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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1009/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Pascale DE FALCO Parte_1 P.IVA_1 del foro di Venezia ed elettivamente domiciliata in Cazzago di Pianica presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Isabel Controparte_1 C.F._1
MARCHEGIANI del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in Martinsicuro presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 557/24 del Tribunale di Teramo del 20 maggio 2024 in tema di risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di così dichiarando l'intervenuta risoluzione, per inadempimento della convenuta, del Parte_1 contratto intercorso tra le parti il 20 marzo 2017 e condannando la predetta società, quale effetto dello scioglimento del rapporto, alla restituzione di € 13.900,00 ed a titolo di ristoro del pregiudizio sofferto per mancata diminuzione dei consumi di energia elettrica, al pagamento della somma di € 1.500,00 con
1 conseguente rigetto delle ulteriori richieste aventi ad oggetto il rimborso delle spese di perizia e dell'esborso dell'ulteriore importo di € 6.590,00.
1.2. Nella parte motiva della decisione, il giudice di prime cure ha ricostruito le singole prospettazioni delle parti nei termini di seguito indicati.
Il ha lamentato, invero sotto diversi profili, l'inadempimento della controparte nell'esecuzione CP_1 del contratto (che le parti ed in realtà anche il Tribunale hanno inquadrato all'interno dello schema tipico della compravendita) avente ad oggetto la cessione e la posa in opera di un impianto di accumulo litio 10 kwp dell'importo, peraltro pacificamente integralmente corrisposto, di € 13.900,00.
I profili di doglianza hanno, in estrema sintesi, riguardato: a) il mancato rilascio delle certificazioni di conformità dell'impianto; b) il mal funzionamento del display;
c) l'omesso inoltro alle autorità competenti
(trattasi di Enel e GSE) delle prescritte comunicazioni di avvio dell'impianto.
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha fornito una diversa rappresentazione dei fatti assumendo l'assenza di prova delle contestazioni, disconoscendo la scheda contenente il prospetto dei consumi ed infine lamentando la mancata produzione del verbale di intervento del personale di E-Distribuzione e (ai fini della quantificazione del danno sofferto) delle integrali fatture dei consumi.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stata rigettata la questione preliminare, in rito, relativa alla nullità della notifica della citazione e segnatamente della procedura di rinnovazione della stessa;
- a tale riguardo, è stata ritenuta decisiva la circostanza dell'effetto sanante derivante dall'avvenuta costituzione della parte;
- con riguardo invece al merito della vicenda, la lettura del contratto consente di ritenere l'obbligazione in capo ad di predisporre la certificazione di conformità dell'impianto nonché di effettuare le Parte_1 prescritte comunicazioni alle autorità competenti;
- tali inadempienze sono state tempestivamente sollevate mediante comunicazione a cui però non vi è stato alcun riscontro;
- nel corso della causa è stata espletata una CT le cui conclusioni devono essere integralmente condivise;
- anche l'esperto, infatti, ha rilevato l'assenza della dichiarazione di conformità e dello schema unifilari, il
TEST REPORT comunque prodotto dalla convenuta risulta inutilizzabile perché riferito ad un impianto diverso rispetto a quello per cui è causa, la mancata comunicazione al Gestore Servizio Elettrico (GSE).
- da tali circostanze deve ritenersi integrato il requisito della gravità dell'inadempimento e quindi la fondatezza della domanda di risoluzione;
- per quanto concerne, invece, la pretesa risarcitoria, l'attore non ha prodotto integralmente le fatture relative ai consumi per gli anni 2016 e 2017, mentre vi è stato il deposito integrale di quelle per l'anno 2018;
2 - ciò nondimeno, sempre la CT ha evidenziato, per l'anno 2018, un aumento dei consumi ed in forza di tale circostanza vi è stato il riconoscimento di un danno, liquidato in via equitativa, per mancato risparmio pari ad
€ 1.500,00;
1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza, afferente al merito, ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto e quindi del proprio inadempimento.
In estrema sintesi, l'appellante ha lamentato l'omessa adeguata valutazione di alcune circostanze quali il disconoscimento del prospetto dei consumi a seguito dell'installazione dell'impianto di accumulo, il contenuto del contratto (a tal fine è stata menzionata giurisprudenza che in situazioni analoghi ha escluso qualsivoglia obbligo di rilascio dell'attestazione di conformità o di comunicazione dell'avvio impianto al GSE), la mancata produzione del verbale di sopralluogo nel 2018 (menzionato nel libello introduttivo del giudizio) da parte di
E-Distribuzione, l'assenza di prova del danno per incompletezza della documentazione, l'incompletezza e l'inattendibilità delle conclusioni a cui è pervenuto il CT.
Con il secondo motivo, invece, è tornata ad insistere sulla nullità della notificazione della Parte_1 citazione in primo grado.
Il ha, preliminarmente eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 cpc, dell'impugnazione CP_1 sulla quale tuttavia ha preso compiuta posizione anche nel merito deducendone l'infondatezza ed insistendo affinchè: a) fosse adeguatamente valutato, ai sensi dell'art. 88 cpc, il comportamento tenuto dalla controparte anche nell'ottica della liquidazione delle spese, b) fossero ammesse, in caso di rinnovazione della CT, le prove orali articolate nella seconda memoria ex art 183 comma VI cpc.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari (quella relativa all'inammissibilità del gravame deve infatti ritenersi assorbita dall'esito del giudizio), la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi deve essere condotta partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare il secondo motivo che ha, come anticipato, la nullità della notificazione dell'atto di citazione.
3 Scendendo nel dettaglio, secondo la prospettazione dell'appellante il vulnus, da cui deve farsi discendere la nullità, della rinnovazione della notifica della citazione riguarda il fatto che il procuratore del ha CP_1 attestato la conformità all'originale unicamente del verbale dell'udienza e non dell'atto.
L'assunto non coglie nel segno e, di conseguenza, non può essere condiviso.
Innanzitutto, dalla disamina del fascicolo d'ufficio è possibile affermare che:
- Alla prima udienza del 23 ottobre 2019, il Giudice ha riscontrato il mancato perfezionamento della notifica della citazione disponendone la rinnovazione entro un termine e fissando contestualmente la data della udienza;
- La rinnovazione è stata effettuata a mezzo posta, ma in effetti l'atto di citazione (o meglio la copia notificata) non è stato sottoscritto dal procuratore che ha attestato la conformità all'originale unicamente del verbale dell'udienza;
- si è costituita in giudizio;
Pt_1
- L'ufficiale giudiziario (che he eseguito la rinnovazione) nella relata ha dato in effetti atto che vi procedeva ad istanza dell'avv. procuratore dell'attore; CP_1
- La S.C. ha escluso in simili casi profili di nullità dell'attò di citazione stabilendo che “..la mancanza di sottoscrizione del difensore, nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non ne comporta la nullità, quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza dal procuratore abilitato munito di mandato….Tra gli elementi idonei a consentire la sicura riferibilità dell'atto alla persona indicata come suo autore, quando manchi la sottoscrizione, questa corte ha più volte affermato che può assumere rilievo l'indicazione nella relazione di notificazione che quest'ultima è stata effettuata ad istanza del difensore indicato come autore dell'atto” (cfr Cass Civ,
Sez III, 15.5.2018 n. 11793);
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, il motivo non può che essere disatteso.
3.2.1.E' pertanto possibile procedere al vaglio del primo (articolato) motivo che ha in definitiva riguardato la pronunzia di risoluzione.
A bene vedere, difatti, l'appellante (che di contro avrebbe dovuto provvedervi mediante l'articolazione di uno specifico profilo di doglianza) non ha sollevato alcuna censura in ordine al riconoscimento della pretesa risarcitoria circoscritta al solo importo di € 1.500,00.
Difatti, si è limitata unicamente a censurare (ma al solo fine di escludere l'inadempimento) il Parte_1 fatto che la controparte non ha fornito (ai fini della sola risoluzione del contratto) la prova del mancato funzionamento dell'impianto avendo prodotto un limitato e non completo numero di fatture e comunque non potendosi in via di principio escludere la concorrenza di ulteriori fattori nella produzione di consumi maggiori
4 pertanto non necessariamente connessi ad una non corretta modalità di installazione o di funzionamento dell'impianto.
Ed infatti, l'appellante non ha specificamente contestato l'effettiva “produzione in kWh/anno dell'impianto” per l'anno 2018 in 9928 KWh, (rilevato a pag. 28 della CT in una tabella) a fronte della produzione per il
2016 di 10995 KWh e 10359 KWh per il 2017 di cui alle fatture commerciali poste a base della richiesta di risarcimento del danno da parte del e non è entrato nel merito della valutazione in via equitativa Parte_2 da parte del giudicante, limitandosi ad eccepire che, a fronte di un aumento dei costi dell'energia, vi era stato nell'arco temporale di 2/3 anni una diminuzione della spesa media per Kw in bolletta del 20%.
Inoltre, la era tenuta ad una contestazione del credito ben più specifica, che avrebbe dovuto consistere in Pt_1 un esame approfondito delle fatture prodotte e in un'indicazione chiara di eventuali risparmi di consumi che invece non erano stati valutati da Tribunale in sede di quantificazione del danno nella somma di € 1.5000,00, nemmeno contestata dalla nel proprio atto di gravame. Pt_1
Poiché risoluzione (nella specie e per stessa pacifica ammissione del inquadrabile nella CP_1 previsione generale dell'art. 1453 cod civ) rappresenta uno strumento di tutela diverso dal risarcimento per far fronte all'inadempimento, la parte della motivazione che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione.
A rafforzare tale assunto vi è il fatto che il primo giudice ha in effetti dedotto che “..Nella fattispecie, può ritenersi provato che non vi è stata una diminuzione dei consumi ma, dall'analisi comparata, per quanto incompleta delle bollette relative all'anno 2017 con quelle relative all'anno 2018, successivo all'installazione de quo, i consumi risultano, pur se non in maniera preponderante, aumentati. Se non vi è potenziamento della rete e i consumi aumentano, l'impianto non corrisponde alle aspettative. Riferisce il consulente, sulla sussistenza o meno dei risparmi, che solamente per il 2018, anno di post installazione, è stata messa a disposizione una documentazione completa di tutte le mensilità e di tutti i dati relativi ai consumi. Per gli altri anni di riferimento, il 2016 ed il 2017, purtroppo è stata inviata una documentazione parziale tale da non rendere possibile il calcolo dell'energia prelevata e quindi l'analisi di confronto. …..Tenuto conto del notorio
e considerato che il risparmio energetico rientra nell'offerta pubblicitaria e nello scopo dell'installazione, per cui sicuramente, un impianto funzionante avrebbe dovuto ridurre i costi, invece – pur nei limiti del materiale probatorio acquisito – aumentati, si ritiene, utilizzando gli strumenti di calcolo del CTP, che appaiono congrui ed adeguati, considerati i possibili altri fattori di incidenza (maggiori consumi, aumentato costo dell'energia, presenza di impianto fotovoltaico), di poter quantificare in via equitativa il mancato risparmio nell'arco del periodo di utilizzo, per un ammontare di € 1500,00.”.
Orbene, così delimitato il perimetro del thema decidendum è possibile affermare quanto segue.
Attenendosi alla prospettazione del (sostenuta invero sin dall'atto di citazione in primo grado) la CP_1 risoluzione non è stata ancorata unicamente al mancato raggiungimento del risparmio energetico, bensì ad altre violazioni di doveri specificamente assunti dalla controparte.
5 3.2.2. In punto di diritto, ribadendo (in assenza di contestazioni sul punto) che va individuato nell'art. 1453 cod civ il parametro di riferimento della domanda di risoluzione, deve in effetti convenirsi con quanto riportato in sentenza dal primo giudice circa il perimetro dell'onere probatorio a carico della parte che agisce per ottenere (anche ai fini della restituzione di quanto corrisposto) lo scioglimento del contratto.
In forza, difatti, di un oramai cristallizzato orientamento interpretativo, all'attore spetta unicamente fornire la prova del titolo (ovvero del contratto) ed allegare l'altrui inadempimento.
Nella fattispecie, dalla disamina del materiale documentale è possibile affermare che:
- Le parti hanno concluso nel marzo 2017 un contratto (anche sulla sua qualificazione in temini di vendita piuttosto che di appalto, come parrebbe di contro preferibile, non vi è contestazione) avente ad oggetto la fornitura e conseguente posa in opera da parte di di un impianto di accumulo Parte_1 litio kwp modello GW2500BP da destinare a servizio di un preesistente (perché realizzato in forza di una DIA del gennaio 2009) impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione del sita in CP_1
Roseto degli Abruzzi;
- L'oggetto del contratto, direttamente desumibile dall'offerta B, può ritenersi esteso alle seguenti prestazioni: fornitura di tutte le condutture elettriche;
collegamento all'inverter fotovoltaico;
comunicazione della variazione di configurazione dell'impianto (a GSE, ENEL, TERNA); dal documento difatti risulta “l'offerta chiavi in mano include - fornitura ed installazione di elettronica, posa di sistema di accumulo fotovoltaico composto da parco batterie entro armadio dedicato,- fornitura e posa di tutte le condutture elettriche, quadri di campo completi di dispositivi di sicurezza
e selezionatori opportunamente dimensionati, - collegamento all'inverter fotovoltaico presente con fornitura e posa di porta fusibili,- cablaggio e connessioni elettriche in corrente continua, - comunicazione di variazione della configurazione di impianto agli enti competenti tra parentesi (Enel,
GSE, Terna), - messa in esercizio dell'impianto, - presidio centralizzato de processo installativo degli impianti, - analisi e attivazione delle richieste di finanziamento, - sviluppo pratiche per la detraibilità fiscale”;
- Tra le condizioni generali, l'art. 1.1.3. è previsto che rientra negli obblighi di il Parte_1 compimento di tutte le attività finalizzate all'attivazione dell'impianto nonché lo sviluppo delle pratiche, presso GSE ed Enel, l'allaccio; l'art.
1.1.4. invece ha posto a carico del cliente il pagamento di tutti gli oneri di cancelleria connessi all'espletamento di tali pratiche;
- L'art.
1.6.4. ha imposto ad il rilascio a fini lavori della dichiarazione di conformità Parte_1 prevista dal D.M. 37/08;
Ai fini della ricostruzione del quadro probatorio, vanno esaminate anche le risultanze della CT.
Nell'elaborato, l'esperto ha in estrema sintesi rappresentato che:
- “La dichiarazione di conformità del produttore relativa al sistema installato presso CP_2
l'abitazione del Sig. , non è presente tra la documentazione agli atti e né Controparte_1
è stata messa a disposizione dalla , nonostante la richiesta di integrazione Parte_1
6 documentale inviata dalla sottoscritta il 04 ottobre 2021 tramite pec, ed il successivo sollecito del 13 ottobre 2021” (cfr pag. 15);
- “Trattasi di una certificazione ufficiale stilata dalla ditta installatrice con la quale si attesta che il lavoro è stato eseguito secondo la regola dell'arte e nel pieno rispetto della normativa vigente. Si tratta di un documento rilasciato al committente dell'impresa installatrice (Art.7, comma 1, D.M. 22 gennaio2008, n.37) che deve obbligatoriamente comprendere: il progetto dell'impianto ai sensi degli art. 5 e 7; la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati;
lo schema unifilare dell'impianto realizzato;
il nome del progettista firmatario dello schema unifilare;
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali” (cfr pagg. 16-17);
- “Lo schema unifilare è parte integrante del progetto dell'impianto che, come esposto precedentemente,costituisce ai sensi degli art.5 e 7, D.M. 22 gennaio 2008, n.37, un documento obbligatorio da allegare alla Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore. Dall'analisi documentale presente agli atti e messa a disposizione della scrivente, non è stato tuttavia possibile reperire la Dichiarazione di Conformità dell'impianto oggetto di verifica e di conseguenza lo Schema
Unifilare in esso contenuto.” (cfr pag 18);
- “Il Documento inerente al TEST REPORT, presente agli atti e fornito dalla , a Parte_1 parere della scrivente non è da ritenersi valido poiché è riferito ad un modello generico di un rapporto di prova inerente un'unità di accumulo HYBRID CONVERTER il cui MODELLO e N. SERIALE non corrispondono a quello installato nell'impianto” (cfr pag 21);
- “…non è stato possibile reperire, nonostante le richieste della sottoscritta alla parte convenuta, lo
secondo il quale è stato realizzato l'impianto di accumulo e quindi verificare Controparte_3 la conformità alla norma CEI 0-21 V1:2014 e la congruità dell'installazione rispetto allo schema stesso” (cfr pag 27);
- - in sede di sopralluogo effettuato in data 04 Ottobre 2021 presso l'impianto oggetto di causa, il CT ha constato, tramite produzione fotografica allegata all'elaborato peritale, lo stato assolutamente carente dell'impianto sotto molteplici aspetti rilevando che “-non risulta disponibile alcuna documentazione tecnica rilasciata dall'installatore ed assolutamente necessaria a capire l'effettivo stato di fatto della realizzazione: non esiste un manuale d'uso e manutenzione, non esiste una relazione tecnica, non esiste uno schema unifilare, non esiste una dichiarazione di conformità, non esiste un elenco materiali e non esiste uno schema dei cavidotti e dei pozzetti;
- sono stati aperti i quadri e le canale di contenimento dei cavi elettrici e nessuno di questi riporta un'etichettatura che consenta di capire (o almeno intuire) il punto di partenza ed il punto di arrivo;
- i cavi partono e arrivano da corrugati non identificati e non esiste uno schema dei cavidotti e dei pozzetti che consenta di capire il reale percorso che gli stessi cavi compiono sotto terra;
- il collegamento fuori terra fra il quadro della nuova installazione (sistema di accumulo) e il quadro dell'installazione esistente (impianto
7 fotovoltaico) è stato effettuato utilizzando in parte le canale già presenti, senza fascettare né etichettare i nuovi cavi e mischiandoli agli esistenti fino ad ottenere un groviglio assolutamente inestricabile ed assolutamente incomprensibile dal punto di vista dei collegamenti elettrici” (pagg. 38-
39 CT).
3.2.3.In definitiva, quindi, è possibile affermare che:
- si è resa inadempiente all'obbligazione, espressamente assunta con la sottoscrizione del Parte_1 contratto, di rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto;
- a tale omissione ha fatto seguito anche la mancata messa a disposizione degli unifilari e di conseguenza il non è stato messo nella condizione di conoscere gli elementi indispensabili a verificare la corretta CP_1 installazione dell'impianto;
- la società appellata è stata più volte sollecitata anche dal CT alla produzione di tale documentazione, ma non vi ha provveduto;
-allo stesso tempo non sono state depositate le credenziali di accesso per le comunicazioni all'ENEL ed a GSE
(trattasi altresì di un ulteriore obbligazione assunta in contratto);
- il test Report prodotto da si è rivelato non pertinente rispetto alla tipologia di impianto Parte_1 installato riguardando infatti uno diverso;
- le conclusioni a cui è pervenuto il CT (invero contestate per la prima volta soltanto in sede di gravame), in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da censure, devono essere integralmente condivise;
- come noto, la più recente (e quindi preferibile) giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le censure alla
CT rappresentano (e come tali devono essere considerate) delle mere difese con la conseguenza che nulla osta alla loro proposizione anche in sede di gravame;
- venendo più direttamente al merito delle stesse, le ragioni dell'appellante non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise in quanto: a) risultano documentati per tabulas gli obblighi assunti da con la sottoscrizione del contratto;
b) la fonte, come chiarito dallo stesso CT, di tali Parte_1 obbligazioni di consegna della dichiarazione di conformità, è stata indicata nel D.M. 37/08 e sul punto le contestazioni alla consulenza si sono basate su un generico (ed a questo punto anche indimostrato) assunto che sarebbe spettato alla controparte (in difetto di specifica indicazione della ragione giustificativa di tale obbligo) produrre la documentazione inerente la corretta installazione tecnica dell'impianto; c) analoghe considerazioni valgono a superare le censure sull'obbligo di effettuare le comunicazioni ad Enel ed a GSE;
- non si appalesano, poi, neppure particolarmente persuasive le ulteriori considerazioni relative alla mancata produzione del verbale di sopralluogo del marzo 2018 da parte E-Distribuzione, al disconoscimento della scheda riassuntiva dei consumi (trattasi nello specifico del doc 3) ed infine all'incompletezza delle fatture sui consumi;
quanto al sopralluogo la mancata produzione è stata chiaramente sopperita dall'insieme di considerazioni sin qui svolte;
analogamente, per fatture e scheda consumi, il giudice di prime cure si è limitato
8 unicamente a rilevare (trattasi peraltro di un dato non adeguatamente contestato) l'aumento per l'anno successivo all'installazione dell'impianto dei consumi;
l'appellante ha riferito circa altre possibili ragioni di tale situazione senza però (e trattandosi di un fattore estintivo risulta certamente un onere da porsi a suo carico) corroborare tale assunto con un indispensabile riscontro probatorio;
il riferimento alla ordinanza del Tribunale di Venezia rappresenta un precedente assolutamente non vincolante per il solo fatto che non è stato prodotto il rapporto contrattuale oggetto di quel contenzioso così impedendo di operare una verifica sulla perfetta identità rispetto alle condizioni inserite nel negozio oggetto di causa;
- ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, vertendosi nel campo della previsione generale disciplinata dall'art. 1453 cod civ, occorre avere riguardo al criterio della gravità dell'inadempimento
(direttamente desumibile dall'art. 1455 cod civ); è noto altresì che tale parametro è stato valutato dalla giurisprudenza tenendo conto di elementi soggettivi (quindi in ragione dell'interesse delle parti) ed oggettivi
(alla luce dell'incidenza sullo scopo perseguito nel contratto); muovendo da tale considerazione, è indubbio che la mancata consegna di documentazione espressamente prevista dalla normativa di riferimento (rendendo in tal modo impossibile una corretta verifica sull'installazione dell'impianto) rappresenta un inadempimento di gravità tale da giustificare, con valenza assorbente rispetto alle ulteriori circostanze, la risoluzione del contratto;
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte, anche il primo motivo deve essere rigettato.
4. Al rigetto dell'impugnazione, non deriva alcuna conseguenza in termini di violazione dell'art. 88 cpc.
In rito, l'effetto della violazione delle regole in tema lealtà e probità, comporta una responsabilità aggravata
(art 96 comma 3 cpc) non soggetta al regime delle preclusioni.
Ai fini però della configurabilità di tale responsabilità è altresì necessario un comportamento connotato da dolo o comunque colpa grave.
L'aver insistito nel proporre appello avverso una sentenza non favorevole, anche insistendo su argomentazioni che non si sono rivelate fondate, non può, in assenza di un ulteriore ed indispensabile quid pluris, comportare alcuna conseguenza per l'appellante.
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda.
5.In ultimo, le spese di lite del presente grado devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
9 d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00 ) oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 557/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 che liquida in € 3.966,00, per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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