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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1152/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 29/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 29/5/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PAGANO ANNA Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. RASSU Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI GIUSEPPE
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come all'udienza del
29/5/2025 (v. verbale di udienza).
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2025 ha chiamato in giudizio Parte_1
, deducendo di essere pervenuti già al divorzio mediante negoziazione Controparte_1
assistita e che erano sopravvenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio in tale sede concordate,
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“
1. la figlia venga affidata esclusivamente alla madre, lasciando la Persona_1
possibilità per la stessa minore di recarsi dal padre quando lo ritiene opportuno;
2. l'aumento dell'assegno di mantenimento da € 400,00 (quattrocento,00) a € 500,00
(cinquecento,00), da versare entro il giorno 20 di ogni mese, nonché provvedere al versamento del
50% delle spese scolastiche, mediche, ludiche e straordinarie per il mantenimento della figlia;
3. per il resto, rimangono valide le condizioni stabilite nell'accordo di negoziazione assistita, che si intendo quivi integralmente trascritte”.
Si è costituito in giudizio in data 26/5/2025, rappresentando che tra le Controparte_2
parti era intervenuto un accordo conciliativo e depositando in atti lo stesso.
All'udienza del 29/5/2025 i procuratori delle parti hanno ribadito che tra le parti era stato sottoscritto un accordo conciliativo e hanno insistito per l'accoglimento dello stesso, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda (divenuta) congiunta può trovare accoglimento.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, considerato che le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto proposto dalle parti alle seguenti condizioni:
“
1. La sig.ra rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore Pt_1 Per_1
che rimane pertanto in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Le parti danno atto che il sig. sta già provvedendo, e continuerà a provvedere, al CP_1
versamento dell'importo mensile di € 500,00 (cinquecento) a titolo di mantenimento per la figlia
2 Tale importo viene pertanto formalizzato quale nuovo assegno di mantenimento, da Per_1
corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente già in uso, intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
3. Le spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche e sportive) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previo accoro sulle stesse.
4. Il Sig. acconsente a che gli assegni familiari vengano percepiti dalla sig.ra la CP_1 Pt_1
quale si adopererà per farne richiesta agli istituti erogatori.
5. Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 29/5/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1152/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 29/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 29/5/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PAGANO ANNA Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. RASSU Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI GIUSEPPE
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come all'udienza del
29/5/2025 (v. verbale di udienza).
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/7/2025 ha chiamato in giudizio Parte_1
, deducendo di essere pervenuti già al divorzio mediante negoziazione Controparte_1
assistita e che erano sopravvenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio in tale sede concordate,
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“
1. la figlia venga affidata esclusivamente alla madre, lasciando la Persona_1
possibilità per la stessa minore di recarsi dal padre quando lo ritiene opportuno;
2. l'aumento dell'assegno di mantenimento da € 400,00 (quattrocento,00) a € 500,00
(cinquecento,00), da versare entro il giorno 20 di ogni mese, nonché provvedere al versamento del
50% delle spese scolastiche, mediche, ludiche e straordinarie per il mantenimento della figlia;
3. per il resto, rimangono valide le condizioni stabilite nell'accordo di negoziazione assistita, che si intendo quivi integralmente trascritte”.
Si è costituito in giudizio in data 26/5/2025, rappresentando che tra le Controparte_2
parti era intervenuto un accordo conciliativo e depositando in atti lo stesso.
All'udienza del 29/5/2025 i procuratori delle parti hanno ribadito che tra le parti era stato sottoscritto un accordo conciliativo e hanno insistito per l'accoglimento dello stesso, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda (divenuta) congiunta può trovare accoglimento.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, considerato che le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso (divenuto) congiunto proposto dalle parti alle seguenti condizioni:
“
1. La sig.ra rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore Pt_1 Per_1
che rimane pertanto in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Le parti danno atto che il sig. sta già provvedendo, e continuerà a provvedere, al CP_1
versamento dell'importo mensile di € 500,00 (cinquecento) a titolo di mantenimento per la figlia
2 Tale importo viene pertanto formalizzato quale nuovo assegno di mantenimento, da Per_1
corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente già in uso, intestato alla sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
3. Le spese straordinarie per la figlia (mediche, scolastiche e sportive) saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previo accoro sulle stesse.
4. Il Sig. acconsente a che gli assegni familiari vengano percepiti dalla sig.ra la CP_1 Pt_1
quale si adopererà per farne richiesta agli istituti erogatori.
5. Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 29/5/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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