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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10467/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10467/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. , nata a San Giovanni in [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Talarico,
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie , in data 03/03/2010, e , in data Per_1 Per_2
12/05/2013; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 13/05/2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 30/05/2019;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono aille figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
TERAMO (TE) il 28/12/1976, e nata a [...] Parte_2 il 18/08/1976, celebrato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 14/09/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO al n. 44, parte 2, serie
A, ufficio 1, anno 2008;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) le figlie, in affido condiviso ad entrambi i genitori, stabiliranno la propria residenza presso l'abitazione della madre in San Giovanni in Persiceto alla Via
pagina 2 di 4 Crevalcore n.7;
2) al fine di mantenere un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo con entrambi i genitori i quali provvederanno a curare, educare ed istruire le figlie minori mantenendo e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno, gli stessi hanno concordato che e vivranno Per_2 Per_1
con il padre e con la madre a settimane alternate, dal lunedì alla domenica, salvo diversi accordi tra i genitori. Atteso il paritario collocamento delle minori con il padre e con la madre, ogni genitore provvederà al loro mantenimento per le spese ordinarie che si presenteranno durante la settimana, provvedendo ad ogni loro esigenza. Per quanto attiene alle spese scolastiche delle due figlie minori le stesse graveranno in parti uguali sui coniugi;
3) per quanto attiene le spese mediche ordinarie per le figlie saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%, così come, previo accordo tra i genitori, le spese mediche specialistiche straordinarie, ivi comprese le cure odontoiatriche;
4) le spese sportive, i viaggi di studio in Italia e all'estero, saranno, sempre previo accordo, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5) le figlie minori trascorreranno le giornate di Natale e di e quelle di Persona_3
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, alternativamente, con il padre e con la madre a partire da quest'anno;
6) nel periodo estivo le figlie trascorreranno quindici giorni consecutivi con ognuno dei genitori. Detto lasso temporale dovrà definirsi ogni anno entro il 31 di marzo in modo da permettere ad entrambi i genitori un'organizzazione razionale delle ferie estive;
7) e dichiarano espressamente di essere Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 economicamente autosufficienti in quanto percettori di reddito proprio adeguato,
per cui ognuno di loro rinuncia espressamente alla corresponsione, da parte dell'altro coniuge, del contributo di mantenimento e di ogni beneficio in merito,
eventualmente spettategli;
8) i coniugi manterranno l'esclusiva proprietà, possesso e detenzione degli autoveicoli ad essi rispettivamente intestati, senza che l'altro abbia nulla a pretendere;
9) i coniugi concordemente dichiarano che ogni e qualsiasi ulteriore questione di carattere economico loro afferente è stata completamente e definitivamente risolta e conclusa con la sottoscrizione del ricorso introduttivo;
di conseguenza,
essi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, per l'effetto,
dichiarano altresì di rinunciare a qualsivoglia reciproco diritto, pretesa, azione.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10467/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. , nata a San Giovanni in [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Talarico,
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate le figlie , in data 03/03/2010, e , in data Per_1 Per_2
12/05/2013; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 13/05/2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 30/05/2019;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono aille figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
TERAMO (TE) il 28/12/1976, e nata a [...] Parte_2 il 18/08/1976, celebrato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 14/09/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO al n. 44, parte 2, serie
A, ufficio 1, anno 2008;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) le figlie, in affido condiviso ad entrambi i genitori, stabiliranno la propria residenza presso l'abitazione della madre in San Giovanni in Persiceto alla Via
pagina 2 di 4 Crevalcore n.7;
2) al fine di mantenere un rapporto equilibrato, paritetico e continuativo con entrambi i genitori i quali provvederanno a curare, educare ed istruire le figlie minori mantenendo e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno, gli stessi hanno concordato che e vivranno Per_2 Per_1
con il padre e con la madre a settimane alternate, dal lunedì alla domenica, salvo diversi accordi tra i genitori. Atteso il paritario collocamento delle minori con il padre e con la madre, ogni genitore provvederà al loro mantenimento per le spese ordinarie che si presenteranno durante la settimana, provvedendo ad ogni loro esigenza. Per quanto attiene alle spese scolastiche delle due figlie minori le stesse graveranno in parti uguali sui coniugi;
3) per quanto attiene le spese mediche ordinarie per le figlie saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%, così come, previo accordo tra i genitori, le spese mediche specialistiche straordinarie, ivi comprese le cure odontoiatriche;
4) le spese sportive, i viaggi di studio in Italia e all'estero, saranno, sempre previo accordo, a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
5) le figlie minori trascorreranno le giornate di Natale e di e quelle di Persona_3
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, alternativamente, con il padre e con la madre a partire da quest'anno;
6) nel periodo estivo le figlie trascorreranno quindici giorni consecutivi con ognuno dei genitori. Detto lasso temporale dovrà definirsi ogni anno entro il 31 di marzo in modo da permettere ad entrambi i genitori un'organizzazione razionale delle ferie estive;
7) e dichiarano espressamente di essere Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 economicamente autosufficienti in quanto percettori di reddito proprio adeguato,
per cui ognuno di loro rinuncia espressamente alla corresponsione, da parte dell'altro coniuge, del contributo di mantenimento e di ogni beneficio in merito,
eventualmente spettategli;
8) i coniugi manterranno l'esclusiva proprietà, possesso e detenzione degli autoveicoli ad essi rispettivamente intestati, senza che l'altro abbia nulla a pretendere;
9) i coniugi concordemente dichiarano che ogni e qualsiasi ulteriore questione di carattere economico loro afferente è stata completamente e definitivamente risolta e conclusa con la sottoscrizione del ricorso introduttivo;
di conseguenza,
essi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, per l'effetto,
dichiarano altresì di rinunciare a qualsivoglia reciproco diritto, pretesa, azione.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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