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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 780/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f , che partecipa al giudizio per il tramite di Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle
[...] P.IVA_2
liti, dall'Avv. Carmine Stingone;
appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Clemente Martone;
appellato avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di leasing;
conclusioni: appellante: “piaccia all'eccellentissima Corte d'Appello di Ancona – in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza n. 1002 resa e depositata in Cancelleria addì
08.08.2023 dal Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti, nel procedimento inter partes iscritto in primo
1 grado al n. 1509/2022 R.G., notificata addì 03.09.2023 – respingere nel merito l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale Parte_2
Ordinario di Ancona;
per l'effetto e a seguito della transazione intervenuta in ordine alla complessiva quota di debito solidale a carico dei garanti e , Parte_3 Parte_4
voglia l'adìta Corte d'Appello di Ancona respingere tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, e condannare – in via solidale tra loro o come meglio –
, nato a [...] il giorno 01.09.1961 e residente in 80048 Parte_2
SAST (NA) alla via Somma n. 57 (C.F. e CodiceFiscale_2 CP_2
, nato a [...] il [...] e residente in 04023 OR (LT) alla Contrada Ruegno
[...]
e Piloni n. 9999 snc (C.F. ), a pagare a CodiceFiscale_3 Parte_1
sedente in Torino alla piazza San Carlo n. 156 in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di seguito specificate: 1) la somma di € 69.127,53 (euro sessanta novemila cento ventisette/53) corrispondente alla complessiva quota di debito solidale residuo a carico di essi opponenti, pari a 1/2 del maggior importo di € 138.255,07 (euro cento trentottomila duecento cinquantacinque/07) liquidato nel decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale
Ordinario di Ancona;
2) la somma di € 11.147,88 (euro undicimila centoquarantasette/88) corrispondente alla complessiva quota di debito solidale residuo a carico di essi opponenti, pari ad 1/2 del maggior importo di € 22.295,77 (euro ventiduemila duecento novantacinque/77) per interessi moratori sulla somma di € 108.368,75, così come liquidati dal Tribunale
Ordinario di Ancona nel decreto ingiuntivo n. 195/2022, dalla data del 30.11.2021 e sino alla data del 30.09.2024 per l'intervenuta transazione. Il tutto, con applicazione degli interessi di mora sulla somma di € 54.184,38 – pari a 1/2 della somma di € 108.368,75 posta a base di calcolo degli interessi liquidati dal Tribunale Ordinario di Ancona nel decreto ingiuntivo n.
195/2022 – a decorrere dal 1°.10.2024 e sino al saldo effettivo. Piaccia altresì all'intestata
Corte d'Appello di Ancona dichiarare tenuto e condannare alla ripetizione Parte_2
e/o alla restituzione a favore di della somma di € 8.927,00 (euro Parte_1
ottomila novecento ventisette/00) che, nelle more del giudizio, ha Parte_1
già pagato addì 09.11.2023 all'avv. Clemente Martone, quale difensore costituito e procuratore
2 antistatario di , in esecuzione del dispositivo della gravata pronuncia di Parte_2
primo grado. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali sia del procedimento monitorio (nella misura di 1/2 rispetto alla somma liquidata in decreto ingiuntivo), sia del doppio grado del giudizio di opposizione”; appellato: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia :rigettare il gravame proposto e per
l'effetto confermare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Ancona n.2439/2023 rep. in data 08/08/2023 con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha accolto l'eccezione di inadempimento formulata da , sì da giungere al rigetto della Parte_2
pretesa creditoria ed alla correlata revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo erroneamente non contestati da i fatti posti a base dell'eccezione e, Parte_1
dunque, operando una applicazione non condivisibile della norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
In termini ancor più generali la difesa appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inadempimento, omettendo, invece, di rilevarne i connotati di abusiva strumentalità.
Il motivo è fondato.
3 Dall'esame della comparsa di risposta, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, emerge che ha sostanzialmente contestato i fatti allegati da Parte_1 [...]
laddove ha compiuto una ricostruzione della vicenda dissonante rispetto alla Pt_2
prospettazione resa da quest'ultimo.
Anche qualora si volesse ritenere che non vi sia stata specifica contestazione, va osservato che la norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., lungi dal tipizzare una prova legale destinata a prevalere sempre e comunque sulle altre prove, si limita a prevedere che il giudice deve assumere la propria decisione alla luce dei fatti non contestati.
In ragione dell'esigenza indefettibile di giungere ad una totale sovrapposizione tra la realtà dei fatti e la realtà giudiziaria, la norma deve essere interpretata nel senso che la sussistenza del fatto non contestato nondimeno può essere esclusa dal giudice, in tutto o in parte, ogniqualvolta nel corso del giudizio sia stata assunta una prova che veicoli una portata conoscitiva non collimante rispetto ai fatti allegati e non contestati.
In tale ipotesi, vi è la fisiologica discordanza tra elementi di prova ed il giudice, all'esito dello scrutinio delle diverse risultanze (anche in ciò si sostanzia la giurisdizione), deve valorizzare l'elemento di prova connotato da un maggior coefficiente di persuasività.
Da altro angolo prospettico, deve ritenersi che l'ingresso nel giudizio di un elemento di prova contrario ai fatti allegati e non contestati, si traduca nella contestazione di tali ultimi fatti, qualora l'elemento conoscitivo discenda da un mezzo di prova introdotto dalla controparte, o nella (implicita e inconsapevole) ritrattazione dei fatti, qualora il mezzo di prova sia stato introdotto dalla parte che ha allegato i fatti.
Tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.
Invero, dall'esame dei documenti prodotti da unitamente alla seconda Parte_2
memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., emerge che l'asserita interclusione sopravvenuta del bene immobile oggetto del contratto di leasing, ovvero l'accadimento nocumentoso del sinallagma negoziale in cui si sostanzia l'eccezione, non è stata realizzata da ma da tale Tamarin s.c.ar.l., terza rispetto alla relazione contrattuale. Parte_1
4 Emerge, peraltro, che il mutamento dei luoghi è stato posto in essere in un contesto di sostanziale dismissione del godimento del bene da parte dell'utilizzatore, ciò che appunto avrebbe di fatto consentito a Tamarin s.c.a.r.l. di occupare gli spazi condominiali e gli spazi antistanti l'immobile oggetto del leasing.
Al riguardo, ivi si abbia per integralmente richiamato il contenuto delle missive del 7.5.2012, del 30.6.2016, del 7.1.2026 (documento n. 4.), che veicolano massimo coefficiente di persuasività poiché provengono dall'utilizzatore e poiché si collocano in un'epoca più prossima ai fatti nonché anteriore all'instaurazione del giudizio.
Tale ricostruzione dei fatti conduce al rigetto dell'eccezione di inadempimento formulata da
. Parte_2
Vi è, infatti, che gli artt. 6 e 7 delle condizioni generali della scrittura privata del 5.12.2008, per il cui tramite fu concluso il contratto di leasing, prevedono il pagamento del corrispettivo anche nell'ipotesi si sopravvenuta inutilizzabilità del bene oggetto di leasing per fatto del terzo, ciò che, appunto, si sarebbe verificato nel caso di specie.
Tali clausole si sottraggono ad ogni censura in termini di validità poiché, pur tutelando oltremodo la posizione della concedente, che è appunto schermata dal rischio di sopravvenienze ostative alla pienezza del godimento da parte dell'utilizzatore, non precludono a quest'ultimo la tutela dei propri diritti, potendo l'utilizzatore sempre agire per il risarcimento del danno nei confronti del terzo che ha precluso il pieno godimento della cosa.
Il convincimento circa l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento non viene meno anche qualora si volesse ritenere che l'asserita inutilizzabilità del bene oggetto di leasing sia dipesa anche dalla condotta omissiva di nei riguardi di Tamarin s.c.a.r.l., inerzia Parte_1
consistita nella mancata partecipazione alla assemblee condominiali ove stigmatizzare l'operato di Tamarin s.c.a.r.l.
Invero, l'esercizio dell'eccezione di inadempimento esige il rispetto del canone comportamentale della buona fede oggettiva, ciò che difetta ogniqualvolta il rimedio, lungi dall'essere immediatamente strumentale al fisiologico ripristino del sinallagma contrattuale, è impiegato dal debitore che intende paralizzare abusivamente l'altrui pretesa creditoria.
5 In tale ottica, non vi è buona fede qualora difetti la proporzionalità.
In altri e più compiuti termini, e con precipuo riferimento ai contratti per il cui tramite si acquistano diritti personali di godimento, vi è che “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17020 del 26/05/2022)”.
Altresì, “la sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio inadimplenti non est adimplendum non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n.11783 del12/05/2017, in un caso ove il giudice di legittimità ha ritenuto che l'inadempimento della parte locatrice, consistito nell'aver concesso in locazione abitativa locali destinati ad uso ufficio ed in precarie condizioni strutturali, aggravate da scosse sismiche, nonché nell'aver omesso di provvedere ad interventi di messa in sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, il quale aveva continuato ad occupare l'immobile e si era rifiutato di consegnare le chiavi, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato)”.
Infine, “in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del
6 canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2154 del
29/01/2021).
Declinando tali principi al caso di specie, va rilevato che l'utilizzatore, lungi dall'agire secondo buona fede, ha assunto una condotta sostanzialmente inerte, omettendo la custodia del bene
(con conseguente violazione dell'art. 8 delle condizioni generali) ed omettendo la proposizione dell'azione di spoglio, che compete anche al detentore qualificato, ed ha strumentalizzato quanto accaduto al solo fine di sottrarsi all'integrale pagamento del canone di godimento.
Peraltro, qualora si volesse ritenere che Tamarin s.c.a.r.l. abbia posto in essere delle molestie, come più correttamente sembra desumersi dal contenuto della missiva del 7.5.2012, va rilevato che, pur non potendo agire il detentore qualificato con l'azione di manutenzione, nondimeno difetterebbe il necessario presupposto della proporzionalità, posto che i fatti lamenti appaiono inidonei a precludere il godimento integrale del bene.
Infine, come ha sottolineato la difesa appellante, qualora il godimento dell'immobile fosse stato effettivamente precluso nei termini lamentati nel corso del giudizio di primo grado,
l'utilizzatore avrebbe rilasciato il bene invece di conservarne la disponibilità (anche dopo la risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing), tanto da costringere la concedete a formulare ricorso ex art. 700 c.p.c.
Dunque, anche la condotta dell'utilizzatore, laddove evidenzia l'interesse di quest'ultimo alla conservazione del godimento dell'immobile, depone nel senso della carenza dei presupposti affinché il mancato pagamento integrale del canone possa assumere una consistenza di legittimità tramite proposizione dell'eccezione di inadempimento.
II. La fondatezza del primo motivo conduce all'assorbimento del secondo motivo ed all'accoglimento della pretesa creditoria nei termini che seguono.
Con istanza stragiudiziale del 27.11.2020, prodotta già in sede monitoria ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, la concedente ebbe ad intimare (anche) a Pt_2
7 (anche nella qualità di fideiussore dell'utilizzatore) il pagamento della somma di Pt_2
euro 94.252,26 per canoni scaduti, oltre interessi moratori, ed euro 42.805,78 per canoni non ancora scaduti, solo in linea capitale, e prezzo di riscatto (pari ad euro 950,00).
L'esame del contratto di leasing, ivi si abbia per ancora richiamata la scrittura privata del
5.12.2008, e, in particolare, il contenuto dell'art. 3 delle condizioni particolari, conferma l'astratta debenza di tali somme che, invero, ricevono specifica copertura negoziale.
La concedente, dunque, ha fornito adeguata prova della fonte negoziale del credito.
Di contro, a seguito dell'allegazione dell'inadempimento, non ha Parte_2
dimostrato l'avvenuto pagamento, limitandosi ad eccepire la non debenza dei canoni scaduti in epoca successiva alla risoluzione stragiudiziale e la non debenza del prezzo di riscatto.
L'eccezione è infondata.
L'art. 14 delle condizioni generali, nel disciplinare le conseguenza della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, prevede quanto segue: “a titolo di penale predeterminata …
l'utilizzatore è tenuto ad immediatamente corrispondere alla concedente, in un'unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui alla clausola quattro delle condizioni particolari del presente contratto … detratto quanto sarà stato ricavato dalla concedente cn con il realizzo dell'immobile ...”.
Tale clausola penale non è manifestamente eccessiva, sottraendosi così ad ogni censura ai sensi dell'art. 1384 c.c., poiché sostanzialmente anticipatrice della norma di cui al comma 138 dell'art.1 legge n. 124 del 2017.
La norma, peraltro, è applicabile al caso di specie posto che la risoluzione stragiudiziale è avvenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017.
Vi è, pertanto, una sostanziale sovrapposizione di effetti tra la clausola penale, originariamente inserita nel contratto di leasing, ed il rimedio normativo da ultimo approntato onde disciplinare la fase patologica della relazione negoziale.
8 Anzi, più correttamente, va ribadito che la concedente ha richiesto il pagamento dei canoni non scaduti solo in linea capitale, oltre al prezzo di riscatto, sì da conformare spontaneamente la sua pretesa creditoria al sopravvenuto dato normativo.
Tal ultimo assunto riceve espressa conferma dall'esame della missiva del 27.11.2020, contenente anche gli avvertimenti resi ai sensi delle norme di cui ai commi 137 e ss. dell'art.1 della legge n. 124 del 2017.
Tanto premesso, occorre osservare che non ha eccepito la circostanza Parte_2
dell'avvenuta vendita ( o diversa collocazione patrimoniale o reddituale) del bene oggetto di leasing o, comunque, al di là della carenza di allegazione, non ha fornito alcuna prova
(facilmente acquisibile) in merito, risultando unicamente che la concedente ha recuperato la disponibilità materiale dell'immobile in data 21.1.2022.
Con note depositate in data 8.4.2025, la difesa appellante ha dimezzato la pretesa creditoria in ragione del sopravvenuto pagamento eseguito da altri due obbligati in solido in esecuzione di una transazione stragiudiziale.
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento della complessiva Parte_2
somma di euro 68.530,52, pari alla metà degli importi di euro 94.252,26 e di euro 42.805,78, oltre interessi moratori convenzionali dalla scadenza delle singolo rate per quanto concerne la somma di euro 47.126,13 (relativa ai canoni già scaduti prima della risoluzione stragiudiziale) e dal 30.11.2021 (come richiesto dalla difesa appellante, sebbene trattasi di data successiva alla messa in mora del 27.11.2020) per quanto concerne la somma di euro 21.402,89.
III. L'esito dell'appello conduce anche all'accoglimento della domanda di restituzione delle somme corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo grado;
al Parte_1
riguardo, merita condivisione il consolidato principio secondo cui “nel giudizio di appello
l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della
9 causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23972 del 29/10/2020).
Con note depositate in data 8.4.2025, contenenti precisazione delle conclusioni, la difesa appellante, oltre a reiterare l'istanza di ripetizione (già formulata in termini generici nell'atto di appello), ha prodotto copia della contabile del bonifico di euro 8.927,00, relativo al pagamento delle spese del primo grado.
IV. La regolazione delle spese del processo deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi. Parte_1
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nella predisposizione delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., in carenza dell'assunzione di prove costituende.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, Controparte_3
introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fase studio e introduttiva nonché ai valori minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti già spesi nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di euro 47.126,13 oltre interessi moratori convenzionali dalla scadenza delle singolo rate insolute del contratto di leasing (e scadute fino alla risoluzione stragiudiziale del contratto) al saldo, nonché dalla somma di euro 21.402,89 oltre interessi moratori convenzionali dal 30.11.2021 al saldo;
10 - condanna all'immediata restituzione, in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di euro 8.927,00 oltre interessi al tasso legale dal 13.11.2023 al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_2 Pt_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 3.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 780/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f , che partecipa al giudizio per il tramite di Parte_1 P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle
[...] P.IVA_2
liti, dall'Avv. Carmine Stingone;
appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_2 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Clemente Martone;
appellato avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di leasing;
conclusioni: appellante: “piaccia all'eccellentissima Corte d'Appello di Ancona – in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza n. 1002 resa e depositata in Cancelleria addì
08.08.2023 dal Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti, nel procedimento inter partes iscritto in primo
1 grado al n. 1509/2022 R.G., notificata addì 03.09.2023 – respingere nel merito l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale Parte_2
Ordinario di Ancona;
per l'effetto e a seguito della transazione intervenuta in ordine alla complessiva quota di debito solidale a carico dei garanti e , Parte_3 Parte_4
voglia l'adìta Corte d'Appello di Ancona respingere tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, e condannare – in via solidale tra loro o come meglio –
, nato a [...] il giorno 01.09.1961 e residente in 80048 Parte_2
SAST (NA) alla via Somma n. 57 (C.F. e CodiceFiscale_2 CP_2
, nato a [...] il [...] e residente in 04023 OR (LT) alla Contrada Ruegno
[...]
e Piloni n. 9999 snc (C.F. ), a pagare a CodiceFiscale_3 Parte_1
sedente in Torino alla piazza San Carlo n. 156 in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di seguito specificate: 1) la somma di € 69.127,53 (euro sessanta novemila cento ventisette/53) corrispondente alla complessiva quota di debito solidale residuo a carico di essi opponenti, pari a 1/2 del maggior importo di € 138.255,07 (euro cento trentottomila duecento cinquantacinque/07) liquidato nel decreto ingiuntivo n. 195/2022 del Tribunale
Ordinario di Ancona;
2) la somma di € 11.147,88 (euro undicimila centoquarantasette/88) corrispondente alla complessiva quota di debito solidale residuo a carico di essi opponenti, pari ad 1/2 del maggior importo di € 22.295,77 (euro ventiduemila duecento novantacinque/77) per interessi moratori sulla somma di € 108.368,75, così come liquidati dal Tribunale
Ordinario di Ancona nel decreto ingiuntivo n. 195/2022, dalla data del 30.11.2021 e sino alla data del 30.09.2024 per l'intervenuta transazione. Il tutto, con applicazione degli interessi di mora sulla somma di € 54.184,38 – pari a 1/2 della somma di € 108.368,75 posta a base di calcolo degli interessi liquidati dal Tribunale Ordinario di Ancona nel decreto ingiuntivo n.
195/2022 – a decorrere dal 1°.10.2024 e sino al saldo effettivo. Piaccia altresì all'intestata
Corte d'Appello di Ancona dichiarare tenuto e condannare alla ripetizione Parte_2
e/o alla restituzione a favore di della somma di € 8.927,00 (euro Parte_1
ottomila novecento ventisette/00) che, nelle more del giudizio, ha Parte_1
già pagato addì 09.11.2023 all'avv. Clemente Martone, quale difensore costituito e procuratore
2 antistatario di , in esecuzione del dispositivo della gravata pronuncia di Parte_2
primo grado. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali sia del procedimento monitorio (nella misura di 1/2 rispetto alla somma liquidata in decreto ingiuntivo), sia del doppio grado del giudizio di opposizione”; appellato: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia :rigettare il gravame proposto e per
l'effetto confermare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Ancona n.2439/2023 rep. in data 08/08/2023 con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha accolto l'eccezione di inadempimento formulata da , sì da giungere al rigetto della Parte_2
pretesa creditoria ed alla correlata revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo erroneamente non contestati da i fatti posti a base dell'eccezione e, Parte_1
dunque, operando una applicazione non condivisibile della norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.
In termini ancor più generali la difesa appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inadempimento, omettendo, invece, di rilevarne i connotati di abusiva strumentalità.
Il motivo è fondato.
3 Dall'esame della comparsa di risposta, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, emerge che ha sostanzialmente contestato i fatti allegati da Parte_1 [...]
laddove ha compiuto una ricostruzione della vicenda dissonante rispetto alla Pt_2
prospettazione resa da quest'ultimo.
Anche qualora si volesse ritenere che non vi sia stata specifica contestazione, va osservato che la norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c., lungi dal tipizzare una prova legale destinata a prevalere sempre e comunque sulle altre prove, si limita a prevedere che il giudice deve assumere la propria decisione alla luce dei fatti non contestati.
In ragione dell'esigenza indefettibile di giungere ad una totale sovrapposizione tra la realtà dei fatti e la realtà giudiziaria, la norma deve essere interpretata nel senso che la sussistenza del fatto non contestato nondimeno può essere esclusa dal giudice, in tutto o in parte, ogniqualvolta nel corso del giudizio sia stata assunta una prova che veicoli una portata conoscitiva non collimante rispetto ai fatti allegati e non contestati.
In tale ipotesi, vi è la fisiologica discordanza tra elementi di prova ed il giudice, all'esito dello scrutinio delle diverse risultanze (anche in ciò si sostanzia la giurisdizione), deve valorizzare l'elemento di prova connotato da un maggior coefficiente di persuasività.
Da altro angolo prospettico, deve ritenersi che l'ingresso nel giudizio di un elemento di prova contrario ai fatti allegati e non contestati, si traduca nella contestazione di tali ultimi fatti, qualora l'elemento conoscitivo discenda da un mezzo di prova introdotto dalla controparte, o nella (implicita e inconsapevole) ritrattazione dei fatti, qualora il mezzo di prova sia stato introdotto dalla parte che ha allegato i fatti.
Tal ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.
Invero, dall'esame dei documenti prodotti da unitamente alla seconda Parte_2
memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., emerge che l'asserita interclusione sopravvenuta del bene immobile oggetto del contratto di leasing, ovvero l'accadimento nocumentoso del sinallagma negoziale in cui si sostanzia l'eccezione, non è stata realizzata da ma da tale Tamarin s.c.ar.l., terza rispetto alla relazione contrattuale. Parte_1
4 Emerge, peraltro, che il mutamento dei luoghi è stato posto in essere in un contesto di sostanziale dismissione del godimento del bene da parte dell'utilizzatore, ciò che appunto avrebbe di fatto consentito a Tamarin s.c.a.r.l. di occupare gli spazi condominiali e gli spazi antistanti l'immobile oggetto del leasing.
Al riguardo, ivi si abbia per integralmente richiamato il contenuto delle missive del 7.5.2012, del 30.6.2016, del 7.1.2026 (documento n. 4.), che veicolano massimo coefficiente di persuasività poiché provengono dall'utilizzatore e poiché si collocano in un'epoca più prossima ai fatti nonché anteriore all'instaurazione del giudizio.
Tale ricostruzione dei fatti conduce al rigetto dell'eccezione di inadempimento formulata da
. Parte_2
Vi è, infatti, che gli artt. 6 e 7 delle condizioni generali della scrittura privata del 5.12.2008, per il cui tramite fu concluso il contratto di leasing, prevedono il pagamento del corrispettivo anche nell'ipotesi si sopravvenuta inutilizzabilità del bene oggetto di leasing per fatto del terzo, ciò che, appunto, si sarebbe verificato nel caso di specie.
Tali clausole si sottraggono ad ogni censura in termini di validità poiché, pur tutelando oltremodo la posizione della concedente, che è appunto schermata dal rischio di sopravvenienze ostative alla pienezza del godimento da parte dell'utilizzatore, non precludono a quest'ultimo la tutela dei propri diritti, potendo l'utilizzatore sempre agire per il risarcimento del danno nei confronti del terzo che ha precluso il pieno godimento della cosa.
Il convincimento circa l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento non viene meno anche qualora si volesse ritenere che l'asserita inutilizzabilità del bene oggetto di leasing sia dipesa anche dalla condotta omissiva di nei riguardi di Tamarin s.c.a.r.l., inerzia Parte_1
consistita nella mancata partecipazione alla assemblee condominiali ove stigmatizzare l'operato di Tamarin s.c.a.r.l.
Invero, l'esercizio dell'eccezione di inadempimento esige il rispetto del canone comportamentale della buona fede oggettiva, ciò che difetta ogniqualvolta il rimedio, lungi dall'essere immediatamente strumentale al fisiologico ripristino del sinallagma contrattuale, è impiegato dal debitore che intende paralizzare abusivamente l'altrui pretesa creditoria.
5 In tale ottica, non vi è buona fede qualora difetti la proporzionalità.
In altri e più compiuti termini, e con precipuo riferimento ai contratti per il cui tramite si acquistano diritti personali di godimento, vi è che “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17020 del 26/05/2022)”.
Altresì, “la sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio inadimplenti non est adimplendum non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n.11783 del12/05/2017, in un caso ove il giudice di legittimità ha ritenuto che l'inadempimento della parte locatrice, consistito nell'aver concesso in locazione abitativa locali destinati ad uso ufficio ed in precarie condizioni strutturali, aggravate da scosse sismiche, nonché nell'aver omesso di provvedere ad interventi di messa in sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, il quale aveva continuato ad occupare l'immobile e si era rifiutato di consegnare le chiavi, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato)”.
Infine, “in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del
6 canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2154 del
29/01/2021).
Declinando tali principi al caso di specie, va rilevato che l'utilizzatore, lungi dall'agire secondo buona fede, ha assunto una condotta sostanzialmente inerte, omettendo la custodia del bene
(con conseguente violazione dell'art. 8 delle condizioni generali) ed omettendo la proposizione dell'azione di spoglio, che compete anche al detentore qualificato, ed ha strumentalizzato quanto accaduto al solo fine di sottrarsi all'integrale pagamento del canone di godimento.
Peraltro, qualora si volesse ritenere che Tamarin s.c.a.r.l. abbia posto in essere delle molestie, come più correttamente sembra desumersi dal contenuto della missiva del 7.5.2012, va rilevato che, pur non potendo agire il detentore qualificato con l'azione di manutenzione, nondimeno difetterebbe il necessario presupposto della proporzionalità, posto che i fatti lamenti appaiono inidonei a precludere il godimento integrale del bene.
Infine, come ha sottolineato la difesa appellante, qualora il godimento dell'immobile fosse stato effettivamente precluso nei termini lamentati nel corso del giudizio di primo grado,
l'utilizzatore avrebbe rilasciato il bene invece di conservarne la disponibilità (anche dopo la risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing), tanto da costringere la concedete a formulare ricorso ex art. 700 c.p.c.
Dunque, anche la condotta dell'utilizzatore, laddove evidenzia l'interesse di quest'ultimo alla conservazione del godimento dell'immobile, depone nel senso della carenza dei presupposti affinché il mancato pagamento integrale del canone possa assumere una consistenza di legittimità tramite proposizione dell'eccezione di inadempimento.
II. La fondatezza del primo motivo conduce all'assorbimento del secondo motivo ed all'accoglimento della pretesa creditoria nei termini che seguono.
Con istanza stragiudiziale del 27.11.2020, prodotta già in sede monitoria ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, la concedente ebbe ad intimare (anche) a Pt_2
7 (anche nella qualità di fideiussore dell'utilizzatore) il pagamento della somma di Pt_2
euro 94.252,26 per canoni scaduti, oltre interessi moratori, ed euro 42.805,78 per canoni non ancora scaduti, solo in linea capitale, e prezzo di riscatto (pari ad euro 950,00).
L'esame del contratto di leasing, ivi si abbia per ancora richiamata la scrittura privata del
5.12.2008, e, in particolare, il contenuto dell'art. 3 delle condizioni particolari, conferma l'astratta debenza di tali somme che, invero, ricevono specifica copertura negoziale.
La concedente, dunque, ha fornito adeguata prova della fonte negoziale del credito.
Di contro, a seguito dell'allegazione dell'inadempimento, non ha Parte_2
dimostrato l'avvenuto pagamento, limitandosi ad eccepire la non debenza dei canoni scaduti in epoca successiva alla risoluzione stragiudiziale e la non debenza del prezzo di riscatto.
L'eccezione è infondata.
L'art. 14 delle condizioni generali, nel disciplinare le conseguenza della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, prevede quanto segue: “a titolo di penale predeterminata …
l'utilizzatore è tenuto ad immediatamente corrispondere alla concedente, in un'unica soluzione, anche un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui alla clausola quattro delle condizioni particolari del presente contratto … detratto quanto sarà stato ricavato dalla concedente cn con il realizzo dell'immobile ...”.
Tale clausola penale non è manifestamente eccessiva, sottraendosi così ad ogni censura ai sensi dell'art. 1384 c.c., poiché sostanzialmente anticipatrice della norma di cui al comma 138 dell'art.1 legge n. 124 del 2017.
La norma, peraltro, è applicabile al caso di specie posto che la risoluzione stragiudiziale è avvenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017.
Vi è, pertanto, una sostanziale sovrapposizione di effetti tra la clausola penale, originariamente inserita nel contratto di leasing, ed il rimedio normativo da ultimo approntato onde disciplinare la fase patologica della relazione negoziale.
8 Anzi, più correttamente, va ribadito che la concedente ha richiesto il pagamento dei canoni non scaduti solo in linea capitale, oltre al prezzo di riscatto, sì da conformare spontaneamente la sua pretesa creditoria al sopravvenuto dato normativo.
Tal ultimo assunto riceve espressa conferma dall'esame della missiva del 27.11.2020, contenente anche gli avvertimenti resi ai sensi delle norme di cui ai commi 137 e ss. dell'art.1 della legge n. 124 del 2017.
Tanto premesso, occorre osservare che non ha eccepito la circostanza Parte_2
dell'avvenuta vendita ( o diversa collocazione patrimoniale o reddituale) del bene oggetto di leasing o, comunque, al di là della carenza di allegazione, non ha fornito alcuna prova
(facilmente acquisibile) in merito, risultando unicamente che la concedente ha recuperato la disponibilità materiale dell'immobile in data 21.1.2022.
Con note depositate in data 8.4.2025, la difesa appellante ha dimezzato la pretesa creditoria in ragione del sopravvenuto pagamento eseguito da altri due obbligati in solido in esecuzione di una transazione stragiudiziale.
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento della complessiva Parte_2
somma di euro 68.530,52, pari alla metà degli importi di euro 94.252,26 e di euro 42.805,78, oltre interessi moratori convenzionali dalla scadenza delle singolo rate per quanto concerne la somma di euro 47.126,13 (relativa ai canoni già scaduti prima della risoluzione stragiudiziale) e dal 30.11.2021 (come richiesto dalla difesa appellante, sebbene trattasi di data successiva alla messa in mora del 27.11.2020) per quanto concerne la somma di euro 21.402,89.
III. L'esito dell'appello conduce anche all'accoglimento della domanda di restituzione delle somme corrisposte da in esecuzione della sentenza di primo grado;
al Parte_1
riguardo, merita condivisione il consolidato principio secondo cui “nel giudizio di appello
l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne discende che, ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, detta istanza può essere formulata in qualunque momento, anche nell'udienza di discussione della
9 causa, in sede di precisazione delle conclusioni, oppure nella comparsa conclusionale (così,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23972 del 29/10/2020).
Con note depositate in data 8.4.2025, contenenti precisazione delle conclusioni, la difesa appellante, oltre a reiterare l'istanza di ripetizione (già formulata in termini generici nell'atto di appello), ha prodotto copia della contabile del bonifico di euro 8.927,00, relativo al pagamento delle spese del primo grado.
IV. La regolazione delle spese del processo deve avvenire alla luce della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di ha svolto attività in tutte le fasi. Parte_1
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, decisionale ed a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nella predisposizione delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., in carenza dell'assunzione di prove costituende.
Nel presente grado, la difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, Controparte_3
introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fase studio e introduttiva nonché ai valori minimi per la fase decisionale, risoltasi nella succinta reiterazione degli argomenti già spesi nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di euro 47.126,13 oltre interessi moratori convenzionali dalla scadenza delle singolo rate insolute del contratto di leasing (e scadute fino alla risoluzione stragiudiziale del contratto) al saldo, nonché dalla somma di euro 21.402,89 oltre interessi moratori convenzionali dal 30.11.2021 al saldo;
10 - condanna all'immediata restituzione, in favore di Parte_2 Parte_1
della somma di euro 8.927,00 oltre interessi al tasso legale dal 13.11.2023 al saldo;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_2 Pt_1 Parte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso ed euro 1.165,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA.
Ancona, 3.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
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