio, di spese che pacificamente incombono soltanto sul proprietario dell'immobile.
Alla luce di quanto sopra, non si può che dare seguito a quanto affermato dal giudice del processo di opposizione ex art. 404 c.p.c. (che consolida la pronuncia di accertamento dell'usucapione), secondo cui: “sinteticamente concordando con il convenuto (e facendo nel resto riferimento alle difese sopra riportate) può in particolare rilevarsi che l'attrice e l'interveniente non hanno fornito alcuna convincente prova - come sarebbe stato loro onere, ex art. 2697, comma 1, cc - dei fatti costitutivi del proprio diritto, e in particolare della collusione delle parti del processo in cui è stata emessa la sentenza opposta e del fatto che quest'ultima sia l'erroneo frutto di tale collusione: non possono infatti ritenersi assolutamente sufficienti gli elementi da esse indicati - ovvero la stretta parentela tra le parti e la contumacia dei convenuti -, che possono al più giustificare una presunzione semplice (ex art. 2729 cc) che, nel caso, è però superata da elementi di segno contrario, ovvero dalle articolate motivazioni della sentenza opposta, che dimostrano come quest'ultima sia fondata su un corposo impianto istruttorio – qui non smentito – univocamente emergente nel senso indicato da Pt_1
.
[...]
Nel caso in esame, essendo stato garantito il contraddittorio da parte dei creditori ipotecari, l'effetto della sentenza accertativa dell'usucapione esplica efficacia non solo inter-partes, ma sarà necessariamente opponibile agli odierni opposti. L'usucapione comporta, pertanto, l'estinzione di tutte le ipoteche iscritte sull'immobile oggetto di accertamento.
Per tali ragioni, l'opposizione deve trovare accoglimento e, per l'effetto, si dichiara non opponibile nei confronti di l'atto di pignoramento iscritto al RGE di Codesto Tribunale sotto il Parte_1
num. 632/2008 (alla quale è stata riunita quella iscritta al RGE sotto il n. 159/2009), limitatamente all'unità immobiliare contraddistinta, invece, al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07 (4_Visura_catastale), dovendosi affermare che i creditori opposti non hanno diritto ad agire esecutivamente sul bene in questione, per essere stato detto immobile usucapito da in forza di usucapione ultraventennale. Parte_1
14. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai seguenti criteri: deve essere applicato il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e, conseguentemente, le spese debbono essere poste interamente – ed in solido tra loro − a carico dei creditori opposti
[...]
dell'intervenuta Parte_3 [...]
- i quali erano parte del procedimento ex art. 404 c.p.c., che li ha visti soccombenti -, nonché CP_10 delle contumaci società ed (ora CP_6 Controparte_7 [...]
), i quali erano certamente parte dei giudizi di esecuzione forzata (in particolare Controparte_9
la risulta aver iscritto ipoteca sul citato immobile in data 19.12.2007 ed era parte del proc. CP_6
RGE 159/2009, mentre risulta esser intervenuta nella medesima proc. esecutiva in data CP_7
29.05.2014), non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Per quanto concerne le posizioni dei debitori esecutati e Controparte_4 Controparte_5
(rispettivamente legati peraltro da un rapporto di parentela e affinità con l'opponente) non deve disporsi sulle spese, dal momento che gli stessi non si sono mai opposti al riconoscimento dell'usucapione in favore dell'opponente (come già riconosciuto con sentenza n. 2501/2014 emessa dal Tribunale di Cagliari nel proc. RG 2204/2014, che ugualmente non poneva a carico di questi ultimi le spese di lite).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M.
55/2014, relativi alla causa dal valore indeterminabile – complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del procedimento (ad eccezione delle fasi di studio ed introduttiva, in relazione alle quali è stato applicato un contenuto aumento dei compensi in ragione dell'attività svolta dal difensore), in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
Si dà atto, infine, che le spese indicate in dispositivo devono essere liquidate dalle parti soccombenti sopra menzionate in favore del difensore dell'opponente, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara non opponibile nei suoi confronti l'atto di pignoramento iscritto al R. G.E. di Codesto
Tribunale n. 632/2008 (a cui è riunito il proc. n. 159/2009 R.G.E.), limitatamente all'unità immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07 (4_Visura_catastale), non avendo i creditori opposti il diritto di procedere esecutivamente sull'immobile sopra indicato poiché di proprietà di Pt_1
in forza di usucapione ventennale.
[...]
Condanna le parti , Controparte_3 [...]
ed Controparte_1 Controparte_10 CP_6 Controparte_7
(ora ) a rimborsare, in solido tra
[...] Controparte_9 loro, le spese processuali del presente giudizio sostenute dall'opponente da Parte_1 liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario e calcolate nell'importo complessivo di € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA, IVA, oltre al rimborso spese per contributo unificato e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 21.02.2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 3165 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2014 promossa da
, nato ad [...] il [...] (c.f. e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CA) alla Località Su Tintioni snc, dove elegge il domicilio, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello
Martino, giusta procura a margine dell'atto di opposizione
Terzo opponente contro
e per essa (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Bonaria, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Dante n. 89 presso lo studio dell'avv. Angelo Plaisant che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di costituzione e risposta, opposta
(c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Piazza Nogara 2, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Gomez Paloma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisa Allieri sito in
Cagliari alla Via Pacinotti n. 23, opposto
(c.f. ), nato il [...], e Controparte_4 C.F._2 CP_5
(c.f. ), nata il [...], entrambi residenti in [...]alla Località
[...] C.F._3
Su Tintomo snc, convenuti debitori - contumaci
con sede a Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6
convenuta - contumace
(GIA' – ora Controparte_7 Controparte_8
), con sede in Roma, in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore. convenuta - contumace
codice fiscale ), con sede in Conegliano (TV), rappresentata Controparte_10 P.IVA_3 da (già , in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente Controparte_11 CP_12 domiciliata in Cagliari, alla Via Millelire n.1 presso l'avv. Maurizio Onnis (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura con elezione di domicilio C.F._4 allegata all'atto di costituzione, intervenuta ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (contenute nell'atto di opposizione e precisate nella comparsa conclusionale depositata in data 15 gennaio 2025):
“Voglia la S.V. Ill.ma adita:
I)- IN VIA PRELIMINARE,
A)- confermare la già disposta sospensione dell'esecuzione forzata, iscritta al RGE di Codesto
Tribunale sotto il num. 632/2008, alla quale è stata, successivamente, riunita quella iscritta al RGE sotto il num. 159/2009, con la , il Controparte_1 [...]
, quali creditori procedenti ed intervenuti, sull'unità Controparte_13
abitativa, di proprietà dei coniugi e , come risultante Controparte_4 Controparte_5 dall'atto di compravendita del 28/05/1992 (2_Compravendita_28_05_1992), sita nel Comune di
Pula (Ca), in Località “Funtana Salsa”, distinta al Catasto Fabbricati di Cagliari al foglio n. 33, particella n. 68, cat. A/7, vani 7,5, limitatamente, però, all'unità immobiliare contraddistinta, invece, al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07 (4_Visura_catastale), per essere stato detto immobile usucapito dal sig. Pt_1
stesso in forza di un possesso ultraventennale iniziato nel 1992;
[...]
B)- dichiarare, di conseguenza, improcedibile la detta esecuzione immobiliare, limitatamente, però, alla parte dell'immobile come sopra individuata;
II)- NEL MERITO,
C) accogliere la presente opposizione e, previa verifica dell'accertamento della proprietà, in capo all'odierno ricorrente, della parte del cespite pignorato come indicata, accertare e dichiarare nullo
e/o privo di effetti gli atti di pignoramento, limitatamente, però, a siffatta porzione di immobile come innanzi indicata, con condanna degli opposti alla cancellazione dei rispettivi vincoli di indisponibilità e di ogni altra formalità pregiudizievole gravante sul bene in parola.
D) - Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, come da prodotta nota”.
Nell'interesse dell' e dell'intervenuta Controparte_14 Controparte_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare la proposta opposizione con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse della opposta: Controparte_15
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare perché infondata e non provata
l'opposizione proposta dal sig. ” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., notificato in data 26 giugno 2014, il signor ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avverso la procedura Parte_2
esecutiva immobiliare iscritta con r.g. e. 632/2008, promossa da con la Controparte_3
quale venivano sottoposti a pignoramento i cespiti immobiliari di proprietà dei signori CP_4
e
[...] Controparte_5
L'opponente ha premesso in fatto quanto segue:
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 632/2008, promossa da Controparte_14
(poi riunita in data 14.12.2011 con la procedura RGE 159/2009, promossa dal Controparte_13
ove erano parti il e la ),
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_6
veniva pignorato il bene immobile dei coniugi e sito nel Controparte_4 Controparte_5
Comune di Pula, in località “Funtana Salsa”, distinto al Catasto Fabbricati di Cagliari al foglio n. 33, particella n. 68, cat. A/7, vani 7,5; - relativamente alla porzione dell'imobile contraddistinta al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, foglio n. 33, particella n. 2050, sub. 2, cat. a/02, classe 07, l'opponente, con atto di citazione del 28.02.2014, notificato ai coniugi e aveva chiesto di Controparte_4 Controparte_5 accertare e dichiarare, in suo favore, l'avvenuto acquisto per usucapione per decorso del termine ex art. 1158 c.c.;
- la causa veniva iscritta al R.G. Tribunale di Cagliari sotto il numero 2204/2014, assegnata alla dr.ssa
Persona_1
- il fabbricato, sin dal 1992, veniva suddiviso in tre immobili autonomi ed indipendenti, attribuiti, il primo al SI , il secondo al sig. ed il terzo ai coniugi Parte_2 Parte_1 [...]
e formalmente proprietari dell'intero immobile;
CP_4 CP_5
- quest'ultimi non erano in grado di affrontare le spese di gestione e manutenzione dell'intera villa e per tale ragione attribuivano definitivamente due porzioni a e;
Parte_2 Parte_1
- l'opponente, in relazione alla sua porzione, nel tempo ha provveduto:
i) alle spese di divisione e di progettazione dell'immobile a lui assegnato, oltre che di ristrutturazione;
ii) a manutenere e conservare l'immobile;
iii) a salvaguardare i terreni e le piante, oltre che a delimitare i terreni attigui alla proprietà; iv) nel 1993, 1994, 1996, 2000 a richiedere al Comune di Pula concessione edilizia in sanatoria, successivamente ottenuta dal medesimo ente territoriale;
v) a corrispondere il prezzo delle forniture per il godimento del bene, in particolare quelle relative alla fornitura elettrica, che nel 1998 risultava intestata alla “Nidauto di AM e IA EI snc”, e nel 2003, con passaggio di intestazione della medesima utenza a nome del medesimo sig.
; Parte_1
- l'opponente ha posseduto uti dominus, da oltre un ventennio, in via esclusiva ed in modo pubblico e pacifico, senza opposizione da parte di taluno;
- l'usucapione è sorretta dal principio della retroattività reale, sicché l'usucapente è proprietario sin dal momento in cui ha iniziato a possedere il bene, con la conseguenza che è sicuramente legittimato a promuovere l'opposizione di terzo, anche in pendenza dell'azione di accertamento non ancora definita.
2. In data 23 settembre 2014 si è costituita in giudizio la (ora Controparte_16 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché ritenuta infondata in fatto ed in Controparte_17
diritto.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
- la domanda di usucapione è rimasta priva di un valido supporto probatorio;
- il rapporto dell'opponente con il bene di cui pretende di avere acquisito la proprietà per usucapione si è formato inizialmente per effetto del consenso del proprietario, con la conseguenza che si è in presenza di un rapporto qualificabile quale comodato oneroso, se non addirittura gratuito, o tutt'al più locazione;
- la prova del consenso dei proprietari viene fornita dalle dichiarazioni rese al C.T.U. dell'Ing. Per_2
nella propria relazione espletata in sede esecutiva;
- la disponibilità della porzione della porzione immobiliare in questione, di fatto a disposizione dell'opponente, non può qualificarsi possesso bensì come detenzione, sicuramente inidonea a consentire l'acquisto della proprietà per usucapione in assenza del mutamento del titolo;
- in tal senso le iniziative poste in essere dal , quand'anche comprovate, sarebbero Parte_1
comunque inidonee a giustificare la mutazione del titolo da detenzione in possesso, in quanto prive del requisito della univocità, ben potendo essere state assunte con il consenso del proprietario e, comunque, da qualificarsi, in difetto, quali abusi della situazione di vantaggio determinata dalla disponibilità del bene costituenti, pertanto inadempimento contrattuale;
- l'azione proposta dal contro il proprio fratello e la Parte_1 CP_4 Controparte_5
diretta ad ottenere il riconoscimento dell'acquisto del bene per intervenuta usucapione, così come l'opposizione ex art. 619 c.p.c., si manifestano quali espedienti diretti a sottrarre l'immobile alla intrapresa esecuzione.
3. Con comparsa depositata in data 14/10/2014 si è costituita in giudizio la convenuta
[...]
, la quale ha contestato i presupposti applicativi dell'istituto dell'usucapione e si Controparte_13
è opposta alla richiesta di sospensione della detta procedura esecutiva immobiliare, per la mancanza dei requisiti di legge.
In particolare, il a fondamento delle sue conclusioni, ha dedotto quanto segue: CP_13
- l'asserita intervenuta usucapione della parte del bene oggetto di pignoramento non è opponibile al creditore procedente;
- non è provata la circostanza dell'attribuzione a della porzione dell'immobile Parte_1 pignorato, così come la circostanza che l'attribuzione sia stata motivata da motivi economici dei proprietari;
- le eccezioni sollevate in giudizio dall'opponente dovrebbero ritenersi, oltre che non provate, del tutto discordanti rispetto a quanto risulta dai registri immobiliari;
le stesse restano pertanto del tutto infondate e prive di qualsivoglia riscontro probatorio, anche all'esito dell'odierno giudizio di merito.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 14/10/2014, dichiarati contumaci i sigg.ri
[...]
e e la società l'opponente ha depositato la sentenza n. CP_4 Controparte_5 CP_6
2501/2014, emessa dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del relativo giudizio iscritto al R.G. n. 2204/2014, con cui è stata riconosciuta l'intervenuta usucapione in favore di in Parte_1 relazione all'immobile sopra menzionato.
Il procuratore della medesima parte, inoltre, ha chiesto l'estensione del contraddittorio anche nei confronti di creditrice intervenuta nella predetta procedura immobiliare. Il Controparte_8
giudice, dopo aver preso atto della richiesta, ha autorizzato tale chiamata, fissando, così, la successiva udienza per il giorno 24/02/2015.
5. All'udienza del 24 febbraio 2015, il Giudice, ha dichiarato la contumacia di Controparte_8
e, come richiesto dalle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26 gennaio 2016.
6. In data 23 marzo 2015 l'opponente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento con il giudizio di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2 c.p.c., promosso dalla
[...]
(oggi Banco di Credito Sardo) avverso alla sentenza di usucapione n. Controparte_16
2502/2014 emessa all'esito del giudizio di accertamento promosso dal sig. contro Parte_1
sigg.ri e Controparte_4 Controparte_5
7. Con ordinanza del 4 maggio 2015, il Giudice ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio di opposizione con il giudizio di revocatoria;
ha pertanto rimesso le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni già calendarizzata.
8. Con ordinanza del 21 luglio 2017 il giudice ha sospeso il presente giudizio sino alla definizione con sentenza passata in giudicato della causa iscritta al n. 9276/2016 R.G., pendente presso l'intestato
Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 404, secondo comma, c.p.c., contro la sentenza di usucapione, introdotta dalla assumendo quest'ultimo procedimento Controparte_17
natura pregiudiziale.
9. Con comparsa di costituzione, depositata in data 14.05.2019, si è costituita la società CP_10
(in qualità di successore a titolo particolare a fronte di cessione di crediti di massa per operazione
[...]
di cartolarizzazione), la quale si è associata alle considerazioni e deduzioni svolte dalla convenuta chiedendo pertanto il rigetto della domanda dell'opponente. Controparte_1
10. Con decreto del 30 gennaio 2023 il Giudice, dopo aver preso atto dell'istanza di riassunzione del giudizio, in virtù del passaggio in giudicato della sentenza emessa a definizione del procedimento n.
9276/2014 R.G. di opposizione di terzo contro la sentenza n. 2501/2014 dell'intestato Tribunale, ha fissato l'udienza 6 giugno 2023 per la prosecuzione della causa sospesa.
11. All'udienza del 18 settembre 2024 il Giudice, dopo aver ritenuto di non ammettere le prove richieste dalla parte opponente perché superflue ai fini della decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. 12. All'udienza del 21 novembre 2024 la causa veniva tenuta in decisione, con la concessione in favore delle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
13. Ritiene il Tribunale che l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. debba essere accolta per le ragioni che seguono.
L'opposizione proposta da è finalizzata all'accertamento dell'usucapione a favore Parte_1 di costui − in relazione all'unità immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07, facente parte del complesso individuato al Catasto Fabbricati di Cagliari al foglio n. 33, particella n. 68, cat. A/7, vani 7,5 − e alla conseguente dichiarazione di inopponibilità nei suoi confronti delle azioni esecutive proposte dai creditori.
Secondo la deduzione dell'opponente, il citato acquisto a titolo originario sarebbe dimostrato considerando una serie di elementi, tra i quali: (i) il materiale documentale prodotto con l'atto introduttivo di questo procedimento, che certifica le attività personalmente svolte nel tempo nel suddetto immobile (v. allegati all'atto di citazione); (ii) la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2501/2014 (RG 2204/2014) accertativa dell'acquisto per usucapione;
(iii) la pronuncia del Tribunale di Cagliari n. 2727/2022 (RG 9276/2014), divenuta irrevocabile, con cui è stato disposto il rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 404, II comma, cpc contro la predetta decisione di riconoscimento dell'usucapione.
Nel presente procedimento i creditori opposti hanno dedotto che il non avrebbe potuto Pt_1 ottenere l'acquisto per usucapione in quanto poteva aver accesso all'unità immobiliare non a titolo di possesso, ma esclusivamente a titolo di detenzione o di locazione. Inoltre, hanno affermato che le azioni giudiziarie, rappresentate da questo giudizio e dal procedimento di accertamento dell'usucapione R.G. n. 2204/2014, sarebbero in realtà espedienti diretti a sottrarre l'immobile alla intrapresa esecuzione.
Tanto chiarito, occorre precisare come il fatto che in altro e separato giudizio sia intervenuta una sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione, in favore dell'opponente, dell'immobile per cui anche oggi è causa non possa comportare automaticamente l'accoglimento dell'opposizione, in quanto in quel procedimento, che vedeva contrapposti unicamente e Controparte_4 [...]
, non furono citati i creditori ipotecari, nei confronti dei quali, dunque, detta sentenza non CP_5
è opponibile.
È necessario rammentare che l'art. 619 c.p.c. prevede che l'opposizione di terzo possa essere sollevata da chiunque abbia un interesse giuridico, anche se non è stato parte del processo che ha dato luogo all'esecuzione. L'interesse ad agire può enuclearsi altresì in colui che ha acquisito la proprietà per usucapione, il quale, tuttavia non è un "terzo" nel senso tradizionale del termine, ma un soggetto che rivendica un diritto sulla proprietà che si attesta incompatibile con il diritto del creditore ipotecario che agisce in sede esecutiva.
In giurisprudenza, sulla scorta dei tradizionali caratteri dell'acquisto a titolo originario per usucapione, prevale la tesi della prevalenza dell'acquisto dell'usucapente sul diritto del creditore pignorante, in ragione della considerazione per cui l'acquisto per usucapione è acquisto a titolo originario, come tale indipendente tanto dall'anteriore titolarità del bene in capo al debitore, quanto dalle vicende giuridiche che lo hanno interessato.
In sostanza, se un terzo possiede un immobile senza titolo trascritto, il compimento dell'usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie iscritte o rinnovate al nome del precedente proprietario per effetto della efficacia retroattiva dell'usucapione.
La ricostruzione testé richiamata deve, tuttavia, essere bilanciata con la posizione del creditore pignorante. Infatti, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, “il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (v. Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n. 29325; Sez. 3, Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023).
Ed infatti, la sentenza di accertamento dell'usucapione necessita del contradditorio e, pertanto, in assenza del creditore ipotecario, la sentenza avrà soltanto effetto inter-partes.
Nel caso in esame l'attore, nel proporre opposizione, ha dato atto di avere introdotto il giudizio iscritto al n. 2204/2014 R.G. nei confronti dei citati per l'accertamento, in suo favore, Persona_3 dell'intervenuta usucapione, per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c. Successivamente, all'udienza del 14 ottobre 2014, l'attore ha prodotto la sentenza n. 2501/2014 emessa dall'intestato
Tribunale, con cui, che, all'esito di una compiuta istruttoria, è stata accertata l'usucapione del cespite in contestazione. Il presente procedimento è stato sospeso alla luce del fatto che la Controparte_17
ha proposto opposizione ex art. 404, secondo comma, c.p.c., contro la sentenza di
[...]
usucapione sopra richiamata, con procedimento iscritto al n. 9276/2016 R.G, nel quale è intervenuta la società quale cessionaria del credito di Controparte_10 Controparte_16
Tale sospensione era giustificata dal fatto che l'eventuale accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva avrebbe comportato non soltanto l'inefficacia di quella pronuncia nei confronti del terzo opponente - mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie -, ma la sua totale eliminazione anche nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente
(Cass., n. 24631/2015).
Deve quindi darsi atto che il procedimento relativo all'opposizione di terzo promossa dalla
[...]
ai sensi dell'art. 404 c.p.c. si è concluso con la sentenza del Tribunale Cagliari n. CP_17
2727/2022 (divenuta irrevocabile), con la quale è stata rigettata l'opposizione di terzo proposta dall'attrice e dall'interveniente, con la conseguente conferma della sentenza emessa dal Tribunale di
Cagliari n. 2501/2014 (RG 2204/2014), di riconoscimento dell'usucapione a favore di Pt_1
[...]
Tale esito processuale ha cristallizzato e resa definitiva l'acquisizione dell'unità immobiliare a titolo di usucapione per il decorso del termine ex art. 1158 c.c. in favore dell'opponente.
Ciò chiarito, l'opposizione ex art. 619 c.p.c. è fondata nel merito in quanto, anche nell'ambito di questo giudizio, sono stati forniti solidi elementi a comprovare il perfezionamento dell'usucapione in capo all'opponente (elementi di prova peraltro, quantomeno sotto il profilo documentale, del tutto sovrapponibili a quelli acquisiti nell'ambito del giudizio con cui è stata accertata l'usucapione), corroborati dalla citata sentenza n. 2501/2014 che, benché non opponibile ai creditori ipotecari, può essere anch'essa apprezzata come un efficace elemento di prova, unitamente agli altri considerati: sul punto deve darsi atto che in quella sede, oltre ad essere acquisita la medesima documentazione qui prodotta, sono stati sentiti due testimoni ( e ) che avevano Testimone_1 Testimone_2
corroborato la tesi sostenuta da . Parte_1
Ma ad ogni modo, l'odierno opponente ha qui dimostrato una serie di fatti, certificati dalla documentazione in atti, che hanno dato prova del possesso prolungato nel cespite oggetto di esecuzione.
Circa la disponibilità materiale dell'immobile in capo all'opponente fin dall'anno 1992 non vi è ragione di dubitare: gli stessi creditori non ha contestato (né tantomeno in modo specifico come richiesto dall'art. 115 c.p.c.) l'elemento del corpus, quanto piuttosto la sussistenza in capo all'opponente dell'animus possidendi. Ciò nondimeno, non vi sono sufficienti elementi che possano supportare detta tesi (essendo a tal fine del tutto insufficienti quelli tratti dalla CTU dell'Ing. , Per_2
richiamata dai convenuti per sostenere la natura di locazione ovvero di comodato del citato rapporto), dovendosi invece ritenere che il una volta entrato nella disponibilità del bene, non può che Pt_1 avervi esercitato un possesso uti dominus, manifestandosi all'esterno come proprietario dell'immobile, benché in assenza di un formale acquisto a titolo derivativo: del resto, unicamente in tale prospettiva possono qualificarsi le spese per la divisione e ristrutturazione dell'immobile, la successiva attività di manutenzione del medesimo, la salvaguardia dei terreni e delle piante, nonché l'avvio delle pratiche comunali e il successivo ottenimento della concessione edilizia, trattandosi di azioni che – specie se complessivamente considerate – risultano evidentemente incompatibili con l'atteggiamento di chi agisce come mero conduttore o comodatario di immobile, essendosi concretizzate nell'assolvimento, in un tempo superiore al ventennio, di spese che pacificamente incombono soltanto sul proprietario dell'immobile.
Alla luce di quanto sopra, non si può che dare seguito a quanto affermato dal giudice del processo di opposizione ex art. 404 c.p.c. (che consolida la pronuncia di accertamento dell'usucapione), secondo cui: “sinteticamente concordando con il convenuto (e facendo nel resto riferimento alle difese sopra riportate) può in particolare rilevarsi che l'attrice e l'interveniente non hanno fornito alcuna convincente prova - come sarebbe stato loro onere, ex art. 2697, comma 1, cc - dei fatti costitutivi del proprio diritto, e in particolare della collusione delle parti del processo in cui è stata emessa la sentenza opposta e del fatto che quest'ultima sia l'erroneo frutto di tale collusione: non possono infatti ritenersi assolutamente sufficienti gli elementi da esse indicati - ovvero la stretta parentela tra le parti e la contumacia dei convenuti -, che possono al più giustificare una presunzione semplice (ex art. 2729 cc) che, nel caso, è però superata da elementi di segno contrario, ovvero dalle articolate motivazioni della sentenza opposta, che dimostrano come quest'ultima sia fondata su un corposo impianto istruttorio – qui non smentito – univocamente emergente nel senso indicato da Pt_1
.
[...]
Nel caso in esame, essendo stato garantito il contraddittorio da parte dei creditori ipotecari, l'effetto della sentenza accertativa dell'usucapione esplica efficacia non solo inter-partes, ma sarà necessariamente opponibile agli odierni opposti. L'usucapione comporta, pertanto, l'estinzione di tutte le ipoteche iscritte sull'immobile oggetto di accertamento.
Per tali ragioni, l'opposizione deve trovare accoglimento e, per l'effetto, si dichiara non opponibile nei confronti di l'atto di pignoramento iscritto al RGE di Codesto Tribunale sotto il Parte_1
num. 632/2008 (alla quale è stata riunita quella iscritta al RGE sotto il n. 159/2009), limitatamente all'unità immobiliare contraddistinta, invece, al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07 (4_Visura_catastale), dovendosi affermare che i creditori opposti non hanno diritto ad agire esecutivamente sul bene in questione, per essere stato detto immobile usucapito da in forza di usucapione ultraventennale. Parte_1
14. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai seguenti criteri: deve essere applicato il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c. e, conseguentemente, le spese debbono essere poste interamente – ed in solido tra loro − a carico dei creditori opposti
[...]
dell'intervenuta Parte_3 [...]
- i quali erano parte del procedimento ex art. 404 c.p.c., che li ha visti soccombenti -, nonché CP_10 delle contumaci società ed (ora CP_6 Controparte_7 [...]
), i quali erano certamente parte dei giudizi di esecuzione forzata (in particolare Controparte_9
la risulta aver iscritto ipoteca sul citato immobile in data 19.12.2007 ed era parte del proc. CP_6
RGE 159/2009, mentre risulta esser intervenuta nella medesima proc. esecutiva in data CP_7
29.05.2014), non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra le parti.
Per quanto concerne le posizioni dei debitori esecutati e Controparte_4 Controparte_5
(rispettivamente legati peraltro da un rapporto di parentela e affinità con l'opponente) non deve disporsi sulle spese, dal momento che gli stessi non si sono mai opposti al riconoscimento dell'usucapione in favore dell'opponente (come già riconosciuto con sentenza n. 2501/2014 emessa dal Tribunale di Cagliari nel proc. RG 2204/2014, che ugualmente non poneva a carico di questi ultimi le spese di lite).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M.
55/2014, relativi alla causa dal valore indeterminabile – complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per tutte le fasi del procedimento (ad eccezione delle fasi di studio ed introduttiva, in relazione alle quali è stato applicato un contenuto aumento dei compensi in ragione dell'attività svolta dal difensore), in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
Si dà atto, infine, che le spese indicate in dispositivo devono essere liquidate dalle parti soccombenti sopra menzionate in favore del difensore dell'opponente, che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara non opponibile nei suoi confronti l'atto di pignoramento iscritto al R. G.E. di Codesto
Tribunale n. 632/2008 (a cui è riunito il proc. n. 159/2009 R.G.E.), limitatamente all'unità immobiliare contraddistinta al Catasto Fabbricati di Cagliari, Comune di Pula, al foglio n. 33, particella n. 2050, sub 2, cat. a/02, classe 07 (4_Visura_catastale), non avendo i creditori opposti il diritto di procedere esecutivamente sull'immobile sopra indicato poiché di proprietà di Pt_1
in forza di usucapione ventennale.
[...]
Condanna le parti , Controparte_3 [...]
ed Controparte_1 Controparte_10 CP_6 Controparte_7
(ora ) a rimborsare, in solido tra
[...] Controparte_9 loro, le spese processuali del presente giudizio sostenute dall'opponente da Parte_1 liquidarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario e calcolate nell'importo complessivo di € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA, IVA, oltre al rimborso spese per contributo unificato e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari in data 21.02.2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi