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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6798/2022 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto opposizione ingiunzione di pagamento e vertente tra
TRA
in qualità di rappresentante legale p.t. di Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in Capri, via Longano 25, rapp.to e difeso P.IVA_1
giusta procura allegata in atti dall'avv. Huri Vaisshna Palumbo presso il cui stu- dio in Napoli, via L. Giordano, 142
-ATTRICE
e
(C.F. , in persona del Sindaco dott. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta determinazione
[...]
n. 154 del 19.04.2022 R.G. (Affari Generali n. 44 del 19.04.2022) ed in virtù di procura allegata dall'avv. Marco Pizzuto , con studio in C.F._1
Napoli alla via Belvedere 140, -CONVENUTO-
e
(C.F. e P.IVA ), già con sede CP_4 P.IVA_3 Controparte_5
legale in Mondovì, via Torino 10/b, in persona del suo Amministratore Delegato
e Legale Rappr. , nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa CP_6
dall'Avv. Clerici Andrea, presso il cui studio in CUNEO (CN), Piazza Galimber- ti, 5, è elettivamente domiciliata per delega in calce al presente atto
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 18-3-22, , “in qualità di rappresentante legale Parte_1
p.t. della soc. C.F. ”, premetteva in sintesi che ad Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1
essa società opponente, “In data 19.02.2022…veniva notificato l'atto di ingiunzione di pagamento n. 596896 del 19/02/2022 [ex RD 639/1910], contenente nel dettaglio adde-
biti sanzioni codice della strada della polizia municipale di Capri, con il quale si ri-
chiedeva il pagamento di € 31.053,90. Effettuate le opportune verifiche ha riscontrato che tutti gli atti contenuti nell'ingiunzione qui impugnata erano stati oggetto di opposi-
zioni al Giudice di Pace di Capri” (enfasi aggiunte). Eccepiva anzitutto la sopravvenuta estinzione di tale solidale obbligazione sanzionatoria, deducendo poi altri motivi di con-
testazione e di illegittimità della impugnata ingiunzione di pagamento, tutti più avanti ripresi, chiedendo infine essa istante la caducazione della irrogata sanzione pecuniaria,
su essa gravante in via solidale (v., amplius, citazione introduttiva). Il Controparte_2
nonchè soggetto deputato alla riscossione, all'uopo separatamente costituitisi, CP_4 deducevano a loro volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, domandavano il rigetto (v. rispettive comparse di risposta in atti).
Cont In primo luogo, l'istante “…eccepisce la estinzione della pretesa creditoria così
come azionata, stante il decesso dell'autore dell'illecito amministrativo derivante dalla circolazione stradale e l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi ed ai successori, in considerazione del carattere afflittivo della normativa e in ossequio al principio della responsabilità personale. È lapalissiano il parallelo tra l'art. 7 legge 689/81 e l'art. 199 codice della strada – ampliato dalla previsione di cui all'art. 210 comma 4 CdS – e tra l'art. 14 ultimo comma e l'art. 201 comma 5 CdS, per cui la prassi amministrativa e consolidata giurisprudenza ritengono di estendere gli effetti della morte anche agli ob-
bligati in solido, perché l'obbligato solidale, a seguito del decesso del trasgressore, non può esercitare il diritto di regresso nei confronti degli eredi, così trovandosi, di fatto, in una situazione di svantaggio. Di seguito i principi espressi dalla Corte di cassazione
Sezioni unite civili Sentenza 22 settembre 2017, n. 22082: “Dunque, la morte dell'auto-
re della violazione [ , invalido, deceduto il 18/8/18] determina, in base ad Persona_1
una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna.
Di riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" di cui si è appena detto,
ormai privo della sua primigenia e fondativa giustificazione. Ma al di là del distinguo appena proposto tra estinzione dell'illecito ed estinzione del relativo trattamento san-
zionatorio (che pure potrebbe legittimamente criticarsi per il fatto che sia l'art. 7, sia l'art. 14, ultimo comma, l. n. 689/1981 parlano solo e allo stesso modo della "obbliga-
zione di pagare la somma dovuta per la violazione"), il venir meno anche della respon-
sabilità solidale nel caso di morte del trasgressore deriva ineluttabilmente dalla circo-
stanza che, comunque, il regresso non potrebbe più essere esercitato. Ammetterne la conservazione verso gli eredi contraddirebbe l'esplicita esclusione dell'obbligazione di pagamento dal fenomeno successorio, non ipotizzabile a corrente alternata e a seconda della persona del creditore (e tenuto ulteriormente conto del fatto che il regresso, come si è innanzi detto, riguarda l'aspetto privatistico della sequenza obbligatoria generata dalla commissione dell'illecito)”. Si evidenzia che la società opponente già con istanza prot. 29643/2018 presentata al di Capri, chiedeva in autotutela di provvedere CP_2
allo sgravio delle pretese creditorie, stante l'estinzione della stessa, intervenuta con il decesso del trasgressore, per la quale il comune si dichiarava “incompetente” (all 3).”.
Tuttavia, la dedotta pronuncia di nomofilachia n. 22082/17 viene qui riportata solo in parte, risultando invece rilevante, e nella specie anzi dirimente, altra sua parte in cui,
esattamente, vi si premettono il “…fatto estintivo dell'obbligo di pagamento (obbligo,
che sorge per legge al momento della commissione dell'illecito)… [e, ancora, i] fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento di diritto comune, come la…morte dell'obbligato… . Il fatto estintivo [ivi, la notifica dello scrutinato verbale di accerta-
mento] non è successivo al sorgere della pretesa sanzionatoria della p.a. ed, a maggior ragione, non è successivo alla formazione del titolo esecutivo, ma contestuale all'una ed all'altro. Sciogliendo quindi la riserva sopra formulata a proposito della deducibili-
tà di questo fatto estintivo con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., va affermato che esso non rientra tra i fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo che, estinguendo il diritto di credito consacrato in questo titolo (di natura giudiziale o stragiudiziale), fanno venire meno il diritto di agire esecutivamente. Una volta divenuto definitivo l'accertamento contenuto nel verbale non opposto [o, se opposto, dopo la conclusione del relativo giudizio] è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costi-
tutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata…” (enfasi aggiunte). In
questo modo, dunque, anche con formulazioni valevoli a contrario, il Giudice di legit-
timità (sempre in SSUU 22082/17) ribadisce tre principii :
-l'obbligo di pagamento sorge al momento di commissione dell'illecito;
-il fatto estintivo, come la morte dell'obbligato, sorge successivamente;
-precisamente, una volta divenuto definitivo l'accertamento sanzionatorio, perché non opposto, resta allora successivamente preclusa la verifica della sussistenza di sopravve-
nuti fatti qui impeditivi della pretesa sanzionatoria. Se, invece, come nella specie,
l'accertamento sia stato giudizialmente opposto allora la morte di - Persona_1
cronologicamente avvenuta in pendenza dei termini d'appello- si sarebbe dovuta eccepi-
re in tale procedimento di merito, di secondo grado, poi instaurato avverso le tre indica-
te sentenze di prime cure del 21/6/18, eccezione che però, come tale, non sembra emer-
gere dalle sentenze d'appello parimenti allegate (per cui o il giudice -nel dichiarare inammissibile il gravame, mancandone poi ulteriore ricorso per cassazione- ha di fatto assorbito tale questione se anche ipoteticamente invocata oppure, più probabilmente,
ove il decesso stesso dell'invalido non sia stato invece ivi azionato, allora Persona_2
nulla sul punto risulta trattato e determinato nella conferente e definita sede di merito).
Con il ripetuto effetto che, risultando già esecutivo e poi concluso l'accertamento origi-
nariamente contenuto nei verbali di contestazione, ritenuti legittimi anche dal GdP, sia dunque oggi preclusa (v. sopra) la verifica e la pronunzia su fatti ulteriori rispetto agli anteriori verbali di contestazione e a siffatte pronunce di rigetto delle opposizioni, sen-
tenze nn. 34-35-36/17, nelle quali tra l'altro si legge : “Dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti, risulta con certezza che : l'opponente già munito di permesso di transito n. 28/2017 relativo al…veicolo PiaggioPorter targato DC062SH, ne chiede,
con la presente, la sostituzione a favore del veicolo FiatPanda targato
80…riportante la data del 9/3/17…denominato modifica autorizzazione…”.
I numerosi verbali stradali -appunto rispettivamente riportati nelle tre indicate decisioni del giudice di pace- hanno ad oggetto violazioni che risalgono tutte all'anno 2017, sem-
pre per accesso (vietato) con mezzo trg. DC062SH, allorquando però, come risulta dalle pronunce stesse, detto , già munito di permesso di transito per questo vei- Persona_2
colo Piaggio DC062SH, aveva già chiesto ed ottenuto in data 9/3/17 la sostituzione del medesimo documento da rilasciarsi cioè, in modifica, a favore del diverso veicolo Panda
trg. 80 : ma, come si è altresì accennato, l'istante/fruitore ha tuttavia continuato ad accedere in ZTL con il precedente veicolo, asseritamente sostituito, n. DC062SH. Sicchè, nell'ordine, la sostituzione del permesso è richiesta il 9/3/17, i molteplici illeciti amministrativi risultano commessi nel corso dell'anno 2017, le 3 sentenze di primo gra-
do dichiarative della legittimità di siffatti verbali di contestazione rimontano al 21/6/18
e, infine, la morte di sopraggiunge il 18/8/18 (i tre successivi giudizi Persona_2
d'appello, precisamente, sono stati poi dichiarati inammissibili con tre pronunce
Cont d'appello in atti, nn. 3704/20-7464/20-9766/23, tant'è che la stessa in comparsa conclusionale, correttamente rileva che “i titoli iscritti nella impugnata ingiunzione so-
no costituiti dai verbali di accertate violazioni al codice della strada di cui alle sentenze n. 34/2018; n. 35/2018; n. 36/2018 emesse dal Giudice di Pace di Capri passate in giu-
dicato”).
Con l'acclarato effetto che, essendo definitivo l'accertamento originariamente contenuto nei verbali già esecutivi di contestazione, confermati come legittimi in sentenza, risulti dunque oggi preclusa (v. ancora sopra) la verifica e la pronunzia su fatti ulteriori, nella specie sulla morte di poichè, si ribadisce, le confermative sentenze del Persona_2
GdP del 21/6/18 sono passate in giudicato.
Con secondo motivo di doglianza, l'istante evidenzia che “Laddove, a norma del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coat-
ta delle somme inflitte dal giudice e dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e dalla som-
ma determinata nella stessa e non dal verbale di accertamento e/o dalla somma in esso indicato. La p.a. avrebbe dovuto agire esecutivamente azionando quale titolo esecutivo le sentenze conclusive dei giudizi pretendendo però le somme in esse determinate e non più le somme (peraltro raddoppiate come se i verbali non fossero stati impugnati) di cui ai titoli decaduti (verbali). Va infatti precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992,
art. 203, comma 3, l'aumento della sanzione pecuniaria dal minimo alla metà del mas-
simo edittale è previsto esclusivamente dalla citata norma ed è normativamente ricolle-
gato al mancato pagamento nei sessanta giorni o alla mancata proposizione nello stes- so termine del ricorso al Prefetto o, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria. In sostanza,
qualora l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace avverso il verbale di contesta-
zione di violazione di norme del Codice della Strada fosse respinta, il titolo esecutivo è
costituito dalla relativa sentenza di rigetto con la somma in essa determinata e non già
dal verbale di accertamento, perché, una volta presentato il ricorso avverso il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, cui il verbale è sotteso, questi ultimi atti perdono la loro atti-
tudine a divenire titoli esecutivi, perché tale prerogativa viene acquisita dalla Sentenza
di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 20983 del 06/10/2014). Ciò vale a maggior ragione per le cartelle e/o ingiunzioni di pagamento emesse a seguito di verbali relativi ad ille-
citi stradali, considerato anche che, in virtù di quanto sancito dal comma sesto dell'art. 204 bis del D. Lgs. 546/1992: “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace” e di quanto sancito al comma quinto “In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace de-
termina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza im-
mediatamente eseguibile.”. Con terzo motivo di doglianza, l'istante poi deduce : “IN-
FONDATEZZA ED ERRONEITA' DEL CREDITO - Si rileva altresì la illegittimità del-
la ingiunzione di pagamento impugnata per infondatezza della pretesa creditoria, stante l'erroneità della somma esposta nell'ingiunzione di pagamento. Laddove, a norma del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 6, (Nuovo C.d.S.), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all'art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscos-
sione coatta delle somme inflitte dal giudice e dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e dalla som-
ma determinata nella stessa e non dal verbale di accertamento e/o dalla somma in esso indicato. La p.a. avrebbe dovuto agire esecutivamente azionando quale titolo esecutivo le sentenze conclusive dei giudizi pretendendo però le somme in esse determinate e non più le somme (peraltro raddoppiate come se i verbali non fossero stati impugnati) di cui ai titoli decaduti (verbali). Va infatti precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992,
art. 203, comma 3, l'aumento della sanzione pecuniaria dal minimo alla metà del mas- simo edittale è previsto esclusivamente dalla citata norma ed è normativamente ricolle-
gato al mancato pagamento nei sessanta giorni o alla mancata proposizione nello stes-
so termine del ricorso al Prefetto o, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria. In sostanza,
qualora l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace avverso il verbale di conte-
stazione di violazione di norme del Codice della Strada fosse respinta, il titolo esecutivo
è costituito dalla relativa sentenza di rigetto con la somma in essa determinata e non già dal verbale di accertamento, perché, una volta presentato il ricorso avverso il ver-
bale o l'ordinanza-ingiunzione, cui il verbale è sotteso, questi ultimi atti perdono la loro attitudine a divenire titoli esecutivi, perché tale prerogativa viene acquisita dalla Sen-
tenza di merito (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 20983 del 06/10/2014). Ciò vale a maggior ragione per le cartelle e/o ingiunzioni di pagamento emesse a seguito di verbali relativi ad illeciti stradali, considerato anche che, in virtù di quanto sancito dal comma sesto dell'art. 204 bis del D. Lgs. 546/1992: “La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace” e di quanto sancito al comma quinto “In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sen-
tenza immediatamente eseguibile.”
Rispetto a tali doglianze attoree, giova anzitutto riproporre altri ampi stralci di dette
SSUU n. 220/802017:
“Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un «titolo esecutivo» del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ri-
corso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-
ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti)
ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede ammini-
strativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 203 C.d.S., il ricorso al giu- dice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti effi-
cacia esecutiva, tanto è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia ese-
cutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi del comma 3 ter del previgente art. 204 bis C.d.S. (oggi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 150
del 2011, richiamato dal sesto comma dell'art. 7). Questa efficacia -in mancanza di so-
spensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ac-
certata. Il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza-ingiunzione, la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane l'unico ti-
tolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 23 della legge n. 689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 204 bis, comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici,
del d.lgs. n. 150 del 2011). La disciplina differente si spiega perché il verbale di accer-
tamento di violazione del codice della strada acquista l'efficacia esecutiva con una mo-
dalità di formazione semplificata rispetto a quella prevista per l'ordinanza – ingiunzio-
ne. Quest'ultima costituisce titolo esecutivo -come sancito dall'art. 18, ultimo comma,
primo inciso, della legge n. 689 del 1981- solo dopo che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione abbia presentato il rapporto ai sensi del citato art. 17 della stes-
sa legge e l'autorità competente abbia provveduto ai sensi del successivo art. 18, de-
terminando la somma dovuta per la violazione ed ingiungendone il pagamento. Il ver-
bale di accertamento non contiene un'ingiunzione di pagamento. Esso ha portata rico-
gnitiva dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, che nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada. Per ef-
fetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare, come determinata dall'art. 203, ult. co ., C.d.S., ed a con-
sentirne la riscossione mediante ruolo esattoriale, anche ai sensi del sopravvenuto art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, oltre che dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981.
Stando al testo dell'art. 203 C.d.S., nonché al testo dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi,
dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), perché il verbale di accertamento costituisca «ti-
tolo esecutivo» è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pa-
gamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge. Il verbale di accertamento -definito dal codice della strada come «titolo esecutivo»- è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di ef-
ficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta,
«costituisce titolo esecutivo» per l'espropriazione forzata (arg. ex art. 49 D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602), sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento.
4.1. Gli articoli del codice della strada da ultimo citati non si occupano direttamente della notificazione del verba-
le di accertamento né degli effetti della mancata notificazione. Questi ultimi sono previ-
sti dall'art. 201, comma quinto, C.d.S. che -con disposizione analoga a quella contenu-
ta nell'art. 14, ult. co ., della legge n. 689 del 1981- sancisce che «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto». La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo. La regola in esame ha portata sostanziale. In
sintesi, la notificazione del verbale di accertamento, per come delineata dal legislatore nella norma apposita, non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo. Piuttosto, è
fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pa-
gamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto. Si
tratta di un fatto estintivo del diritto di credito per sanzione amministrativa che, pur operando sul piano sostanziale, non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudi-
ziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva. …” (enfasi aggiunte). Sicchè, co-
me si è appena visto, con la disciplina dettata dall'art. 203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ex art. 204 bis C.d.S. (ed oggi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto è
vero che è appunto possibile la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi del comma 3 ter del previgente art. 204 bis C.d.S. (oggi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal se-
sto comma dell'art. 7). Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposi-
zione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva,
determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il meccanismo è differente da quello che si mette in atto quando sia impugnata l'ordinanza-ingiunzione, la quale, in caso di rigetto dell'opposizione, rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la ri-
scossione coattiva. Le differenze emergono dalle previsioni degli artt. 23 della legge n.
689 del 1981 (oggi, dell'art. 6, comma dodici, del d.lgs. n. 150 del 2011) e 204 bis,
comma quinto, C.d.S. (oggi dell'art. 7, comma undici, del d.lgs. n. 150 del 2011). Con
l'effetto ultimo, in sostanza, che il verbale d'accertamento non sospeso, né ovviamente pagato, sia titolo esecutivo che, poi, ove l' (eventuale) corrispondente opposizione sia rigettata, viene a sua volta sostituito dalla successiva sentenza che determina l'importo della sanzione tra il minimo ed il massimo previsti : nella specie, come si è visto, i ver-
bali d'accertamento non risultano sospesi e, poi, le tre relative sentenze di reiezione del competente GdP nn. 34-35-36/18 versate in atti (aventi tutte ad oggetto per l'anno 2017
la ripetuta violazione al CdS consumata a mezzo di veicolo trg. DC062SH) determinano a loro volta le sanzioni di cui ai verbali di accertamento (per tutte e tre le pronunce del giudice di pace non risulta poi alcuna sospensione -o tantomeno annullamento- in sede d'impugnazione giudiziale, come evidenziano le altre 3 sopraggiunte pronunce d'appello versate in atti e dichiarative appunto, da parte dell'investito Tribunale, della inammissibilità degli esercitati gravami).
Resa allora da vedere, a questo punto, se i verbali/titoli non sospesi né annullati e poi sostituiti dalle ricordate sentenze reiettive possano essere appunto azionati attraverso il procedimento amministrativo di cui al RegioDecreto 639/1910, verificando cioè se per le originarie violazioni stradali sia appunto adoperabile questo strumento legislativo. In-
vero, secondo la recentissima Cass. 7133/25, L'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del r.d. 639/1910 per la riscossione di crediti da parte degli enti locali ha natura di atto con funzione accertativa e non costituisce un atto esecutivo della procedura di riscos-
sione coattiva. Essa assolve alla duplice funzione di notificare al contribuente l'esisten-
za di un debito e di costituire il titolo esecutivo per l'eventuale successivo avvio dell'e-
spropriazione forzata. Non è pertanto necessario che l'ingiunzione fiscale sia preceduta dall'invio di un sollecito di pagamento, anche qualora tale facoltà sia prevista dal rego-
lamento comunale sulla riscossione coattiva. Il sollecito preventivo di cui all'art. 1
comma 544 l. 228/2012, obbligatorio solo per crediti tributari di importo inferiore a mille euro riscossi tramite ruolo, non si applica alle sanzioni amministrative per viola-
zioni del codice della strada il cui recupero avviene attraverso la distinta procedura dell'ingiunzione fiscale. La natura accertativa dell'ingiunzione fiscale, che mantiene una funzione distinta dalla riscossione mediante ruolo anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 43/1988, non richiede la previa formazione del ruolo né ulteriori preavvisi al debitore quando l'ingiunzione si fondi su verbali di accertamento già regolarmente no-
tificati e non opposti, i quali garantiscono di per sé la conoscenza della posizione debi-
toria da parte del destinatario. Alla luce altresì di tale pronuncia di legittimità, dunque,
emerge che può procedersi a mezzo ingiunzione pecuniaria, avente funzione accertativa non richiedente però -a sua volta- una tale previa formazione del ruolo né ulteriori preavvisi al debitore quando l'ingiunzione medesima si fondi su verbali di accertamento già regolarmente notificati e non opposti. Nella specie, per contro, si è già visto che i verbali/titoli sono stati opposti e poi sostituti dalle richiamate pronunce reiettive, con l'effetto ulteriore, quindi, che rimane infine da verificare quale natura rivesta l'ingiunzione in parola, ex RD 639/1910, in presenza di contestazioni sostituite poi da sentenza, e cioè in presenza di già formati titoli giudiziali/esecutivi. Ebbene, come si è
detto sul piano teorico/generale, occorre osservare che rispetto al provvedimento am-
ministrativo definitivo -come tale già titolo (si pensi al verbale di accertamento non opposto)- la successiva ingiunzione ex RD 639/1910 costituisce allora solo mera inti-
mazione di pagamento, e null'altro (cfr. ad es., in parte motiva, Cass. 24926/21), ciò che inoltre evita l'inutile od eccedente duplicazione dei documenti esecutori azionabili. At-
teso inoltre, analogamente, che il titolo giudiziale congiunto al verbale confermato, an-
corchè non definitivo, ha comunque a sua volta valenza esecutiva poiché dotato dei ne-
cessari requisiti di certezza-liquidità-esigibilità, tant'è che in base ad esso può essere ovviamente avviata la procedura coattiva, ne discende allora che anche in questo caso l'opposta ingiunzione fiscale valga solo come intimazione di pagamento su titolo giudi-
ziale già appunto esistente (seppur eventualmente impugnato) e che perciò essa, per questa parte, non possa dal canto suo costituire un'autonoma ragione di credito : in pra-
tica, in tali particolari situazioni di definitività amministrativa o, per quanto qui più inte-
ressi, di sussistenza di sostitutivo titolo giudiziale/esecutivo, da tempo ormai anche de-
finitivo, l'ingiunzione fiscale non è un duplicativo documento o titolo azionabile ma,
piuttosto, rappresenta semplicemente un'intimazione o sollecito di pagamento rispetto ai quali, invero, la relativa novella opposizione ex RD 639/1910 costituisce in sostanza un giudizio di accertamento negativo del credito comunale (non dissimile, contenutistica-
mente, dall'oggetto dell'art. 615 cpc).
Pertanto, in definitiva, nella specie gli originari verbali stradali sono stati sostituiti dalle sentenze di rigetto, confermative delle sanzioni amministrative emesse con i primi, con la conseguenza che l'azionamento dei verbali medesimi e di siffatte pronunce reietti-
ve/sostitutive -note all'istante risultando essere gli esiti dei giudizi introdotti proprio da essa non ha così altro effetto che quello di una ripetuta intimazione di pagamento CP_1
solidamente fondata, si ribadisce, su verbali pubblici e su prime sentenze che qui non risultano sospese, o ribaltate in grado superiore, risolvendosi anzi i gravami in semplici dicta di improcedibilità, non ulteriormente impugnati. Appare essersi dunque formato il giudicato sulla reiezione delle opposizioni giudiziali ma, ove anche così non fosse in senso stretto, tali definitive statuizioni di merito costituirebbero e costituiscono comun-
que prova della legittimità degli elevati verbali di contestazione (in generale, quanto alla utilizzabilità in giudizio di altre sentenze rese (persino) tra altre parti, cfr. ad es. Cass.
9384/11).
Cont Con ultimo motivo di doglianza, la opponente censura poi l'erroneità dei formulati conteggi : “SOMME RICHIESTE NON DOVUTE, ERRONEA APPLICAZIONE INTE-
RESSI, MANCATA ANALITICA INDICAZIONE CALCOLO INTERESSI - In ogni caso va evidenziato come la Corte di Cassazione ha avuto modo di censurare costantemente l'uso dell'indicazione della somma finale indicata a titolo di interessi senza rendere par-
tecipe il contribuente circa le modalità di calcolo degli stessi. Va poi precisato come la medesima Corte ha censurato la mancata indicazione delle basi e modalità di calcolo degli interessi, in particolare la mancata indicazione del procedimento di computo de-
gli interessi e delle singole aliquote su base annuale che rendono nulla l'atto impositi-
vo. E' quanto disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012, n.
4516, con cui la Corte ha condiviso la decisione dei giudici d'appello, secondo i quali
“nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità, sulla scorta di tali argomentazioni, l'operato dell'ufficio era ricostruibile “attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione”
che non competevano al contribuente che subiva in tal modo, una violazione del suo di-
ritto di difesa. In sostanza, le cartelle/avvisi che non contengono l'indicazione della ba-
se di calcolo degli interessi, ossia omettano di indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora, sono nulle. Sono quindi illegittime “tutte le cartelle che ripor-tino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità”. È evidente che l'atto opposto è nullo e/o annullabile ed è di per sé inidonei a produrre effetti, in quanto emesso sulla base di titoli inefficaci e comunque incerti ed errati nell'importo”)”. Invero, a tacer d'altro, come si legge nell'impugnata ingiunzio-
ne :
“…DIFFERENZA DOVUTA 18.490,50 - MAGGIORAZIONE DI LEGGE (Ex. Art.27
c.6 L.24/11/81 n. 689) 11.947,90
DIRITTI DI RISCOSSIONE (nei limiti dell'art. 32 L.185/2008) 600,00 - INTERESSI
LEGALI 0,00 - SPESE PROCEDURA 6,75 - SPESE ESECUTIVE 0,00 - SPESE PO-
STALI E DI NOTIFICAZIONE 8,75 0,00 EFFETTUATO 0,00 CP_7 CP_8
IMPORTI GIA' PAGATI al concessionario 0,00 - TOTALE 31.053,90”.
Sicchè, la più rilevante maggiorazione di legge ed i diritti di riscossione testè indicati richiamano la rispettiva normativa di riferimento, con gli articoli ed i commi all'uopo applicabili, oltre ad indicare le specifiche somme che ne sono derivate. Di minima entità
sono poi le spese vive (meno di 20 euro), di talchè alcuna censura di genericità o signi-
ficativa erroneità appare sul punto apprezzabile (cfr. ad es. SSUU 22281/22 che,
nell'occuparsi degli accessori/interessi in materia tributaria, afferma, come criterio di portata generale, che “6. Si tratta di individuare, sulla base della cornice normativa di riferimento, un quadro di principi idoneo a risolvere il dubbio posto dall'ordinanza in-
terlocutoria, sostanzialmente correlato alla necessità di determinare in termini chiari,
l'an ed il quomodo dell'obbligo motivazionale che l'emittente la cartella deve rispettare onde evitare che la cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio di mo-
tivazione.” : nella specie, come si è visto, per la cennata maggiorazione e per i diritti di riscossione, di sicura rilevanza, il soggetto intimante ha indicato gli specifici articoli di legge che consentono di pervenire agli importi contestualmente ingiunti, così in sostan-
za rispettando, di fatto, i cennati requisiti di nomofilachia).
Tutta la descritta vicenda ed i dati giudiziali e documentali sin qui descritti, dunque, non consentono di rimuovere gli esiti e gli effetti processuali che, in conseguenza, ne sono derivati.
La domanda introduttiva deve essere pertanto complessivamente respinta.
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, in diretto favore del e, con attribuzione, in favore del Controparte_2
procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_4
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione notifi-
cata il 18-3-22 da così provvede: Controparte_1
a) respinge la domanda;
b) condanna a pagare le spese di giudizio che liquida in favore del Controparte_1
in complessivi euro 1.500, di cui euro 100 per esborsi, e in favore del Controparte_2
procuratore di dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 1.500, di cui euro CP_4
100 per esborsi, oltre per entrambi forfettarie-cpa-iva come per legge.
Così deciso in Napoli il 29/4/25. Il giudice unico AntonioAttanasio