Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 5505 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 avente ad oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio” su ricorso congiunto proposto da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marilena Colagiacomo, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, ed elett.te domiciliati come in atti e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte sostitutive d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 26.11.2024 ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia che regolamenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affidamento e il mantenimento della prole minore nata fuori dal matrimonio con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro e trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
1
09/09/2012 (12 anni) riconosciuti da entrambi i genitori alla nascita;
che le parti hanno deciso di interrompere la convivenza e la relazione sentimentale, ma al fine di garantire alla prole minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, essi hanno instato affinchè il Tribunale voglia regolamentare l'affidamento, il collocamento e il diritto di frequentazione del genitore non collocatario, nonché il mantenimento delle minori conformemente agli accordi raggiunti dai genitori come da ricorso che ha ad intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.
Disposta la trattazione in forma scritta del procedimento su istanza delle parti, acquisita dai ricorrenti dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale in udienza e di conferma della volontà di ottenere regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole minore corrispondentemente alle condizioni congiuntamente sottoscritte;
acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 06.12.2024, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11
c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
rilevato che dalla certificazione anagrafica versata in atti la prole minore, e segnatamente i due figli della Per_ coppia nata a [...] il [...] (8 anni) e nato a [...] il [...] (12 anni) Per_2 risiedono in Frosinone alla via Vincenzo Ferrarelli n. 150, così come entrambi i genitori risiedono in
Frosinone;
Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del
Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché, esaminatone il tenore:
- in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della prole;
- sotto il profilo economico, la regolamentazione del contributo di ciascun genitore al mantenimento della prole è conforme e proporzionato in rapporto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- la regolamentazione dell'affidamento e del diritto di frequentazione delle minori col genitore non
2 collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, si tratta di regolamentazione con non soltanto non confligge, ma risulta rispondere al primario interesse del minore di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); che, in particolare, l'art. 337 ter c.c. oggi espressamente stabilisce che il Tribunale possa prendere atto degli accordi liberamente raggiunti tra i genitori in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della prole minore ove essi risultino – come in specie – non contrari all'interesse dei figli , il Collegio ritiene di poter
“prendere atto” e recepire gli accordi raggiunti dai genitori come trasfusi nel ricorso congiuntamente sottoscritto.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5505/2024
r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto “esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”, così decide:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale di e e ai loro rapporti economici verso la Parte_1 Parte_2
3 prole minore e quindi che la regolamentazione della Persona_3 Persona_4 responsabilità genitoriale e mantenimento della prole minore avvenga secondo le modalità pattuite tra le parti nel ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 26.11.2024;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 14/01/2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Paolo Sordi dott.ssa Simona Di Nicola
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