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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI DO, Presidente
ATANASIO DO, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1864/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Mazzini, 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V06F500332-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1183/2025 depositato il
28/05/2025 Richieste delle parti:
Appellante: dichiararsi estinzione per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
Appellato: dichiararsi estinzione per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia ha proposto appello avverso la sentenza n. 42/2024 depositata in data 13.2.24, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia la quale aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 srl che si era opposta all'avviso di accertamento n. T9V06F500332 /2023 che aveva accertato maggiore IVA per
€ 56.735 oltre sanzioni ed interessi in relazione alla contestata mancata applicazione di iva su fatture emesse in esenzione di imposta nei confronti di Banca_1 spa.
La Società Resistente_1. srl si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni e domande e concludendo per il rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 24.9.24 le parti concludevano un accordo conciliativo
Con memoria in data 26.9.24 l'Ufficio, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/92, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto, l'accordo conciliativo n. 500028/2024 che prevedeva il pagamento, da parte del contribuente, dell'importo di € 101.596,46.
La Corte ha quindi fissato l'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno sottolineato che sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, per la positiva conclusione della procedura conciliativa con l'accordo prodotto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita in corso di causa e le concordi dichiarazioni delle parti valgono, allo stato degli atti, ad attestare la regolarità della procedura attivata dalla società contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria.
Tanto premesso, non resta alla Corte che dare atto di ciò ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992 e dichiarare, di conseguenza, estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come previsto ex lege, e come concordato dalle parti, le spese processuali devono essere oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 46 D.L.vo 546/92 per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
26/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI DO, Presidente
ATANASIO DO, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1864/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia - Corso Mazzini, 18 27100 Pavia PV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V06F500332-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1183/2025 depositato il
28/05/2025 Richieste delle parti:
Appellante: dichiararsi estinzione per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
Appellato: dichiararsi estinzione per cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia ha proposto appello avverso la sentenza n. 42/2024 depositata in data 13.2.24, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia la quale aveva accolto il ricorso della società Resistente_1 srl che si era opposta all'avviso di accertamento n. T9V06F500332 /2023 che aveva accertato maggiore IVA per
€ 56.735 oltre sanzioni ed interessi in relazione alla contestata mancata applicazione di iva su fatture emesse in esenzione di imposta nei confronti di Banca_1 spa.
La Società Resistente_1. srl si è costituita in giudizio contestando le avverse deduzioni e domande e concludendo per il rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata.
In data 24.9.24 le parti concludevano un accordo conciliativo
Con memoria in data 26.9.24 l'Ufficio, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs n. 546/92, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto, l'accordo conciliativo n. 500028/2024 che prevedeva il pagamento, da parte del contribuente, dell'importo di € 101.596,46.
La Corte ha quindi fissato l'odierna udienza, nel corso della quale le parti hanno sottolineato che sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, per la positiva conclusione della procedura conciliativa con l'accordo prodotto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita in corso di causa e le concordi dichiarazioni delle parti valgono, allo stato degli atti, ad attestare la regolarità della procedura attivata dalla società contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria.
Tanto premesso, non resta alla Corte che dare atto di ciò ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992 e dichiarare, di conseguenza, estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come previsto ex lege, e come concordato dalle parti, le spese processuali devono essere oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 46 D.L.vo 546/92 per cessata materia del contendere. Spese compensate