Articolo 6 della Legge 8 ottobre 1957, n. 970
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 ottobre 1957
Art. 6.
A decorrere dal 1 marzo 1957 e lino a quando non saranno state fissate le dotazioni di personale dell'Ente autotrasporti merci, e' vietata all'Ente stesso ogni assunzione di personale non di diretta a sostituire unita' che, in servizio alla data del 28 febbraio 1957, cessino successivamente di appartenere all'Ente stesso per causa diversa da quella contemplata nel precedente art. 1.
A decorrere dalla stessa data e' fatto divieto alla Gestione raggruppamenti autocarri di procedere a nuove assunzioni di personale.
E' altresi' vietata ogni assegnazione di personale dei predetti Enti presso le Amministrazioni dello Stato.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1957