CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 873/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO PIERANGELA APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della Parte_1
Sentenza n. 313/22 (doc.1) emessa dal Tribunale di Forlì, nella persona del Dott. Emanuele Picci in data 30.03.2022 nel procedimento R.G. 2312/2018, depositata il successivo 31.03.2022 e notificata da in data 05.04.2022 - revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione, il decreto CP_1
ingiuntivo n. 488/2018 del 09/04/2018 emesso dal Tribunale di Forlì in seno al procedimento RG n.
732/2018, in favore del Signor e notificato in data 14/05/2018. Il tutto con vittoria di CP_1 anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge”.
Per “nel merito: rigettare l'appello proposto da e per l'effetto CP_1 Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 313/2022 del Tribunale di Forlì con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori. In via subordinata istruttoria: previa parziale revoca dell'ordinanza di rigetto, trattandosi di fatti risalenti a vent'anni fa, si chiede ammettersi prova per
pagina 1 di 9 interrogatorio formale per il quale si chiede di essere riammessi in termini per i motivi dedotti a verbale del 28/6/2021 e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Sig. era il legale rappresentante della;
CP_1 CP_2
2) Vero che i Sigg.ri e intrattenevano tra loro rapporti commerciali (si mostrino i Pt_1 CP_1
docc. 3-4);
3) Vero che detti rapporti riguardavano l'acquisto da parte del traente di divani e poltrone presso la
(si mostrino i titoli e il doc. 5); CP_2
4) Vero che emetteva l'effetto scadente 20/3/2008 intestato “a me stesso” e quindi lo Parte_1
girava a CP_1
5) Vero che a fronte di una fornitura di divani/poltrone emetteva l'effetto scadente Parte_1
30/4/2008 in favore della venditrice;
CP_2
6) Vero che quest'ultima per il pagamento di una propria fornitura girava detto assegno alla società
che produce meccanismi trasformabili per poltre e divani;
Parte_2
7) Vero che quest'ultima accettò il titolo in pagamento solo a fronte della firma per garanzia del titolare Sig. CP_2 CP_1
8) Vero che ometteva di far fronte agli obblighi derivanti dai titoli;
Parte_1
9) Vero che, tornato insoluto il titolo, ometteva di far fronte alla richiesta di pagamento della CP_2 società e quest'ultima si rivolgeva al Sig. che vi provvedeva;
Pt_2 CP_1
10) Vero che quest'ultimo si surrogava nei diritti (come peraltro prevede il combinato disposto CP_2
degli artt. 1949 e 1203 c.c.);
11) Vero che emetteva l'effetto scadente 30/6/2008 in favore di;
Parte_1 CP_2
12) Vero che quest'ultima per il pagamento di una propria fornitura girava detto assegno alla società
che produce meccanismi trasformabili per poltre e divani;
Parte_2
13) Vero che quest'ultima accettò il titolo in pagamento solo a fronte della firma per garanzia del titolare Sig. CP_2 CP_1
14) Vero che ometteva di far fronte agli obblighi derivanti dai titoli;
Parte_1
15) Vero che, tornato insoluto il titolo, ometteva di far fronte alla richiesta di pagamento della CP_2 società e quest'ultima si rivolgeva al Sig. che vi provvedeva;
Pt_2 CP_1
16) Vero che quest'ultimo si surrogava nei diritti (come peraltro prevede il combinato disposto CP_2
degli artt. 1949 e 1203 c.c.);
17) Vero che in riferimento ai titoli per cui è causa era inviata in data 8/7/2009 la racc. a.r. che si esibisce;
pagina 2 di 9 Si indicano a testi: Avv. Corso Diaz 39 Forlì; Via Zampeschi n. 60 Testimone_1 Controparte_3
47122 FORLI'; c/o , Via Lungo Mare Marconi 84070 SCARIO (SA); CP_4 Parte_3
titolare pro-tempore della soc. ; responsabile vendite pro-tempore della soc. Parte_2
”. Parte_2
IN FATTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2018, con il quale Parte_1 CP_1
gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.750,00, oltre interessi e spese della fase
[...]
monitoria, in forza di tre assegni emessi dallo stesso Pt_1
L'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., non essendo intervenuti, nel decennio, atti volti ad interromperla, e risultando in particolare a ciò inidonea la raccomandata ricevuta il giorno 2.11.2017; nel merito, negava che tra le parti fossero mai intercorsi rapporti, affermando di non conoscere controparte, contestava l'esperibilità dell'azione causale da parte dell'ingiungente in considerazione del mancato rispetto delle formalità richieste dall'art. 66 del R.D. n.
1736/1933, con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe dovuto far valere le proprie pretese verso la società quale diretto promittente, e non verso l'originario emittente del titolo. Pt_2
2. Si costituiva il convenuto, deducendo che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, tra le parti erano intercorsi rapporti commerciali;
che in particolare aveva emesso gli assegni al fine Pt_1
di acquistare merci dalla società per azioni GIMS Italia, di cui lo stesso era il legale CP_1
rappresentante, e che a sua volta, per pagare proprie forniture, la società Gims Italia aveva girato gli assegni n. 265164716-11 e n. 265163555-07 alla società in favore della quale aveva Pt_2 CP_1
rilasciato garanzia personale;
che, a seguito della richiesta di pagamento da parte di e stante il Pt_2
mancato versamento ad opera del debitore originario, aveva onorato la garanzia, versando CP_1
quanto dovuto;
che al contrario, con riguardo il primo degli assegni, quello datato 20.3.2008, quest'ultimo era stato girato dal traente direttamente a che i restanti, datati 30.4.2008 e CP_1
30.6.2008, nonostante il non ne fosse il diretto giratario, provavano comunque il suo diritto di CP_1
credito, sulla base dei rapporti giuridici e commerciali intercorrenti tra le parti.
3. Con sentenza del n. 313/2012 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
Osservava il giudice che, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma c.c., è idoneo ad interrompere il decorso dei termini prescrittivi: «(…) ogni altro atto che valga a costituire in mora il creditore» e che, nel caso di specie, la raccomandata datata 2.11.2017 aveva tutti i requisiti di forma e di sostanza valevoli ai sensi della norma indicata secondo la giurisprudenza della S.C., in quanto contenente la chiara indicazione del debitore ( ), l'intimazione a adempiere («La presente per richiedervi il pagamento Parte_1
pagina 3 di 9 della somma dovuta, entro giorni 8 da questa mia […]. Diversamente ho già ricevuto mandato per procedere in via giudiziale nei vostri confronti, senza ulteriore preavviso e con notevole aggravio di spese») e l'importo complessivo di € 5.750,00, pari alla somma dei singoli importi recati nei tre assegni in oggetto, essendo al riguardo ininfluente che non fossero stati riportati gli elementi identificativi dei titoli. L'effetto interruttivo si era pertanto verificato e il diritto di credito non era prescritto.
Nel merito, rilevava che il primo assegno n. 265163556-08 del 20.03.2008 di € 1.250,00 Pt_4
indicava come beneficiario lo stesso emittente che lo aveva emesso in favore di sé medesimo Pt_1
e poi girato in favore di CP_1
Il secondo assegno tratto su , il n. 265164716-11, datato 30.04.2008 di € 1.500,00, sempre Parte_5
emesso da era stato invece emesso a favore di , così come il terzo assegno Pt_1 Controparte_5
n. 265163555-07 di € 3.000,00 e datato 30.06.2008. Pt_4
Il primo assegno del 20.3.2008 aveva tra le parti valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., sicchè l'opponente, quale convenuto sostanziale, avrebbe dovuto fornire la prova contraria dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, nella specie non fornita;
pertanto, parte convenuta opposta era senz'altro legittimata a pretenderne il pagamento.
Quanto al secondo e al terzo assegno, il convenuto opposto non era diretto giratario rispetto all'opponente. Secondo il R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge-assegni), il portatore può sempre proporre l'azione causale, ove non risulti possibile esperire l'azione cartolare essendo spirati i relativi termini dell'azione di regresso e il titolo nelle mani del portatore non abbia valore di promessa di pagamento tra le parti;
in tal caso spetta a quest'ultimo provare il rapporto giuridico sottostante all'emissione del titolo in proprio possesso, non potendo valere il principio dell'inversione dell'onere di prova ex art. 1988 c.c.
Parte attrice opponente aveva eccepito che la mancata osservanza dei requisiti previsti per l'azione causale, ma l'art. 59 R.D. n. 1736/1933 prevedeva un ulteriore rimedio a tutela del portatore di un titolo di credito, stabilendo che: «qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno. Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti».
Si trattava dell'azione prevista eccezionalmente per tutelare il portatore che abbia in concreto subito un danno del proprio patrimonio e che non possa esperire i rimedi di cui si è detto;
d'altronde, come previsto nell'art 45, comma 3° della stessa legge: «il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente».
pagina 4 di 9 Nella specie, l'istruttoria espletata aveva consentito di accertare che l'opponente si era ingiustamente arricchito ai danni di parte opposta. In particolare, era provato documentalmente che Parte_1
e intrattenevano rapporti di natura commerciale;
a tal proposito, andava rimarcato che CP_1
il primo assegno era stato girato dal primo direttamente in favore del secondo. Inoltre, nel documento n. 3 di parte convenuta opposta, firmato direttamente da e indirizzato al “sig. Parte_1
, si leggeva che: «è stato costituito il deposito cauzionale per il pagamento dell'assegno 22/9 CP_1 di € 2.000,00. Tramite la vostra banca potrete prelevare la somma comprensiva del 10% e degli interessi. La referente della banca nuova è la sig.ra […]». Ancora, gli assegni n. 265164716-11 e n.
265163555-07, rispettivamente del 30.04.2008 e del 30.06.2008 erano stati emessi da Parte_1
verso la società per azioni Gims Italia, di cui era legale rappresentante.
[...] CP_1
Le dichiarazioni testimoniali, poi, avevano confermato che i due succitati assegni erano stati girati da alla . Controparte_5 Parte_6
Quanto all'effettiva esecuzione del pagamento in garanzia, da un lato andava rimarcato che l'opponente non aveva contestato tempestivamente la circostanza, ma soltanto con le note autorizzate in occasione dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Dall'altro lato, ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della c.d. legge-assegni, era necessario e sufficiente che il traente avesse emesso il titolo privo di idonea provvista e tale circostanza era pacifica tra le parti.
Inoltre, era provato che, nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, l'opponente aveva rilasciato i due assegni in parola in favore di della quale era il legale Controparte_5 CP_1
rappresentante, e aveva ricevuto da quest'ultima società la merce ordinata.
Dunque, vi era - sin da principio - l'intenzione dell'emittente di rilasciare titoli privi di effettiva copertura finanziaria, ragione per cui l'ulteriore prenditore del titolo, ossia la società aveva Pt_2
avuto la necessità di richiedere il rilascio della garanzia da parte di in proprio. CP_1
Era perciò integrato anche il presupposto dell'arricchimento del traente ( , a danno dell'ultimo Pt_1
possessore del titolo ( . CP_1
5. ha impugnato la suddetta sentenza;
ha resistito Parte_1 CP_1
All'udienza cartolare del 15.7.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, rilevando essere pacifico che i tre assegni oggetto di causa fossero stati consegnati da alla per il Pt_1 CP_2 pagamento della merce alla stessa ordinata nell'anno 2008; che pertanto non sussisteva rapporto commerciale con persona fisica, bensì con la società di cui lo stesso era legale rappresentante;
CP_1
che la raccomandata con la quale persona fisica, avrebbe interrotto i termini di prescrizione era CP_1
pagina 5 di 9 datata 2 novembre 2017 e quindi successiva di ben 9 anni all'ordine; che conseguentemente era verosimile che, dato il tempo trascorso, potesse non ricordare il nome del legale Pt_1
rappresentante di che stava agendo per il recupero del credito personale, non essendo CP_6 nella raccomandata specificato che l'importo derivava dai 3 assegni che dalla erano poi stati CP_2
girati a che pertanto era oggettivamente difficile ricondurre l'importo richiesto in diffida a tre CP_1
assegni, consegnati a una s.p.a. 9 anni prima.
7. Con il secondo motivo l'appellante, rilevando che non era diretto giratario degli assegni n. CP_1
265164716-11 e n. 265163555-07 rispetto a lamenta che il giudice di prime cure abbia del Pt_1
tutto trascurato la circostanza che non vi è mai stato un rapporto cartolare diretto e che dunque, ai fini dell'azione causale, i titoli non potevano valere quale promessa di pagamento;
in secondo luogo, il tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che non aveva agito nei confronti di CP_1 [...]
inoltre lo stesso tribunale aveva ammesso che l'art 58 della c.d. legge-assegni prevede CP_2
espressamente che “Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente”, e che, nella specie, nulla di ciò era stato fatto.
Il primo giudice invece aveva ritenuto ammissibile l'azione causale promossa da sulla base CP_1
dell'art. 59 del R.D. n. 1736/1933, senza tenere conto che si tratta di rimedio residuale e tacendo sulla circostanza che avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di esperire gli altri rimedi contro la CP_1
CP_2
Infine, al contrario di quanto affermato in sentenza, la circostanza dell'avvenuto pagamento era stata prontamente contestata.
8. Con il terzo motivo si contesta che sia stata raggiunta la prova che avesse rapporti Pt_1 commerciali diretti con non essendo a dire dell'appellante al riguardo idonei né i documenti in CP_1
atti, né le prove testimoniali.
9. Il primo motivo è infondato.
I tre assegni oggetto di causa sono datati rispettivamente 20.3.2008, 30.4.2008 e 30.6.2008.
Con la raccomandata del 2.11.2017, richiamata nella sentenza di primo grado, intimava a CP_1
il pagamento dell'importo di € 5.750,00, pari alla somma algebrica (€ 1.250,00 + € 1.500,00 + Pt_1
€ 3.000,00) dei tre titoli per i quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo;
i dati indicati in detta raccomandata e l'intimazione in essa contenuta sono sufficienti a interrompere la prescrizione.
In ogni caso deve rielevarsi che, con la seconda memoria istruttoria, è stata depositata un'ulteriore raccomandata a.r., datata 7.7.2009 e ricevuta da controparte in data 14.7.2009, sempre intimante il pagina 6 di 9 pagamento degli assegni in questione, avente come oggetto “ultimo avviso” e recante l'indicazione dei numeri degli assegni, delle date di emissione, degli importi e con anche le copie dei titoli.
Quest'ultimo documento, mai contestato, è sicuramente idoneo a interrompere la prescrizione, tenuto conto che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 14.10.2018, e quindi prima della scadenza del decennio.
10. Anche il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
In primo luogo va rilevato che, sebbene genericamente formulati, essi non riguardano il primo assegno, al quale è stata riconosciuta natura di promessa di pagamento, con conseguente applicabilità dei principi di cui all'art. 1988 c.c., come affermato dal primo giudice con statuizione non contestata in questa sede e pertanto passata in giudicato;
la debenza del relativo importo risulta dunque definitivamente accertata, non essendo stata censurata con il presente gravame neppure l'affermazione del tribunale in ordine all'assenza di prova, che gravava sull'odierno appellante, circa l'inesistenza dell'obbligazione.
11. Per quanto concerne gli altri due assegni, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 59 legge assegni, che prevende che “Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno. Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti”.
In proposito, non v'è dubbio che trattasi di azione residuale, ma la stessa parte oggi appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sia dell'azione cartolare che di quella causale, e il tribunale ha concordato con tale assunto.
12. Ciò precisato, con riguardo a entrambi i titoli si osserva che il primo prenditore del titolo è la società produttrice di poltrone e divani della quale era legale rappresentante Controparte_5 CP_1 all'epoca dei fatti, e in entrambi è presente la girata richiesta a garanzia dello stesso CP_1
Orbene, dalle deposizioni dei testi all'epoca dei fatti impiegata di e Controparte_3 Controparte_7
, impiegato della – che produceva meccanismi trasformabili per poltre e Testimone_2 Pt_2 divani e aveva rapporti commerciali con – è emerso che, fronte di una fornitura di divani/poltrone CP_2 ad quest'ultimo emise l'effetto scadente 30.4.2008 della venditrice a sua Parte_1 CP_2
volta girò detto assegno, per il pagamento di una propria fornitura, alla CP_2 Parte_2
, la quale accettò il titolo solo a fronte della firma per garanzia del titolare
[...] CP_8
il titolo non venne pagato da sicchè dopo aver chiesto inutilmente a il
[...] Pt_1 Pt_2 CP_2
pagamento, lo richiese a CP_1
pagina 7 di 9 Del tutto analoghe risultano le circostanze dell'emissione e del mancato pagamento del titolo scadente
30.6.2008, anch'esso emesso da a favore di da quest'ultimo girato a a fronte Pt_1 CP_2 Pt_2
della firma di a garanzia del pagamento. CP_1
13. Ora, è pacifico, da un lato, che i titoli siano stati emessi privi di provvista;
d'altro canto, deve ribadirsi che l'avvenuto pagamento dei titoli da parte di a non è stato oggetto di CP_1 Pt_2
contestazione tempestiva, come rilevato dal tribunale e come si desume dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, e quindi deve considerarsi circostanza ammessa dalla parte oggi appellante;
ricorrono dunque i presupposti dell'art. 59 legge assegni dell'ingiusto arricchimento del traente ai danni dell'emittente Pt_1 CP_1
14. L'appello risulta pertanto infondato e va respinto, con condanna dell'appellante, soccombente, a rifondere all'appellato le spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna Parte_1
a rifondere a le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.000,00 per
[...] CP_1
compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 27.5.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 873/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IMMORDINO PIERANGELA APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma integrale della Parte_1
Sentenza n. 313/22 (doc.1) emessa dal Tribunale di Forlì, nella persona del Dott. Emanuele Picci in data 30.03.2022 nel procedimento R.G. 2312/2018, depositata il successivo 31.03.2022 e notificata da in data 05.04.2022 - revocare e/o annullare con qualsivoglia statuizione, il decreto CP_1
ingiuntivo n. 488/2018 del 09/04/2018 emesso dal Tribunale di Forlì in seno al procedimento RG n.
732/2018, in favore del Signor e notificato in data 14/05/2018. Il tutto con vittoria di CP_1 anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge”.
Per “nel merito: rigettare l'appello proposto da e per l'effetto CP_1 Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 313/2022 del Tribunale di Forlì con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori. In via subordinata istruttoria: previa parziale revoca dell'ordinanza di rigetto, trattandosi di fatti risalenti a vent'anni fa, si chiede ammettersi prova per
pagina 1 di 9 interrogatorio formale per il quale si chiede di essere riammessi in termini per i motivi dedotti a verbale del 28/6/2021 e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il Sig. era il legale rappresentante della;
CP_1 CP_2
2) Vero che i Sigg.ri e intrattenevano tra loro rapporti commerciali (si mostrino i Pt_1 CP_1
docc. 3-4);
3) Vero che detti rapporti riguardavano l'acquisto da parte del traente di divani e poltrone presso la
(si mostrino i titoli e il doc. 5); CP_2
4) Vero che emetteva l'effetto scadente 20/3/2008 intestato “a me stesso” e quindi lo Parte_1
girava a CP_1
5) Vero che a fronte di una fornitura di divani/poltrone emetteva l'effetto scadente Parte_1
30/4/2008 in favore della venditrice;
CP_2
6) Vero che quest'ultima per il pagamento di una propria fornitura girava detto assegno alla società
che produce meccanismi trasformabili per poltre e divani;
Parte_2
7) Vero che quest'ultima accettò il titolo in pagamento solo a fronte della firma per garanzia del titolare Sig. CP_2 CP_1
8) Vero che ometteva di far fronte agli obblighi derivanti dai titoli;
Parte_1
9) Vero che, tornato insoluto il titolo, ometteva di far fronte alla richiesta di pagamento della CP_2 società e quest'ultima si rivolgeva al Sig. che vi provvedeva;
Pt_2 CP_1
10) Vero che quest'ultimo si surrogava nei diritti (come peraltro prevede il combinato disposto CP_2
degli artt. 1949 e 1203 c.c.);
11) Vero che emetteva l'effetto scadente 30/6/2008 in favore di;
Parte_1 CP_2
12) Vero che quest'ultima per il pagamento di una propria fornitura girava detto assegno alla società
che produce meccanismi trasformabili per poltre e divani;
Parte_2
13) Vero che quest'ultima accettò il titolo in pagamento solo a fronte della firma per garanzia del titolare Sig. CP_2 CP_1
14) Vero che ometteva di far fronte agli obblighi derivanti dai titoli;
Parte_1
15) Vero che, tornato insoluto il titolo, ometteva di far fronte alla richiesta di pagamento della CP_2 società e quest'ultima si rivolgeva al Sig. che vi provvedeva;
Pt_2 CP_1
16) Vero che quest'ultimo si surrogava nei diritti (come peraltro prevede il combinato disposto CP_2
degli artt. 1949 e 1203 c.c.);
17) Vero che in riferimento ai titoli per cui è causa era inviata in data 8/7/2009 la racc. a.r. che si esibisce;
pagina 2 di 9 Si indicano a testi: Avv. Corso Diaz 39 Forlì; Via Zampeschi n. 60 Testimone_1 Controparte_3
47122 FORLI'; c/o , Via Lungo Mare Marconi 84070 SCARIO (SA); CP_4 Parte_3
titolare pro-tempore della soc. ; responsabile vendite pro-tempore della soc. Parte_2
”. Parte_2
IN FATTO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2018, con il quale Parte_1 CP_1
gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.750,00, oltre interessi e spese della fase
[...]
monitoria, in forza di tre assegni emessi dallo stesso Pt_1
L'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., non essendo intervenuti, nel decennio, atti volti ad interromperla, e risultando in particolare a ciò inidonea la raccomandata ricevuta il giorno 2.11.2017; nel merito, negava che tra le parti fossero mai intercorsi rapporti, affermando di non conoscere controparte, contestava l'esperibilità dell'azione causale da parte dell'ingiungente in considerazione del mancato rispetto delle formalità richieste dall'art. 66 del R.D. n.
1736/1933, con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe dovuto far valere le proprie pretese verso la società quale diretto promittente, e non verso l'originario emittente del titolo. Pt_2
2. Si costituiva il convenuto, deducendo che, diversamente da quanto affermato dall'opponente, tra le parti erano intercorsi rapporti commerciali;
che in particolare aveva emesso gli assegni al fine Pt_1
di acquistare merci dalla società per azioni GIMS Italia, di cui lo stesso era il legale CP_1
rappresentante, e che a sua volta, per pagare proprie forniture, la società Gims Italia aveva girato gli assegni n. 265164716-11 e n. 265163555-07 alla società in favore della quale aveva Pt_2 CP_1
rilasciato garanzia personale;
che, a seguito della richiesta di pagamento da parte di e stante il Pt_2
mancato versamento ad opera del debitore originario, aveva onorato la garanzia, versando CP_1
quanto dovuto;
che al contrario, con riguardo il primo degli assegni, quello datato 20.3.2008, quest'ultimo era stato girato dal traente direttamente a che i restanti, datati 30.4.2008 e CP_1
30.6.2008, nonostante il non ne fosse il diretto giratario, provavano comunque il suo diritto di CP_1
credito, sulla base dei rapporti giuridici e commerciali intercorrenti tra le parti.
3. Con sentenza del n. 313/2012 il Tribunale di Forlì rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese.
Osservava il giudice che, ai sensi dell'art. 2943, 4° comma c.c., è idoneo ad interrompere il decorso dei termini prescrittivi: «(…) ogni altro atto che valga a costituire in mora il creditore» e che, nel caso di specie, la raccomandata datata 2.11.2017 aveva tutti i requisiti di forma e di sostanza valevoli ai sensi della norma indicata secondo la giurisprudenza della S.C., in quanto contenente la chiara indicazione del debitore ( ), l'intimazione a adempiere («La presente per richiedervi il pagamento Parte_1
pagina 3 di 9 della somma dovuta, entro giorni 8 da questa mia […]. Diversamente ho già ricevuto mandato per procedere in via giudiziale nei vostri confronti, senza ulteriore preavviso e con notevole aggravio di spese») e l'importo complessivo di € 5.750,00, pari alla somma dei singoli importi recati nei tre assegni in oggetto, essendo al riguardo ininfluente che non fossero stati riportati gli elementi identificativi dei titoli. L'effetto interruttivo si era pertanto verificato e il diritto di credito non era prescritto.
Nel merito, rilevava che il primo assegno n. 265163556-08 del 20.03.2008 di € 1.250,00 Pt_4
indicava come beneficiario lo stesso emittente che lo aveva emesso in favore di sé medesimo Pt_1
e poi girato in favore di CP_1
Il secondo assegno tratto su , il n. 265164716-11, datato 30.04.2008 di € 1.500,00, sempre Parte_5
emesso da era stato invece emesso a favore di , così come il terzo assegno Pt_1 Controparte_5
n. 265163555-07 di € 3.000,00 e datato 30.06.2008. Pt_4
Il primo assegno del 20.3.2008 aveva tra le parti valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., sicchè l'opponente, quale convenuto sostanziale, avrebbe dovuto fornire la prova contraria dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, nella specie non fornita;
pertanto, parte convenuta opposta era senz'altro legittimata a pretenderne il pagamento.
Quanto al secondo e al terzo assegno, il convenuto opposto non era diretto giratario rispetto all'opponente. Secondo il R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge-assegni), il portatore può sempre proporre l'azione causale, ove non risulti possibile esperire l'azione cartolare essendo spirati i relativi termini dell'azione di regresso e il titolo nelle mani del portatore non abbia valore di promessa di pagamento tra le parti;
in tal caso spetta a quest'ultimo provare il rapporto giuridico sottostante all'emissione del titolo in proprio possesso, non potendo valere il principio dell'inversione dell'onere di prova ex art. 1988 c.c.
Parte attrice opponente aveva eccepito che la mancata osservanza dei requisiti previsti per l'azione causale, ma l'art. 59 R.D. n. 1736/1933 prevedeva un ulteriore rimedio a tutela del portatore di un titolo di credito, stabilendo che: «qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno. Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti».
Si trattava dell'azione prevista eccezionalmente per tutelare il portatore che abbia in concreto subito un danno del proprio patrimonio e che non possa esperire i rimedi di cui si è detto;
d'altronde, come previsto nell'art 45, comma 3° della stessa legge: «il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente».
pagina 4 di 9 Nella specie, l'istruttoria espletata aveva consentito di accertare che l'opponente si era ingiustamente arricchito ai danni di parte opposta. In particolare, era provato documentalmente che Parte_1
e intrattenevano rapporti di natura commerciale;
a tal proposito, andava rimarcato che CP_1
il primo assegno era stato girato dal primo direttamente in favore del secondo. Inoltre, nel documento n. 3 di parte convenuta opposta, firmato direttamente da e indirizzato al “sig. Parte_1
, si leggeva che: «è stato costituito il deposito cauzionale per il pagamento dell'assegno 22/9 CP_1 di € 2.000,00. Tramite la vostra banca potrete prelevare la somma comprensiva del 10% e degli interessi. La referente della banca nuova è la sig.ra […]». Ancora, gli assegni n. 265164716-11 e n.
265163555-07, rispettivamente del 30.04.2008 e del 30.06.2008 erano stati emessi da Parte_1
verso la società per azioni Gims Italia, di cui era legale rappresentante.
[...] CP_1
Le dichiarazioni testimoniali, poi, avevano confermato che i due succitati assegni erano stati girati da alla . Controparte_5 Parte_6
Quanto all'effettiva esecuzione del pagamento in garanzia, da un lato andava rimarcato che l'opponente non aveva contestato tempestivamente la circostanza, ma soltanto con le note autorizzate in occasione dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Dall'altro lato, ai fini dell'applicazione dell'art. 59 della c.d. legge-assegni, era necessario e sufficiente che il traente avesse emesso il titolo privo di idonea provvista e tale circostanza era pacifica tra le parti.
Inoltre, era provato che, nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, l'opponente aveva rilasciato i due assegni in parola in favore di della quale era il legale Controparte_5 CP_1
rappresentante, e aveva ricevuto da quest'ultima società la merce ordinata.
Dunque, vi era - sin da principio - l'intenzione dell'emittente di rilasciare titoli privi di effettiva copertura finanziaria, ragione per cui l'ulteriore prenditore del titolo, ossia la società aveva Pt_2
avuto la necessità di richiedere il rilascio della garanzia da parte di in proprio. CP_1
Era perciò integrato anche il presupposto dell'arricchimento del traente ( , a danno dell'ultimo Pt_1
possessore del titolo ( . CP_1
5. ha impugnato la suddetta sentenza;
ha resistito Parte_1 CP_1
All'udienza cartolare del 15.7.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, rilevando essere pacifico che i tre assegni oggetto di causa fossero stati consegnati da alla per il Pt_1 CP_2 pagamento della merce alla stessa ordinata nell'anno 2008; che pertanto non sussisteva rapporto commerciale con persona fisica, bensì con la società di cui lo stesso era legale rappresentante;
CP_1
che la raccomandata con la quale persona fisica, avrebbe interrotto i termini di prescrizione era CP_1
pagina 5 di 9 datata 2 novembre 2017 e quindi successiva di ben 9 anni all'ordine; che conseguentemente era verosimile che, dato il tempo trascorso, potesse non ricordare il nome del legale Pt_1
rappresentante di che stava agendo per il recupero del credito personale, non essendo CP_6 nella raccomandata specificato che l'importo derivava dai 3 assegni che dalla erano poi stati CP_2
girati a che pertanto era oggettivamente difficile ricondurre l'importo richiesto in diffida a tre CP_1
assegni, consegnati a una s.p.a. 9 anni prima.
7. Con il secondo motivo l'appellante, rilevando che non era diretto giratario degli assegni n. CP_1
265164716-11 e n. 265163555-07 rispetto a lamenta che il giudice di prime cure abbia del Pt_1
tutto trascurato la circostanza che non vi è mai stato un rapporto cartolare diretto e che dunque, ai fini dell'azione causale, i titoli non potevano valere quale promessa di pagamento;
in secondo luogo, il tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che non aveva agito nei confronti di CP_1 [...]
inoltre lo stesso tribunale aveva ammesso che l'art 58 della c.d. legge-assegni prevede CP_2
espressamente che “Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente”, e che, nella specie, nulla di ciò era stato fatto.
Il primo giudice invece aveva ritenuto ammissibile l'azione causale promossa da sulla base CP_1
dell'art. 59 del R.D. n. 1736/1933, senza tenere conto che si tratta di rimedio residuale e tacendo sulla circostanza che avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di esperire gli altri rimedi contro la CP_1
CP_2
Infine, al contrario di quanto affermato in sentenza, la circostanza dell'avvenuto pagamento era stata prontamente contestata.
8. Con il terzo motivo si contesta che sia stata raggiunta la prova che avesse rapporti Pt_1 commerciali diretti con non essendo a dire dell'appellante al riguardo idonei né i documenti in CP_1
atti, né le prove testimoniali.
9. Il primo motivo è infondato.
I tre assegni oggetto di causa sono datati rispettivamente 20.3.2008, 30.4.2008 e 30.6.2008.
Con la raccomandata del 2.11.2017, richiamata nella sentenza di primo grado, intimava a CP_1
il pagamento dell'importo di € 5.750,00, pari alla somma algebrica (€ 1.250,00 + € 1.500,00 + Pt_1
€ 3.000,00) dei tre titoli per i quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo;
i dati indicati in detta raccomandata e l'intimazione in essa contenuta sono sufficienti a interrompere la prescrizione.
In ogni caso deve rielevarsi che, con la seconda memoria istruttoria, è stata depositata un'ulteriore raccomandata a.r., datata 7.7.2009 e ricevuta da controparte in data 14.7.2009, sempre intimante il pagina 6 di 9 pagamento degli assegni in questione, avente come oggetto “ultimo avviso” e recante l'indicazione dei numeri degli assegni, delle date di emissione, degli importi e con anche le copie dei titoli.
Quest'ultimo documento, mai contestato, è sicuramente idoneo a interrompere la prescrizione, tenuto conto che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 14.10.2018, e quindi prima della scadenza del decennio.
10. Anche il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
In primo luogo va rilevato che, sebbene genericamente formulati, essi non riguardano il primo assegno, al quale è stata riconosciuta natura di promessa di pagamento, con conseguente applicabilità dei principi di cui all'art. 1988 c.c., come affermato dal primo giudice con statuizione non contestata in questa sede e pertanto passata in giudicato;
la debenza del relativo importo risulta dunque definitivamente accertata, non essendo stata censurata con il presente gravame neppure l'affermazione del tribunale in ordine all'assenza di prova, che gravava sull'odierno appellante, circa l'inesistenza dell'obbligazione.
11. Per quanto concerne gli altri due assegni, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'art. 59 legge assegni, che prevende che “Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno. Eguale azione può esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti”.
In proposito, non v'è dubbio che trattasi di azione residuale, ma la stessa parte oggi appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti sia dell'azione cartolare che di quella causale, e il tribunale ha concordato con tale assunto.
12. Ciò precisato, con riguardo a entrambi i titoli si osserva che il primo prenditore del titolo è la società produttrice di poltrone e divani della quale era legale rappresentante Controparte_5 CP_1 all'epoca dei fatti, e in entrambi è presente la girata richiesta a garanzia dello stesso CP_1
Orbene, dalle deposizioni dei testi all'epoca dei fatti impiegata di e Controparte_3 Controparte_7
, impiegato della – che produceva meccanismi trasformabili per poltre e Testimone_2 Pt_2 divani e aveva rapporti commerciali con – è emerso che, fronte di una fornitura di divani/poltrone CP_2 ad quest'ultimo emise l'effetto scadente 30.4.2008 della venditrice a sua Parte_1 CP_2
volta girò detto assegno, per il pagamento di una propria fornitura, alla CP_2 Parte_2
, la quale accettò il titolo solo a fronte della firma per garanzia del titolare
[...] CP_8
il titolo non venne pagato da sicchè dopo aver chiesto inutilmente a il
[...] Pt_1 Pt_2 CP_2
pagamento, lo richiese a CP_1
pagina 7 di 9 Del tutto analoghe risultano le circostanze dell'emissione e del mancato pagamento del titolo scadente
30.6.2008, anch'esso emesso da a favore di da quest'ultimo girato a a fronte Pt_1 CP_2 Pt_2
della firma di a garanzia del pagamento. CP_1
13. Ora, è pacifico, da un lato, che i titoli siano stati emessi privi di provvista;
d'altro canto, deve ribadirsi che l'avvenuto pagamento dei titoli da parte di a non è stato oggetto di CP_1 Pt_2
contestazione tempestiva, come rilevato dal tribunale e come si desume dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, e quindi deve considerarsi circostanza ammessa dalla parte oggi appellante;
ricorrono dunque i presupposti dell'art. 59 legge assegni dell'ingiusto arricchimento del traente ai danni dell'emittente Pt_1 CP_1
14. L'appello risulta pertanto infondato e va respinto, con condanna dell'appellante, soccombente, a rifondere all'appellato le spese di lite del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna Parte_1
a rifondere a le spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.000,00 per
[...] CP_1
compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 27.5.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9