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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/09/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3819/2025 promossa da :
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
- avv. BORMIOLI GIOVANNI, BORMIOLI PAOLO ( ) P.ZZA DANTE C.F._1
9/14 16121 GENOVA;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse alle domande di merito con liquidazione delle spese a favore di parte ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società a proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c., avverso il provvedimento di Parte_1 revoca del contributo a fondo perduto precedentemente concesso da nell'ambito del CP_1
Bando FESR 2021-2027 – Azione 1.2.3, volto a sostenere la digitalizzazione delle PMI.
Il provvedimento impugnato, adottato in data 20.2.2025, si fonda sull'assunto che l'investimento rendicontato dalla ricorrente sarebbe inferiore alla soglia minima ammissibile a finanziamento di €
10.000. CP_
, infatti, ha ritenuto non ammissibili due fatture da € 17.000 ciascuna emesse da CP_2
perché riportavano un CUP differente da quello assegnato all'impresa (G34E24003200005
[...] invece di G34E24002900005).
La ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, evidenziando: 1 • la natura meramente materiale dell'errore nel CUP indicato;
• la tempestiva produzione di fatture correttive in autofatturazione con CUP corretto;
• la mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale da parte di
, in violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990. CP_1
e ha chiesto:
• l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca;
• la declaratoria del diritto al contributo originariamente concesso;
• la condanna di al pagamento del contributo;
CP_1
• la rifusione delle spese di lite.
, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, CP_1 non si è costituita in giudizio.
Con nota depositata in data 10.9.2025, parte ricorrente ha depositato i seguenti documenti di formazione successiva al deposito del ricorso:
• Comunicazione di (prot. n. U.0050613 del 12/06/2025) CP_1 di Annullamento della revoca del contributo.
• Provvedimento di (prot. n. U.0052032 del 19/06/2025) CP_1 di Erogazione del contributo.
• Contabile del bonifico ricevuto da il 25/06/2025. CP_1
All'udienza del 29.9.2025, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle domande di merito formulate, a fronte dell'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di revoca e della erogazione del contributo, ed ha insistito per la liquidazione delle spese.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta, attesa la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Per effetto dell'intervenuto annullamento - in corso di causa - del provvedimento di revoca del contributo e della conseguente erogazione dello stesso, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente.
Deve essere valutata la soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Il provvedimento di annullamento del provvedimento di revoca è stato adottato in data 12.6.2025
“a seguito della presentazione della documentazione trasmessa dall'impresa con nota prot. n. 29954 CP_1 del e 01/04/2025”.
Con detta nota parte ricorrente aveva provveduto ad inviare “entro i termini della rendicontazione, la correzione delle 2 fatture con CUP errato tramite la procedura da voi conosciuta e ammessa dall'agenzia
2 delle entrate: "Autofattura TD20".” Aveva allegato le fatture corrette visionabili anche all'interno del nostro cassetto fiscale e aveva chiesto riscontro (doc. 9).
Nessuna risposta perveniva prima della proposizione del ricorso, depositato in data 18.4.2025.
Solo in data 12.6.2025 (dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza perfezionatasi in data 10.6.2025) comunicava l'annullamento del provvedimento di revoca CP_1 sulla scorta della documentazione ricevuta con la suddetta nota (doc. 12).
Va dato atto, peraltro, che già prima dell'adozione del provvedimento di revoca, parte ricorrente aveva inviato proprie controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con le quali aveva evidenziato l'errore materiale e richiesto indicazioni in merito alla documentazione da produrre per la sua correzione.
Anche tale richiesta era rimasta priva di riscontro.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta che: i) sussisteva al momento del deposito del ricorso e della successiva notifica l'interesse ad agire di parte ricorrente;
ii) la domanda di annullamento era fondata, sulla scorta della documentazione prodotta con cui è stato emendato l'errore materiale, come consentito dall'art. 10 punto 3 del Bando e come riconosciuto dalla stessa che ha CP_1 proceduto ad annullamento in autotutela.
Attesa la soccombenza virtuale di parte convenuta, le spese di giudizio devono essere poste a carico della stessa e liquidate come da seguente tabella, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
P.Q.M.
Il Giudice, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente;
condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € CP_1
2.540,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.
3 Genova, 29/09/2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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