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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est.
dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2355/2021 R.G. affari contenziosi, al quale è stato riunito il fascicolo R.G. n. 515/2022
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, in proprio e quale unico genitore esercente la respon- C.F._1
sabilità sulla figlia , nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianchi (cod. fisc. – pec: C.F._2
1 , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, e , nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Crotone, alla via XXV Apri- C.F._4
le, n. 55, presso lo studio dell'avv. Domenico Sirianni (cod. fisc.
– pec: , C.F._5 Email_2
che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzio-
ne;
-convenuti-
In data 21.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclu-
sioni rassegnate dalle parti, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis
applicabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , anche Parte_1
Pers in qualità di unico genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore
2 , esponeva: che in data 7.7.2017 era deceduto SO [...]
, nato a [...] il [...], senza lasciare testamento;
che Persona_3
ella in data 1.6.2004 aveva sposato il e dalla loro unione era nata la Parte_2
figlia ; che al momento del decesso, l'attrice e il Parte_2
erano separati (come da sentenza del Tribunale di Crotone n. Parte_2
178/2017) con diritto dell' a percepire dall'INPS una parte della pen- Parte_1
sione del a titolo di mantenimento;
che il de cuius aveva avuto altri Parte_2
tre figli dal precedente matrimonio, dei quali due erano viventi ( CP_1
e ), mentre la terza, era deceduta e il
[...] Parte_3 Persona_4
marito, , aveva rinunciato all'eredità della moglie con di- Persona_5
chiarazione del 15.2.2017; che ella non conosceva l'entità delle somme che il de
cuius aveva lasciato, tanto che chiedeva che si verificassero le movimentazioni dei conti correnti dello stesso;
che la casa coniugale era sita in Crotone, alla via
Cina, n. 10 e nella stessa erano custoditi 300 quadri di autori vari oltre a quadri su tela, anche di ingente valore, oltre a sculture;
che il de cuius aveva dichiarato di volere che la casa coniugale fosse lasciata alla figlia;
che Parte_2
la casa coniugale era stata costruita dal de cuius e dall'attrice in costanza di ma-
trimonio in assenza di titolo edilizio, ma risultava accatastata a QU
[...]
, figlio dell'attrice, ed era stata presentata istanza di condono edilizio nel Per_6
2004; che il de cuius era anche proprietario di altro fabbricato, in Isola di Capo
Rizzuto, acquistato il 7.9.1971 nello stato di rudere e completato durante il ma-
trimonio con l'attrice, anch'esso probabilmente edificato senza titolo edilizio,
3 ma del quale il piano terra in data 18.9.2003 era stato trasferito in favore delle figlie e , tanto da potersene presumere la regolarità urbani- Persona_4 Pt_3
stica; che l'attrice non aveva ricevuto alcunchè a titolo di patrimonio ereditario;
che almeno il 50% della casa di via Cina, 10 in Crotone era di sua esclusiva spettanza, in quanto immobile edificato in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi ed intestato al figlio dell'attrice; che tuttavia tale fabbricato era nella disponibilità di e quello di Isola di Capo Rizzuto nella Controparte_1
disponibilità di . Parte_3
Tanto premesso, chiedeva: che fosse dichiarata l'apertura della succes-
sione di;
che si procedesse all'assificazione dei suoi beni;
Persona_7
l'accertamento della proprietà comune ed indivisa tra e Parte_1
della casa sita in Crotone, alla via Cina, 10 e la ricompren- Persona_7
sione nell'asse ereditario del 50% di tale bene;
in via gradata, che l'intera pro-
prietà dell'abitazione fosse ricompresa nell'asse ereditario;
l'accertamento che
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsa- Parte_1
bilità sulla figlia , non ha ricevuto alcun bene ri- Parte_2
conducibile all'asse ereditario del de cuius; che si procedesse alla divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius e, in caso di indivisibilità, che si procedesse all'alienazione degli stessi ed alla distribuzione del ricavato;
l'accertamento e la quantificazione dei frutti civili prodotti dall'asse ereditario e della quota spettante all'attrice ed alla figlia in qualità di erede legittimario;
la condanna dei convenuti detentori di quote dell'asse ereditario al pagamento
4 dei frutti civili in favore dell'attrice e della figlia.
2. Si costituivano e con propria Controparte_1 Parte_3
comparsa, deducendo: che l'azione era prescritta in quanto il de cuius era dece-
duto il 7.7.2017; che la notifica era nulla e l'iscrizione a ruolo tardiva;
che la domanda era inammissibile per indegnità a succedere in quanto Persona_7
, quando era in vita, aveva più volte denunciato l' per fatti
[...] Parte_1
gravissimi e sottrazione e furto di oggetti di valore, tanto che ella era indegna a succedergli;
che i convenuti non avevano ricevuto alcuna somma di denaro né
conti correnti paterni, né beni di valore, sottratti dall'attrice quando il loro pa-
dre era ancora in vita, mentre l'abitazione in Crotone alla via Cina era abusiva;
che l' aveva già arbitrariamente venduto immobili e magazzini siti in Parte_1
Cotronei e la casa sita in Crotone, al pagati dal de cuius, e risul- CP_2
tava avere nella propria disponibilità l'appartamento in Crotone, alla via Rus-
sia, pagato dal de cuius; che pertanto l'attrice non aveva ricostruito l'asse eredi-
tario. Chiedeva, pertanto, che la domanda fosse dichiarata prescritta, nulla,
inammissibile, improcedibile, infondata, notificata e iscritta fuori termine;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto generica e infondata oltre che per indegnità a succedere, con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Instaurato il contraddittorio e dopo il rigetto delle istanze di prova, al fascicolo in esame era riunito il fasc. R.G. n. 515/2022; rigettate le istanze istrut-
torie anche del fascicolo riunito, la causa era rinviata complessivamente per la
5 precisazione delle conclusioni.
4. La causa era infine trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis in data 21.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di parte attrice, nella parte in cui formula azione di ridu-
zione e reintegrazione della quota di legittima, per sé e per la figlia (allora) mi-
norenne, dev'essere dichiarata inammissibile.
Deve premettersi che l'azione di divisione ereditaria e l'azione di ridu-
zione e reintegrazione della quota di legittima sono decisamente differenti, in quanto può essere legittimamente esercitata la prima ove sussista una comu-
nione tra gli aventi diritto all'eredità, la quale non sussiste nel caso in cui il de
cuius abbia escluso alcuni eredi disponendo del suo patrimonio in favore di al-
tri eredi a mezzo atti di donazione o con disposizioni testamentarie.
Pertanto, il legittimario che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti deve, in primo luogo, domandare la riduzione del testamento o delle donazio-
ni, e solo se la domanda sia ritualmente proposta e coltivata con successo potrà
essere analizzata la domanda di divisione.
Infatti, solo se la domanda di riduzione sia effettivamente accolta viene a stabilirsi una comunione tra i legittimari lesi o pretermessi ed il beneficiario
6 delle attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto del lasci-
to testamentario o donativo, sono in tal modo – in virtù di una fictio iuris – ri-
condotti nel patrimonio ereditario (cfr. Cass., sez. II, 9.06.2962 n. 1443).
È pertanto consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda però in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha certamente caratte-
re pregiudiziale (cfr. Cass., sez. II, 11.11.1970 n. 2367).
Fatta tale doverosa premessa, deve rilevarsi inoltre che costituisce prin-
cipio condiviso nella giurisprudenza quello secondo il quale il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare l'entità della lesione della sua quota di riserva, mediante determinazione con esattezza della massa eredi-
taria e della quota di legittima asseritamente violata dal de cuius.
L'attore, pertanto, ha l'onere di allegare e dimostrare tutti gli elementi per comprendere se ed in quale entità sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (indicando il valore della massa ereditaria, il valore della legittima,
l'entità della lesione); solo in tal caso, il Tribunale può disporre la reintegrazio-
ne, mentre l'insufficienza del supporto allegativo e probatorio dell'attore non può di certo essere colmata ricorrendo alla consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire e stimare il patrimonio del de cuius (cfr. Cass., ord. 31.08.2018 n.
21503; Cass., 10.04.2017 n. 9192; Cass., 30.06.2011 n. 14473; Cass, 12.09.2002 n.
13310).
7 Le allegazioni contenute nella domanda di riduzione non possono,
quindi, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono individuare le porzioni di riserva e di disponibi-
le, nonché gli atti di disposizione compiuti dal de cuius, in modo che i convenu-
ti e il Tribunale siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione.
Nella fattispecie in esame l'attrice si è limitata a dichiarare in via del tut-
to generica di non aver ricevuto alcunchè a titolo di successione del de cuius, di non sapere se lo stesso ha lasciato un testamento, sia per sé che per la figlia (al-
lora) minorenne, senza specificare nulla con riguardo alle donazioni compiute in vita dallo stesso e senza neanche ben identificare i beni ancora rientranti nel patrimonio ereditario. Non avendo inoltre l'attrice fatto alcun riferimento, sia quantitativo che cronologico alle donazioni indirette e dirette delle quali ha beneficiato, risulta decisamente falsata la rappresentazione che la Cassazione
reputa necessaria – in termini più completi ed esaurienti possibili - per la vali-
da proposizione della domanda di riduzione o di reintegrazione della legitti-
ma.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità della domanda.
II. La domanda di divisione ereditaria formulata dall'attrice è peraltro infondata e dev'essere rigettata.
L'attrice sostiene che ci sarebbero dei conti correnti intestati al de cuius,
8 che vi era una casa in Crotone, alla via Cina, 10, che vi sarebbero dei beni mo-
bili di valore ivi custoditi, un altro fabbricato in Isola di Capo Rizzuto, preci-
sando che entrambe le abitazioni sarebbero abusive.
Dal canto loro, i convenuti eccepiscono preliminarmente l'indegnità a succedere dell'attrice, la quale avrebbe sottratto al de cuius beni e oggetti di va-
lore, dichiarano che non vi era alcun conto corrente intestato al de cuius, con-
fermano la prospettazione dell'attrice in merito all'abusività di entrambi i fab-
bricati in Crotone e Isola di Capo Rizzuto, dichiarano che i beni e gli oggetti di valore non sono stati reperiti al momento della morte del de cuius. Eccepiscono
inoltre la prescrizione dell'azione.
L'attrice non fornisce alcuna prova dei suoi assunti, in quanto la perizia stragiudiziale allegata attesta una situazione di abusività, con conseguente in-
commerciabilità ed indivisibilità, degli immobili oggetto di perizia.
Per il resto, le istanze di prova orale proposte dalle parti non sono state ammesse in quanto formulate in termini non rilevanti ai fini del decidere e/o generici, né i richiesti ordini di esibizione, costituendo l'ordine ex art. 210 c.p.c.
uno strumento processuale che non può colmare le lacune probatorie della parte sulla quale incombe il relativo onere della prova e che non può rivestire funzione meramente esplorativa.
Non è neanche emersa la prova, in corso di causa, che il de cuius abbia donato beni all'attrice o ad altri soggetti o ai figli convenuti, tanto che non po-
9 teva procedersi neppure a collazione.
Difetta, inoltre, la produzione di qualsivoglia documento idoneo a pro-
vare la asserita donazione diretta del denaro da parte del de cuius ai figli con-
venuti.
Ne consegue che, non esistendo prova che vi siano, nell'asse ereditario del de cuius , beni da attrarre alla comunione ereditaria e da Persona_7
dividere, la domanda di parte attrice dev'essere rigettata.
III. In ragione della declaratoria di inammissibilità e del rigetto per il re-
sto della domanda di parte attrice, sono assorbite le eccezioni di prescrizione e di indegnità a succedere formulate da parte convenuta.
IV. Quanto alle spese di lite, stante la natura in parte processuale della pronuncia, e la assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto, si ritiene sus-
sistano giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta da nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, in proprio e quale unico genitore esercente la respon- C.F._1
sabilità sulla figlia , nata a [...] il [...] Parte_2
(R.G. n. 2355/2021) contro , nato a [...] il [...], Controparte_1
10 cod. fisc. , e , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
3.2.1981, cod. fisc. , così provvede: C.F._4
a) Dichiara inammissibile la domanda di riduzione e reintegrazione della quota di legittima;
b) Rigetta la domanda di divisione ereditaria;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Crotone, 29 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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